TRIB
Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 4165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4165 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8897 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenza Esposito Parte_1 presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Ippolito Controparte_1
Matano presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 05.12.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.12.2023 parte ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio con parte resistente in data 01.10.2001 in Napoli;
- che dallo stesso sono nati due figli:
(07.02.2004) e (17.05.2008); - che, essendo divenuta la prosecuzione della Per_1 Persona_2 2
vita matrimoniale impossibile a causa della condotta del coniuge, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori.
Si è costituito il resistente, il quale, contestato tutto quanto dedotto da parte ricorrente, ha concluso per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e l'adozione dei provvedimenti accessori.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 05.12.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti esplicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1) I coniugi continueranno a vivere separati;
2) La casa coniugale sita in Teano (CE) alla Via Luigi Sturzo n. 14 viene assegnata alla
[...]
con obbligo del al cambio di residenza e comunicazione della nuova Parte_1 CP_1 residenza;
3) Il minore sarà collocato presso la madre ed entrambi i genitori avranno l'affido Per_2 condiviso, pertanto le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità ed inclinazioni naturali del minore;
gli stessi si impegnano a comunicare eventuali cambi di residenza con preavviso di almeno un mese;
4) Il sig. verserà alla sig.ra , entro e non oltre il giorno 3 di ogni mese, CP_1 Pt_1 una somma mensile di € 700,00,00 a titolo di mantenimento del figlio , oltre rivalutazione Per_2 istat annuale e spese straordinarie, preventivamente concordate, al 60% a carico del;
CP_1
5) Il sig. verserà direttamente alla figlia , maggiorenne ma non CP_1 Per_1 autosufficiente, la somma di € 700,00 mensili, oltre rivalutazione istat annuale e spese straordinarie al 100% a carico del;
CP_1 3
6) La casa sita in Roccaraso, di comproprietà in parti uguali tra i coniugi, sarà utilizzata come segue: a) I coniugi si impegnano all'utilizzo della predetta abitazione senza ospitare presso la stessa, anche per brevissimo spazio temporale, i rispettivi ed attuali e/o futuri compagni di vita;
gli stessi si impegnano rispettivamente all'utilizzo della predetta casa con i figli e/o da soli, seguendo il seguente programma di utilizzo: la casa di Roccaraso sarà assegnata per quattro mesi consecutivi ad ognuno delle parti, le quali si impegneranno al pagamento delle utenze domestiche e delle rate condominiali nei periodi di relativa assegnazione, pertanto dal mese di Dicembre 2025 fino al 31 Marzo 2026 la casa di Roccaraso sarà assegnata alla e, dal 1 Aprile 2026 al 31 Pt_1
Luglio 2026 al sig. , per poi proseguire con il cambio assegnazione, in modo tale che CP_1 entrambi potranno godere a rotazione per gli stessi periodi. Le parti si autorizzano, rispettivamente, alla locazione del suddetto immobile nei periodi di relativa assegnazione e la
[...]
si impegna alla consegna delle chiavi entro e non oltre la data dell'udienza del 5 Dicembre Pt_1
2025;
7) Con la firma del presente accordo il sig. rinuncia al diritto e all'azione Controparte_1 per il recupero di tutte le spese ordinarie e/o straordinarie, compreso pagamento utenze domestiche, nei confronti della sig.ra Parte_1
8) La sig.ra autorizza, al compimento dei 18 anni del figlio , previo Pt_1 Per_2 consenso di entrambi i figli, il sig. a provvedere, a proprie ed esclusive spese, alla CP_1 divisione della casa coniugale;
si precisa che il provvederà ai lavori di divisione della CP_1 casa coniugale ricavandone due appartamenti proporzionati in mq e/o in ogni caso verrà assegnata alla un appartamento composto da cucina abitabile, due camere da letto e bagno. Pt_1
Successivamente alla divisione, la sig.ra si impegna al pagamento delle utenze domestiche Pt_1 relative all'appartamento a lei assegnato. In caso di mancata divisione dell'immobile sopra indicato e comunque al compimento del 18 anno di età del figlio , la sig.ra si Per_2 Pt_1 impegna a provvedere alla voltura delle utenze a suo nome ed al pagamento al 50% delle stesse, con una compartecipazione in pari misura da parte de sig. . Controparte_1
9) Le parti confermano la rinuncia reciproca o unilaterale della richiesta di addebito della separazione.
10) I coniugi consentono il rilascio o rinnovo del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e di qualunque documento per il quale sia richiesto il consenso dell'altro.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio. 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata l'[...] in [...] e Parte_1 Controparte_1 nato il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 05.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8897 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenza Esposito Parte_1 presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Ippolito Controparte_1
Matano presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 05.12.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.12.2023 parte ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio con parte resistente in data 01.10.2001 in Napoli;
- che dallo stesso sono nati due figli:
(07.02.2004) e (17.05.2008); - che, essendo divenuta la prosecuzione della Per_1 Persona_2 2
vita matrimoniale impossibile a causa della condotta del coniuge, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori.
Si è costituito il resistente, il quale, contestato tutto quanto dedotto da parte ricorrente, ha concluso per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e l'adozione dei provvedimenti accessori.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 05.12.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti esplicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1) I coniugi continueranno a vivere separati;
2) La casa coniugale sita in Teano (CE) alla Via Luigi Sturzo n. 14 viene assegnata alla
[...]
con obbligo del al cambio di residenza e comunicazione della nuova Parte_1 CP_1 residenza;
3) Il minore sarà collocato presso la madre ed entrambi i genitori avranno l'affido Per_2 condiviso, pertanto le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità ed inclinazioni naturali del minore;
gli stessi si impegnano a comunicare eventuali cambi di residenza con preavviso di almeno un mese;
4) Il sig. verserà alla sig.ra , entro e non oltre il giorno 3 di ogni mese, CP_1 Pt_1 una somma mensile di € 700,00,00 a titolo di mantenimento del figlio , oltre rivalutazione Per_2 istat annuale e spese straordinarie, preventivamente concordate, al 60% a carico del;
CP_1
5) Il sig. verserà direttamente alla figlia , maggiorenne ma non CP_1 Per_1 autosufficiente, la somma di € 700,00 mensili, oltre rivalutazione istat annuale e spese straordinarie al 100% a carico del;
CP_1 3
6) La casa sita in Roccaraso, di comproprietà in parti uguali tra i coniugi, sarà utilizzata come segue: a) I coniugi si impegnano all'utilizzo della predetta abitazione senza ospitare presso la stessa, anche per brevissimo spazio temporale, i rispettivi ed attuali e/o futuri compagni di vita;
gli stessi si impegnano rispettivamente all'utilizzo della predetta casa con i figli e/o da soli, seguendo il seguente programma di utilizzo: la casa di Roccaraso sarà assegnata per quattro mesi consecutivi ad ognuno delle parti, le quali si impegneranno al pagamento delle utenze domestiche e delle rate condominiali nei periodi di relativa assegnazione, pertanto dal mese di Dicembre 2025 fino al 31 Marzo 2026 la casa di Roccaraso sarà assegnata alla e, dal 1 Aprile 2026 al 31 Pt_1
Luglio 2026 al sig. , per poi proseguire con il cambio assegnazione, in modo tale che CP_1 entrambi potranno godere a rotazione per gli stessi periodi. Le parti si autorizzano, rispettivamente, alla locazione del suddetto immobile nei periodi di relativa assegnazione e la
[...]
si impegna alla consegna delle chiavi entro e non oltre la data dell'udienza del 5 Dicembre Pt_1
2025;
7) Con la firma del presente accordo il sig. rinuncia al diritto e all'azione Controparte_1 per il recupero di tutte le spese ordinarie e/o straordinarie, compreso pagamento utenze domestiche, nei confronti della sig.ra Parte_1
8) La sig.ra autorizza, al compimento dei 18 anni del figlio , previo Pt_1 Per_2 consenso di entrambi i figli, il sig. a provvedere, a proprie ed esclusive spese, alla CP_1 divisione della casa coniugale;
si precisa che il provvederà ai lavori di divisione della CP_1 casa coniugale ricavandone due appartamenti proporzionati in mq e/o in ogni caso verrà assegnata alla un appartamento composto da cucina abitabile, due camere da letto e bagno. Pt_1
Successivamente alla divisione, la sig.ra si impegna al pagamento delle utenze domestiche Pt_1 relative all'appartamento a lei assegnato. In caso di mancata divisione dell'immobile sopra indicato e comunque al compimento del 18 anno di età del figlio , la sig.ra si Per_2 Pt_1 impegna a provvedere alla voltura delle utenze a suo nome ed al pagamento al 50% delle stesse, con una compartecipazione in pari misura da parte de sig. . Controparte_1
9) Le parti confermano la rinuncia reciproca o unilaterale della richiesta di addebito della separazione.
10) I coniugi consentono il rilascio o rinnovo del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e di qualunque documento per il quale sia richiesto il consenso dell'altro.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio. 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata l'[...] in [...] e Parte_1 Controparte_1 nato il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 05.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese