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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n.516/2016 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. IO Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.516 del Ruolo Generale per l'anno 2016
promosso da
(CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Andrea Mannoni, che lo rappresenta e difende per procura speciale allega ta al ricorso introduttivo ricorrente
contro
(CF ), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio CP_1 C.F._2
dell'avv. Corrado Murru, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 25.11.2016
convenuta la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (come da note ex art.127ter cpc depositate il 14.7.2023) voglia il Tribunale,
disattesa ogni contraria istanza: (I) (nel merito): 1) accertare l'inesistenza del diritto di proprietà - e
comunque l'inesistenza di qualsivoglia ulteriore diritto - invocato da relativamente al CP_1
pagina 1 di 18 terreno agricolo sito in Decimomannu, loc. “Sa Terra Arrubia”, distinto in catasto terreni al foglio 12,
mapp.82 e 220, di proprietà del ricorrente;
2) ordinare a la cessazione delle turbative e CP_1
molestie arrecata a in qualità di proprietario del terreno per cui è causa e, se del caso, Parte_1
dichiarare tenuta a lasciare libero e nella esclusiva disponibilità dell'attore il terreno CP_1
individuato al capo 1): 3) condannare al risarcimento dei danni patiti e patienti da CP_1
in dipendenza delle molestie e turbative arrecategli in qualità di proprietario del terreno Parte_1
per cui è causa, nella misura che risulterà dovuta, se del caso da determinare in via equitativa, oltre a
interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo;
4) in ogni caso, con vittoria di
spese e competenze del giudizio; (II) in via istruttoria, ove ritenuto rilevante ai fini della decisione, si
insiste: (a) sull'istanza di verificazione ex art.216 cpc formulata con la seconda memoria ex art.183
cpc; (b) sulla prova per interrogatorio formale e testimoni sui capi dedotti con la seconda memoria ex
art.183 cpc e non ammessi con l'ordinanza 23.11.2017 (ossia i capi 1, 3, 5, 6, 9, 21, 24, 26).
Nell'interesse della convenuta (come da note ex art.127ter cpc depositate il 14.7.2023): voglia il
Tribunale, disattesa ogni contraria eccezione deduzione e conclusione: A) respingere tutte le avverse
domande, in quanto infondate in fatto e in diritto per i fatti e motivi di cui agli atti di causa, e in ogni
caso respingerle in virtù dell'accoglimento dell'eccezione di usucapione del terreno sollevata da
; B) condannare al rimborso delle spese di giudizio, con distrazione in CP_1 Parte_1
favore del suo procuratore che dichiara di avere anticipato i costi e non riscosso onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.702 bis cpc depositato il 20.1.2016 ha concluso nel merito come sopra Parte_1
indicato sub (I) dopo aver dedotto che:
il ricorrente è proprietario del terreno agricolo di complessivi 17.650 mq circa individuato al capo
(I)(1) delle conclusioni in epigrafe, avendolo acquistato con atto pubblico di compravendita del 28
giugno 2005 (rogito notaio , rep.26512/14378: doc.1) dai precedenti proprietari , Per_1 Parte_2
e (come tali risultanti dalla relazione notarile prodotta come doc.2); CP_2 Persona_2
pagina 2 di 18 il suddetto terreno confina, tra gli altri, con terreno di proprietà di e successivi aventi Parte_3
causa, nel quale è ubicata un'azienda agricola che è stata esercitata per anni dal sig. CP_3
e, più recentemente, dalla figlia ;
[...] CP_1
tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009 l'esponente ha avviato con i una trattativa finalizzata CP_1
all'acquisto del terreno per cui è causa da parte di e/o del padre e in concomitanza con CP_1
l'avvio di tale trattativa, ed in vista del suo buon esito, ha consentito a e a Controparte_3
di condurre il gregge nel proprio fondo; CP_1
i hanno avuto sempre ben chiaro il carattere precario dell'utilizzo del fondo e ne hanno CP_1
riconosciuto espressamente la proprietà in capo al in particolare, con nota del Parte_1
18.06.2005 (doc.3) ha dichiarato ai venditori e al compratore del suddetto Controparte_3
rogito 28.6.2005 di rinunciare al diritto di prelazione spettantegli quale coltivatore del fondo
confinante e di nulla opporre rispetto alla vendita al ; Pt_1
la sopra descritta trattativa tra il ed i - prolungatasi nel tempo e articolatasi in numerose Pt_1 CP_1
telefonate con ed in frequenti incontri con le controparti, il più delle volte alla presenza CP_1
del sig. , che fungeva da mediatore ed era egli stesso parte di un più ampio affare Persona_3
concordato con l'esponente (nel senso che con la provvista derivante dalla vendita ai il CP_1
ricorrente avrebbe dovuto acquistare un altro terreno di proprietà del - si è però interrotta Per_2
nell'estate del 2012, dopo la morte del “mediatore” ; Persona_3
nel dicembre 2012, intendendo valutare la possibilità di installare nel proprio terreno un impianto
eolico, l'esponente ha inviato al Comune di Decimomannu la dichiarazione di inizio attività (doc 4) ed
incaricato la Eosol srl - di cui egli è socio e amministratore - di montarvi una torre anemometrica
(doc.5);
nella mattina del 20 dicembre 2012 gli operai Eosol incaricati del suddetto montaggio si sono imbattuti
nella sig.ra , che gli ha chiesto chi li avesse autorizzati ad accedere al fondo: in tale CP_1
occasione la immediatamente messa in contatto telefonico con l'esponente e rassicurata da CP_1
pagina 3 di 18 quest'ultimo sul fatto che si trattasse di operai da lui incaricati, ha riconosciuto alla presenza degli
operai la legittimità dell'accesso, scusandosi con il per l'intralcio causato e ricordandogli nel Pt_1
contempo che questi “aveva promesso di venderle il terreno”;
lo stesso 20 dicembre 2012, conclusa l'installazione dell'anemometro, la , avvisata del fatto che CP_1
gli operai avrebbero dovuto anche riparare un buco rinvenuto nella recinzione, ha chiesto al di Pt_1
ritardare di qualche settimana tale riparazione per consentire al bestiame di accedere nel fondo e
continuare a pascolarlo, almeno finchè non sarebbe risultato completamente pulito: autorizzazione che l'esponente ha concesso, a fronte della rassicurazione della in ordine alla ripresa delle CP_1
trattative per l'acquisto del terreno, peraltro non seguita da alcuna concreta iniziativa;
nella descritta situazione, nel maggio 2013 l'esponente ha ricevuto con somma sorpresa la lettera del legale della prodotta come doc.
6 - con la quale la convenuta ha per la prima volta accampato CP_1
inesistenti qualità di proprietario e possessore del terreno per cui è causa, dolendosi del presunto
spoglio subito con l'installazione dell'anemometro -, che è stata immediatamente riscontrata con
lettera del proprio avvocato del 31 maggio 2013 (doc.7);
dopo tale comunicazione, seguita dall'ulteriore nota del suo avvocato prodotta come doc.8, il
23.12.2013 la ha depositato il “ricorso per reintegra e/o manutenzione nel possesso” di cui al CP_1
doc.9: il relativo procedimento - nel quale il si è costituito con la comparsa di cui al doc.10, Pt_1
eccependo tra l'altro la decadenza per ultrannualità dell'azione - è stato definito dal giudice adito con
ordinanza del 18.09.2014 (doc.13), non reclamata dalla che ha dichiarato inammissibile il CP_1
ricorso per intervenuto decorso del termine annuale dal presunto spoglio;
da allora la convenuta ha continuato ad affermarsi proprietaria del terreno in contesa ed a compiere
atti di turbativa e molestia del diritto di proprietà dl ; in particolare: Pt_1
all'inizio di dicembre 2013 l'esponente ha riscontrato che la aveva rimosso una parte della CP_1
rete metallica di recinzione da lui posizionata, sostituendola con un cancello precario costituito da due
brandine metalliche, e che nel terreno per cui è causa era presente bestiame ovino;
pagina 4 di 18 l'8 gennaio 2014, perdurando la situazione sopra descritta, l'esponente ha chiesto l'intervento dei
carabinieri della locale stazione, i quali, giunti sul luogo, si sono recati presso la confinante azienda
agricola di , che condotta presso il terreno del , dove pascolavano tre pecore, ha CP_1 Pt_1
riconosciuto espressamente il bestiame come di sua proprietà (fatto per cui il 30.1.2014 il ha Pt_1
presentato la formale denuncia di cui al doc.14);
il 7 gennaio 2015 , accompagnata dal padre, ha indotto i due operai incaricati dal CP_1 Pt_1
di ripristinare la recinzione ad allontanarsi dal terreno, con minacce, sostenendo che il terreno fosse di sua proprietà;
analogamente il 20 febbraio 2015 la stavolta accompagnata dai suoi cani, con tono CP_1
minaccioso ha impedito al ed ai due operai che lo accompagnavano di riparare la recinzione, Pt_1
affermando testualmente: “come vi permettete di toccare la mia recinzione;
andate via che qua la
finiamo male e ci prendiamo a colpi”: anche in tale occasione il ha richiesto l'intervento dei Pt_1
carabinieri (i quali giunti sul posto gli hanno suggerito, per stemperare il conflitto, di soprassedere
momentaneamente dall'eseguire l'intervento) e ha poi presentato querela nei confronti dei CP_1
(doc.15)
per i fatti che precedono pende nei confronti di e il procedimento penale CP_1 Controparte_3
iscritto al 2014/993 RNR, nel quale la convenuta e il padre sono imputati dei delitti di cui agli artt.110,
81 e 636, commi 1 e 2, del codice penale;
l'11 settembre 2015, infine, la convenuta ha impedito all'attore di effettuare gli interventi di
manutenzione della torre anemometrica richiedendo ella stessa l'intervento dei carabinieri, davanti ai quali ha poi ribadito di essere proprietaria del terreno, invitandoli ad allontanare il e i due Pt_1
operai incaricati del lavoro;
per tutto quanto premesso l'attore intende ottenere in relazione al terreno per cui è causa, se del caso
ai sensi dell'art.949 cc: (i) l'accertamento dell'inesistenza del diritto di proprietà affermato dalla
pagina 5 di 18 convenuta; (ii) l'ordine giudiziale di cessazione delle turbative e molestie arrecategli quale
proprietario (oltre che il risarcimento del danno patito).
La convenuta, tempestivamente costituita il 25.11.2016 (nei termini assegnati dal GI nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti), ha concluso come indicato in epigrafe (oltre che, in
via preliminare e pregiudiziale, per il mutamento del rito ai sensi dell'art.702ter cpc) dopo aver eccepito e dedotto che:
l'esponente è piena ed esclusiva proprietaria del terreno descritto in ricorso - che si trova di fronte alla
casa ove la stessa risiede ed ove ha sede la sua azienda agricola - per averla acquistata per usucapione,
ex artt.1159 e/o 1159bis cc, a seguito del possesso uti domina esercitato ininterrottamente per oltre 20
anni (o per il minor tempo previsto per usucapire la piccola proprietà rurale);
detto terreno, interamente recintato sui quattro lati con recinzione sostenuta da paletti in metallo o
cemento, è accessibile da due cancelli: uno di essi, chiuso con catena e lucchetto di cui la CP_1
possiede la chiave, si trova accanto all'abitazione della (in sostanza, uscendo dal cancello del CP_1
terreno ove sorge l'abitazione della si trova uno dei cancelli d'accesso al terreno per cui è CP_1
causa), mentre l'altro è posto di fronte al cancello della residenza della (ed è oggetto di un CP_1
controllo visivo da parte di quest'ultima);
dall'anno 1992, cioè da quando aveva 14 anni, la si è dedicata a tempo pieno all'attività CP_1
agricola, quale imprenditore agricolo ed allevatore, e in tale veste ha ricevuto la disponibilità di propri
terreni tra cui quello per cui è causa (il cui possesso le è stato trasmesso dal padre, che in precedenza
lo coltivava);
dall'annata agraria 1991-1992 l'esponente - che nel 1997 ha costituito ufficialmente una società per
svolgere attività agricola e di agriturismo - ha utilizzato costantemente il predetto terreno, unitamente
agli altri in suo possesso, arandolo, seminandolo a foraggio e facendone propri i frutti, portandovi al
pascolo le greggi ovine e vendendo il foraggio prodotto;
i contrasti col hanno avuto inizio nel 2014 (rectius: 2013), a seguito della collocazione Pt_1
pagina 6 di 18 clandestina di un palo metallico e tre tiranti nel terreno in oggetto, avvenuta nei primi giorni del
febbraio 2013: è bene precisare che prima di allora per la il ricorrente era un perfetto CP_1
sconosciuto, essendo perciò del tutto false le contrarie allegazioni del (che collocano la Pt_1
conoscenza delle parti nell'anno 2005 o negli anni immediatamente successivi);
solo il 22.05.2013, quando il lo ha confessato alla di lei sorella , ha Pt_1 Pt_4 CP_1
scoperto che l'autore di detta installazione era l'attuale ricorrente ed ha quindi inviato lo stesso giorno
la raccomandata con cui il suo avvocato gli ha contestato detta installazione, invitandolo alla
rimozione;
con lettera del 31.05.2013 il , oltre a confermare di essere l'autore dello spoglio, ha per la prima Pt_1
volta eccepito di essere possessore e proprietario del terreno in forza di atto d'acquisto a rogito
del 2005; Per_1
con successiva diffida spedita il 15.11,2013 la ha rinnovato l'invito alla rimozione del CP_1
manufatto, contestando validità ed efficacia traslativa del richiamato rogito;
successivamente alla contestata installazione, e fino al 2015, il si è astenuto da ulteriori ingressi Pt_1
nel fondo;
l'esito del ricorso possessorio citato dal respinto per motivazioni di rito, nulla ha modificato in Pt_1
termini di possesso, che è sempre rimasto in capo alla (come confermato direttamente dal CP_1
e come emergente dalle testimonianze assunte nel relativo giudizio, parzialmente riportate a Pt_1
pag.5);
è pertanto falso che la sia stata autorizzata dal a godere del terreno - che l'attore non ha CP_1 Pt_1
mai posseduto, coltivato o altrimenti sfruttato, non avendoci mai fatto nemmeno ingresso perlomeno
fino al febbraio 2014 (rectius: 2013), ovvero fino alla citata installazione del palo con tiranti -, ed è
altresì falso quanto allegato in ricorso sulle trattative di vendita che sarebbero state avviate tra le parti
nell'anno 2008-2009 (gli incontri indicati, in particolare, sarebbero infatti avvenuti nel 2014);
quanto alla dichiarazione asseritamente datata 18.06.2005 prodotta dall'attore - con cui CP_3
pagina 7 di 18 avrebbe rinunziato ai suoi diritti di prelazione sul terreno -, disconosce la CP_3 CP_1
sottoscrizione e l'autenticità della firma , contesta la veridicità della data Controparte_3
apposta manualmente e comunque ne eccepisce l'assoluta irrilevanza e/o inefficacia e/o inopponibilità
alla convenuta, visto che quest'ultima alla data indicata come quella della presunta sottoscrizione era
già diventata piena proprietaria del terreno per intervenuta usucapione;
in ogni caso i venditori del suddetto rogito (ovvero , e ) non Per_1 Persona_4 CP_2 Per_2
erano proprietari né al possesso del fondo e, conseguentemente, nulla potevano trasferire al , né Pt_1
in fatto né in diritto;
lo stesso atto appare poi assai anomalo, visto che il si presenta sia come acquirente che come Pt_1
rappresentante di tutti i venditori;
va infine rilevato quanto segue, in diritto, sulla qualificazione della domanda dell'attore e sul relativo
onere della prova:
essa va qualificata come rivendica, in quanto l'azione prevista dall'art.949 cc ha come presupposto
indefettibile il possesso del terreno in capo al ricorrente;
tale elemento deve essere considerato, per non snaturare l'“actio negatoria serviutis” nel tentativo di
sottrarsi ai rigori probatori della “reivindicatio”;
è infatti noto che le due azioni, pur avendo quale presupposto comune il diritto di proprietà,
differiscono nei requisiti e nel contenuto per le seguenti ragioni: a) nella negatoria servitutis l'attore,
proprietario e possessore di un immobile, tende ad ottenere il riconoscimento della libertà del bene
contro terzi che, vantando diritti reali su di esso, attentino al suo libero godimento (e dunque tende non
soltanto all'accertamento dell'inesistenza dei pretesi diritti reali, ma anche alla cessazione della
situazione antigiuridica posta in essere da detti terzi); b) l'azione di rivendica, invece, mira al
riconoscimento giudiziale del diritto di proprietà al fine di ottenere, in dipendenza di tale
riconoscimento, anche la restituzione della “res” che ne è oggetto, ed è quindi fondata sul presupposto
pagina 8 di 18 di un effettivo conflitto di titoli che manca nella prima azione (cfr Cass., II: 19 agosto 2002, n.12233;
16 febbraio 1997, n.695; 1 luglio 1975, n.2571);
in merito alla distinzione tra le due azioni le SS.UU. della Suprema Corte, nella sentenza 7305/2014
(citata per ampi stralci alle pagine 12 e 13 della comparsa), hanno in particolare ribadito come
condizione necessaria e presupposto indefettibile per l'actio negatoria sia il possesso del terreno da
parte dell'attore: solo in presenza di tale circostanza, infatti, trova giustificazione il minor rigore
probatorio incombente sull'attore, che nel caso di contrasto tra titoli rimane invece quello tipico della
domanda di rivendica;
ciò premesso, nel caso in esame non può essere revocato in dubbio, in primo luogo, che tra le attuali parti esista un conflitto di titoli, affermandosi entrambe proprietarie (la a titolo originario, il CP_1
a titolo derivativo); Pt_1
in secondo luogo, la sola presenza della domanda di restituzione del fondo implica il riconoscimento
che esso sia al possesso della , ciò che alla luce delle premesse appare discriminante; CP_1
in terzo luogo, infine, manca qualsiasi prova del fatto che il sia mai stato immesso al possesso Pt_1
del bene dopo la stipula del rogito ; Per_1
l'attore, ben consapevole di ciò, è stato perciò costretto a ricostruire a tavolino la presente
controversia, affermandosi possessore del terreno in contrasto con tutte le sue stesse produzioni e
deduzioni confessorie;
per questi motivi
si ritiene errata e fuorviante la qualificazione giuridica della domanda proposta dal
come azione di accertamento negativo ex art.949 cc: essendo stata avanzata una domanda Pt_1
restitutoria da chi non ha il possesso del bene, infatti, l'azione proposta va correttamente qualificata come di rivendica del terreno, con tutte le conseguenze giuridiche e processuali già evidenziate.
Alla prima udienza è stato disposto il mutamento del rito, con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art.183 cpc.
Nelle prime memorie ex art.183, con cui entrambe le parti hanno confermato le precedenti conclusioni,
pagina 9 di 18 l'attore ha ulteriormente dedotto che:
la ricostruzione in fatto della convenuta è palesemente strumentale rispetto all'eccezione di usucapione
e ben lontana dal reale svolgimento dei fatti, essendo in particolare falso: a) che la possieda - o CP_1
quantomeno possedesse, fino all'insorgere della presente controversia (cioè fino alla lamentata interversione del possesso) - una chiave di uno dei cancelli di accesso al terreno per cui è causa; b)
che “il predetto terreno” sia “da oltre 24 anni posseduto dalla sig.ra ”; Parte_5
tale ultima allegazione, allo stato priva di qualsivoglia supporto probatorio, è totalmente inverosimile
in considerazione anzitutto dell'età (14 anni) in cui la , nata nel 1978, avrebbe iniziato a CP_1
svolgere l'attività di imprenditore agricolo (visto che la capacità di agire, e dunque quella
all'esercizio dell'impresa, si acquista al compimento del diciottesimo anno d'età);
essa è poi smentita dalle stesse produzioni di controparte, visto che: dal punto 2 della dichiarazione di cui al doc.1 si ricava che ancora nel luglio 2001 la manifestava l'intendimento di “insediarsi CP_1
per la prima volta in agricoltura, in qualità di contitolare di azienda, mediante costituzione di
associazione a impresa collettiva da costituirsi…”; dalla dichiarazione della di cui al doc.2 CP_1
emerge che la data di inizio dell'attività agricola è quella del 17.11.2003;
in conclusione, la collocazione dell'inizio dell'attività nel 1992 appare una pura invenzione di controparte chiaramente strumentale ad individuare nel 2012 l'anno nel quale risulterebbe compiuto il
ventennio necessario all'invocata usucapione, ciò che le è necessario in quanto nel dicembre dello stesso anno si colloca la vicenda dell'anemometro, alla quale la stessa controparte attribuisce
evidentemente rilievo interruttivo ai sensi dell'art.1167 cc;
qualsiasi eventuale attività agricola sul fondo in esame possa essere stata esercitata dalla prima CP_1
che il glielo consentisse a titolo precario, se mai avvenuta, non potrebbe che collocarsi nel Pt_1
novembre 2003 ovvero, a tutto concedere, nel 2001;
del pari smentite documentalmente sono le affermazioni della convenuta che “i contrasti col Pt_1
hanno avuto inizio nell'anno 2014, in occasione della collocazione clandestina di un palo metallico e
pagina 10 di 18 tre tiranti nel terreno”, e che “sino all'anno 2014 mai il ha avuto contatti diretti con Pt_1 CP_1
” o “con la famiglia ”: l'episodio relativo all'apposizione dell'anemometro, infatti, risale
[...] CP_1
pacificamente al 20 dicembre 2012, ciò che risulta dall'ordinanza del 18.09.2014 - non reclamata
dall'odierna convenuta -, che proprio per tale motivo ha dichiarato inammissibile il ricorso possessorio
proposto dalla ; CP_1
si conferma pertanto che i primi contatti tra le parti, finalizzati alla compravendita del terreno,
risalgono quantomeno al periodo compreso tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009 e che in tale periodo, evidentemente, la qualità di proprietario del era già stata dichiarata e data per Pt_1
presupposta, oltre che riconosciuta, dalla : per tale motivo quest'ultima, quantomeno CP_1
dall'acquisto del terreno da parte del , non lo ha mai posseduto; Pt_1
né tale possesso è stato mai riconosciuto dal visto che sulla base della sua prospettazione gli atti Pt_1
materiali di utilizzo del terreno da parte della e/o del padre: (a) fino alla revoca CP_1
dell'autorizzazione erano fondati sul tiolo provvisorio costituito dalla espressa concessione del ; Pt_1
(b) dopo la contestata interversione non rappresentano affatto atti di esercizio di un possesso
legittimamente acquisito ma meri atti, anche violenti, di molestia al diritto di proprietà (e al precedente possesso) del , fino ad allora da sempre riconosciuti dai sig.ri Pt_1 CP_1
tale riconoscimento, come già detto, è avvenuto da parte di anche per iscritto, Controparte_3
con la citata lettera del 18.06.2005 di cui al doc.3, che dimostra come il medesimo identificasse in altri,
e non nella figlia, il proprietario del bene oggi in contesa;
nella stessa comunicazione, inoltre, il si dichiara unico coltivatore del fondo contiguo a quello CP_1
in vendita, ciò che fa escludere che la convenuta esercitasse al tempo qualsivoglia attività agricola;
quanto alle contestazioni della controparte, ci si riserva la produzione dell'originale del suddetto documento e si eccepisce in primo luogo il difetto di legittimazione al disconoscimento, non essendo la
attrice e firmataria della sottoscrizione contestata;
CP_1
con riferimento alla contestazione sulla data, ne appare certa la redazione in tempo appena
pagina 11 di 18 “anteriore” al rogito , stante il riferimento ivi contenuto ad una imminente vendita del terreno Per_1
da parte dei in favore del ; Per_2 Pt_1
in ogni caso la stessa , prima della sua interversione, aveva sempre riconosciuto la CP_1
proprietà del nelle occasioni e con le modalità già descritte in ricorso, riscontrate anche in sede Pt_1
possessoria (tra l'altro dalle dichiarazioni del SIT Foddis - uno degli operai che avevano partecipato al primo accesso in vista dell'installazione dell'anemometro -, il quale ha confermato l'episodio della telefonata col a conclusione della quale la disse che avevano raggiunto un accordo, nel Pt_1 CP_1
senso che “lei avrebbe comprato il terreno e doveva vedere qualcosa col geometra”);
il possesso dell'esponente a partire dal giugno 2005, emergente dalle circostanze che precedono,
risulta poi dal rogito , con la stipula del quale l'acquirente è stato contestualmente immesso nel Per_1
possesso del bene (articolo 6);
tale possesso si è poi manifestato - oltre che con le già descritte attività (concessione temporanea ai trattative di vendita con installazione dell'anemometro) - attraverso le seguenti CP_1 CP_1
condotte: a) presentazione al Comune di Decimomannu delle domande di cui ai docc.18, 19 e 20; b)
frequenti accessi sul terreno per svariate ragioni (effettuazione di misurazioni, raccolta di funghi, ecc.);
c) avvio di trattative finalizzate alla vendita del terreno con terzi diversi dalla CP_1
in via del tutto subordinata il risulterebbe possessore del terreno quantomeno dal 20 dicembre Pt_1
2012, data nella quale si colloca quello che la stessa ha definito nel proprio ricorso CP_1
possessorio quale “spoglio”, per il quale ha richiesto la “reintegrazione nel possesso” che è stata
respinta dal Tribunale con pronuncia definitiva e che non è stata seguita da alcuna sua successiva
iniziativa materiale che possa qualificarsi come ripristinatoria del possesso perduto;
del tutto incomprensibile è la contestazione della precedente proprietà dei danti causa del visto Pt_1
che al tempo della vendita fatta all'attore i erano pieni e legittimi proprietari del terreno (oltre Per_2
che possessori), per averlo acquistato per successione testamentaria da , deceduta il 16 Persona_5
Per_ dicembre 1999, alla quale era pervenuto per atto di divisione a rogito notaio del 19 febbraio
pagina 12 di 18 Per_ 1979, trascritto il 9 marzo 1979, a sua volta successivo alla donazione a rogito notaio del 10
febbraio 1979 dall'originaria proprietaria in favore di , , Controparte_4 Parte_6 Per_2
IO, , , , e (il tutto Parte_7 Per_5 Persona_7 Parte_8 CP_5 CP_2
risultante dalla relazione notarile allegata al ricorso come doc.2);
quanto all'avversa qualificazione dell'azione proposta - del tutto infondata e tesa unicamente ad
aggravare l'onere probatorio incombente sull'esponente -, se ne contesta innanzitutto il presupposto di base, ossia che il possesso del bene risulti attualmente in capo alla , che risulta falso per quanto CP_1
ampiamente dedotto in precedenza;
in secondo luogo, non è affatto dirimente in senso contrario la circostanza che l'esponente abbia
chiesto anche la condanna della al rilascio del terreno, visto che quella principale è diretta ad CP_1
“accertare l'inesistenza…di qualsivoglia diritto…invocato dalla sig.ra relativamente al CP_1
terreno” e ad “ordinare alla sig.ra la cessazione immediata delle turbative e CP_1
molestie…” e che solo in via precauzionale è stato aggiunto l'inciso “e, se del caso, dichiarare tenuta
e per l'effetto condannare la sig.ra all'immediato” (“rilascio del terreno agricolo…”: CP_1
aggiunta del GI): per come configurata, quindi, tale azione si pone senza dubbio nell'alveo dell'art.949
cpc - in quanto tende alla negazione del diritto dominicale affermato dalla convenuta sul bene di
proprietà dell'attore “e, dunque, non soltanto all'accertamento dell'inesistenza del preteso diritto
reale, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal
vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo” (Cass.n.6632-88; n.646-85; n.2940-74) -, mentre l'inciso finale è stato proposto in vista dell'ipotesi subordinata in cui l'azione (valorizzando quanto
dedotto circa l'accordo a suo tempo preso in ordine all'utilizzo del bene in pendenza delle trattative
d'acquisto) fosse stata qualificata dal giudice come azione personale di restituzione;
in conclusione sul punto, di certo l'esponente non ha inteso né intende promuovere una azione di
rivendica, e ciò in considerazione del semplice fatto che la non è nel possesso del bene, ma ha CP_1
pagina 13 di 18 solo autoqualificato come esercizio dello stesso le proprie condotte illecite, integranti meri atti di
molestia e turbativa della proprietà e del possesso dell'attore;
ciò chiarito, è noto che in tema di azione negatoria la titolarità del bene si pone come requisito di
legittimazione attiva che, se contestato, può essere dimostrato con ogni mezzo, anche in via presuntiva
(Cass.23/1/2007 n.1409; Cass.26/5/2004 n.10149), con conseguente esclusione della necessità di
fornire la stessa prova rigorosa della proprietà che è richiesta per l'azione di rivendica: tale meno rigorosa prova, nel caso di specie, è stata ampiamente fornita (o, comunque, ci si riserva di fornirla con le successive deduzioni istruttorie).
Nelle seconde memorie ex ar.183, con cui entrambe le parti hanno formulato le rispettive deduzioni istruttorie in materia diretta - il chiedendo per la prima volta la verificazione del documento Pt_1
contestato dalla controparte -, la convenuta ha ulteriormente dedotto (tra l'altro) che:
le vicende del tubo metallico e del giudizio possessorio citate dal al contrario di quanto dal Pt_1
medesimo ritenuto, comprovano le sue molestie al possesso della e soprattutto costituiscono CP_1
confessioni plurime e reiterate della presenza pluriennale della convenuta nel fondo e, quindi, del possesso di quest'ultima;
a fronte dell'ammissione da parte del della risalente presenza della e del suo bestiame sul Pt_1 CP_1
terreno, a nulla valgono le allegate ma inesistenti “autorizzazioni”, il preteso carattere “precario” di detto utilizzo o la dichiarazione asseritamente resa da ribadendosi l'autonomia Controparte_3
della sua posizione ed il fatto che detta dichiarazione sia irrilevante, inefficace e inopponibile a CP_1
;
[...]
si conferma come l'atto a rogito sia stato stipulato dal con soggetti privi di Per_1 Pt_1
legittimazione, in quanto né i venditori, né la loro presunta dante causa, , né i danti causa Persona_5
di quest'ultima citati nella relazione notarile sono mai stati titolari di diritti reali o personali sul
terreno de quo, non avendo la citata relazione notarile rilevanza probatoria alcuna;
si conferma infine la correttezza della qualificazione come rivendica della domanda proposta, rilevando pagina 14 di 18 che i sofismi del legati alla domanda avanzata in via di “precauzione” non hanno pregio. Pt_1
La causa, istruita con documenti, interrogatorio formale della convenuta, prove per testi e richiesta di informazioni ex art.213 cpc (all'Assessorato dell'Agricoltura della Regione Sardegna e ad ARGEA), è
stata tenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe, con deposito di comparse conclusionali e memorie di replica nei termini assegnati ai sensi ddel'art.190 cpc.
***
Le domande proposte dall'attore ai punti 1) e 2) delle conclusioni in epigrafe sono fondate per le medesime ragioni dal medesimo addotte e sopra riportate, che sono state confermate in fatto dall'istruttoria svolta e sono in linea, in diritto, con le norme sostanziali e processuali riferite all'accertamento e tutela del diritto di proprietà e alla distribuzione del relativo onere probatorio: le stesse argomentazioni possono quindi intendersi qui integralmente richiamate e condivise, in accordo con l'orientamento sulla motivazione per relationem espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015, per giustificarne l'accoglimento.
Sinteticamente concordando con le tesi di (e contestualmente confutando le contrarie Parte_1
difese di può in particolare rilevarsi, preliminarmente: CP_1
che sulla base della complessiva prospettazione dell'attore le domande in esame integrano (in accordo con la stessa condivisibile giurisprudenza citata sul punto dalla convenuta) una actio negatoria, visto che chi agisce ha chiaramente sostenuto di aver acquistato la proprietà e il possesso del bene e che il suo pieno godimento viene molestato dalla convenuta, che si afferma titolare di un contrapposto titolo di proprietà in realtà inesistente;
che anche qualificando la domanda come rivendica l'onere della prova, nel caso, dovrebbe ritenersi comunque meno rigoroso, in accordo con la sentenza della Cassazione n.25865 del 23.9.2021 (citata dall'attore nella comparsa conclusionale), per la quale esso “…si attenua quando il convenuto si
difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con
l'appartenenza del bene ai danti causa dell'attore: in tali ipotesi detto onere può ritenersi assolto, in
pagina 15 di 18 caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del
titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca
anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere”.
Ciò premesso, nel merito l'attore ha provato - attraverso il rogito del 28.6.2005, la relazione Per_1
notarile, gli altri documenti prodotti con le seconde memorie ex art.183 cpc e le visure catastali in atti -
la validità del proprio titolo d'acquisto, ovvero l'appartenenza del bene ai propri danti causa e la sequenza di eventi negoziali (mortis causa ed inter vivos) che dimostrano la titolarità del bene in capo a questi ultimi e la continuità delle relative trascrizioni nei registri immobiliari;
lo stesso ha altresì
dimostrato di aver posseduto il bene successivamente all'acquisto, manifestandosi quale pieno proprietario anche di fronte a ed essendo da questa (quantomeno implicitamente) CP_1
riconosciuto come tale;
la convenuta, al contrario, non ha affatto dimostrato l'allegato ed ininterrotto possesso ventennale uti domina che le avrebbe fatto acquisire il relativo diritto, per maturata usucapione, già nel 2012.
Quanto al possesso esercitato dal escludendo il - che deve ritenersi incapace di Pt_1 Per_2
testimoniare in quanto portatore, quale venditore, di un personale interesse giuridicamente rilevante che gli avrebbe consentito la partecipazione al giudizio - gli altri testi dal medesimo dedotti (da considerare pienamente attendibili perché disinteressati e a diretta conoscenza dei fatti oggetto della loro deposizione) hanno confermato: che negli anni dal 2009 al 2012 sono stati effettuati ripetuti accesso nel terreno, anche parcheggiandovi all'interno i mezzi, senza mai ricevere alcuna rimostranza da parte della (che pure poteva vedere il terreno dalla sua casa); che nel 2012, nonostante le rimostranze CP_1
della convenuta, il terreno è stato parzialmente occupato da una stabile struttura come un anemometro ed è stato oggetto di successivi accessi per la manutenzione dell'impianto.
Quanto all'usucapione eccepita dalla l'allegazione che il suo utilizzo ininterrotto del terreno CP_1
risalga addirittura all'annata agraria 1991/1992 - già di per sé assai poco verosimile, visto che ella aveva allora 13/14 anni e che l'assunto è in palese contraddizione con la prospettazione del pagina 16 di 18 procedimento possessorio introdotto nel dicembre 2013 (nel quale aveva invece dichiarato al GI di essere titolare dell'azienda agricola dal 18/11/2003, per essere succeduta al padre) - non ha trovato alcuna oggettiva conferma istruttoria, visto che: a) la sopra descritta condotta tenuta nel 2012 dalla la quale ha sostanzialmente “accettato” l'occupazione del terreno con l'anemometro e la sua CP_1
successiva manutenzione da parte degli operai dl limitandosi a depositare il ricorso possessorio Pt_1
oltre un anno dopo e rimanendo praticamente inerte dopo il suo rigetto (posto che, salve le molestie oggetto di causa, non ha mai agito giudizialmente per far riconoscere e tutelare il preteso diritto di proprietà contro tale occupazione), appare totalmente inconciliabile con l'atteggiamento psicologico tipico della proprietaria;
b) tale allegazione appare documentalmente smentita: dalle foto aeree che ritraggono il terreno negli anni 2006, 2008 e 2010 (produzioni attore 25/28), nel quale non è presente alcun segno delle attività descritte dalla dalle risposte alla richiesta di informazioni ex art.213 CP_1
cpc, da cui risulta che il terreno per cui è causa è stato indicato dalla tra quelli da lei coltivati CP_1
solo a partire dal 2004; c) le deposizioni dei testi dedotti dalla tanto più alla luce degli elementi CP_1
che precedono, non sono nemmeno lontanamente sufficienti ad integrare la prova dell'allegata usucapione, atteso tra l'altro: che essi hanno concordemente smentito l'esistenza del cancello con lucchetto di cui la avrebbe avuto le chiavi;
alcuni di loro non possono considerarsi attendibili, CP_1
sia per aver apoditticamente negato anche circostanze (sfavorevoli alla deducente) di cui non potevano essere a conoscenza, sia per aver reso dichiarazioni in netto contrasto con quelle rese nella fase possessoria (testi e che nella fase possessoria hanno rispettivamente collocato l'inizio Tes_1 Tes_2
del “possesso” della al 2006/2007 e al 2004 circa, mentre nella presente fase lo hanno CP_1
retrodatato al periodo qui allegato dalla convenuta, cioè oltre 10 anni prima).
Per quanto precede, in accoglimento delle domande in esame (e con contestuale rigetto della contraria eccezione della convenuta), deve essere dichiarato inesistente il diritto di proprietà invocato da CP_1
sul terreno agricolo di proprietà di sito in Decimomannu e distinto in catasto
[...] Parte_1
pagina 17 di 18 terreni al foglio 12, particelle 82 e 220 ed essere ordinato alla medesima di astenersi in futuro dal turbare o molestare il pieno ed esclusivo godimento del suddetto terreno da parte del suo proprietario.
Deve essere invece rigettata la domanda risarcitoria, non avendo l'attore allegato, e tantomeno provato
- come sarebbe stato suo onere ex art.2697, comma 1, cc - quali concrete conseguenze negative,
patrimonialmente rilevanti e valutabili, gli siano derivate dalle molestie della (visto tra l'altro CP_1
che secondo la sua stessa prospettazione dette condotte non gli hanno mai fatto perdere il possesso del terreno e la possibilità di sfruttarlo con le modalità autonomamente decise).
La convenuta, vista la soccombenza, deve essere comunque condannata ex art.91 cpc a rifondere all'attore le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo (ovvero applicando per i compensi professionali le tabelle riferibili ai procedimenti contenziosi di valore indeterminato e complessità
bassa e calcolando per ciascuna fase gli importi intorno ai medi).
PQM
Il Tribunale, disattesa e rigettata ogni diversa domanda ed eccezione e definitivamente pronunciando:
dichiara inesistente il diritto di proprietà preteso da sul terreno agricolo di proprietà di CP_1
sito in Decimomannu, distinto in catasto terreni al foglio 12, particelle 82 e 220 e ordina Parte_1
alla stessa convenuta di astenersi in futuro da atti di turbativa o molestia del pieno ed esclusivo godimento del suddetto terreno da parte dell'indicato proprietario;
condanna a rifondere a le spese del presente procedimento, che si CP_1 Parte_1
liquidano in € 7.500,00 per compensi professionali - oltre spese generali, IVA e accessori di legge - e in
€ 286,00 per esborsi documentati.
Cagliari, 11 marzo 2025
Il giudice dott. IO Dessì
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. IO Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.516 del Ruolo Generale per l'anno 2016
promosso da
(CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Andrea Mannoni, che lo rappresenta e difende per procura speciale allega ta al ricorso introduttivo ricorrente
contro
(CF ), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio CP_1 C.F._2
dell'avv. Corrado Murru, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 25.11.2016
convenuta la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (come da note ex art.127ter cpc depositate il 14.7.2023) voglia il Tribunale,
disattesa ogni contraria istanza: (I) (nel merito): 1) accertare l'inesistenza del diritto di proprietà - e
comunque l'inesistenza di qualsivoglia ulteriore diritto - invocato da relativamente al CP_1
pagina 1 di 18 terreno agricolo sito in Decimomannu, loc. “Sa Terra Arrubia”, distinto in catasto terreni al foglio 12,
mapp.82 e 220, di proprietà del ricorrente;
2) ordinare a la cessazione delle turbative e CP_1
molestie arrecata a in qualità di proprietario del terreno per cui è causa e, se del caso, Parte_1
dichiarare tenuta a lasciare libero e nella esclusiva disponibilità dell'attore il terreno CP_1
individuato al capo 1): 3) condannare al risarcimento dei danni patiti e patienti da CP_1
in dipendenza delle molestie e turbative arrecategli in qualità di proprietario del terreno Parte_1
per cui è causa, nella misura che risulterà dovuta, se del caso da determinare in via equitativa, oltre a
interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo;
4) in ogni caso, con vittoria di
spese e competenze del giudizio; (II) in via istruttoria, ove ritenuto rilevante ai fini della decisione, si
insiste: (a) sull'istanza di verificazione ex art.216 cpc formulata con la seconda memoria ex art.183
cpc; (b) sulla prova per interrogatorio formale e testimoni sui capi dedotti con la seconda memoria ex
art.183 cpc e non ammessi con l'ordinanza 23.11.2017 (ossia i capi 1, 3, 5, 6, 9, 21, 24, 26).
Nell'interesse della convenuta (come da note ex art.127ter cpc depositate il 14.7.2023): voglia il
Tribunale, disattesa ogni contraria eccezione deduzione e conclusione: A) respingere tutte le avverse
domande, in quanto infondate in fatto e in diritto per i fatti e motivi di cui agli atti di causa, e in ogni
caso respingerle in virtù dell'accoglimento dell'eccezione di usucapione del terreno sollevata da
; B) condannare al rimborso delle spese di giudizio, con distrazione in CP_1 Parte_1
favore del suo procuratore che dichiara di avere anticipato i costi e non riscosso onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.702 bis cpc depositato il 20.1.2016 ha concluso nel merito come sopra Parte_1
indicato sub (I) dopo aver dedotto che:
il ricorrente è proprietario del terreno agricolo di complessivi 17.650 mq circa individuato al capo
(I)(1) delle conclusioni in epigrafe, avendolo acquistato con atto pubblico di compravendita del 28
giugno 2005 (rogito notaio , rep.26512/14378: doc.1) dai precedenti proprietari , Per_1 Parte_2
e (come tali risultanti dalla relazione notarile prodotta come doc.2); CP_2 Persona_2
pagina 2 di 18 il suddetto terreno confina, tra gli altri, con terreno di proprietà di e successivi aventi Parte_3
causa, nel quale è ubicata un'azienda agricola che è stata esercitata per anni dal sig. CP_3
e, più recentemente, dalla figlia ;
[...] CP_1
tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009 l'esponente ha avviato con i una trattativa finalizzata CP_1
all'acquisto del terreno per cui è causa da parte di e/o del padre e in concomitanza con CP_1
l'avvio di tale trattativa, ed in vista del suo buon esito, ha consentito a e a Controparte_3
di condurre il gregge nel proprio fondo; CP_1
i hanno avuto sempre ben chiaro il carattere precario dell'utilizzo del fondo e ne hanno CP_1
riconosciuto espressamente la proprietà in capo al in particolare, con nota del Parte_1
18.06.2005 (doc.3) ha dichiarato ai venditori e al compratore del suddetto Controparte_3
rogito 28.6.2005 di rinunciare al diritto di prelazione spettantegli quale coltivatore del fondo
confinante e di nulla opporre rispetto alla vendita al ; Pt_1
la sopra descritta trattativa tra il ed i - prolungatasi nel tempo e articolatasi in numerose Pt_1 CP_1
telefonate con ed in frequenti incontri con le controparti, il più delle volte alla presenza CP_1
del sig. , che fungeva da mediatore ed era egli stesso parte di un più ampio affare Persona_3
concordato con l'esponente (nel senso che con la provvista derivante dalla vendita ai il CP_1
ricorrente avrebbe dovuto acquistare un altro terreno di proprietà del - si è però interrotta Per_2
nell'estate del 2012, dopo la morte del “mediatore” ; Persona_3
nel dicembre 2012, intendendo valutare la possibilità di installare nel proprio terreno un impianto
eolico, l'esponente ha inviato al Comune di Decimomannu la dichiarazione di inizio attività (doc 4) ed
incaricato la Eosol srl - di cui egli è socio e amministratore - di montarvi una torre anemometrica
(doc.5);
nella mattina del 20 dicembre 2012 gli operai Eosol incaricati del suddetto montaggio si sono imbattuti
nella sig.ra , che gli ha chiesto chi li avesse autorizzati ad accedere al fondo: in tale CP_1
occasione la immediatamente messa in contatto telefonico con l'esponente e rassicurata da CP_1
pagina 3 di 18 quest'ultimo sul fatto che si trattasse di operai da lui incaricati, ha riconosciuto alla presenza degli
operai la legittimità dell'accesso, scusandosi con il per l'intralcio causato e ricordandogli nel Pt_1
contempo che questi “aveva promesso di venderle il terreno”;
lo stesso 20 dicembre 2012, conclusa l'installazione dell'anemometro, la , avvisata del fatto che CP_1
gli operai avrebbero dovuto anche riparare un buco rinvenuto nella recinzione, ha chiesto al di Pt_1
ritardare di qualche settimana tale riparazione per consentire al bestiame di accedere nel fondo e
continuare a pascolarlo, almeno finchè non sarebbe risultato completamente pulito: autorizzazione che l'esponente ha concesso, a fronte della rassicurazione della in ordine alla ripresa delle CP_1
trattative per l'acquisto del terreno, peraltro non seguita da alcuna concreta iniziativa;
nella descritta situazione, nel maggio 2013 l'esponente ha ricevuto con somma sorpresa la lettera del legale della prodotta come doc.
6 - con la quale la convenuta ha per la prima volta accampato CP_1
inesistenti qualità di proprietario e possessore del terreno per cui è causa, dolendosi del presunto
spoglio subito con l'installazione dell'anemometro -, che è stata immediatamente riscontrata con
lettera del proprio avvocato del 31 maggio 2013 (doc.7);
dopo tale comunicazione, seguita dall'ulteriore nota del suo avvocato prodotta come doc.8, il
23.12.2013 la ha depositato il “ricorso per reintegra e/o manutenzione nel possesso” di cui al CP_1
doc.9: il relativo procedimento - nel quale il si è costituito con la comparsa di cui al doc.10, Pt_1
eccependo tra l'altro la decadenza per ultrannualità dell'azione - è stato definito dal giudice adito con
ordinanza del 18.09.2014 (doc.13), non reclamata dalla che ha dichiarato inammissibile il CP_1
ricorso per intervenuto decorso del termine annuale dal presunto spoglio;
da allora la convenuta ha continuato ad affermarsi proprietaria del terreno in contesa ed a compiere
atti di turbativa e molestia del diritto di proprietà dl ; in particolare: Pt_1
all'inizio di dicembre 2013 l'esponente ha riscontrato che la aveva rimosso una parte della CP_1
rete metallica di recinzione da lui posizionata, sostituendola con un cancello precario costituito da due
brandine metalliche, e che nel terreno per cui è causa era presente bestiame ovino;
pagina 4 di 18 l'8 gennaio 2014, perdurando la situazione sopra descritta, l'esponente ha chiesto l'intervento dei
carabinieri della locale stazione, i quali, giunti sul luogo, si sono recati presso la confinante azienda
agricola di , che condotta presso il terreno del , dove pascolavano tre pecore, ha CP_1 Pt_1
riconosciuto espressamente il bestiame come di sua proprietà (fatto per cui il 30.1.2014 il ha Pt_1
presentato la formale denuncia di cui al doc.14);
il 7 gennaio 2015 , accompagnata dal padre, ha indotto i due operai incaricati dal CP_1 Pt_1
di ripristinare la recinzione ad allontanarsi dal terreno, con minacce, sostenendo che il terreno fosse di sua proprietà;
analogamente il 20 febbraio 2015 la stavolta accompagnata dai suoi cani, con tono CP_1
minaccioso ha impedito al ed ai due operai che lo accompagnavano di riparare la recinzione, Pt_1
affermando testualmente: “come vi permettete di toccare la mia recinzione;
andate via che qua la
finiamo male e ci prendiamo a colpi”: anche in tale occasione il ha richiesto l'intervento dei Pt_1
carabinieri (i quali giunti sul posto gli hanno suggerito, per stemperare il conflitto, di soprassedere
momentaneamente dall'eseguire l'intervento) e ha poi presentato querela nei confronti dei CP_1
(doc.15)
per i fatti che precedono pende nei confronti di e il procedimento penale CP_1 Controparte_3
iscritto al 2014/993 RNR, nel quale la convenuta e il padre sono imputati dei delitti di cui agli artt.110,
81 e 636, commi 1 e 2, del codice penale;
l'11 settembre 2015, infine, la convenuta ha impedito all'attore di effettuare gli interventi di
manutenzione della torre anemometrica richiedendo ella stessa l'intervento dei carabinieri, davanti ai quali ha poi ribadito di essere proprietaria del terreno, invitandoli ad allontanare il e i due Pt_1
operai incaricati del lavoro;
per tutto quanto premesso l'attore intende ottenere in relazione al terreno per cui è causa, se del caso
ai sensi dell'art.949 cc: (i) l'accertamento dell'inesistenza del diritto di proprietà affermato dalla
pagina 5 di 18 convenuta; (ii) l'ordine giudiziale di cessazione delle turbative e molestie arrecategli quale
proprietario (oltre che il risarcimento del danno patito).
La convenuta, tempestivamente costituita il 25.11.2016 (nei termini assegnati dal GI nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti), ha concluso come indicato in epigrafe (oltre che, in
via preliminare e pregiudiziale, per il mutamento del rito ai sensi dell'art.702ter cpc) dopo aver eccepito e dedotto che:
l'esponente è piena ed esclusiva proprietaria del terreno descritto in ricorso - che si trova di fronte alla
casa ove la stessa risiede ed ove ha sede la sua azienda agricola - per averla acquistata per usucapione,
ex artt.1159 e/o 1159bis cc, a seguito del possesso uti domina esercitato ininterrottamente per oltre 20
anni (o per il minor tempo previsto per usucapire la piccola proprietà rurale);
detto terreno, interamente recintato sui quattro lati con recinzione sostenuta da paletti in metallo o
cemento, è accessibile da due cancelli: uno di essi, chiuso con catena e lucchetto di cui la CP_1
possiede la chiave, si trova accanto all'abitazione della (in sostanza, uscendo dal cancello del CP_1
terreno ove sorge l'abitazione della si trova uno dei cancelli d'accesso al terreno per cui è CP_1
causa), mentre l'altro è posto di fronte al cancello della residenza della (ed è oggetto di un CP_1
controllo visivo da parte di quest'ultima);
dall'anno 1992, cioè da quando aveva 14 anni, la si è dedicata a tempo pieno all'attività CP_1
agricola, quale imprenditore agricolo ed allevatore, e in tale veste ha ricevuto la disponibilità di propri
terreni tra cui quello per cui è causa (il cui possesso le è stato trasmesso dal padre, che in precedenza
lo coltivava);
dall'annata agraria 1991-1992 l'esponente - che nel 1997 ha costituito ufficialmente una società per
svolgere attività agricola e di agriturismo - ha utilizzato costantemente il predetto terreno, unitamente
agli altri in suo possesso, arandolo, seminandolo a foraggio e facendone propri i frutti, portandovi al
pascolo le greggi ovine e vendendo il foraggio prodotto;
i contrasti col hanno avuto inizio nel 2014 (rectius: 2013), a seguito della collocazione Pt_1
pagina 6 di 18 clandestina di un palo metallico e tre tiranti nel terreno in oggetto, avvenuta nei primi giorni del
febbraio 2013: è bene precisare che prima di allora per la il ricorrente era un perfetto CP_1
sconosciuto, essendo perciò del tutto false le contrarie allegazioni del (che collocano la Pt_1
conoscenza delle parti nell'anno 2005 o negli anni immediatamente successivi);
solo il 22.05.2013, quando il lo ha confessato alla di lei sorella , ha Pt_1 Pt_4 CP_1
scoperto che l'autore di detta installazione era l'attuale ricorrente ed ha quindi inviato lo stesso giorno
la raccomandata con cui il suo avvocato gli ha contestato detta installazione, invitandolo alla
rimozione;
con lettera del 31.05.2013 il , oltre a confermare di essere l'autore dello spoglio, ha per la prima Pt_1
volta eccepito di essere possessore e proprietario del terreno in forza di atto d'acquisto a rogito
del 2005; Per_1
con successiva diffida spedita il 15.11,2013 la ha rinnovato l'invito alla rimozione del CP_1
manufatto, contestando validità ed efficacia traslativa del richiamato rogito;
successivamente alla contestata installazione, e fino al 2015, il si è astenuto da ulteriori ingressi Pt_1
nel fondo;
l'esito del ricorso possessorio citato dal respinto per motivazioni di rito, nulla ha modificato in Pt_1
termini di possesso, che è sempre rimasto in capo alla (come confermato direttamente dal CP_1
e come emergente dalle testimonianze assunte nel relativo giudizio, parzialmente riportate a Pt_1
pag.5);
è pertanto falso che la sia stata autorizzata dal a godere del terreno - che l'attore non ha CP_1 Pt_1
mai posseduto, coltivato o altrimenti sfruttato, non avendoci mai fatto nemmeno ingresso perlomeno
fino al febbraio 2014 (rectius: 2013), ovvero fino alla citata installazione del palo con tiranti -, ed è
altresì falso quanto allegato in ricorso sulle trattative di vendita che sarebbero state avviate tra le parti
nell'anno 2008-2009 (gli incontri indicati, in particolare, sarebbero infatti avvenuti nel 2014);
quanto alla dichiarazione asseritamente datata 18.06.2005 prodotta dall'attore - con cui CP_3
pagina 7 di 18 avrebbe rinunziato ai suoi diritti di prelazione sul terreno -, disconosce la CP_3 CP_1
sottoscrizione e l'autenticità della firma , contesta la veridicità della data Controparte_3
apposta manualmente e comunque ne eccepisce l'assoluta irrilevanza e/o inefficacia e/o inopponibilità
alla convenuta, visto che quest'ultima alla data indicata come quella della presunta sottoscrizione era
già diventata piena proprietaria del terreno per intervenuta usucapione;
in ogni caso i venditori del suddetto rogito (ovvero , e ) non Per_1 Persona_4 CP_2 Per_2
erano proprietari né al possesso del fondo e, conseguentemente, nulla potevano trasferire al , né Pt_1
in fatto né in diritto;
lo stesso atto appare poi assai anomalo, visto che il si presenta sia come acquirente che come Pt_1
rappresentante di tutti i venditori;
va infine rilevato quanto segue, in diritto, sulla qualificazione della domanda dell'attore e sul relativo
onere della prova:
essa va qualificata come rivendica, in quanto l'azione prevista dall'art.949 cc ha come presupposto
indefettibile il possesso del terreno in capo al ricorrente;
tale elemento deve essere considerato, per non snaturare l'“actio negatoria serviutis” nel tentativo di
sottrarsi ai rigori probatori della “reivindicatio”;
è infatti noto che le due azioni, pur avendo quale presupposto comune il diritto di proprietà,
differiscono nei requisiti e nel contenuto per le seguenti ragioni: a) nella negatoria servitutis l'attore,
proprietario e possessore di un immobile, tende ad ottenere il riconoscimento della libertà del bene
contro terzi che, vantando diritti reali su di esso, attentino al suo libero godimento (e dunque tende non
soltanto all'accertamento dell'inesistenza dei pretesi diritti reali, ma anche alla cessazione della
situazione antigiuridica posta in essere da detti terzi); b) l'azione di rivendica, invece, mira al
riconoscimento giudiziale del diritto di proprietà al fine di ottenere, in dipendenza di tale
riconoscimento, anche la restituzione della “res” che ne è oggetto, ed è quindi fondata sul presupposto
pagina 8 di 18 di un effettivo conflitto di titoli che manca nella prima azione (cfr Cass., II: 19 agosto 2002, n.12233;
16 febbraio 1997, n.695; 1 luglio 1975, n.2571);
in merito alla distinzione tra le due azioni le SS.UU. della Suprema Corte, nella sentenza 7305/2014
(citata per ampi stralci alle pagine 12 e 13 della comparsa), hanno in particolare ribadito come
condizione necessaria e presupposto indefettibile per l'actio negatoria sia il possesso del terreno da
parte dell'attore: solo in presenza di tale circostanza, infatti, trova giustificazione il minor rigore
probatorio incombente sull'attore, che nel caso di contrasto tra titoli rimane invece quello tipico della
domanda di rivendica;
ciò premesso, nel caso in esame non può essere revocato in dubbio, in primo luogo, che tra le attuali parti esista un conflitto di titoli, affermandosi entrambe proprietarie (la a titolo originario, il CP_1
a titolo derivativo); Pt_1
in secondo luogo, la sola presenza della domanda di restituzione del fondo implica il riconoscimento
che esso sia al possesso della , ciò che alla luce delle premesse appare discriminante; CP_1
in terzo luogo, infine, manca qualsiasi prova del fatto che il sia mai stato immesso al possesso Pt_1
del bene dopo la stipula del rogito ; Per_1
l'attore, ben consapevole di ciò, è stato perciò costretto a ricostruire a tavolino la presente
controversia, affermandosi possessore del terreno in contrasto con tutte le sue stesse produzioni e
deduzioni confessorie;
per questi motivi
si ritiene errata e fuorviante la qualificazione giuridica della domanda proposta dal
come azione di accertamento negativo ex art.949 cc: essendo stata avanzata una domanda Pt_1
restitutoria da chi non ha il possesso del bene, infatti, l'azione proposta va correttamente qualificata come di rivendica del terreno, con tutte le conseguenze giuridiche e processuali già evidenziate.
Alla prima udienza è stato disposto il mutamento del rito, con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art.183 cpc.
Nelle prime memorie ex art.183, con cui entrambe le parti hanno confermato le precedenti conclusioni,
pagina 9 di 18 l'attore ha ulteriormente dedotto che:
la ricostruzione in fatto della convenuta è palesemente strumentale rispetto all'eccezione di usucapione
e ben lontana dal reale svolgimento dei fatti, essendo in particolare falso: a) che la possieda - o CP_1
quantomeno possedesse, fino all'insorgere della presente controversia (cioè fino alla lamentata interversione del possesso) - una chiave di uno dei cancelli di accesso al terreno per cui è causa; b)
che “il predetto terreno” sia “da oltre 24 anni posseduto dalla sig.ra ”; Parte_5
tale ultima allegazione, allo stato priva di qualsivoglia supporto probatorio, è totalmente inverosimile
in considerazione anzitutto dell'età (14 anni) in cui la , nata nel 1978, avrebbe iniziato a CP_1
svolgere l'attività di imprenditore agricolo (visto che la capacità di agire, e dunque quella
all'esercizio dell'impresa, si acquista al compimento del diciottesimo anno d'età);
essa è poi smentita dalle stesse produzioni di controparte, visto che: dal punto 2 della dichiarazione di cui al doc.1 si ricava che ancora nel luglio 2001 la manifestava l'intendimento di “insediarsi CP_1
per la prima volta in agricoltura, in qualità di contitolare di azienda, mediante costituzione di
associazione a impresa collettiva da costituirsi…”; dalla dichiarazione della di cui al doc.2 CP_1
emerge che la data di inizio dell'attività agricola è quella del 17.11.2003;
in conclusione, la collocazione dell'inizio dell'attività nel 1992 appare una pura invenzione di controparte chiaramente strumentale ad individuare nel 2012 l'anno nel quale risulterebbe compiuto il
ventennio necessario all'invocata usucapione, ciò che le è necessario in quanto nel dicembre dello stesso anno si colloca la vicenda dell'anemometro, alla quale la stessa controparte attribuisce
evidentemente rilievo interruttivo ai sensi dell'art.1167 cc;
qualsiasi eventuale attività agricola sul fondo in esame possa essere stata esercitata dalla prima CP_1
che il glielo consentisse a titolo precario, se mai avvenuta, non potrebbe che collocarsi nel Pt_1
novembre 2003 ovvero, a tutto concedere, nel 2001;
del pari smentite documentalmente sono le affermazioni della convenuta che “i contrasti col Pt_1
hanno avuto inizio nell'anno 2014, in occasione della collocazione clandestina di un palo metallico e
pagina 10 di 18 tre tiranti nel terreno”, e che “sino all'anno 2014 mai il ha avuto contatti diretti con Pt_1 CP_1
” o “con la famiglia ”: l'episodio relativo all'apposizione dell'anemometro, infatti, risale
[...] CP_1
pacificamente al 20 dicembre 2012, ciò che risulta dall'ordinanza del 18.09.2014 - non reclamata
dall'odierna convenuta -, che proprio per tale motivo ha dichiarato inammissibile il ricorso possessorio
proposto dalla ; CP_1
si conferma pertanto che i primi contatti tra le parti, finalizzati alla compravendita del terreno,
risalgono quantomeno al periodo compreso tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009 e che in tale periodo, evidentemente, la qualità di proprietario del era già stata dichiarata e data per Pt_1
presupposta, oltre che riconosciuta, dalla : per tale motivo quest'ultima, quantomeno CP_1
dall'acquisto del terreno da parte del , non lo ha mai posseduto; Pt_1
né tale possesso è stato mai riconosciuto dal visto che sulla base della sua prospettazione gli atti Pt_1
materiali di utilizzo del terreno da parte della e/o del padre: (a) fino alla revoca CP_1
dell'autorizzazione erano fondati sul tiolo provvisorio costituito dalla espressa concessione del ; Pt_1
(b) dopo la contestata interversione non rappresentano affatto atti di esercizio di un possesso
legittimamente acquisito ma meri atti, anche violenti, di molestia al diritto di proprietà (e al precedente possesso) del , fino ad allora da sempre riconosciuti dai sig.ri Pt_1 CP_1
tale riconoscimento, come già detto, è avvenuto da parte di anche per iscritto, Controparte_3
con la citata lettera del 18.06.2005 di cui al doc.3, che dimostra come il medesimo identificasse in altri,
e non nella figlia, il proprietario del bene oggi in contesa;
nella stessa comunicazione, inoltre, il si dichiara unico coltivatore del fondo contiguo a quello CP_1
in vendita, ciò che fa escludere che la convenuta esercitasse al tempo qualsivoglia attività agricola;
quanto alle contestazioni della controparte, ci si riserva la produzione dell'originale del suddetto documento e si eccepisce in primo luogo il difetto di legittimazione al disconoscimento, non essendo la
attrice e firmataria della sottoscrizione contestata;
CP_1
con riferimento alla contestazione sulla data, ne appare certa la redazione in tempo appena
pagina 11 di 18 “anteriore” al rogito , stante il riferimento ivi contenuto ad una imminente vendita del terreno Per_1
da parte dei in favore del ; Per_2 Pt_1
in ogni caso la stessa , prima della sua interversione, aveva sempre riconosciuto la CP_1
proprietà del nelle occasioni e con le modalità già descritte in ricorso, riscontrate anche in sede Pt_1
possessoria (tra l'altro dalle dichiarazioni del SIT Foddis - uno degli operai che avevano partecipato al primo accesso in vista dell'installazione dell'anemometro -, il quale ha confermato l'episodio della telefonata col a conclusione della quale la disse che avevano raggiunto un accordo, nel Pt_1 CP_1
senso che “lei avrebbe comprato il terreno e doveva vedere qualcosa col geometra”);
il possesso dell'esponente a partire dal giugno 2005, emergente dalle circostanze che precedono,
risulta poi dal rogito , con la stipula del quale l'acquirente è stato contestualmente immesso nel Per_1
possesso del bene (articolo 6);
tale possesso si è poi manifestato - oltre che con le già descritte attività (concessione temporanea ai trattative di vendita con installazione dell'anemometro) - attraverso le seguenti CP_1 CP_1
condotte: a) presentazione al Comune di Decimomannu delle domande di cui ai docc.18, 19 e 20; b)
frequenti accessi sul terreno per svariate ragioni (effettuazione di misurazioni, raccolta di funghi, ecc.);
c) avvio di trattative finalizzate alla vendita del terreno con terzi diversi dalla CP_1
in via del tutto subordinata il risulterebbe possessore del terreno quantomeno dal 20 dicembre Pt_1
2012, data nella quale si colloca quello che la stessa ha definito nel proprio ricorso CP_1
possessorio quale “spoglio”, per il quale ha richiesto la “reintegrazione nel possesso” che è stata
respinta dal Tribunale con pronuncia definitiva e che non è stata seguita da alcuna sua successiva
iniziativa materiale che possa qualificarsi come ripristinatoria del possesso perduto;
del tutto incomprensibile è la contestazione della precedente proprietà dei danti causa del visto Pt_1
che al tempo della vendita fatta all'attore i erano pieni e legittimi proprietari del terreno (oltre Per_2
che possessori), per averlo acquistato per successione testamentaria da , deceduta il 16 Persona_5
Per_ dicembre 1999, alla quale era pervenuto per atto di divisione a rogito notaio del 19 febbraio
pagina 12 di 18 Per_ 1979, trascritto il 9 marzo 1979, a sua volta successivo alla donazione a rogito notaio del 10
febbraio 1979 dall'originaria proprietaria in favore di , , Controparte_4 Parte_6 Per_2
IO, , , , e (il tutto Parte_7 Per_5 Persona_7 Parte_8 CP_5 CP_2
risultante dalla relazione notarile allegata al ricorso come doc.2);
quanto all'avversa qualificazione dell'azione proposta - del tutto infondata e tesa unicamente ad
aggravare l'onere probatorio incombente sull'esponente -, se ne contesta innanzitutto il presupposto di base, ossia che il possesso del bene risulti attualmente in capo alla , che risulta falso per quanto CP_1
ampiamente dedotto in precedenza;
in secondo luogo, non è affatto dirimente in senso contrario la circostanza che l'esponente abbia
chiesto anche la condanna della al rilascio del terreno, visto che quella principale è diretta ad CP_1
“accertare l'inesistenza…di qualsivoglia diritto…invocato dalla sig.ra relativamente al CP_1
terreno” e ad “ordinare alla sig.ra la cessazione immediata delle turbative e CP_1
molestie…” e che solo in via precauzionale è stato aggiunto l'inciso “e, se del caso, dichiarare tenuta
e per l'effetto condannare la sig.ra all'immediato” (“rilascio del terreno agricolo…”: CP_1
aggiunta del GI): per come configurata, quindi, tale azione si pone senza dubbio nell'alveo dell'art.949
cpc - in quanto tende alla negazione del diritto dominicale affermato dalla convenuta sul bene di
proprietà dell'attore “e, dunque, non soltanto all'accertamento dell'inesistenza del preteso diritto
reale, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal
vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo” (Cass.n.6632-88; n.646-85; n.2940-74) -, mentre l'inciso finale è stato proposto in vista dell'ipotesi subordinata in cui l'azione (valorizzando quanto
dedotto circa l'accordo a suo tempo preso in ordine all'utilizzo del bene in pendenza delle trattative
d'acquisto) fosse stata qualificata dal giudice come azione personale di restituzione;
in conclusione sul punto, di certo l'esponente non ha inteso né intende promuovere una azione di
rivendica, e ciò in considerazione del semplice fatto che la non è nel possesso del bene, ma ha CP_1
pagina 13 di 18 solo autoqualificato come esercizio dello stesso le proprie condotte illecite, integranti meri atti di
molestia e turbativa della proprietà e del possesso dell'attore;
ciò chiarito, è noto che in tema di azione negatoria la titolarità del bene si pone come requisito di
legittimazione attiva che, se contestato, può essere dimostrato con ogni mezzo, anche in via presuntiva
(Cass.23/1/2007 n.1409; Cass.26/5/2004 n.10149), con conseguente esclusione della necessità di
fornire la stessa prova rigorosa della proprietà che è richiesta per l'azione di rivendica: tale meno rigorosa prova, nel caso di specie, è stata ampiamente fornita (o, comunque, ci si riserva di fornirla con le successive deduzioni istruttorie).
Nelle seconde memorie ex ar.183, con cui entrambe le parti hanno formulato le rispettive deduzioni istruttorie in materia diretta - il chiedendo per la prima volta la verificazione del documento Pt_1
contestato dalla controparte -, la convenuta ha ulteriormente dedotto (tra l'altro) che:
le vicende del tubo metallico e del giudizio possessorio citate dal al contrario di quanto dal Pt_1
medesimo ritenuto, comprovano le sue molestie al possesso della e soprattutto costituiscono CP_1
confessioni plurime e reiterate della presenza pluriennale della convenuta nel fondo e, quindi, del possesso di quest'ultima;
a fronte dell'ammissione da parte del della risalente presenza della e del suo bestiame sul Pt_1 CP_1
terreno, a nulla valgono le allegate ma inesistenti “autorizzazioni”, il preteso carattere “precario” di detto utilizzo o la dichiarazione asseritamente resa da ribadendosi l'autonomia Controparte_3
della sua posizione ed il fatto che detta dichiarazione sia irrilevante, inefficace e inopponibile a CP_1
;
[...]
si conferma come l'atto a rogito sia stato stipulato dal con soggetti privi di Per_1 Pt_1
legittimazione, in quanto né i venditori, né la loro presunta dante causa, , né i danti causa Persona_5
di quest'ultima citati nella relazione notarile sono mai stati titolari di diritti reali o personali sul
terreno de quo, non avendo la citata relazione notarile rilevanza probatoria alcuna;
si conferma infine la correttezza della qualificazione come rivendica della domanda proposta, rilevando pagina 14 di 18 che i sofismi del legati alla domanda avanzata in via di “precauzione” non hanno pregio. Pt_1
La causa, istruita con documenti, interrogatorio formale della convenuta, prove per testi e richiesta di informazioni ex art.213 cpc (all'Assessorato dell'Agricoltura della Regione Sardegna e ad ARGEA), è
stata tenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe, con deposito di comparse conclusionali e memorie di replica nei termini assegnati ai sensi ddel'art.190 cpc.
***
Le domande proposte dall'attore ai punti 1) e 2) delle conclusioni in epigrafe sono fondate per le medesime ragioni dal medesimo addotte e sopra riportate, che sono state confermate in fatto dall'istruttoria svolta e sono in linea, in diritto, con le norme sostanziali e processuali riferite all'accertamento e tutela del diritto di proprietà e alla distribuzione del relativo onere probatorio: le stesse argomentazioni possono quindi intendersi qui integralmente richiamate e condivise, in accordo con l'orientamento sulla motivazione per relationem espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015, per giustificarne l'accoglimento.
Sinteticamente concordando con le tesi di (e contestualmente confutando le contrarie Parte_1
difese di può in particolare rilevarsi, preliminarmente: CP_1
che sulla base della complessiva prospettazione dell'attore le domande in esame integrano (in accordo con la stessa condivisibile giurisprudenza citata sul punto dalla convenuta) una actio negatoria, visto che chi agisce ha chiaramente sostenuto di aver acquistato la proprietà e il possesso del bene e che il suo pieno godimento viene molestato dalla convenuta, che si afferma titolare di un contrapposto titolo di proprietà in realtà inesistente;
che anche qualificando la domanda come rivendica l'onere della prova, nel caso, dovrebbe ritenersi comunque meno rigoroso, in accordo con la sentenza della Cassazione n.25865 del 23.9.2021 (citata dall'attore nella comparsa conclusionale), per la quale esso “…si attenua quando il convenuto si
difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con
l'appartenenza del bene ai danti causa dell'attore: in tali ipotesi detto onere può ritenersi assolto, in
pagina 15 di 18 caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del
titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca
anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere”.
Ciò premesso, nel merito l'attore ha provato - attraverso il rogito del 28.6.2005, la relazione Per_1
notarile, gli altri documenti prodotti con le seconde memorie ex art.183 cpc e le visure catastali in atti -
la validità del proprio titolo d'acquisto, ovvero l'appartenenza del bene ai propri danti causa e la sequenza di eventi negoziali (mortis causa ed inter vivos) che dimostrano la titolarità del bene in capo a questi ultimi e la continuità delle relative trascrizioni nei registri immobiliari;
lo stesso ha altresì
dimostrato di aver posseduto il bene successivamente all'acquisto, manifestandosi quale pieno proprietario anche di fronte a ed essendo da questa (quantomeno implicitamente) CP_1
riconosciuto come tale;
la convenuta, al contrario, non ha affatto dimostrato l'allegato ed ininterrotto possesso ventennale uti domina che le avrebbe fatto acquisire il relativo diritto, per maturata usucapione, già nel 2012.
Quanto al possesso esercitato dal escludendo il - che deve ritenersi incapace di Pt_1 Per_2
testimoniare in quanto portatore, quale venditore, di un personale interesse giuridicamente rilevante che gli avrebbe consentito la partecipazione al giudizio - gli altri testi dal medesimo dedotti (da considerare pienamente attendibili perché disinteressati e a diretta conoscenza dei fatti oggetto della loro deposizione) hanno confermato: che negli anni dal 2009 al 2012 sono stati effettuati ripetuti accesso nel terreno, anche parcheggiandovi all'interno i mezzi, senza mai ricevere alcuna rimostranza da parte della (che pure poteva vedere il terreno dalla sua casa); che nel 2012, nonostante le rimostranze CP_1
della convenuta, il terreno è stato parzialmente occupato da una stabile struttura come un anemometro ed è stato oggetto di successivi accessi per la manutenzione dell'impianto.
Quanto all'usucapione eccepita dalla l'allegazione che il suo utilizzo ininterrotto del terreno CP_1
risalga addirittura all'annata agraria 1991/1992 - già di per sé assai poco verosimile, visto che ella aveva allora 13/14 anni e che l'assunto è in palese contraddizione con la prospettazione del pagina 16 di 18 procedimento possessorio introdotto nel dicembre 2013 (nel quale aveva invece dichiarato al GI di essere titolare dell'azienda agricola dal 18/11/2003, per essere succeduta al padre) - non ha trovato alcuna oggettiva conferma istruttoria, visto che: a) la sopra descritta condotta tenuta nel 2012 dalla la quale ha sostanzialmente “accettato” l'occupazione del terreno con l'anemometro e la sua CP_1
successiva manutenzione da parte degli operai dl limitandosi a depositare il ricorso possessorio Pt_1
oltre un anno dopo e rimanendo praticamente inerte dopo il suo rigetto (posto che, salve le molestie oggetto di causa, non ha mai agito giudizialmente per far riconoscere e tutelare il preteso diritto di proprietà contro tale occupazione), appare totalmente inconciliabile con l'atteggiamento psicologico tipico della proprietaria;
b) tale allegazione appare documentalmente smentita: dalle foto aeree che ritraggono il terreno negli anni 2006, 2008 e 2010 (produzioni attore 25/28), nel quale non è presente alcun segno delle attività descritte dalla dalle risposte alla richiesta di informazioni ex art.213 CP_1
cpc, da cui risulta che il terreno per cui è causa è stato indicato dalla tra quelli da lei coltivati CP_1
solo a partire dal 2004; c) le deposizioni dei testi dedotti dalla tanto più alla luce degli elementi CP_1
che precedono, non sono nemmeno lontanamente sufficienti ad integrare la prova dell'allegata usucapione, atteso tra l'altro: che essi hanno concordemente smentito l'esistenza del cancello con lucchetto di cui la avrebbe avuto le chiavi;
alcuni di loro non possono considerarsi attendibili, CP_1
sia per aver apoditticamente negato anche circostanze (sfavorevoli alla deducente) di cui non potevano essere a conoscenza, sia per aver reso dichiarazioni in netto contrasto con quelle rese nella fase possessoria (testi e che nella fase possessoria hanno rispettivamente collocato l'inizio Tes_1 Tes_2
del “possesso” della al 2006/2007 e al 2004 circa, mentre nella presente fase lo hanno CP_1
retrodatato al periodo qui allegato dalla convenuta, cioè oltre 10 anni prima).
Per quanto precede, in accoglimento delle domande in esame (e con contestuale rigetto della contraria eccezione della convenuta), deve essere dichiarato inesistente il diritto di proprietà invocato da CP_1
sul terreno agricolo di proprietà di sito in Decimomannu e distinto in catasto
[...] Parte_1
pagina 17 di 18 terreni al foglio 12, particelle 82 e 220 ed essere ordinato alla medesima di astenersi in futuro dal turbare o molestare il pieno ed esclusivo godimento del suddetto terreno da parte del suo proprietario.
Deve essere invece rigettata la domanda risarcitoria, non avendo l'attore allegato, e tantomeno provato
- come sarebbe stato suo onere ex art.2697, comma 1, cc - quali concrete conseguenze negative,
patrimonialmente rilevanti e valutabili, gli siano derivate dalle molestie della (visto tra l'altro CP_1
che secondo la sua stessa prospettazione dette condotte non gli hanno mai fatto perdere il possesso del terreno e la possibilità di sfruttarlo con le modalità autonomamente decise).
La convenuta, vista la soccombenza, deve essere comunque condannata ex art.91 cpc a rifondere all'attore le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo (ovvero applicando per i compensi professionali le tabelle riferibili ai procedimenti contenziosi di valore indeterminato e complessità
bassa e calcolando per ciascuna fase gli importi intorno ai medi).
PQM
Il Tribunale, disattesa e rigettata ogni diversa domanda ed eccezione e definitivamente pronunciando:
dichiara inesistente il diritto di proprietà preteso da sul terreno agricolo di proprietà di CP_1
sito in Decimomannu, distinto in catasto terreni al foglio 12, particelle 82 e 220 e ordina Parte_1
alla stessa convenuta di astenersi in futuro da atti di turbativa o molestia del pieno ed esclusivo godimento del suddetto terreno da parte dell'indicato proprietario;
condanna a rifondere a le spese del presente procedimento, che si CP_1 Parte_1
liquidano in € 7.500,00 per compensi professionali - oltre spese generali, IVA e accessori di legge - e in
€ 286,00 per esborsi documentati.
Cagliari, 11 marzo 2025
Il giudice dott. IO Dessì
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