Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 16/12/2025, n. 8157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8157 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08157/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00899/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 899 del 2025, proposto da
SA Di ON, rappresentata e difeso dagli avvocati Gianni Emilio Iacobelli, Emilio Iacobelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Gianni Emilio Iacobelli in Napoli, via Pietro Giannone n. 30;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via A. Diaz n. 11;
l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord- sezione Lavoro n. 802/2024 del 20 febbraio 2024, pronunciata sul ricorso R.G. n. 8334/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa ES AS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con l’azionata sentenza n. 802 del 20 febbraio 2024, il Tribunale di Napoli Nord ha condannato il Ministero intimato ˂˂all’assegnazione in favore di parte ricorrente della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli a.s. 2021/2022; 2002/2023 con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici(…) oltre interessi dalla data di maturazione del diritto al saldo˃˃ .
In mancanza di adempimento, la ricorrente chiede a questo Tribunale di:
- ordinare all’Amministrazione di “ dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato accertando e dichiarando il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui (per complessivi Euro 1.000,00) tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli aa.ss 2021/2022 e 2022/2023”;
- per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, disporre la nomina, sin d’ora, di un Commissario ad acta .
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio in data 4 marzo 2025 con memoria di stile.
All’udienza camerale del 23 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso è fondato e dev’essere accolto nei sensi di seguito indicati.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Deve, pertanto, ordinarsi all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato(ad esclusione delle spese processuali di cui alla sentenza ottemperanda, non richieste nel presente giudizio), assegnando alla ricorrente la Carta elettronica con accreditamento dell’importo stabilito, oltre interessi legali maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza e sino al saldo, come riconosciuti nella sentenza e sino al saldo.
3. - Si designa sin d’ora quale Commissario ad acta , per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza in questa sede azionata; le spese per la funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Ente debitore nei termini di legge.
4. - Le spese di lite – comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi alla sentenza, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, ad eccezione di quelle di registrazione del titolo azionato, dovute con computo a parte – seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, in misura che tiene conto della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in questa sede azionata, nei termini di cui in motivazione, assegnando alla ricorrente la Carta elettronica con accreditamento dell’importo stabilito, oltre interessi legali maturati e sino al saldo;
b) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura, il quale provvederà, ricevuta comunicazione dalla parte ricorrente della perdurante inerzia del Ministero, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza, nei termini di cui in motivazione; qualora sussistano in concreto i presupposti per la sua debenza, determina in euro 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, a carico del Ministero dell’Istruzione;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA IA UO, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
ES AS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES AS | LA IA UO |
IL SEGRETARIO