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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SERIO MIRVANA, Presidente
CIRILLO GIOVANNI, Relatore
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 136/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D''Italia N.90-92 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 351/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 2 e pubblicata il 30/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220230010476104000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla odierna pubblica udienza, dopo la discussione, la Corte di Giustizia di appello ha tratto in decisione la causa iscritta sull'appello n. 136/2025 depositato il 04/02/2025, proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale Chieti - e avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 351/2024 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 2 e pubblicata il 30/08/2024, di annullamento della cartella di pagamento n. 03220230010476104000 in materia di Irpef-Redditi di lavoro dipendente e assimilati, interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta 2018. Controparte la contribuente Resistente_1, C.F. CF_Resistente_1, appellata e regolarmente costituita in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di appello, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Chieti eccepisce da parte del giudice "a quo" “un'errata, nonché apparente, valutazione delle norme applicabili in materia” e afferma che
“come riportato nelle controdeduzioni di primo grado, l'emissione del ruolo da parte dell'Amministrazione
Finanziaria, è avvenuta a seguito di riscontro tra quanto dichiarato nel Modello 770 per l'anno d'imposta 2018 presentato dal sostituto d'imposta Società_1 snc e quanto il contribuente ha versato o non versato a titolo di ritenute calcolate sui redditi soggetti a tassazione separata (ex art. 36 bis del DPR 600/73)”.
Osserva questa Corte di Giustizia che nel modello 770 non sono indicati i riferimenti nominativi dei percipienti delle somme assoggettate a ritenute di acconto, ma unicamente le ritenute versate e le relative date di versamento. Spetta invece al modello “C.U.” di attestare le somme erogate al dipendente e le relative ritenute di acconto operate.
In secondo luogo, risulta dagli atti che parte contribuente non ha percepito alcun TFR nell'anno 2018; ed infatti, al punto 809 della C.U. relativa all'anno 2018 figura l'importo di € 16.182,53, che corrisponde al TFR maturato sino al 31/12/2000, rimasto in azienda e non erogato nello stesso anno 2018. Qualora invero fosse stato erogato il TFR nell'anno 2018, la CU avrebbe riportato al punto 801 l'importo di € 16.182,53 ed il sostituto d'imposta avrebbe operato le ritenute d'acconto.
Sotto altro profilo l'Ufficio, riconducendo a tassazione l'intero importo di € 16.182,53 nell'anno 2018 non solo ha ripreso a tassazione un TFR non percepito nell'anno 2018, ma non si avveduto della mancanza delle ritenute di acconto e del computo delle detrazioni spettanti: ed infatti, qualora fosse stata erogata una tale somma nel 2018, il sostituto d'imposta avrebbe dovuto computare le detrazioni ed applicare le ritenute.
Inoltre, risulta sempre dagli atti (all. 4, 5 e 6 al ricorso introduttivo davanti alla Corte di giustizia di 1° grado) che soltanto negli anni successivi al 2018 ha avuto avvio l'erogazione del TFR da parte del sostituto d'imposta.
In definitiva, risulta dagli atti che nell'anno 2018 non è stato percepito alcun TFR;
che l'annotazione riportata nella relativa CU concerne soltanto il TFR maturato ma rimasto in azienda;
che nei periodi imposta successivi al 2018, allorchè il TFR è stato realmente erogato (ratealmente), il sostituto d'imposta ha operato le rituali ritenute di acconto e ha computato le detrazioni spettanti. Appare quindi evidente come il ricondurre a tassazione nel 2018 il TFR percepito e tassato negli anni 2019, 2020 e 2021 comporti una duplicazione della tassazione sulla base dello stesso presupposto, come tale vietata dall'art. 67 del DPR n. 600/1973.
Per le ragioni testè indicate, l'appello dell'Ufficio deve essere respinto siccome infondato, previa conferma integrale della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da medie tariffarie, tenuto conto del valore della causa, in Euro 2.200,00, oltre oneri e accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado degli Abruzzi - Sezione staccata di Pescara - respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, oltre oneri e accessori di legge. Così deciso a Pescara, lì 12.1.2026 Presidente
Dott.ssa Mirvana Di Serio
Giudice rel. ed est.
Dott. Giovanni Cirillo
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SERIO MIRVANA, Presidente
CIRILLO GIOVANNI, Relatore
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 136/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D''Italia N.90-92 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 351/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 2 e pubblicata il 30/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220230010476104000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla odierna pubblica udienza, dopo la discussione, la Corte di Giustizia di appello ha tratto in decisione la causa iscritta sull'appello n. 136/2025 depositato il 04/02/2025, proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale Chieti - e avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 351/2024 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 2 e pubblicata il 30/08/2024, di annullamento della cartella di pagamento n. 03220230010476104000 in materia di Irpef-Redditi di lavoro dipendente e assimilati, interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta 2018. Controparte la contribuente Resistente_1, C.F. CF_Resistente_1, appellata e regolarmente costituita in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di appello, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Chieti eccepisce da parte del giudice "a quo" “un'errata, nonché apparente, valutazione delle norme applicabili in materia” e afferma che
“come riportato nelle controdeduzioni di primo grado, l'emissione del ruolo da parte dell'Amministrazione
Finanziaria, è avvenuta a seguito di riscontro tra quanto dichiarato nel Modello 770 per l'anno d'imposta 2018 presentato dal sostituto d'imposta Società_1 snc e quanto il contribuente ha versato o non versato a titolo di ritenute calcolate sui redditi soggetti a tassazione separata (ex art. 36 bis del DPR 600/73)”.
Osserva questa Corte di Giustizia che nel modello 770 non sono indicati i riferimenti nominativi dei percipienti delle somme assoggettate a ritenute di acconto, ma unicamente le ritenute versate e le relative date di versamento. Spetta invece al modello “C.U.” di attestare le somme erogate al dipendente e le relative ritenute di acconto operate.
In secondo luogo, risulta dagli atti che parte contribuente non ha percepito alcun TFR nell'anno 2018; ed infatti, al punto 809 della C.U. relativa all'anno 2018 figura l'importo di € 16.182,53, che corrisponde al TFR maturato sino al 31/12/2000, rimasto in azienda e non erogato nello stesso anno 2018. Qualora invero fosse stato erogato il TFR nell'anno 2018, la CU avrebbe riportato al punto 801 l'importo di € 16.182,53 ed il sostituto d'imposta avrebbe operato le ritenute d'acconto.
Sotto altro profilo l'Ufficio, riconducendo a tassazione l'intero importo di € 16.182,53 nell'anno 2018 non solo ha ripreso a tassazione un TFR non percepito nell'anno 2018, ma non si avveduto della mancanza delle ritenute di acconto e del computo delle detrazioni spettanti: ed infatti, qualora fosse stata erogata una tale somma nel 2018, il sostituto d'imposta avrebbe dovuto computare le detrazioni ed applicare le ritenute.
Inoltre, risulta sempre dagli atti (all. 4, 5 e 6 al ricorso introduttivo davanti alla Corte di giustizia di 1° grado) che soltanto negli anni successivi al 2018 ha avuto avvio l'erogazione del TFR da parte del sostituto d'imposta.
In definitiva, risulta dagli atti che nell'anno 2018 non è stato percepito alcun TFR;
che l'annotazione riportata nella relativa CU concerne soltanto il TFR maturato ma rimasto in azienda;
che nei periodi imposta successivi al 2018, allorchè il TFR è stato realmente erogato (ratealmente), il sostituto d'imposta ha operato le rituali ritenute di acconto e ha computato le detrazioni spettanti. Appare quindi evidente come il ricondurre a tassazione nel 2018 il TFR percepito e tassato negli anni 2019, 2020 e 2021 comporti una duplicazione della tassazione sulla base dello stesso presupposto, come tale vietata dall'art. 67 del DPR n. 600/1973.
Per le ragioni testè indicate, l'appello dell'Ufficio deve essere respinto siccome infondato, previa conferma integrale della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da medie tariffarie, tenuto conto del valore della causa, in Euro 2.200,00, oltre oneri e accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado degli Abruzzi - Sezione staccata di Pescara - respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, oltre oneri e accessori di legge. Così deciso a Pescara, lì 12.1.2026 Presidente
Dott.ssa Mirvana Di Serio
Giudice rel. ed est.
Dott. Giovanni Cirillo