Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 29/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1210/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. Vittorio Cobianchi Bellisari, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1210/2016, tra le seguenti parti:
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO (c.f. 80001650946), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Vizoco Nicandro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VE (Is), alla via Nicandro Iosso n. 6;
- opponente
ITALCANTIERI S.R.L. (c.f. 01524320627) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucia Sagnella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Castelvenere (BN), alla Via Petrara n. 24;
- opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 26.06.2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile:
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Consorzio di Bonifica della Piana di VE (d'ora in avanti sinteticamente denominato Consorzio) conveniva in giudizio la Italcantieri S.R.L. innanzi all'intestato Tribunale, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 267/2016, emesso dal Tribunale di Isernia il 12.09.2016 e notificatogli in data 03.10.2016 per l'importo di € 72.833,54, oltre Euro 755,00 per spese legali oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Lucia Sagnella.
A fondamento della domanda l'opponente deduceva l'inesigibilità del credito da parte di Italcantieri S.R.L. nei confronti del Consorzio dal momento che i lavori commissionati alla Italcantieri, relativi alla messa in sicurezza della vasca di espansione del Volturno in località Ripaspaccata, Montaquila (IS), erano stati finanziati dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Molise e che nel contratto d'appalto Italcantieri espressamente liberava il Consorzio da ogni responsabilità relativa al ritardo nei pagamenti da parte dell'Ente finanziatore. Chiedeva pertanto la chiamata in causa dell'Agenzia Regionale di Protezione civile, ora Regione Molise.
Si costituiva in giudizio la Italcantieri S.R.L. eccependo l'infondatezza delle avverse pretese e chiedendone il rigetto.
Parte opposta deduceva, infatti, l'inadempimento da parte del Consorzio e, di conseguenza, la sua legittimazione passiva dal momento che da un lato, Italcantieri non aveva azione diretta nei confronti di Regione Molise, dall'altro, che la clausola di esonero della responsabilità invocata dal Consorzio valeva solo per i danni e comunque solo nei rapporti interni tra il Consorzio stesso e la Regione Molise, pertanto non opponibile a Italcantieri.
Autorizzata la chiamata della Regione Molise, quest'ultima si costituiva in giudizio eccependo difetto di giurisdizione ovvero di competenza del Tribunale di Isernia. Sotto il profilo della giurisdizione sosteneva la competenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Napoli, in subordine, dal punto di vista della competenza per territorio, sosteneva la competenza del foro erariale del Tribunale di Campobasso. Con ordinanza del 31.01.2018, il GOT Masotta, dichiarava l'incompetenza territoriale del Tribunale di Isernia con riguardo alla domanda proposta dal Consorzio di bonifica della Piana di VE nei confronti della Regione Molise per essere competente il Tribunale di Campobasso, trattenendo davanti a sé il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 267/2016 promosso dalla società Italcantieri S.R.L. nei confronti del Consorzio di Bonifica della Piana di VE.
Esaurita l'attività istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26/06/2024.
OSSERVA
Nelle more del processo la Italcantieri S.R.L. ed il Consorzio di Bonifica della Piana di
VE addivenivano ad una transazione formalizzata attraverso una scrittura privata sottoscritta dal Commissario l.r.p.t. del Consorzio e dal l.r.pt. di Italcantieri e dai loro rispettivi difensori. L'atto di transazione è stato depositato telematicamente nel presente giudizio dall'avv. Vizoco Nicandro, procuratore del Consorzio. Nell'atto di transazione le parti hanno dato atto che in data 31.03.2017, il Consorzio ha provveduto al pagamento nei confronti di Italcantieri, dell'importo di Euro 72.833,54 quale sorta capitale indicata nel D.I. opposto. Nell'atto di transazione le parti pattuivano quanto segue:
- Italcantieri S.R.L. avendo percepito la somma oggetto di D.I., rinunciava al giudizio di cui al D.I. n 267/2016 e al relativo procedimento di opposizione pendente innanzi al Tribunale di Isernia, RG. 1210/2016;
- Il Consorzio di bonifica accettava la rinuncia al giudizio, così come formulata da
Italcantieri S.R.L., e a sua volta rinunciava al giudizio di opposizione a D.I. dott.
F. Masotta, R.G.N. 1210/2016;
- Italcantieri rinunciava agli interessi legali e di mora eventualmente applicabili nei confronti del Consorzio, mentre il Consorzio rinunciava ad eventuali penali applicabili nei confronti di Italcantieri per ritardo nei lavori;
- Italcantieri si faceva carico delle spese relative alla procedura di ingiunzione attribuite all'avv. Lucia Sagnella, quantificate in Euro 755,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali (15%) CPA e IVA se dovute come per legge, mentre rimanevano a carico del Consorzio di Bonifica le spese relative alla registrazione del Decreto Ingiuntivo n. 267/2016 concesso dal Tribunale di
Isernia;
- Italcantieri rinunciava altresì ad intraprendere ad ogni azione giudiziale per tutto ciò che riguardava l'ultimazione dei lavori;
- Le parti, infine, si accordavano per la compensazione delle spese di lite.
Va dunque rilevato che risulta agli atti l'atto di transazione tra le parti che hanno integralmente regolato in via bonaria ogni aspetto del presente giudizio. Va altresì rilevato l'atteggiamento processuale delle parti successivo alla transazione: l'avv. Lucia
Sagnella non è più comparsa, l'avv. Vizoco Nicandro è comparso solo per chiedere la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere rappresenta una ipotesi di estinzione del processo di elaborazione giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga un evento -di natura processuale o sostanziale- in grado di incidere sulle sorti della controversia, rendendo superflua una pronuncia sulla domanda originaria: “La cessazione della materia del contendere -che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio- costituisce nel rito contenzioso davanti al giudice civile una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragioni del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avuto riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.” (Ex plurimis: Cass. Civ. 6 febbraio 2007 n. 2567).
La relativa decisione, va ribadito, può essere resa in ogni fase e grado del giudizio, d'ufficio o su istanza anche di una sola parte.
Dichiarata cessata la materia del contendere essendo intervenuta conciliazione tra le parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 III comma c.p.c. per la compensazione delle spese di lite.
Le spese processuali, pertanto, andranno interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, sezione Unica, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Consorzio di Bonifica della Piana di VE nei confronti di Italcantieri S.R.L., ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Isernia il 29/01/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari