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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/12/2025, n. 2598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2598 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 3926 dell'anno 2023, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ), con l'Avv. Andrea Cipriani, Parte_1 C.F._1 appellante E
(c.f. ( ), in persona del Sindaco del , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
e del Dirigente della Direzione Gabinetto Sindaco - Avvocatura del Controparte_2 [...]
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Maria CP_1 Controparte_3 Buccoliero, appellato All'udienza del 18.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva appello avverso la sentenza n. 226/23, Parte_1 pronunziata dal Giudice di Pace di Taranto in data 31.01.2023, con la quale veniva rigettata la domanda risarcitoria avanzata dall'odierno appellante nei confronti del per i Controparte_1 danni assertivamente subiti in data 21.06.2021, alle ore 17.10 circa, a causa di una macchia d'olio presente sul manto stradale del V.le Jonio in , percorso dal alla guida CP_1 Pt_1 della propria vettura, Seat Leon, tg. DG408HM, che avrebbe impedito all'odierno appellante di arrestare tempestivamente il mezzo in fase di frenata conseguente all'arresto improvviso del mezzo che lo precedeva, che, pertanto, veniva tamponato;
l'appellante lamentava che la nullità della sentenza impugnata, in quanto illogica e frutto di errore e di una non attenta lettura degli atti di causa;
rilevato che l'appellato, costituitosi, si opponeva all'accoglimento dell'avversa impugnazione;
ritenuto che
l'appello non possa trovare accoglimento, in quanto: a) ascoltata Testimone_1 in primo grado ed unica testimone ad aver dichiarato di avere assistito all'evento per cui è causa, è apparsa oggettivamente inattendibile, in quanto, pur avendo la stessa riferito essersi trovata, alla guida della propria autovettura, a seguire la vettura condotta dall'odierno appellante ad una distanza di circa 30 metri e pur avendo la stessa confermato la circostanza sub. 1 articolata in citazione, aggiungendo di avere visto frenare la vettura del e Pt_1 scivolare sull'autovettura che la precedeva, precisava che c'era scarsa visibilità in quanto avevano il sole di fronte;
orbene, pare obiettivamente dubbio che il teste, guidando con il sole estivo di fronte all'orario indicato in citazione (17.10 circa), possa essersi resa effettivamente conto del fatto che la causa del tamponamento da parte del della vettura che lo Pt_1 precedeva fosse da imputare alla macchia d'olio presente sul manto stradale, vale a dire al passaggio su detta macchia proprio al momento della frenata o non piuttosto ad altre cause, quali il mancato rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo che precedeva quello condotto dal unitamente ad una velocità non adeguata alla situazione concreta;
deve, inoltre Pt_1 osservarsi che non vi sono, sufficienti riscontri circa la presenza di detta testimone sul luogo del sinistro, anche considerando che il suo nominativo non veniva riportato né nella missiva del 23.06.2021, inoltrata all'odierno appellato al fine di richiedere il risarcimento dei danni, né nel successivo invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita del 21.07.2021, pure inoltrata all'ente locale, ma solo nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
ed effettivamente deve osservarsi che dette omissioni appaiono difficilmente spiegabili e non possono non avere una rilevanza nella valutazione complessiva relativa alla attendibilità del teste, tenuto conto del fatto che l'indicazione del nominativo di detto teste nelle missive precedenti l'introduzione del giudizio avrebbe potuto contribuire ad una definizione stragiudiziale della controversia nell'interesse della stessa parte attrice (è utile ribadire che detta osservazione attiene al giudizio di attendibilità e non di ammissibilità della prova); b) va aggiunto ad abundantiam che appare difficilmente sostenibile che il rispetto del limite di velocità di 30 Km/h, pacificamente imposto sulla strada ove si verificava il fatto, unitamente al rispetto della distanza di sicurezza dai veicoli che precedono non avrebbero comunque impedito il tamponamento, sia in ragione del fatto che, secondo l'affermazione dello stesso attore, la macchia d'olio (o le macchie d'olio) sarebbe derivata da un precedente sinistro verificatosi in data 08.06.2021, vale a dire tredici giorni prima del fatto per cui è causa, con conseguente inevitabile quanto meno parziale riduzione dell'originaria viscosità, sia in considerazione del fatto che, dalla visione delle fotografie prodotte dall'attore in primo grado che ritraggono dette macchie, emerge che le stesse, non occupando in larghezza l'intera corsia percorsa, non avrebbero potuto interessare tutte e quattro le ruote della vettura e, pertanto, il rispetto delle cennate regole imposte dal codice della strada avrebbe certamente in maniera agevole consentito di evitare il tamponamento, che, pertanto, quand'anche fosse da ritenersi dimostrato secondo l'eziologia allegata dall'attore, deve considerarsi imputabile ad evidente e grave negligenza del conducente, circostanza che, integrando il caso fortuito, esclude il nesso causale fra la condizione della strada e l'evento;
ritenuto che
le spese di lite del presente grado di giudizio debbano essere poste a carico dell'appellante, in applicazione del principio di soccombenza;
osservato che deve dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, lo rigetta e condanna l'appellante a rifondere al le Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.a.p. ed i.v.a. come per legge. Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 04.12.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 3926 dell'anno 2023, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ), con l'Avv. Andrea Cipriani, Parte_1 C.F._1 appellante E
(c.f. ( ), in persona del Sindaco del , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
e del Dirigente della Direzione Gabinetto Sindaco - Avvocatura del Controparte_2 [...]
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Maria CP_1 Controparte_3 Buccoliero, appellato All'udienza del 18.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva appello avverso la sentenza n. 226/23, Parte_1 pronunziata dal Giudice di Pace di Taranto in data 31.01.2023, con la quale veniva rigettata la domanda risarcitoria avanzata dall'odierno appellante nei confronti del per i Controparte_1 danni assertivamente subiti in data 21.06.2021, alle ore 17.10 circa, a causa di una macchia d'olio presente sul manto stradale del V.le Jonio in , percorso dal alla guida CP_1 Pt_1 della propria vettura, Seat Leon, tg. DG408HM, che avrebbe impedito all'odierno appellante di arrestare tempestivamente il mezzo in fase di frenata conseguente all'arresto improvviso del mezzo che lo precedeva, che, pertanto, veniva tamponato;
l'appellante lamentava che la nullità della sentenza impugnata, in quanto illogica e frutto di errore e di una non attenta lettura degli atti di causa;
rilevato che l'appellato, costituitosi, si opponeva all'accoglimento dell'avversa impugnazione;
ritenuto che
l'appello non possa trovare accoglimento, in quanto: a) ascoltata Testimone_1 in primo grado ed unica testimone ad aver dichiarato di avere assistito all'evento per cui è causa, è apparsa oggettivamente inattendibile, in quanto, pur avendo la stessa riferito essersi trovata, alla guida della propria autovettura, a seguire la vettura condotta dall'odierno appellante ad una distanza di circa 30 metri e pur avendo la stessa confermato la circostanza sub. 1 articolata in citazione, aggiungendo di avere visto frenare la vettura del e Pt_1 scivolare sull'autovettura che la precedeva, precisava che c'era scarsa visibilità in quanto avevano il sole di fronte;
orbene, pare obiettivamente dubbio che il teste, guidando con il sole estivo di fronte all'orario indicato in citazione (17.10 circa), possa essersi resa effettivamente conto del fatto che la causa del tamponamento da parte del della vettura che lo Pt_1 precedeva fosse da imputare alla macchia d'olio presente sul manto stradale, vale a dire al passaggio su detta macchia proprio al momento della frenata o non piuttosto ad altre cause, quali il mancato rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo che precedeva quello condotto dal unitamente ad una velocità non adeguata alla situazione concreta;
deve, inoltre Pt_1 osservarsi che non vi sono, sufficienti riscontri circa la presenza di detta testimone sul luogo del sinistro, anche considerando che il suo nominativo non veniva riportato né nella missiva del 23.06.2021, inoltrata all'odierno appellato al fine di richiedere il risarcimento dei danni, né nel successivo invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita del 21.07.2021, pure inoltrata all'ente locale, ma solo nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
ed effettivamente deve osservarsi che dette omissioni appaiono difficilmente spiegabili e non possono non avere una rilevanza nella valutazione complessiva relativa alla attendibilità del teste, tenuto conto del fatto che l'indicazione del nominativo di detto teste nelle missive precedenti l'introduzione del giudizio avrebbe potuto contribuire ad una definizione stragiudiziale della controversia nell'interesse della stessa parte attrice (è utile ribadire che detta osservazione attiene al giudizio di attendibilità e non di ammissibilità della prova); b) va aggiunto ad abundantiam che appare difficilmente sostenibile che il rispetto del limite di velocità di 30 Km/h, pacificamente imposto sulla strada ove si verificava il fatto, unitamente al rispetto della distanza di sicurezza dai veicoli che precedono non avrebbero comunque impedito il tamponamento, sia in ragione del fatto che, secondo l'affermazione dello stesso attore, la macchia d'olio (o le macchie d'olio) sarebbe derivata da un precedente sinistro verificatosi in data 08.06.2021, vale a dire tredici giorni prima del fatto per cui è causa, con conseguente inevitabile quanto meno parziale riduzione dell'originaria viscosità, sia in considerazione del fatto che, dalla visione delle fotografie prodotte dall'attore in primo grado che ritraggono dette macchie, emerge che le stesse, non occupando in larghezza l'intera corsia percorsa, non avrebbero potuto interessare tutte e quattro le ruote della vettura e, pertanto, il rispetto delle cennate regole imposte dal codice della strada avrebbe certamente in maniera agevole consentito di evitare il tamponamento, che, pertanto, quand'anche fosse da ritenersi dimostrato secondo l'eziologia allegata dall'attore, deve considerarsi imputabile ad evidente e grave negligenza del conducente, circostanza che, integrando il caso fortuito, esclude il nesso causale fra la condizione della strada e l'evento;
ritenuto che
le spese di lite del presente grado di giudizio debbano essere poste a carico dell'appellante, in applicazione del principio di soccombenza;
osservato che deve dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, lo rigetta e condanna l'appellante a rifondere al le Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.a.p. ed i.v.a. come per legge. Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 04.12.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco