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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/09/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 6496/2021 promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. PADRIN CHIARA
- attore - contro
(C.F. _1 C.F._2
Con l'Avv. CICCARESE LUIGI
- convenuto -
e con la chiamata in causa di
P.I.: ) Controparte_2 P.IVA_1
Con l'Avv. GONZATO GIUSEPPE
- terza chiamata -
Avente ad oggetto: lesione personale
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 21.2.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “- in via principale nel merito, di accertare e di dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor _1 in ordine alla produzione del fatto dannoso di cui in atto di citazione occorso in data 10 maggio 2020 in Via
[...]
Bliss in Località di Asolo, e per l'effetto condannare il convenuto, eventualmente anche in via solidale con la società terza chiamata – già quale sua garante per tale tipologia di Controparte_3 Controparte_2 eventi, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti dal signor oggi Parte_1 quantificabili sulla scorta delle risultanze di cui alla CTU espletata in giudizio e, dunque, alla luce dei valori delle
“Tabelle di Milano 2024” vigenti, liquidabili nella seguente misura:
€ 27.547,50 per Invalidità Permanente (10,5%), € 6.037,50 per Inabilità Temporanea (40gg al 75%, 30gg al 50%,
30 gg al 25%), nonché € 1.234,00 per spese mediche (versate in atti sub Doc. 11 del fascicolo attoreo) ed € 400,00 per spese peritali di parte ante causam, ovvero pari a complessivi € 35.219,00, il tutto oltre alle spese anticipate per la
CTU medico-legale pari ad € 1.220,00 (Doc. 14), nonché ulteriori € 1.464,00 per l'assistenza in essa prestata dal 1
Consulente di Parte - Dott. (Doc. 15), ovvero nella diversa misura che verrà determinata anche in via Persona_1 equitativa e che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, le somme che verranno liquidate dovranno essere devalutate alla data del sinistro (10.05.2020) e poi rivalutate e maggiorate di interessi legali, calcolati sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese (pari ad € 571,83) e competenze professionali di lite, dovute anche per la fase di attivazione della negoziazione assistita, con espressa richiesta di maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis del D.M. 10 marzo
2014 n. 55, atteso che gli atti di causa sono stati depositati con modalità telematiche e redatti “con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione” e che, in particolare, “consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”, oltre a spese generali al 15%, C.P.A. e
IVA, come per Legge”
Per parte convenuta: “In via principale, nel merito: accertata la dinamica dell'evento di data 10 maggio 2020, avvenuto in località Asolo (TV), e la conseguente responsabilità del convenuto, dichiarare la terza chiamata
[...] tenuta a garantire ed a manlevare quest'ultimo dal chiesto risarcimento del danno, sì come Controparte_2 quantificato nella richiamata CTU, in virtù di contratto di assicurazione regolarmente sottoscritto a copertura di tale tipologia di evento, nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia.
Per l'effetto, condannare la stessa PA a rifondere le somme tutte dovute a titolo di ristoro per i danni subìti dall'attore, sig. sì come quantificate in sede di CTU, ovvero nella misura che il Tribunale riterrà di Parte_1 giustizia, nonché, anche alla luce della condotta processuale tenuta dalla terza chiamata, porre a carico di quest'ultima le spese ed i compensi di lite di parte convenuta, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Per parte terza chiamata: “Nel merito. Per i motivi tutti esposti, rigettarsi la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto. Spese e competenze di lite rifuse.
Nel merito, in via subordinata. Limitarsi la domanda di garanzia e manleva, formulata dal signor nei _1 confronti del deducente assicuratore nei limiti dell'effettivo danno che risulterà accertato e provato in corso di causa e proporzionalmente all'apporto causale del convenuto nella causazione del danno subito dall'attore.
Spese e competenze di lite rifuse, o quantomeno compensate tra le parti.
In via istruttoria. Si reiterano le istanze formulate nella memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, c.p.c. – n. 2, ribadendo l'opposizione a quelle avversarie per i motivi esposti nella memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, c.p.c.
– n. 3.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
− Con atto di citazione notificato il 18.10.2021, (nato il [...]) allegava che: Parte_1
- il 10.5.2020 tra le 8:30 e le 9:00 si era recato presso l'abitazione di a Vedelago (TV), _1
Via Cal del Monte, n. 19 da cui i due partivano per un giro amatoriale in bici diretti a Castelli di
2
Monfumo (TV);
- che verso le ore 11:00, mentre percorrevano Via Biss ad Asolo (TV), provenendo da Cornuda con direzione Monfumo, , che nel frangente viaggiava più in prossimità del margine _1 destro della strada, sbandava verso sinistra e lo colpiva all'arto destro, invadendo la sua traiettoria di marcia, provocandone la perdita di controllo del mezzo e l'impatto contro un albero – sul lato opposto di percorrenza – e la caduta al suolo;
- di aver accusato dolori alla schiena, al collo e alla zona lombare, e di aver deciso quindi di rientrare a casa;
- di essersi recato la mattina seguente - a causa dell'acuirsi della sintomatologia dolorosa e del manifestarsi di importanti difficoltà di movimento e deambulazione - al Pronto Soccorso di
Castelfranco Veneto (TV) ottenendo diagnosi di contusione dorsale con frattura vertebrale di tre corpi toracichi;
- che con cui era assicurato anche per tale tipo di evento, apriva il sinistro N. 1- CP_2 _1
8101-2020-0706645;
- che venivano accertati a proprio carico a seguito del sinistro I.T.P. al 75% gg 45; I.T.P. al 50% gg
45; I.T.P. al 25% gg 25; Invalidità Permanente 12-13%; Inabilità lavorativa assoluta per gg 115 e, al contempo, un grado di sofferenza medio nel corso della malattia post-traumatica, nonché medio-lieve nel lungo periodo;
- di essere stato sottoposto a visita anche dal fiduciario della PA che sostanzialmente confermava le valutazioni di cui sopra (doc. 9);
- che, nonostante ciò, la PA rifiutava di riconoscergli alcunché;
- di aver inutilmente inoltrato l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
Chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, con interessi legali di mora e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo, il rimborso delle spese sostenute, anche per negoziazione assistita, con distrazione a favore del difensore.
− Si costituiva il 12.1.2022 , confermando la dinamica del sinistro e asserendo di essere _1 contraente della Polizza “Multirischi dell'Abitazione” N. 1/35355/148/81780986, con specifica copertura anche per RCT (Doc. 2) con e di aver denunciato il fatto alla PA Controparte_2 con apertura del sinistro n. 1-8101-2020-0706645.
Chiedeva la chiamata in causa di al fine di esserne manlevato in caso di condanna. Controparte_2
− Il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo.
− Si costituiva il 16.6.2022 allegando: Controparte_3
- il potenziale conflitto di interessi tra il procuratore dell'attrice e quello della convenuta avendo gli stessi lo studio legale al medesimo civico;
- che il convenuto costituendosi in via autonoma senza previa richiesta a di assumerne la CP_3
3
difesa aveva violato il patto di gestione della lite e che omettendo qualsiasi contestazione delle voci di danno e degli importi richiesti avrebbe dovuto farsi carico dell'eventuale differenza tra quanto chiesto in citazione e quanto provato nell'espletanda istruttoria in caso di condanna al primo importo;
- l'assenza di nesso di causa tra le lesioni lamentate e la dinamica dell'incidente oltre che l'esclusiva responsabilità del convenuto, invocando l'applicazione dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 182 C.d.S. visto il mancato rispetto di quest'ultima norma e, in particolare, il mancato rispetto di una distanza di sicurezza dal velocipede circolante alla propria destra;
- la presenza di alcune incongruenze nelle allegazioni delle parti, tra cui il fatto che l'attore nonostante le lesioni subite fosse stato in grado di percorrere in bici la strada del rientro;
la mancanza di testimoni;
la mancanza di danni lamentati alla bici;
il fatto che l'attore, ristoratore, in una delle prime domeniche post lockdown non fosse al lavoro;
- l'ammontare del danno e delle spese richieste.
Chiedeva in via principale, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e in via subordinata, limitarsi la domanda di garanzia e manleva nei limiti dell'effettivo danno che risulterà accertato e provato in corso di causa e proporzionalmente all'apporto causale del convenuto nella causazione del danno subito dall'attore.
− All'udienza del 7.7.2022 il Giudice concedeva i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
− All'esito, con ordinanza del 29.5.2023, rigettata la richiesta ex art. 210 c.p.c. della terza chiamata in quanto esplorativa ed inconferente ai fini della decisione, disponeva CTU medico legale.
− Il C.T.U. depositava la relazione il 26.8.2023.
Nessuna osservazione veniva formulata dai C.T.P. di parte.
− Assunti i mezzi di prova ammessi, con ordinanza del 28.10.2024 il Giudice dichiarava chiusa la fase istruttoria e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis).
* * *
Sulla dinamica del sinistro
− Il sinistro secondo la ricostruzione attorea si sarebbe verificato il 10.5.2022 verso le 11:00 del mattino ad Asolo (TV), Via Biss, con direzione Monfumo.
− All'evento non erano presenti testimoni identificati se non i due soggetti coinvolti, attore e convenuto del presente giudizio.
− In particolare, secondo la ricostruzione attorea, mentre le parti procedevano vicine in sella ai rispettivi velocipedi, con andamento moderatamente sostenuto, il convenuto, che viaggiava più in prossimità del margine destro della strada, a causa di una disattenzione avrebbe sbandato verso sinistra, colpendo
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l'attore all'arto destro e invadendone la traiettoria di marcia.
− A causa di tale comportamento del convenuto, l'attore avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, finendo la propria corsa impattando violentemente contro un albero posto lungo la strada, sul lato opposto di percorrenza, rovinando poi malamente al suolo.
− Il convenuto costituendosi confermava la dinamica del sinistro come narrata dall'attore.
− La dinamica narrata dall'attore e confermata dal convenuto, trova riscontro anche negli atti di causa.
− In sede di costituzione la terza chiamata si è limitata sotto tale profilo a contestare che le lesioni lamentate dall'attore non sarebbero compatibili con la dinamica del sinistro.
− Parte terza chiamata in sede di costituzione ha inoltre contestato la sussistenza di un'esclusiva responsabilità del convenuto, invocando quantomeno un concorso di colpa dell'attore sia ex art. 2054, secondo comma, c.c., sia per aver l'attore circolato affiancato al convenuto – in violazione del disposto dell'art. 182 C.d.S. -, sia per non aver mantenuto un'adeguata distanza né un'adeguata velocità.
− Quanto all'eziologia delle lesioni, contestata dalla terza chiamata, la relazione medico-legale del
Consulente d'ufficio ha specificamente chiarito che “Per quanto di competenza medico legale, i dati ricavati dall'esame obiettivo e desunti dalla morfologia lesiva, indicano senza alcun dubbio che l'infermità patita è ascrivibile ad un subitaneo e violento traumatismo contusivo, compatibile con la dinamica narrata dalla p.o.: in tal senso vi sono sicuri elementi per riconoscere il nesso causale tra la caduta dalla bicicletta e la sollecitazione contusiva vertebrale da impatto contro un piano rigido e conseguente frattura di 3 corpi vertebrali D3-D4-D5, con necessità di trattamento conservativo
(busto Camp 35) e successiva lunga riabilitazione fisico/posturale” (relazione CTU, pag. 6).
− Peraltro, la dinamica del sinistro ha trovato riscontro anche in sede di prova testimoniale, laddove all'udienza del 17.10.2024 i testi attorei hanno confermato la stessa.
− In particolare, la teste attorea rispondendo al capitolo sub 3 (“Vero che, intorno ad ore 12.30, il Tes_1 signor faceva rientro a casa in Vedelago (TV), alla Via Cal del Monte n. 19 e mi riferiva che lungo il _1 tragitto, in località di Asolo, aveva accidentalmente deviato la propria traiettoria di marcia e urtato il signor Parte_1
che pertanto perdeva il controllo della bicicletta, finendo contro un albero e cadendo poi a terra?”), ha
[...] confermato lo stesso, specificando che “Mi ricordo che mi ha detto (n.d.r. il convenuto) che _1 aveva perso l'equilibrio e lui lo aveva urtato.” Pt_1
− Quanto al valore di tale deposizione, va ricordato che in tema di prova testimoniale, le dichiarazioni stragiudiziali effettuate dalla parte a un terzo, aventi contenuto a sfavore della parte medesima e formanti oggetto di testimonianza "de relato" del terzo, sono equiparate alla confessione stragiudiziale, con la conseguenza che esse sono liberamente apprezzabili dal giudice ed idonee a fondare, anche da sole, il suo convincimento ((Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 08/04/2020, n. 7746; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 19/01/2017, n. 1320; Cass. n. 12463 del 2003).
− Quanto alla responsabilità del fatto così come verificatosi, va ricordato che la regola generale di cui
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all'art. 2054, comma 2, c.c. – invocata dalla difesa della terza chiamata - trova applicazione anche per la valutazione delle responsabilità del sinistro verificatosi tra velocipedi i quali, secondo il codice della strada, sono ricompresi nella categoria dei veicoli (cfr. tra le tante Cass. Sez. 3, n. 10304 del
05/05/2009).
− Ciò premesso, nel caso in esame non vi sono elementi per ritenere superata tale presunzione: il convenuto costituendosi ha confermato la dinamica narrata da parte attrice e, quindi, che “nel mentre procedevano affiancati lungo detta strada, il sottoscritto (n.d.r. il convenuto), distratto dal panorama circostante, andava ad urtare il signor - che si trovava poco distante, alla di lui sinistra -, il quale ultimo, a Parte_1 fronte dell'inaspettata manovra, perdeva la propria traiettoria e con essa il controllo della bicicletta, finendo contro un albero situato sul lato opposto della carreggiata.”
La responsabilità del convenuto, come visto, è stata confermata in sede di prova testimoniale avendo lo stesso ammesso di aver urtato l'attore.
− Da parte sua l'attore fin dal proprio atto di citazione ha ammesso di aver circolato appaiato all'amico
– in violazione delle prescrizioni del codice della strada già richiamate – e “con andamento moderatamente sostenuto” (atto di citazione, pag. 1).
− Alla luce di quanto sopra, non risultando accertata la colpa esclusiva di uno dei conducenti e non avendo alcuno di loro provato la propria regolare condotta di guida né di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, va affermata una pari responsabilità di attore e del convenuto nella causazione del sinistro.
***
Sul quantum del danno
− Preliminarmente, con riferimento alla relazione del C.T.U. – già sopra richiamata -, va rilevato che le conclusioni peritali, che saranno di seguito richiamate al fine del vaglio della fondatezza delle singole domande di parte attrice, risultano raggiunte previo scrupoloso esame del caso e risultano logiche e congruamente motivate. Le stesse non sono state contestate dai C.T.P. in sede di osservazioni.
− Tali conclusioni, quindi, possono essere poste a base della presente decisione: in tale cornice andrà liquidato il risarcimento spettante all'attore in base ai documenti prodotti e alle valutazioni medico – legali espletate.
− Quanto al danno biologico riportato dall'attore a seguito del sinistro, il CTU, all'esito degli accertamenti effettuati ha concluso:
“in seguito all'evento del 10.5.2020, il signor ha patito una condizione di malattia che si è Parte_1 protratta, in senso clinico-biologico, per giorni di impedimento al 75%; per altri giorni di Per_2 Pt_2 parziale impedimento al 50%; e, infine, in un ultimo periodo di giorni al 25%. Il danno biologico Pt_2
permanente è stimabile nella fascia fra il DIECI e UNDICI per cento. Il danno extrapatrimoniale, come grado di sofferenza, è da considerarsi MEDIO nell'acuto e negli esiti permanenti. Non individuati ulteriori Parte_3 6
elementi di personalizzazione del danno” (relazione C.T.U., pagg. 7 e 8).
− Quanto al criterio di liquidazione del risarcimento, va data continuità all'insegnamento dato dalla giurisprudenza di legittimità a partire da Cassazione civile sez. III, 07/06/2011, n.12408, per cui nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari.
Il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano - ampiamente diffuso sul territorio nazionale - garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto la Corte di Cassazione, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle e i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere "provato nel suo preciso ammontare") (ex multis Cassazione civile sez. III,
16/07/2024, n.19506).
− Quanto al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale, va precisato che all'epoca del sinistro l'attore – nato il [...] – aveva compiuto 46 anni.
− Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente individuata dal c.t.u. tra il 10 e l'11 %, viene riconosciuto un grado di invalidità pari al 10,5 % per cui alla stregua della tabella milanese compete la liquidazione di un importo pari ad € 27.547,50 (con punto base incrementato per la sofferenza soggettiva come prescritto dall'ultima versione delle tabelle milanesi in conseguenza della sofferenza patita e adeguatamente abbattuto con riferimento all'età della persona danneggiata al momento del fatto).
− Nel caso concreto oggetto del presente procedimento, non sussistono condizioni per un aumento personalizzato dell'importo, non avendo l'attore fornito alcuna prova in merito a pregiudizi peculiari alla vita di relazione o specifici aspetti della sofferenza soggettiva, che risulta essere stata media nel periodo della malattia e medio/lieve nella fase successiva dei postumi.
− Quanto all'invalidità temporanea accertata dal C.T.U., il valore del punto previsto dalle tabelle milanesi
- € 115,00 - corrisponde al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva). 7
− Il valore standard del punto, come noto, è aumentabile fino al 50%, in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento.
− Nel caso di specie considerata l'entità media delle sofferenze fisiche patite durante il periodo di malattia e la ridotta durata del periodo di inabilità temporanea si ritiene non sussistano i presupposti per un aumento del valore del punto.
− Ciò chiarito, quanto al danno biologico temporaneo, il risarcimento – in base a quanto accertato in sede di C.T.U. - viene allora liquidato in € 6.037,50 per la complessiva inabilità temporanea (euro
115,00 per ogni giorno, compresa la sofferenza accertata dal C.T.U. come di grado medio per tutta la durata della malattia).
− Il danno non patrimoniale liquidato ammonta quindi complessivamente a euro 33.585,00 all'attualità.
− Considerato il concorso causale accertato in capo all'attore, il convenuto va condannato a versare a quest'ultimo il 50 % della somma sopra determinata, e quindi € 16.792,50, corrispondenti alla quota di responsabilità riferibile allo stesso.
***
Sul danno patrimoniale richiesto.
− L'attore ha chiesto il rimborso delle spese mediche asseritamente sostenute in conseguenza del sinistro in oggetto, allegando a riprova delle stesse il documento 11.
− Gli importi di cui allo stesso risultano però solo in parte rimborsabili in assenza di indicazioni da parte del C.T.U. circa la loro derivazione dal sinistro e la loro congruità dall'infortunio (“Nel fascicolo telematico, non trovo le eventuali spese sanitarie sostenute (per accertamenti specialistici e/o di riabilitazione), delle quali avevo sollecitato l'esibizione anche tramite mail.”, relazione, pag. 8).
− In base alla documentazione medica in atti, infatti, risultano riferibili al sinistro solo le spese di cui alle pagg. 1 e 2 del documento 11 di parte attrice, oltre alla spesa sostenuta da parte attrice per la perizia ante causam del consulente tecnico di parte, pari ad € 400,00 (doc. 11 attrice, pag. 3).
− Non risulta invece provata dall'attore la riconducibilità al sinistro delle spese di cui alle pagg. 4 e 5 del documento 11: le stesse riportano solo la data del 6.10.2021, laddove nella documentazione sanitaria prodotta (doc. 5 attore, pag. 11) non risultano ulteriori indicazioni terapeutiche dopo la visita del
28.8.2020.
− L'importo spettante all'attore per il danno emergente ammonta quindi ad € 722,30.
− Anche tale importo deve subire la decurtazione del 50% (per un ammontare finale di € 361,15) in virtù del concorso nel determinismo del sinistro riconosciuto in capo all'attore.
***
Sugli interessi e sulla rivalutazione monetaria
− Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria e interessi
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secondo i criteri di seguito esplicati.
− Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
− Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese già sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
***
Sulla domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa terza chiamata
− Il convenuto è titolare di polizza “Unipolsai Casa & Servizi – Assicurazione multirischi dell'Abitazione” n.
1/35355/148/81780986, la quale copre anche i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di eventi compresi nella copertura (doc. 2 convenuto).
In particolare, sono compresi i danni derivanti da fatti relativi alla vita di tutti i giorni e da “la proprietà, il possesso e l'uso di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge, quali velocipedi anche a pedalata assistita, carrozzine per disabili, golf cars;” (doc. 3 convenuto, pag. 27 condizioni di polizza).
− Il caso di specie rientra quindi nel rischio garantito.
− In sede di comparsa conclusionale la terza chiamata ha rilevato che in base al documento 2 – depositato dal convenuto in sede di costituzione, pur essendo previsto come periodo di effetto della polizza quello dal 30.4.2020 al 30.4.2021, il premio sarebbe stato pagato solo il 26.5.2020 e che di conseguenza la polizza non sarebbe stata operante al momento del sinistro (10.5.2020) in quanto sospesa ex lege ex art. 1901 c.c., non operando il periodo di tolleranza di cui al secondo comma della norma.
− La PA ha infatti sostenuto che quello pagato in ritardo fosse il primo premio.
− In disparte la questione della sua eventuale tardività – sollevata da parte convenuta - l'eccezione risulta comunque infondata.
− Parte convenuta ha infatti allegato e provato (docc. 4 e 5) che in realtà la polizza era stata stipulata nel
2013 e che il premio pagato il 26.5.2020 non era quindi la prima rata ma solo il premio annuo previsto per i rinnovi successivi al primo, con conseguente applicabilità alla fattispecie del secondo comma dell'art. 1901 c.c.
− Di conseguenza la polizza risulta operante al sinistro oggetto del presente giudizio.
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− Va dunque accolta la domanda di manleva, nei confronti del convenuto che ha stipulato l'assicurazione suddetta, nei limiti e secondo le condizioni di polizza.
***
Sulle spese di lite
− Le spese di lite seguono – nei rapporti con l'attore - la soccombenza del convenuto e della terza chiamata e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss. mod., valori medi per tutte le fasi.
− Nei rapporti tra convenuto e terza chiamata le spese di lite - liquidate come in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss. mod., valori medi per tutte le fasi – seguono la soccombenza di quest'ultima.
− Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico di parte convenuta e della terza chiamata, in virtù della soccombenza, con condanna degli stessi a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. e c.t.p. effettivamente sostenute e debitamente documentate.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accerta la responsabilità di nella causazione del sinistro occorso a in _1 Parte_1 data 10.5.2020;
− per l'effetto, condanna il convenuto a pagare a la somma di € 16.792,50 a titolo di Parte_1 danno non patrimoniale e di € 361,15 a titolo di danno patrimoniale, oltre a rivalutazione e interessi al saggio legale calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
− accoglie la domanda di parte convenuta nei confronti della terza chiamata e, per l'effetto, condanna la compagnia assicuratrice a tenere indenne e manlevare il suo assicurato dalla condanna al risarcimento del danno in favore dell'attore e a rifondergli le somme che sarà tenuto a corrispondere in forza della presente decisione, nei limiti e secondo le condizioni di polizza;
− condanna il convenuto e la terza chiamata al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, € 545,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
− pone definitivamente e solidalmente a carico del convenuto e della terza chiamata le spese di c.t.u. nella misura liquidata con decreto del 4.9.2025, con condanna a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. e di c.t.p. a tal fine anticipate e debitamente documentate;
− condanna la terza chiamata al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi € 545,00 per anticipazioni, € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso a Treviso, 5.9.2025.
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Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 6496/2021 promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. PADRIN CHIARA
- attore - contro
(C.F. _1 C.F._2
Con l'Avv. CICCARESE LUIGI
- convenuto -
e con la chiamata in causa di
P.I.: ) Controparte_2 P.IVA_1
Con l'Avv. GONZATO GIUSEPPE
- terza chiamata -
Avente ad oggetto: lesione personale
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 21.2.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “- in via principale nel merito, di accertare e di dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor _1 in ordine alla produzione del fatto dannoso di cui in atto di citazione occorso in data 10 maggio 2020 in Via
[...]
Bliss in Località di Asolo, e per l'effetto condannare il convenuto, eventualmente anche in via solidale con la società terza chiamata – già quale sua garante per tale tipologia di Controparte_3 Controparte_2 eventi, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti dal signor oggi Parte_1 quantificabili sulla scorta delle risultanze di cui alla CTU espletata in giudizio e, dunque, alla luce dei valori delle
“Tabelle di Milano 2024” vigenti, liquidabili nella seguente misura:
€ 27.547,50 per Invalidità Permanente (10,5%), € 6.037,50 per Inabilità Temporanea (40gg al 75%, 30gg al 50%,
30 gg al 25%), nonché € 1.234,00 per spese mediche (versate in atti sub Doc. 11 del fascicolo attoreo) ed € 400,00 per spese peritali di parte ante causam, ovvero pari a complessivi € 35.219,00, il tutto oltre alle spese anticipate per la
CTU medico-legale pari ad € 1.220,00 (Doc. 14), nonché ulteriori € 1.464,00 per l'assistenza in essa prestata dal 1
Consulente di Parte - Dott. (Doc. 15), ovvero nella diversa misura che verrà determinata anche in via Persona_1 equitativa e che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, le somme che verranno liquidate dovranno essere devalutate alla data del sinistro (10.05.2020) e poi rivalutate e maggiorate di interessi legali, calcolati sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese (pari ad € 571,83) e competenze professionali di lite, dovute anche per la fase di attivazione della negoziazione assistita, con espressa richiesta di maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis del D.M. 10 marzo
2014 n. 55, atteso che gli atti di causa sono stati depositati con modalità telematiche e redatti “con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione” e che, in particolare, “consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”, oltre a spese generali al 15%, C.P.A. e
IVA, come per Legge”
Per parte convenuta: “In via principale, nel merito: accertata la dinamica dell'evento di data 10 maggio 2020, avvenuto in località Asolo (TV), e la conseguente responsabilità del convenuto, dichiarare la terza chiamata
[...] tenuta a garantire ed a manlevare quest'ultimo dal chiesto risarcimento del danno, sì come Controparte_2 quantificato nella richiamata CTU, in virtù di contratto di assicurazione regolarmente sottoscritto a copertura di tale tipologia di evento, nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia.
Per l'effetto, condannare la stessa PA a rifondere le somme tutte dovute a titolo di ristoro per i danni subìti dall'attore, sig. sì come quantificate in sede di CTU, ovvero nella misura che il Tribunale riterrà di Parte_1 giustizia, nonché, anche alla luce della condotta processuale tenuta dalla terza chiamata, porre a carico di quest'ultima le spese ed i compensi di lite di parte convenuta, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Per parte terza chiamata: “Nel merito. Per i motivi tutti esposti, rigettarsi la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto. Spese e competenze di lite rifuse.
Nel merito, in via subordinata. Limitarsi la domanda di garanzia e manleva, formulata dal signor nei _1 confronti del deducente assicuratore nei limiti dell'effettivo danno che risulterà accertato e provato in corso di causa e proporzionalmente all'apporto causale del convenuto nella causazione del danno subito dall'attore.
Spese e competenze di lite rifuse, o quantomeno compensate tra le parti.
In via istruttoria. Si reiterano le istanze formulate nella memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, c.p.c. – n. 2, ribadendo l'opposizione a quelle avversarie per i motivi esposti nella memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, c.p.c.
– n. 3.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
− Con atto di citazione notificato il 18.10.2021, (nato il [...]) allegava che: Parte_1
- il 10.5.2020 tra le 8:30 e le 9:00 si era recato presso l'abitazione di a Vedelago (TV), _1
Via Cal del Monte, n. 19 da cui i due partivano per un giro amatoriale in bici diretti a Castelli di
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Monfumo (TV);
- che verso le ore 11:00, mentre percorrevano Via Biss ad Asolo (TV), provenendo da Cornuda con direzione Monfumo, , che nel frangente viaggiava più in prossimità del margine _1 destro della strada, sbandava verso sinistra e lo colpiva all'arto destro, invadendo la sua traiettoria di marcia, provocandone la perdita di controllo del mezzo e l'impatto contro un albero – sul lato opposto di percorrenza – e la caduta al suolo;
- di aver accusato dolori alla schiena, al collo e alla zona lombare, e di aver deciso quindi di rientrare a casa;
- di essersi recato la mattina seguente - a causa dell'acuirsi della sintomatologia dolorosa e del manifestarsi di importanti difficoltà di movimento e deambulazione - al Pronto Soccorso di
Castelfranco Veneto (TV) ottenendo diagnosi di contusione dorsale con frattura vertebrale di tre corpi toracichi;
- che con cui era assicurato anche per tale tipo di evento, apriva il sinistro N. 1- CP_2 _1
8101-2020-0706645;
- che venivano accertati a proprio carico a seguito del sinistro I.T.P. al 75% gg 45; I.T.P. al 50% gg
45; I.T.P. al 25% gg 25; Invalidità Permanente 12-13%; Inabilità lavorativa assoluta per gg 115 e, al contempo, un grado di sofferenza medio nel corso della malattia post-traumatica, nonché medio-lieve nel lungo periodo;
- di essere stato sottoposto a visita anche dal fiduciario della PA che sostanzialmente confermava le valutazioni di cui sopra (doc. 9);
- che, nonostante ciò, la PA rifiutava di riconoscergli alcunché;
- di aver inutilmente inoltrato l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
Chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, con interessi legali di mora e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo, il rimborso delle spese sostenute, anche per negoziazione assistita, con distrazione a favore del difensore.
− Si costituiva il 12.1.2022 , confermando la dinamica del sinistro e asserendo di essere _1 contraente della Polizza “Multirischi dell'Abitazione” N. 1/35355/148/81780986, con specifica copertura anche per RCT (Doc. 2) con e di aver denunciato il fatto alla PA Controparte_2 con apertura del sinistro n. 1-8101-2020-0706645.
Chiedeva la chiamata in causa di al fine di esserne manlevato in caso di condanna. Controparte_2
− Il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo.
− Si costituiva il 16.6.2022 allegando: Controparte_3
- il potenziale conflitto di interessi tra il procuratore dell'attrice e quello della convenuta avendo gli stessi lo studio legale al medesimo civico;
- che il convenuto costituendosi in via autonoma senza previa richiesta a di assumerne la CP_3
3
difesa aveva violato il patto di gestione della lite e che omettendo qualsiasi contestazione delle voci di danno e degli importi richiesti avrebbe dovuto farsi carico dell'eventuale differenza tra quanto chiesto in citazione e quanto provato nell'espletanda istruttoria in caso di condanna al primo importo;
- l'assenza di nesso di causa tra le lesioni lamentate e la dinamica dell'incidente oltre che l'esclusiva responsabilità del convenuto, invocando l'applicazione dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 182 C.d.S. visto il mancato rispetto di quest'ultima norma e, in particolare, il mancato rispetto di una distanza di sicurezza dal velocipede circolante alla propria destra;
- la presenza di alcune incongruenze nelle allegazioni delle parti, tra cui il fatto che l'attore nonostante le lesioni subite fosse stato in grado di percorrere in bici la strada del rientro;
la mancanza di testimoni;
la mancanza di danni lamentati alla bici;
il fatto che l'attore, ristoratore, in una delle prime domeniche post lockdown non fosse al lavoro;
- l'ammontare del danno e delle spese richieste.
Chiedeva in via principale, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e in via subordinata, limitarsi la domanda di garanzia e manleva nei limiti dell'effettivo danno che risulterà accertato e provato in corso di causa e proporzionalmente all'apporto causale del convenuto nella causazione del danno subito dall'attore.
− All'udienza del 7.7.2022 il Giudice concedeva i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
− All'esito, con ordinanza del 29.5.2023, rigettata la richiesta ex art. 210 c.p.c. della terza chiamata in quanto esplorativa ed inconferente ai fini della decisione, disponeva CTU medico legale.
− Il C.T.U. depositava la relazione il 26.8.2023.
Nessuna osservazione veniva formulata dai C.T.P. di parte.
− Assunti i mezzi di prova ammessi, con ordinanza del 28.10.2024 il Giudice dichiarava chiusa la fase istruttoria e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis).
* * *
Sulla dinamica del sinistro
− Il sinistro secondo la ricostruzione attorea si sarebbe verificato il 10.5.2022 verso le 11:00 del mattino ad Asolo (TV), Via Biss, con direzione Monfumo.
− All'evento non erano presenti testimoni identificati se non i due soggetti coinvolti, attore e convenuto del presente giudizio.
− In particolare, secondo la ricostruzione attorea, mentre le parti procedevano vicine in sella ai rispettivi velocipedi, con andamento moderatamente sostenuto, il convenuto, che viaggiava più in prossimità del margine destro della strada, a causa di una disattenzione avrebbe sbandato verso sinistra, colpendo
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l'attore all'arto destro e invadendone la traiettoria di marcia.
− A causa di tale comportamento del convenuto, l'attore avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, finendo la propria corsa impattando violentemente contro un albero posto lungo la strada, sul lato opposto di percorrenza, rovinando poi malamente al suolo.
− Il convenuto costituendosi confermava la dinamica del sinistro come narrata dall'attore.
− La dinamica narrata dall'attore e confermata dal convenuto, trova riscontro anche negli atti di causa.
− In sede di costituzione la terza chiamata si è limitata sotto tale profilo a contestare che le lesioni lamentate dall'attore non sarebbero compatibili con la dinamica del sinistro.
− Parte terza chiamata in sede di costituzione ha inoltre contestato la sussistenza di un'esclusiva responsabilità del convenuto, invocando quantomeno un concorso di colpa dell'attore sia ex art. 2054, secondo comma, c.c., sia per aver l'attore circolato affiancato al convenuto – in violazione del disposto dell'art. 182 C.d.S. -, sia per non aver mantenuto un'adeguata distanza né un'adeguata velocità.
− Quanto all'eziologia delle lesioni, contestata dalla terza chiamata, la relazione medico-legale del
Consulente d'ufficio ha specificamente chiarito che “Per quanto di competenza medico legale, i dati ricavati dall'esame obiettivo e desunti dalla morfologia lesiva, indicano senza alcun dubbio che l'infermità patita è ascrivibile ad un subitaneo e violento traumatismo contusivo, compatibile con la dinamica narrata dalla p.o.: in tal senso vi sono sicuri elementi per riconoscere il nesso causale tra la caduta dalla bicicletta e la sollecitazione contusiva vertebrale da impatto contro un piano rigido e conseguente frattura di 3 corpi vertebrali D3-D4-D5, con necessità di trattamento conservativo
(busto Camp 35) e successiva lunga riabilitazione fisico/posturale” (relazione CTU, pag. 6).
− Peraltro, la dinamica del sinistro ha trovato riscontro anche in sede di prova testimoniale, laddove all'udienza del 17.10.2024 i testi attorei hanno confermato la stessa.
− In particolare, la teste attorea rispondendo al capitolo sub 3 (“Vero che, intorno ad ore 12.30, il Tes_1 signor faceva rientro a casa in Vedelago (TV), alla Via Cal del Monte n. 19 e mi riferiva che lungo il _1 tragitto, in località di Asolo, aveva accidentalmente deviato la propria traiettoria di marcia e urtato il signor Parte_1
che pertanto perdeva il controllo della bicicletta, finendo contro un albero e cadendo poi a terra?”), ha
[...] confermato lo stesso, specificando che “Mi ricordo che mi ha detto (n.d.r. il convenuto) che _1 aveva perso l'equilibrio e lui lo aveva urtato.” Pt_1
− Quanto al valore di tale deposizione, va ricordato che in tema di prova testimoniale, le dichiarazioni stragiudiziali effettuate dalla parte a un terzo, aventi contenuto a sfavore della parte medesima e formanti oggetto di testimonianza "de relato" del terzo, sono equiparate alla confessione stragiudiziale, con la conseguenza che esse sono liberamente apprezzabili dal giudice ed idonee a fondare, anche da sole, il suo convincimento ((Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 08/04/2020, n. 7746; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 19/01/2017, n. 1320; Cass. n. 12463 del 2003).
− Quanto alla responsabilità del fatto così come verificatosi, va ricordato che la regola generale di cui
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all'art. 2054, comma 2, c.c. – invocata dalla difesa della terza chiamata - trova applicazione anche per la valutazione delle responsabilità del sinistro verificatosi tra velocipedi i quali, secondo il codice della strada, sono ricompresi nella categoria dei veicoli (cfr. tra le tante Cass. Sez. 3, n. 10304 del
05/05/2009).
− Ciò premesso, nel caso in esame non vi sono elementi per ritenere superata tale presunzione: il convenuto costituendosi ha confermato la dinamica narrata da parte attrice e, quindi, che “nel mentre procedevano affiancati lungo detta strada, il sottoscritto (n.d.r. il convenuto), distratto dal panorama circostante, andava ad urtare il signor - che si trovava poco distante, alla di lui sinistra -, il quale ultimo, a Parte_1 fronte dell'inaspettata manovra, perdeva la propria traiettoria e con essa il controllo della bicicletta, finendo contro un albero situato sul lato opposto della carreggiata.”
La responsabilità del convenuto, come visto, è stata confermata in sede di prova testimoniale avendo lo stesso ammesso di aver urtato l'attore.
− Da parte sua l'attore fin dal proprio atto di citazione ha ammesso di aver circolato appaiato all'amico
– in violazione delle prescrizioni del codice della strada già richiamate – e “con andamento moderatamente sostenuto” (atto di citazione, pag. 1).
− Alla luce di quanto sopra, non risultando accertata la colpa esclusiva di uno dei conducenti e non avendo alcuno di loro provato la propria regolare condotta di guida né di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, va affermata una pari responsabilità di attore e del convenuto nella causazione del sinistro.
***
Sul quantum del danno
− Preliminarmente, con riferimento alla relazione del C.T.U. – già sopra richiamata -, va rilevato che le conclusioni peritali, che saranno di seguito richiamate al fine del vaglio della fondatezza delle singole domande di parte attrice, risultano raggiunte previo scrupoloso esame del caso e risultano logiche e congruamente motivate. Le stesse non sono state contestate dai C.T.P. in sede di osservazioni.
− Tali conclusioni, quindi, possono essere poste a base della presente decisione: in tale cornice andrà liquidato il risarcimento spettante all'attore in base ai documenti prodotti e alle valutazioni medico – legali espletate.
− Quanto al danno biologico riportato dall'attore a seguito del sinistro, il CTU, all'esito degli accertamenti effettuati ha concluso:
“in seguito all'evento del 10.5.2020, il signor ha patito una condizione di malattia che si è Parte_1 protratta, in senso clinico-biologico, per giorni di impedimento al 75%; per altri giorni di Per_2 Pt_2 parziale impedimento al 50%; e, infine, in un ultimo periodo di giorni al 25%. Il danno biologico Pt_2
permanente è stimabile nella fascia fra il DIECI e UNDICI per cento. Il danno extrapatrimoniale, come grado di sofferenza, è da considerarsi MEDIO nell'acuto e negli esiti permanenti. Non individuati ulteriori Parte_3 6
elementi di personalizzazione del danno” (relazione C.T.U., pagg. 7 e 8).
− Quanto al criterio di liquidazione del risarcimento, va data continuità all'insegnamento dato dalla giurisprudenza di legittimità a partire da Cassazione civile sez. III, 07/06/2011, n.12408, per cui nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari.
Il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano - ampiamente diffuso sul territorio nazionale - garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto la Corte di Cassazione, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle e i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere "provato nel suo preciso ammontare") (ex multis Cassazione civile sez. III,
16/07/2024, n.19506).
− Quanto al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale, va precisato che all'epoca del sinistro l'attore – nato il [...] – aveva compiuto 46 anni.
− Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente individuata dal c.t.u. tra il 10 e l'11 %, viene riconosciuto un grado di invalidità pari al 10,5 % per cui alla stregua della tabella milanese compete la liquidazione di un importo pari ad € 27.547,50 (con punto base incrementato per la sofferenza soggettiva come prescritto dall'ultima versione delle tabelle milanesi in conseguenza della sofferenza patita e adeguatamente abbattuto con riferimento all'età della persona danneggiata al momento del fatto).
− Nel caso concreto oggetto del presente procedimento, non sussistono condizioni per un aumento personalizzato dell'importo, non avendo l'attore fornito alcuna prova in merito a pregiudizi peculiari alla vita di relazione o specifici aspetti della sofferenza soggettiva, che risulta essere stata media nel periodo della malattia e medio/lieve nella fase successiva dei postumi.
− Quanto all'invalidità temporanea accertata dal C.T.U., il valore del punto previsto dalle tabelle milanesi
- € 115,00 - corrisponde al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva). 7
− Il valore standard del punto, come noto, è aumentabile fino al 50%, in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento.
− Nel caso di specie considerata l'entità media delle sofferenze fisiche patite durante il periodo di malattia e la ridotta durata del periodo di inabilità temporanea si ritiene non sussistano i presupposti per un aumento del valore del punto.
− Ciò chiarito, quanto al danno biologico temporaneo, il risarcimento – in base a quanto accertato in sede di C.T.U. - viene allora liquidato in € 6.037,50 per la complessiva inabilità temporanea (euro
115,00 per ogni giorno, compresa la sofferenza accertata dal C.T.U. come di grado medio per tutta la durata della malattia).
− Il danno non patrimoniale liquidato ammonta quindi complessivamente a euro 33.585,00 all'attualità.
− Considerato il concorso causale accertato in capo all'attore, il convenuto va condannato a versare a quest'ultimo il 50 % della somma sopra determinata, e quindi € 16.792,50, corrispondenti alla quota di responsabilità riferibile allo stesso.
***
Sul danno patrimoniale richiesto.
− L'attore ha chiesto il rimborso delle spese mediche asseritamente sostenute in conseguenza del sinistro in oggetto, allegando a riprova delle stesse il documento 11.
− Gli importi di cui allo stesso risultano però solo in parte rimborsabili in assenza di indicazioni da parte del C.T.U. circa la loro derivazione dal sinistro e la loro congruità dall'infortunio (“Nel fascicolo telematico, non trovo le eventuali spese sanitarie sostenute (per accertamenti specialistici e/o di riabilitazione), delle quali avevo sollecitato l'esibizione anche tramite mail.”, relazione, pag. 8).
− In base alla documentazione medica in atti, infatti, risultano riferibili al sinistro solo le spese di cui alle pagg. 1 e 2 del documento 11 di parte attrice, oltre alla spesa sostenuta da parte attrice per la perizia ante causam del consulente tecnico di parte, pari ad € 400,00 (doc. 11 attrice, pag. 3).
− Non risulta invece provata dall'attore la riconducibilità al sinistro delle spese di cui alle pagg. 4 e 5 del documento 11: le stesse riportano solo la data del 6.10.2021, laddove nella documentazione sanitaria prodotta (doc. 5 attore, pag. 11) non risultano ulteriori indicazioni terapeutiche dopo la visita del
28.8.2020.
− L'importo spettante all'attore per il danno emergente ammonta quindi ad € 722,30.
− Anche tale importo deve subire la decurtazione del 50% (per un ammontare finale di € 361,15) in virtù del concorso nel determinismo del sinistro riconosciuto in capo all'attore.
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Sugli interessi e sulla rivalutazione monetaria
− Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria e interessi
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secondo i criteri di seguito esplicati.
− Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
− Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese già sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
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Sulla domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa terza chiamata
− Il convenuto è titolare di polizza “Unipolsai Casa & Servizi – Assicurazione multirischi dell'Abitazione” n.
1/35355/148/81780986, la quale copre anche i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di eventi compresi nella copertura (doc. 2 convenuto).
In particolare, sono compresi i danni derivanti da fatti relativi alla vita di tutti i giorni e da “la proprietà, il possesso e l'uso di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge, quali velocipedi anche a pedalata assistita, carrozzine per disabili, golf cars;” (doc. 3 convenuto, pag. 27 condizioni di polizza).
− Il caso di specie rientra quindi nel rischio garantito.
− In sede di comparsa conclusionale la terza chiamata ha rilevato che in base al documento 2 – depositato dal convenuto in sede di costituzione, pur essendo previsto come periodo di effetto della polizza quello dal 30.4.2020 al 30.4.2021, il premio sarebbe stato pagato solo il 26.5.2020 e che di conseguenza la polizza non sarebbe stata operante al momento del sinistro (10.5.2020) in quanto sospesa ex lege ex art. 1901 c.c., non operando il periodo di tolleranza di cui al secondo comma della norma.
− La PA ha infatti sostenuto che quello pagato in ritardo fosse il primo premio.
− In disparte la questione della sua eventuale tardività – sollevata da parte convenuta - l'eccezione risulta comunque infondata.
− Parte convenuta ha infatti allegato e provato (docc. 4 e 5) che in realtà la polizza era stata stipulata nel
2013 e che il premio pagato il 26.5.2020 non era quindi la prima rata ma solo il premio annuo previsto per i rinnovi successivi al primo, con conseguente applicabilità alla fattispecie del secondo comma dell'art. 1901 c.c.
− Di conseguenza la polizza risulta operante al sinistro oggetto del presente giudizio.
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− Va dunque accolta la domanda di manleva, nei confronti del convenuto che ha stipulato l'assicurazione suddetta, nei limiti e secondo le condizioni di polizza.
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Sulle spese di lite
− Le spese di lite seguono – nei rapporti con l'attore - la soccombenza del convenuto e della terza chiamata e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss. mod., valori medi per tutte le fasi.
− Nei rapporti tra convenuto e terza chiamata le spese di lite - liquidate come in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss. mod., valori medi per tutte le fasi – seguono la soccombenza di quest'ultima.
− Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico di parte convenuta e della terza chiamata, in virtù della soccombenza, con condanna degli stessi a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. e c.t.p. effettivamente sostenute e debitamente documentate.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accerta la responsabilità di nella causazione del sinistro occorso a in _1 Parte_1 data 10.5.2020;
− per l'effetto, condanna il convenuto a pagare a la somma di € 16.792,50 a titolo di Parte_1 danno non patrimoniale e di € 361,15 a titolo di danno patrimoniale, oltre a rivalutazione e interessi al saggio legale calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
− accoglie la domanda di parte convenuta nei confronti della terza chiamata e, per l'effetto, condanna la compagnia assicuratrice a tenere indenne e manlevare il suo assicurato dalla condanna al risarcimento del danno in favore dell'attore e a rifondergli le somme che sarà tenuto a corrispondere in forza della presente decisione, nei limiti e secondo le condizioni di polizza;
− condanna il convenuto e la terza chiamata al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, € 545,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
− pone definitivamente e solidalmente a carico del convenuto e della terza chiamata le spese di c.t.u. nella misura liquidata con decreto del 4.9.2025, con condanna a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. e di c.t.p. a tal fine anticipate e debitamente documentate;
− condanna la terza chiamata al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi € 545,00 per anticipazioni, € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso a Treviso, 5.9.2025.
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Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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