TAR Napoli, sez. IX, sentenza 27/04/2026, n. 2675
TAR
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di motivazione

    Il giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo che le censure non riguardassero l'esercizio del potere di programmazione sanitaria, ma le modalità e i tempi della regressione tariffaria, riconducibili alla giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Lesione del legittimo affidamento

    Il giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo che le censure non riguardassero l'esercizio del potere di programmazione sanitaria, ma le modalità e i tempi della regressione tariffaria, riconducibili alla giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione

    Il giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo che le censure non riguardassero l'esercizio del potere di programmazione sanitaria, ma le modalità e i tempi della regressione tariffaria, riconducibili alla giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Lesione del legittimo affidamento

    Il giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo che le censure non riguardassero l'esercizio del potere di programmazione sanitaria, ma le modalità e i tempi della regressione tariffaria, riconducibili alla giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione

    Il giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo che le censure non riguardassero l'esercizio del potere di programmazione sanitaria, ma le modalità e i tempi della regressione tariffaria, riconducibili alla giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Lesione del legittimo affidamento

    Il giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo che le censure non riguardassero l'esercizio del potere di programmazione sanitaria, ma le modalità e i tempi della regressione tariffaria, riconducibili alla giurisdizione ordinaria.

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    Difetto di motivazione

    Il giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo che le censure non riguardassero l'esercizio del potere di programmazione sanitaria, ma le modalità e i tempi della regressione tariffaria, riconducibili alla giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Lesione del legittimo affidamento

    Il giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo che le censure non riguardassero l'esercizio del potere di programmazione sanitaria, ma le modalità e i tempi della regressione tariffaria, riconducibili alla giurisdizione ordinaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 27/04/2026, n. 2675
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2675
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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