Articolo 1 della Legge 25 ottobre 1985, n. 592
Articolo 2
Versione
5 novembre 1985
Art. 1.
L' articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 , nel tosto modificato dall' articolo 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , e' sostituito dal seguente:
"Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, i termini di prescrizione e di decadenza nonche' quelli di adempimento di obbligazioni e di formalita' previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all'articolo 3".
Entrata in vigore il 5 novembre 1985
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