TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/09/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2264/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2264/2025 vg promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REATTI DOLORES Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSA FRANCA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 05/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, dichiarandosi edotti dell'obbligo previsto dall'art. 337
sexies II comma c.c. di comunicarsi tempestivamente e, in ogni caso, nel termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale variazione di residenza o di domicilio.
2. I figli minor sono affidati ad entrambi i genitori i quali si adopereranno Per_1 Per_2
affinchè mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue.
3. Nell'abitazione coniugale, posta in Marano Sul Panaro, Via Traversa n. 651, della quale sono comproprietari i suoi genitori, continuerà ad abitare la sig.r insieme ai figl e Pt_1 Per_1
, che manterranno la residenza anche ai fini anagrafici presso la madre. Per_2
Detto immobile viene assegnato in godimento gratuito alla sig.ra ai sensi dell'art. 337 Pt_1
sexies I comma c.c. così come arredato e corredato, dandosi atto che il sig i è già prima CP_1
d'ora trasferito in altro alloggio, prelevando i propri effetti ed oggetti personali;
4. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale s Per_1 Per_2
assumendo di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione, alla residenza ed alla salute dei minori, nel rispetto delle esigenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
Entrambi i genitori, quando avranno presso di sé i figli, eserciteranno separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
5. Allo scopo di assicurare ai figli il diritto di mantenere un rapporto continuativo e qualificato con entrambe le figure genitoriali, i coniugi, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi,
convengono ch trascorrano con ciascun genitore tempi pressoché Per_1 Per_2
equivalenti, secondo il calendario di frequentazione di seguito riportato: frequentazione ordinaria
- Lunedì, martedì e mercoledì con la madre
- Giovedì, venerdì e sabato con il padre
- Domenica con la madre prevedendo sin d'ora che:
a) una volta al mese, da individuarsi di comune accordo tra le parti, nel corso del fine settimana i minori trascorreranno la domenica con il padre ed il sabato con la madre;
b) ciascun genitore potrà, previo accordo con l'altro con almeno quindici giorni di anticipo,
trascorrere l'intero fine settimana (sabato e domenica) con i figli;
Dell'accompagnamento a scuola si occuperà il genitore con il quale i minori hanno pernottato.
frequentazione nel periodo natalizio, pasquale e durante le vacanze estive a) e trascorreranno con il padre o con la madre, ad anni alterni, il giorno Per_1 Per_2
della Vigilia o quello di Natale e il giorno di Capodanno o quello dell'Epifania, mentre per il residuo periodo delle vacanze scolastiche natalizie si seguirà il calendario ordinario.
b) I minori trascorreranno ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, mentre nel restante periodo di vacanza scolastica si applicherà il calendario ordinario.
c) Durante le vacanze scolastiche estive, ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere separatamente con i figli, anche in località di villeggiatura, due/tre settimane, di cui non più di due consecutive. L'esatta decorrenza dei suddetti periodi feriali dovrà essere ogni anno concordata tra i genitori con congruo anticipo e comunque entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, in modo da consentire a ciascuno di loro di programmare il periodo di vacanza con i figli in coincidenza con le ferie personali. In caso di mancato accordo sui periodi di prescelti, il diritto di scelta spetterà negli anni dispari alla madre ed in quelli pari al padre.
Durante i rispettivi periodi di vacanza con i figli, sarà sospesa la frequentazione ordinaria, salvo diversi accordi tra le parti. I genitori saranno tenuti a comunicarsi le località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli.
d trascorreranno i giorni festivi infrasettimanali ed i ponti previsti dal Per_1 Per_2
calendario scolastico (ad es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) una volta con la madre e quella successiva con il padre, alternandoli di anno in anno.
Sono fatti salvi eventuali diversi accordi assunti tra le parti.
6. I coniugi concorreranno al mantenimento di e in misura proporzionale Per_1 Per_2
alla rispettiva capacità contributiva. Conseguentemente il sig orrisponderà alla sig.ra CP_1
a decorrere dal mese di maggio 2025, a titolo di contributo per il mantenimento dei Pt_1
figli, entro il giorno quindici di ogni mese la somma di Euro 250,00 (€ 125 per ciascun figlio) a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul conto corrente che la beneficiaria indicherà.
Detto importo verrà versato alla sig.r entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici Pt_1
mensilità annue e sarà oggetto di rivalutazione di anno in anno secondo gli indici Istat con primo aggiornamento nel mese di maggio 2026.
7. Le parti convengono che gli importi erogati a titolo di c.d. “bonus celiachia” siano incassate e trattenute per intero dalla sig.ra mentre l'assegno unico sarà ripartito tra i genitori Pt_1
nella misura di una metà ciascuno.
8. Entrambi i genitori contribuiranno altresì nella misura del 50 % al pagamento delle spese di carattere straordinarie da sostenersi per il figlio, intendendosi per tali quelle di seguito specificate, come da protocollo adottato dal Tribunale di Modena:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro un mese dall'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione)
9. I coniugi rinunciano reciprocamente a richiedersi assegni a titolo di contributo al proprio personale mantenimento, godendo entrambi di redditi da lavoro adeguati al soddisfacimento delle rispettive esigenze di vita.
10. A scioglimento della comunione legale dei beni e in relazione alla conseguente divisione/assegnazione dei beni mobili nella stessa rientranti, nonchè a definizione di ogni pregresso rapporto economico/patrimoniale, i coniugi convengono quanto segue: a) I mobili, gli arredi e le suppellettili attualmente presenti nella abitazione coniugale vengono assegnati in piena proprietà alla moglie, che accetta, dandosi atto che il sig a già CP_1
prelevato prima d'ora gli oggetti di sua esclusiva proprietà.
b) Ciascuno dei coniugi manterrà la piena disponibilità delle somme depositate sui conti correnti dei quali è attualmente titolare, somme che vengono assegnate per intero all'intestatario dei conti stessi.
c) I debiti eventualmente contratti da ciascun coniuge in costanza di matrimonio saranno assolti per intero da colui che risulterà aver assunto e/o sottoscritto l'impegno relativo , con manleva dell'altro.
d) L'autovettura Hunday tg.GA151BN, intestata al P.R.A. alla sig.r viene assegnata in Pt_1
piena proprietà ed esclusiva disponibilità alla stessa, così come l'autoveicolo Dacia Duster, tg.
FW164CM, attualmente intestato al Pra al sig viene assegnato in piena proprietà e CP_1
rimarrà nella esclusiva disponibilità dello stesso, senza farsi luogo a conguagli derivanti dal diverso valore dei mezzi.
. Ciascuno dei coniugi dichiara di assumersi, sin d'ora tutti gli oneri e le obbligazioni derivanti dalla proprietà e dal possesso dei veicoli rispettivamente intestati.
e) a regolazione e definizione di tutti i rapporti di dare/avere tra le parti, la sig ra si Pt_1
obbliga versare al sig che accetta anche con riferimento alle modalità di pagamento, l CP_1
a somma di € 4.000,00 (quattromila), che sarà corrisposta quanto all'importo di € 1.000
(mille/00) alla sottoscrizione del ricorso e quanto ad € 3.000,00 (tremila/00) entro e non oltre
10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
f) Le parti danno atto che nella quantificazione dell'importo liquidato a favore del sig CP_1
come sopra determinato, si è tenuto conto di ogni rispettiva ragione di debito/credito delle parti anche per quanto attiene alle contribuzioni versate e prestate da ciascun coniuge nel corso della convivenza matrimoniale a qualsivoglia titolo nonché del contributo fornito da ciascuna di esse alla conduzione della vita familiare. 11. Le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore per espatrio a scopi turistici e/o culturali.
12. Le spese tutte relative al presente procedimento saranno sostenute dalle parti per una metà
ciascuna, mentre ciascuna di esse provvederà al pagamento dei compensi del proprio Legale.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ata a IG (MO) Parte_1
il 29/05/1983 e ato a OL (MO) il 14/07/1978 CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Spilamberto (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2018, atto n.4, Parte II, serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 17/09/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2264/2025 vg promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REATTI DOLORES Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSA FRANCA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 05/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, dichiarandosi edotti dell'obbligo previsto dall'art. 337
sexies II comma c.c. di comunicarsi tempestivamente e, in ogni caso, nel termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale variazione di residenza o di domicilio.
2. I figli minor sono affidati ad entrambi i genitori i quali si adopereranno Per_1 Per_2
affinchè mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue.
3. Nell'abitazione coniugale, posta in Marano Sul Panaro, Via Traversa n. 651, della quale sono comproprietari i suoi genitori, continuerà ad abitare la sig.r insieme ai figl e Pt_1 Per_1
, che manterranno la residenza anche ai fini anagrafici presso la madre. Per_2
Detto immobile viene assegnato in godimento gratuito alla sig.ra ai sensi dell'art. 337 Pt_1
sexies I comma c.c. così come arredato e corredato, dandosi atto che il sig i è già prima CP_1
d'ora trasferito in altro alloggio, prelevando i propri effetti ed oggetti personali;
4. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale s Per_1 Per_2
assumendo di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione, alla residenza ed alla salute dei minori, nel rispetto delle esigenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
Entrambi i genitori, quando avranno presso di sé i figli, eserciteranno separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
5. Allo scopo di assicurare ai figli il diritto di mantenere un rapporto continuativo e qualificato con entrambe le figure genitoriali, i coniugi, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi,
convengono ch trascorrano con ciascun genitore tempi pressoché Per_1 Per_2
equivalenti, secondo il calendario di frequentazione di seguito riportato: frequentazione ordinaria
- Lunedì, martedì e mercoledì con la madre
- Giovedì, venerdì e sabato con il padre
- Domenica con la madre prevedendo sin d'ora che:
a) una volta al mese, da individuarsi di comune accordo tra le parti, nel corso del fine settimana i minori trascorreranno la domenica con il padre ed il sabato con la madre;
b) ciascun genitore potrà, previo accordo con l'altro con almeno quindici giorni di anticipo,
trascorrere l'intero fine settimana (sabato e domenica) con i figli;
Dell'accompagnamento a scuola si occuperà il genitore con il quale i minori hanno pernottato.
frequentazione nel periodo natalizio, pasquale e durante le vacanze estive a) e trascorreranno con il padre o con la madre, ad anni alterni, il giorno Per_1 Per_2
della Vigilia o quello di Natale e il giorno di Capodanno o quello dell'Epifania, mentre per il residuo periodo delle vacanze scolastiche natalizie si seguirà il calendario ordinario.
b) I minori trascorreranno ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, mentre nel restante periodo di vacanza scolastica si applicherà il calendario ordinario.
c) Durante le vacanze scolastiche estive, ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere separatamente con i figli, anche in località di villeggiatura, due/tre settimane, di cui non più di due consecutive. L'esatta decorrenza dei suddetti periodi feriali dovrà essere ogni anno concordata tra i genitori con congruo anticipo e comunque entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, in modo da consentire a ciascuno di loro di programmare il periodo di vacanza con i figli in coincidenza con le ferie personali. In caso di mancato accordo sui periodi di prescelti, il diritto di scelta spetterà negli anni dispari alla madre ed in quelli pari al padre.
Durante i rispettivi periodi di vacanza con i figli, sarà sospesa la frequentazione ordinaria, salvo diversi accordi tra le parti. I genitori saranno tenuti a comunicarsi le località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli.
d trascorreranno i giorni festivi infrasettimanali ed i ponti previsti dal Per_1 Per_2
calendario scolastico (ad es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) una volta con la madre e quella successiva con il padre, alternandoli di anno in anno.
Sono fatti salvi eventuali diversi accordi assunti tra le parti.
6. I coniugi concorreranno al mantenimento di e in misura proporzionale Per_1 Per_2
alla rispettiva capacità contributiva. Conseguentemente il sig orrisponderà alla sig.ra CP_1
a decorrere dal mese di maggio 2025, a titolo di contributo per il mantenimento dei Pt_1
figli, entro il giorno quindici di ogni mese la somma di Euro 250,00 (€ 125 per ciascun figlio) a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul conto corrente che la beneficiaria indicherà.
Detto importo verrà versato alla sig.r entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici Pt_1
mensilità annue e sarà oggetto di rivalutazione di anno in anno secondo gli indici Istat con primo aggiornamento nel mese di maggio 2026.
7. Le parti convengono che gli importi erogati a titolo di c.d. “bonus celiachia” siano incassate e trattenute per intero dalla sig.ra mentre l'assegno unico sarà ripartito tra i genitori Pt_1
nella misura di una metà ciascuno.
8. Entrambi i genitori contribuiranno altresì nella misura del 50 % al pagamento delle spese di carattere straordinarie da sostenersi per il figlio, intendendosi per tali quelle di seguito specificate, come da protocollo adottato dal Tribunale di Modena:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro un mese dall'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione)
9. I coniugi rinunciano reciprocamente a richiedersi assegni a titolo di contributo al proprio personale mantenimento, godendo entrambi di redditi da lavoro adeguati al soddisfacimento delle rispettive esigenze di vita.
10. A scioglimento della comunione legale dei beni e in relazione alla conseguente divisione/assegnazione dei beni mobili nella stessa rientranti, nonchè a definizione di ogni pregresso rapporto economico/patrimoniale, i coniugi convengono quanto segue: a) I mobili, gli arredi e le suppellettili attualmente presenti nella abitazione coniugale vengono assegnati in piena proprietà alla moglie, che accetta, dandosi atto che il sig a già CP_1
prelevato prima d'ora gli oggetti di sua esclusiva proprietà.
b) Ciascuno dei coniugi manterrà la piena disponibilità delle somme depositate sui conti correnti dei quali è attualmente titolare, somme che vengono assegnate per intero all'intestatario dei conti stessi.
c) I debiti eventualmente contratti da ciascun coniuge in costanza di matrimonio saranno assolti per intero da colui che risulterà aver assunto e/o sottoscritto l'impegno relativo , con manleva dell'altro.
d) L'autovettura Hunday tg.GA151BN, intestata al P.R.A. alla sig.r viene assegnata in Pt_1
piena proprietà ed esclusiva disponibilità alla stessa, così come l'autoveicolo Dacia Duster, tg.
FW164CM, attualmente intestato al Pra al sig viene assegnato in piena proprietà e CP_1
rimarrà nella esclusiva disponibilità dello stesso, senza farsi luogo a conguagli derivanti dal diverso valore dei mezzi.
. Ciascuno dei coniugi dichiara di assumersi, sin d'ora tutti gli oneri e le obbligazioni derivanti dalla proprietà e dal possesso dei veicoli rispettivamente intestati.
e) a regolazione e definizione di tutti i rapporti di dare/avere tra le parti, la sig ra si Pt_1
obbliga versare al sig che accetta anche con riferimento alle modalità di pagamento, l CP_1
a somma di € 4.000,00 (quattromila), che sarà corrisposta quanto all'importo di € 1.000
(mille/00) alla sottoscrizione del ricorso e quanto ad € 3.000,00 (tremila/00) entro e non oltre
10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
f) Le parti danno atto che nella quantificazione dell'importo liquidato a favore del sig CP_1
come sopra determinato, si è tenuto conto di ogni rispettiva ragione di debito/credito delle parti anche per quanto attiene alle contribuzioni versate e prestate da ciascun coniuge nel corso della convivenza matrimoniale a qualsivoglia titolo nonché del contributo fornito da ciascuna di esse alla conduzione della vita familiare. 11. Le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore per espatrio a scopi turistici e/o culturali.
12. Le spese tutte relative al presente procedimento saranno sostenute dalle parti per una metà
ciascuna, mentre ciascuna di esse provvederà al pagamento dei compensi del proprio Legale.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ata a IG (MO) Parte_1
il 29/05/1983 e ato a OL (MO) il 14/07/1978 CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Spilamberto (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2018, atto n.4, Parte II, serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 17/09/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale