TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/04/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2642/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2642/2024, avente per oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”, promossa con ricorso depositato in data 8/11/2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari alla Parte_1 C.F._1
Viale Dante n. 1 presso e nello studio dell'Avv. Patrizia Foddai (C.F. ) che lo CodiceFiscale_2
rappresenta e difende in forza del mandato posto in calce al ricorso,
RICORRENTE
contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari Via Cagliari n. CP_1 C.F._3
18 presso lo studio dell'Avv. dall'Avv. Milena Mura (C.F. che la rappresenta C.F._4
e difende giusta procura in calce alla comparsa
RESISTENTE
nonchè con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note del 16 aprile 2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 8.11.2024, ha convenuto in Parte_2
giudizio per chiedere la modifica del decreto n. 4326/2017 del 13 aprile 2017 CP_1 dell'intestato Tribunale reso nel procedimento relativo alla regolamentazione del diritto di visita e determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli minori (R.G. 3548/2016), che aveva disposto a carico del il pagamento della somma di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento per entrambi Pt_1
i figli della coppia, oltre rivalutazione ISTAT.
Premesso che dall'unione sentimentale con la erano nati i figli e CP_1 Persona_1 Persona_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti ha dedotto che nel gennaio 2015, visti i continui litigi tra i conviventi ed il venir meno del sentimento che li univa, aveva lasciato l'abitazione familiare.
Ha allegato che il Tribunale di Sassari con ordinanza di accoglimento n. 6494/2018 del 21/06/2018, vista l'istanza della volta ad ottenere il versamento diretto del contributo del mantenimento da CP_1 parte dell'INPS, aveva ordinato all'INPS, nella sua qualità di ente erogatore del trattamento pensionistico dell'obbligato , di versare direttamente a accreditandola Parte_2 CP_1
sul c.c. a lei intestato la predetta somma mensile di € 500,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, detraendola dalle retribuzioni dovute all'obbligato
Ha rappresentato che dal 2018 ad oggi la situazione era mutata, poiché entrambi i figli erano maggiorenni e lavoravano durante la stagione estiva ed usufruivano poi dell'indennità di disoccupazione, circostanze confermate dagli stessi.
Ha riferito che, per contro, la sua condizione di salute era peggiorata, in quanto affetto da neoplasia ai polmoni, per cui sosteneva spese mensili di notevole entità per farmaci, terapie e visite non tutte coperte dal S.S.N ed ha manifestato la necessità di modificare l'importo dell'assegno di mantenimento pari agli attuali € 583,00 mensili, poiché la somma era destinata al mantenimento dei minori figli oggi uno 24enne e l'altro 25enne.
Ha aggiunto che percepiva una pensione mensile di circa € 712,73, che viveva in una casa concessa in locazione per l'importo mensile di canone pari ad € 380,00, che versava direttamente alla di € CP_1
583,00 a titolo di mantenimento per i figli e e che la somma residua, di poco più di € Per_1 Per_2
300,00, era insufficiente per condurre una vita dignitosa.
Ha quindi concluso chiedendo:
“1) disporre la modifica della statuizione contenuta nella richiamata ordinanza n. 6494/2018 del
21/06/2018 nella parte in cui viene prevista la corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli
e in favore della , nel senso di revocare e/o comunque dichiarare non Per_1 Per_2 CP_1 più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento
pagina 2 di 3 gravante sul Sig. quale contributo al mantenimento per i figli, o, in ogni caso, Parte_2 ridurlo in quella somma che il Tribunale riterrà di giustizia, commisurandola all'attuale situazione patrimoniale e personale del ricorrente e dei figli ultra maggiorenni;
2) Con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione”.
Si è costituita la resistente la quale ha aderito alle richieste del e ha concluso chiedendo: CP_1 Pt_1
“disporre la modifica della Ordinanza n 6494/2018 emessa dal Tribunale di Sassari in data
21.06.2018, revocando l'obbligo di corresponsione in capo al del versamento della Parte_2
somma mensile di euro 583,00, alla , a titolo di mantenimento dei figli e CP_1 Per_1 Per_2
, a far data dalla pronuncia del Tribunale”.
[...]
Il Giudice lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 17 aprile
2025 ex art. 127 ter c.p.c. giusta ordinanza del 16 aprile 2025, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
******
Il Tribunale, in composizione collegiale, rilevato che i figli della coppia e Per_1 Persona_2
hanno raggiunto l'indipendenza economica, prende atto e conferma le condizioni, indicate dalle parti e confermate nelle note di trattazione scritta del 16/04/2025 come di seguito riportate:
“disporre la modifica della Ordinanza n 6494/2018 emessa dal Tribunale di Sassari in data
21.06.2018, revocando l'obbligo di corresponsione in capo al del versamento della Parte_2
somma mensile di euro 583,00, alla , a titolo di mantenimento dei figli e CP_1 Per_1 Per_2
, a far data dalla pronuncia del Tribunale”.
[...]
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2642/2024, avente per oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”, promossa con ricorso depositato in data 8/11/2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari alla Parte_1 C.F._1
Viale Dante n. 1 presso e nello studio dell'Avv. Patrizia Foddai (C.F. ) che lo CodiceFiscale_2
rappresenta e difende in forza del mandato posto in calce al ricorso,
RICORRENTE
contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari Via Cagliari n. CP_1 C.F._3
18 presso lo studio dell'Avv. dall'Avv. Milena Mura (C.F. che la rappresenta C.F._4
e difende giusta procura in calce alla comparsa
RESISTENTE
nonchè con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note del 16 aprile 2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 8.11.2024, ha convenuto in Parte_2
giudizio per chiedere la modifica del decreto n. 4326/2017 del 13 aprile 2017 CP_1 dell'intestato Tribunale reso nel procedimento relativo alla regolamentazione del diritto di visita e determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli minori (R.G. 3548/2016), che aveva disposto a carico del il pagamento della somma di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento per entrambi Pt_1
i figli della coppia, oltre rivalutazione ISTAT.
Premesso che dall'unione sentimentale con la erano nati i figli e CP_1 Persona_1 Persona_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti ha dedotto che nel gennaio 2015, visti i continui litigi tra i conviventi ed il venir meno del sentimento che li univa, aveva lasciato l'abitazione familiare.
Ha allegato che il Tribunale di Sassari con ordinanza di accoglimento n. 6494/2018 del 21/06/2018, vista l'istanza della volta ad ottenere il versamento diretto del contributo del mantenimento da CP_1 parte dell'INPS, aveva ordinato all'INPS, nella sua qualità di ente erogatore del trattamento pensionistico dell'obbligato , di versare direttamente a accreditandola Parte_2 CP_1
sul c.c. a lei intestato la predetta somma mensile di € 500,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, detraendola dalle retribuzioni dovute all'obbligato
Ha rappresentato che dal 2018 ad oggi la situazione era mutata, poiché entrambi i figli erano maggiorenni e lavoravano durante la stagione estiva ed usufruivano poi dell'indennità di disoccupazione, circostanze confermate dagli stessi.
Ha riferito che, per contro, la sua condizione di salute era peggiorata, in quanto affetto da neoplasia ai polmoni, per cui sosteneva spese mensili di notevole entità per farmaci, terapie e visite non tutte coperte dal S.S.N ed ha manifestato la necessità di modificare l'importo dell'assegno di mantenimento pari agli attuali € 583,00 mensili, poiché la somma era destinata al mantenimento dei minori figli oggi uno 24enne e l'altro 25enne.
Ha aggiunto che percepiva una pensione mensile di circa € 712,73, che viveva in una casa concessa in locazione per l'importo mensile di canone pari ad € 380,00, che versava direttamente alla di € CP_1
583,00 a titolo di mantenimento per i figli e e che la somma residua, di poco più di € Per_1 Per_2
300,00, era insufficiente per condurre una vita dignitosa.
Ha quindi concluso chiedendo:
“1) disporre la modifica della statuizione contenuta nella richiamata ordinanza n. 6494/2018 del
21/06/2018 nella parte in cui viene prevista la corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli
e in favore della , nel senso di revocare e/o comunque dichiarare non Per_1 Per_2 CP_1 più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento
pagina 2 di 3 gravante sul Sig. quale contributo al mantenimento per i figli, o, in ogni caso, Parte_2 ridurlo in quella somma che il Tribunale riterrà di giustizia, commisurandola all'attuale situazione patrimoniale e personale del ricorrente e dei figli ultra maggiorenni;
2) Con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione”.
Si è costituita la resistente la quale ha aderito alle richieste del e ha concluso chiedendo: CP_1 Pt_1
“disporre la modifica della Ordinanza n 6494/2018 emessa dal Tribunale di Sassari in data
21.06.2018, revocando l'obbligo di corresponsione in capo al del versamento della Parte_2
somma mensile di euro 583,00, alla , a titolo di mantenimento dei figli e CP_1 Per_1 Per_2
, a far data dalla pronuncia del Tribunale”.
[...]
Il Giudice lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 17 aprile
2025 ex art. 127 ter c.p.c. giusta ordinanza del 16 aprile 2025, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
******
Il Tribunale, in composizione collegiale, rilevato che i figli della coppia e Per_1 Persona_2
hanno raggiunto l'indipendenza economica, prende atto e conferma le condizioni, indicate dalle parti e confermate nelle note di trattazione scritta del 16/04/2025 come di seguito riportate:
“disporre la modifica della Ordinanza n 6494/2018 emessa dal Tribunale di Sassari in data
21.06.2018, revocando l'obbligo di corresponsione in capo al del versamento della Parte_2
somma mensile di euro 583,00, alla , a titolo di mantenimento dei figli e CP_1 Per_1 Per_2
, a far data dalla pronuncia del Tribunale”.
[...]
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3