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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 24/02/2026, n. 2844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2844 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2844/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LE EP, Presidente
IN CE, EL
PINTO DIEGO ROSARIO ANTONI, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15307/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via EP Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Uff.terr.rm 6, Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Inps Direzione Generale - Via Ciro Il Grande N. 21 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ama Spa - Servizio Tari - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249066005849000 IRPEF-ALTRO 2010
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Uff.terr.rm 6, Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130217051406000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130333772365000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140204828353000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150074506123000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160029455585002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160063189420000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160181481069000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170028789107002 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170089250831000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170797271341000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170248329654000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180031188078002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180045170733000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190012313614000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200013120265000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200090850978000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210030988275000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210089930160002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210115805083000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210217528584000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220087609284000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVV ADDEBITO n. 39720160004820785000 INPS
- AVV ADDEBITO n. 39720160020910601000 INPS
- AVVISO DI ADDEB n. 39720180003266136000 INPS
- AVVISO DI ADDEB n. 39720180020605275000 INPS - AVVISO DI ADDEB n. 09720190006175302000 INPS
- AVVISO ADDEBITO n. 39720190023250203000 INPS
- AVVISO DI ADDEB n. 39720210002904690000 INPS
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1085/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Richiesta annullamento atto di intimazione pagamento. Vittoria di spese.
Resistente/Appellato: Rigetto ricorso ritenuto infondato. Vittoria di spese.
Altri Resistenti: Rigetto ricorso infondato. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 08.10.2024 ai sensi e per gli effetti degli artt. 18, 19 e 20 e 47 del D. Lgs. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni per il sig. Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) residente in [...], assistito e rappresentato dal Dott. Prof. Difensore_1 , (CF_Difensore_1), elettivamente domiciliato presso lo studio del Dott. Prof. Difensore_1 in Roma, Indirizzo_4, p.e.c.: giuseppemaruccio@pec. it, come da procura speciale ed elezione di domicilio in calce all'atto depositato, presentava ricorso avverso e per l'annullamento della intimazione di pagamento n.
09720249066005849000 lotto di stampa n. 09703 del 17/05/2024 per un importo complessivo di euro
26.034,19, recapitata in data 12 luglio 2024 tramite servizio postale, relativamente a numerose cartelle di pagamento ed avvisi di addebito sottese all'intimazione impugnato
contro
:
- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE In persona legale rappresentante pro tempore Indirizzo_5 Grezar n. 14 Indirizzo_2 Roma (RM) Email_8;
- AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE ROMA 6 - EUR TORRINO In persona legale rappresentante pro tempore Via Canton n. 20 Indirizzo_2 (RM) Email_9;
- REGIONE LAZIO Tassa automobilistica In persona legale rappresentante pro tempore Via R. Raimondi Garibaldi n. 7 Indirizzo_2 (RM) Email_10;
-CAMERA DI COMMERCIO Ufficio diritto annuale Via de' Burrò, 147 Indirizzo_2 (RM) cciaaroma@rm. legalmail.camcom.it.
- AMA SPA SERVIZIO TARI In persona legale rappresentante pro tempore Indirizzo_6 de la Barca n. 87 Indirizzo_2 Roma (RM) Email_7 1 INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del legale rappr.te pro tempore Via Ciro il Grande n. 21 Indirizzo_2 (RM) ufficiosegreteria. Email_12. Parte ricorrente con una corposa memoria impugnava l'intimazione di pagamento che gli era stata notificata in data 12.07.2024 tramite servizio postale e le numerose cartelle sottese ritenendo la stessa nulla deducendo plurimi vizi dell'atto, tra cui:
- omessa allegazione delle cartelle richiamate;
- violazione dell'art. 19 DPR 602/1973 per intervenute istanze di rateizzazione;
- carenza di motivazione;
- prescrizione e decadenza dei crediti e degli interessi;
- indebita inclusione di tributi camerali non dovuti;
- mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti;
- omessa indicazione della data di formazione ed esecutività del ruolo;
- annullamento ope legis di alcune cartelle;
- violazione delle norme sul calcolo degli interessi e sulle sanzioni.
Eccepiva parte ricorrente inoltre, che l'istanza di rateizzazione del 15/07/2024 e l'accoglimento della stessa in data 09/08/2024 avrebbero reso illegittima l'intimazione impugnata.
Riservandosi di presentare ulteriore documentazione, memorie aggiuntive in virtù anche delle controdeduzioni delle controparti chiedeva a questa Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Roma, adita, reiectiis contrariis, di:
- preliminarmente, annullare l'intimazione di pagamento impugnata e le cartelle di pagamento/avvisi di addebito ad essa sottese per i motivi di legittimità e di merito in precedenza dedotti;
- cancellare ogni importo iscritto a ruolo nei confronti del ricorrente;
-espungere le cartelle/avvisi di addebito richiamati in narrativa per i quali è stata richiesta la rateizzazione ed accordata;
- condannare controparte al rimborso di quanto in denegata ipotesi il ricorrente fosse costretto a versare per ritardare la riscossione coattiva, o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come di legge. Con vittoria di spese.
Si costituiva in data 16.10.2024 in giudizio per la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa ex art. 11 D. Lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 3 bis del D. L. n. 44/2005, dal direttore della Direzione Regionale Ragioneria Generale, Dott. Nominativo_1, e domiciliata presso la sede medesima in Roma, Indirizzo_7 p.e.c.: protocollo@pec.regione.lazio. it
L'Ente regionale ut sopra costituito preliminarmente eccepiva la tardività della presentazione del ricorso chiedendone la sua inammissibilità ai sensi degli artt. 16, 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. n. 546/1992, e ss. mm.ii.
Sempre in via preliminare eccepiva di aver annullato in automatico sanzioni e interessi ai sensi della legge n. 197/2022 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei debiti di importo residuo fino a mille euro alla medesima data, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dalla Regione Lazio agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per il recupero coattivo mediante ruolo della tassa automobilistica;
tale l'annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti”. (Cd. Annullamento Normativo 2023).
Per il resto è dovuta la sorte capitale così come è da respingere la richiesta di prescrizione di tutte le carelle sottese essendo stata dimostrata la regolarità delle notifiche nei termini di legge ancor di più se si considera anche la sospensione dei termini per effetto del D.L. 18/20 “Cura Italia”.
Concludeva chiedendo a questa Corte di dichiarare la sua inammissibilità o in mancanza, il rigetto dell'avverso ricorso, con vittoria delle spese.
In data 20.01.2026 presentava ulteriori memorie confermando e precisando tutti i motivi di doglianza del ricorso introduttivo ribadendo l'illegittimità dell'atto impugnato e insisitendo affinchè in fatto e in diritto, codesta Ecc.ma Corte di giustizia tributaria di primo grado, adita, contrariis reiectiis, voglia
- preliminarmente, annullare l'intimazione di pagamento impugnata e le cartelle di pagamento/avvisi di addebito ad essa sottese per i motivi di legittimità e di merito in precedenza dedotti;
- cancellare ogni importo iscritto a ruolo nei confronti del ricorrente;
-espungere le cartelle/avvisi di addebito richiamati in narrativa per i quali è stata richiesta la rateizzazione ed accordata.
- condannare controparte al rimborso di quanto in denegata ipotesi il ricorrente fosse costretto a versare per ritardare la riscossione coattiva, o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e contributo per la Cassa di previdenza.
In data 05.11.2024 anche la Direzione Provinciale II di Roma, in persona del suo Direttore pro-tempore
, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si costituiva in giudizio.
Anche l'Agenzia delle Entrate in via preliminare chiedeva a questa Corte di verificare la ritualità e la tempestività del ricorso di parte, dichiarandone l'inammissibilità qualora Codesto Collegio rilevasse violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 18 19, 20 e 21 del D. Lgs n. 546/92.
Eccepiva l'Agenzia che il ricorso di parte ricorrente si fonda principalmente su un rilievo, relativo al procedimento esecutivo adottato dall'agente della Riscossione, e non all'esistenza ovvero validità del credito tributario opposto dall'Amministrazione, per questo insisteva su quei rilievi per i quali più volte la giurisprudenza di merito, nonché quella di legittimità, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate per le attività di cui ne è responsabile il solo Ente incaricato della
Riscossione.
Nel merito evidenziava che tutte le cartelle sottese all'atto impugnato sono state come dimostrato dall'Ente-
Riscossione regolarmente notificate e mai impugnate. Si aggiunge che le stesse sono state oggetto di rateizzazioni non rispettate e revocate per mancato pagamento.
Infondato sempre nel merito l'impugnazione dell'atto de quo in quanto ammessa solo per vizi di notifica proprio dell'Ente della Riscossione. Infondata l'assenza di atti prodromici. Come già rilevato nessuna impugnazione c'è stata sulla notifica delle cartelle che prova la perfetta conoscenza della pretesa tributaria ivi contenuta. Concludeva chiedendo in via preliminare il rigetto del ricorso per i motivi indicati di dichiarare la sua inammissibilità, nel merito il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Si costituiva in data 17.12.2024 in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sita in Roma alla Indirizzo_8, in forza di procura notarile rilasciata al sig. Nominativo_2, in qualità di Responsabile atti introduttivi del Giudizio Lazio, a ciò autorizzato con procura per atto del Natio Nominativo_3, rep. 181515 racc. 12772 del 30.07.2023, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, ( CF_Difensore_2), del foro di Avellino, in forza di procura rilasciata con separato atto depositato , ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio in Avellino alla Indirizzo_9, il quale indica ai sensi e per gli effetti della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione, nonché la comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti informatici, l'indirizzo di p.e.c.: mariacristina.
Email_13, presso il quale dichiarava di ricevere ogni comunicazione inerente il presente giudizio contestando integralmente le doglianze del ricorrente e chiedendone il rigetto del ricorso.
Preliminarmente eccepiva il difetto parziale di giurisdizione limitatamente agli avvisi di addebito nn.
39720160004820785000, 397201600209106601000, 39720160020910601000, 39720180003266136000
3920180020605275000, 39720190006175302000 39720190023250203000 39720210002904690000, avendo le stesse ad oggetto contributi Inps, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario in funzione del Giudice del Lavoro.
Sulla illegittimità dell'intimazione in presenza di rateizzo ne dichiarava la sua infondatezza. E' responsabilità del contribuente dimostrare l'avvenuta rateizzazione soprattutto dimostrare gli avvenuti pagamenti delle rate. Nella fattispecie questo non è avvenuto essendo state anche revocate le rateizzazioni concesse.
Eccepiva altresì, il difetto di legittimazione passiva per la notifica degli avvisi di accertamento prodromici e sulla loro decadenza.
Infondata e inammissibile l'eccezione della mancata notifica delle cartelle presupposte. Non solo le stesse sono state correttamente notificate ed oggetto di richiesta di rateizzazione. Ma v'è di più oltre alla notifica delle cartelle sono state notificate parte ricorrente numerosi altri atti interruttivi delle stesse. Infondata era ritenuta ogni altra doglianza da respingere di parte ricorrente.
Concludeva chiedendo alla Corte di dichiarare:
- in via preliminare il difetto parziale di giurisdizione limitatamente alle cartelle aventi ad oggetto contravvenzione e avvisi di addebito emessi dall'Inps;
- in via preliminare e nel merito, verificata la regolare notifica delle cartelle e di successivi atti della riscossione, dichiarare inammissibili le sollevate contestazioni inerenti la debenza del credito e/o la notifica della cartella di pagamento e/o la regolare notifica delle stesse per irretrattabilità ed incontestabilità del credito essendo detti titoli, non opposti ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 546/92, divenuti definitivi;
- rigettare, in ogni caso, l'avversa domanda per tutti i motivi esposti nelle memorie presentate.
Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di lite. In via ulteriormente gradata e subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda per questioni attinenti ad attività di competenza dell'Ente impositore chiedeva di compensarsi le spese di lite nei confronti dell'Agenzia Entrate-Riscossione.
Anche la Camera di Commercio si costituiva in giudizio in data 15.01.2025 respingendo ogni avversa deduzione. In merito alle cartelle emesse dall'Ente camerale riteneva infondate le doglianze di parte ricorrente avendo la stessa regolarmente emesso e notificato gli atti prodromici propedeutici all'emissione delle cartelle.
Rivendicava la propria legittimazione passiva in quanto l'atto impugnato rientrava nell'ambito delle attività proprie della riscossione pertanto, nessuan eccezione poteva esser emossa nei propri confronti. Chiedeva quindi, di estromettere l'Ente impositore dal giudizio, relativamente a vizi inerenti all'attività di notifica del titolo esecutivo ed ai successivi atti della riscossione. Il rigetto del ricorso proposto di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, sez. 16, in composizione collegiale, letti gli atti di causa ritiene il ricorso infondato per le seguenti ragioni.
Preliminarmente la Corte ritiene infondata la doglianza di parte ricorrente inerente la validità dell'intimazione di pagamento impugnata in quanto contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dall'art. 50 DPR 602/1973.
Esaminando l'atto si rileva che lo stesso contiene gli elementi essenziali, ovvero:
- riporta espressamente l'elenco delle cartelle e degli avvisi di addebito sottesi;
- reca gli importi esigibili;
- individua il responsabile del procedimento di riscossione, ritenuto sufficiente dalla costante giurisprudenza.
Attesa la piena conoscenza di parte ricorrente di tutte le cartelle e degli atti esecutivi non è necessaria l'allegazione delle cartelle né delle relate di notifica, trattandosi di atti già notificati in precedenza e pienamente individuati.
Si rammenta, quale ulteriore prova della loro conoscenza che le stesse sono state oggetto di rateizzazioni decadute per mancanza di pagamento. In merito il ricorrente si duole dell'illegittimità della notifica dell'atto impugnato, attesa la richiesta e concessione del beneficio della rateizzazione. Sul punto, va precisato che
è onere di controparte provare sia l'esistenza del dedotto rateizzo, sia il rispetto del piano di pagamento come ivi previsto, in quanto, ai sensi dell'art. 19 DPR 602/1973: “ In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può più essere rateizzato.” Pertanto la mera presentazione dell'istanza non incide sulla legittimità dell'atto già perfezionato (Cass. 24914/2020; Cass. 12019/2021).
La concessione della rateazione non estingue, né modifica il debito, ma ne differisce solo il pagamento.
Pertanto, l'intimazione è perfettamente legittima, essendo stata formata e notificata prima dell'accoglimento del piano.
Sulla prescrizione dei crediti il ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale di imposte, contributi, interessi e sanzioni.
Gli enti resistenti hanno depositato le relate di notifica delle cartelle, idonee ad interrompere la prescrizione. A ciò si aggiungono ulteriori atti interruttivi validamente notificati ed in particolare i seguenti atti ulteriori atti della riscossione,:
1. In data 14.04.2017 veniva notificato avviso di intimazione n. 09720179021826128000;
2. In data 07.06.2018 veniva notificato avviso di intimazione 09720189025753034000;
3. In data 30.03.2023 veniva notificato avviso di intimazione 09720239027789641000;
4. In data 10.03.2023 veniva notificato avviso di intimazione 09720239017223326000.
Atti quest'ultimi mai impugnati e divenuti definitivi come le cartelle. Costante giurisprudenza, anche di legittimità nell'ambito del processo tributario, asserisce che la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione e non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui n di cui agli artt. 19 e 21 del D. Lgs. 546/92. L'eccezione di prescrizione non è pertanto maturata e l'eccezione di parte ricorrente risulta essere infondata.
Sulla motivazione e sui vizi formali dell'atto le censure relative a:
mancata indicazione del codice tributo, mancata indicazione del responsabile degli enti impositori, mancata esplicitazione del tasso degli interessi, sono infondate, poiché l'intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973 non
è un atto impositivo, ma un atto meramente sollecitatorio dell'esecuzione (Cass. 11794/2020; Cass.
23182/2018). Pertanto, la Corte rileva che ai fini della motivazione è sufficiente il rinvio alle cartelle sottese.
Sui tributi camerali Il ricorrente deduce di non essere soggetto tenuto. La doglianza non può essere accolta: la Camera di Commercio ha documentato l'iscrizione del contribuente nel REA per gli anni di riferimento, elemento sufficiente a radicare l'obbligo ex art. 18 L. 580/1993.
Per tutte le ragioni spiegate la Corte, assorbita ogni altra doglianza, atteso che le cartelle ormai sono divenute definitive, ritiene l'atto impugnato legittimo e per questo rigetta il ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.500,00 a favore L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed euro 1.000,00 a favore della Regione
Lazio.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026
Il EL Il Presidente Vincenzo Sarcina
EP OT
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LE EP, Presidente
IN CE, EL
PINTO DIEGO ROSARIO ANTONI, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15307/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via EP Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Uff.terr.rm 6, Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Inps Direzione Generale - Via Ciro Il Grande N. 21 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ama Spa - Servizio Tari - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249066005849000 IRPEF-ALTRO 2010
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Uff.terr.rm 6, Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130217051406000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130333772365000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140204828353000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150074506123000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160029455585002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160063189420000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160181481069000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170028789107002 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170089250831000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170797271341000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170248329654000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180031188078002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180045170733000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190012313614000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200013120265000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200090850978000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210030988275000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210089930160002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210115805083000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210217528584000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220087609284000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVV ADDEBITO n. 39720160004820785000 INPS
- AVV ADDEBITO n. 39720160020910601000 INPS
- AVVISO DI ADDEB n. 39720180003266136000 INPS
- AVVISO DI ADDEB n. 39720180020605275000 INPS - AVVISO DI ADDEB n. 09720190006175302000 INPS
- AVVISO ADDEBITO n. 39720190023250203000 INPS
- AVVISO DI ADDEB n. 39720210002904690000 INPS
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1085/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Richiesta annullamento atto di intimazione pagamento. Vittoria di spese.
Resistente/Appellato: Rigetto ricorso ritenuto infondato. Vittoria di spese.
Altri Resistenti: Rigetto ricorso infondato. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 08.10.2024 ai sensi e per gli effetti degli artt. 18, 19 e 20 e 47 del D. Lgs. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni per il sig. Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) residente in [...], assistito e rappresentato dal Dott. Prof. Difensore_1 , (CF_Difensore_1), elettivamente domiciliato presso lo studio del Dott. Prof. Difensore_1 in Roma, Indirizzo_4, p.e.c.: giuseppemaruccio@pec. it, come da procura speciale ed elezione di domicilio in calce all'atto depositato, presentava ricorso avverso e per l'annullamento della intimazione di pagamento n.
09720249066005849000 lotto di stampa n. 09703 del 17/05/2024 per un importo complessivo di euro
26.034,19, recapitata in data 12 luglio 2024 tramite servizio postale, relativamente a numerose cartelle di pagamento ed avvisi di addebito sottese all'intimazione impugnato
contro
:
- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE In persona legale rappresentante pro tempore Indirizzo_5 Grezar n. 14 Indirizzo_2 Roma (RM) Email_8;
- AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE ROMA 6 - EUR TORRINO In persona legale rappresentante pro tempore Via Canton n. 20 Indirizzo_2 (RM) Email_9;
- REGIONE LAZIO Tassa automobilistica In persona legale rappresentante pro tempore Via R. Raimondi Garibaldi n. 7 Indirizzo_2 (RM) Email_10;
-CAMERA DI COMMERCIO Ufficio diritto annuale Via de' Burrò, 147 Indirizzo_2 (RM) cciaaroma@rm. legalmail.camcom.it.
- AMA SPA SERVIZIO TARI In persona legale rappresentante pro tempore Indirizzo_6 de la Barca n. 87 Indirizzo_2 Roma (RM) Email_7 1 INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del legale rappr.te pro tempore Via Ciro il Grande n. 21 Indirizzo_2 (RM) ufficiosegreteria. Email_12. Parte ricorrente con una corposa memoria impugnava l'intimazione di pagamento che gli era stata notificata in data 12.07.2024 tramite servizio postale e le numerose cartelle sottese ritenendo la stessa nulla deducendo plurimi vizi dell'atto, tra cui:
- omessa allegazione delle cartelle richiamate;
- violazione dell'art. 19 DPR 602/1973 per intervenute istanze di rateizzazione;
- carenza di motivazione;
- prescrizione e decadenza dei crediti e degli interessi;
- indebita inclusione di tributi camerali non dovuti;
- mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti;
- omessa indicazione della data di formazione ed esecutività del ruolo;
- annullamento ope legis di alcune cartelle;
- violazione delle norme sul calcolo degli interessi e sulle sanzioni.
Eccepiva parte ricorrente inoltre, che l'istanza di rateizzazione del 15/07/2024 e l'accoglimento della stessa in data 09/08/2024 avrebbero reso illegittima l'intimazione impugnata.
Riservandosi di presentare ulteriore documentazione, memorie aggiuntive in virtù anche delle controdeduzioni delle controparti chiedeva a questa Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Roma, adita, reiectiis contrariis, di:
- preliminarmente, annullare l'intimazione di pagamento impugnata e le cartelle di pagamento/avvisi di addebito ad essa sottese per i motivi di legittimità e di merito in precedenza dedotti;
- cancellare ogni importo iscritto a ruolo nei confronti del ricorrente;
-espungere le cartelle/avvisi di addebito richiamati in narrativa per i quali è stata richiesta la rateizzazione ed accordata;
- condannare controparte al rimborso di quanto in denegata ipotesi il ricorrente fosse costretto a versare per ritardare la riscossione coattiva, o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come di legge. Con vittoria di spese.
Si costituiva in data 16.10.2024 in giudizio per la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa ex art. 11 D. Lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 3 bis del D. L. n. 44/2005, dal direttore della Direzione Regionale Ragioneria Generale, Dott. Nominativo_1, e domiciliata presso la sede medesima in Roma, Indirizzo_7 p.e.c.: protocollo@pec.regione.lazio. it
L'Ente regionale ut sopra costituito preliminarmente eccepiva la tardività della presentazione del ricorso chiedendone la sua inammissibilità ai sensi degli artt. 16, 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. n. 546/1992, e ss. mm.ii.
Sempre in via preliminare eccepiva di aver annullato in automatico sanzioni e interessi ai sensi della legge n. 197/2022 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei debiti di importo residuo fino a mille euro alla medesima data, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dalla Regione Lazio agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per il recupero coattivo mediante ruolo della tassa automobilistica;
tale l'annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti”. (Cd. Annullamento Normativo 2023).
Per il resto è dovuta la sorte capitale così come è da respingere la richiesta di prescrizione di tutte le carelle sottese essendo stata dimostrata la regolarità delle notifiche nei termini di legge ancor di più se si considera anche la sospensione dei termini per effetto del D.L. 18/20 “Cura Italia”.
Concludeva chiedendo a questa Corte di dichiarare la sua inammissibilità o in mancanza, il rigetto dell'avverso ricorso, con vittoria delle spese.
In data 20.01.2026 presentava ulteriori memorie confermando e precisando tutti i motivi di doglianza del ricorso introduttivo ribadendo l'illegittimità dell'atto impugnato e insisitendo affinchè in fatto e in diritto, codesta Ecc.ma Corte di giustizia tributaria di primo grado, adita, contrariis reiectiis, voglia
- preliminarmente, annullare l'intimazione di pagamento impugnata e le cartelle di pagamento/avvisi di addebito ad essa sottese per i motivi di legittimità e di merito in precedenza dedotti;
- cancellare ogni importo iscritto a ruolo nei confronti del ricorrente;
-espungere le cartelle/avvisi di addebito richiamati in narrativa per i quali è stata richiesta la rateizzazione ed accordata.
- condannare controparte al rimborso di quanto in denegata ipotesi il ricorrente fosse costretto a versare per ritardare la riscossione coattiva, o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e contributo per la Cassa di previdenza.
In data 05.11.2024 anche la Direzione Provinciale II di Roma, in persona del suo Direttore pro-tempore
, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si costituiva in giudizio.
Anche l'Agenzia delle Entrate in via preliminare chiedeva a questa Corte di verificare la ritualità e la tempestività del ricorso di parte, dichiarandone l'inammissibilità qualora Codesto Collegio rilevasse violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 18 19, 20 e 21 del D. Lgs n. 546/92.
Eccepiva l'Agenzia che il ricorso di parte ricorrente si fonda principalmente su un rilievo, relativo al procedimento esecutivo adottato dall'agente della Riscossione, e non all'esistenza ovvero validità del credito tributario opposto dall'Amministrazione, per questo insisteva su quei rilievi per i quali più volte la giurisprudenza di merito, nonché quella di legittimità, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate per le attività di cui ne è responsabile il solo Ente incaricato della
Riscossione.
Nel merito evidenziava che tutte le cartelle sottese all'atto impugnato sono state come dimostrato dall'Ente-
Riscossione regolarmente notificate e mai impugnate. Si aggiunge che le stesse sono state oggetto di rateizzazioni non rispettate e revocate per mancato pagamento.
Infondato sempre nel merito l'impugnazione dell'atto de quo in quanto ammessa solo per vizi di notifica proprio dell'Ente della Riscossione. Infondata l'assenza di atti prodromici. Come già rilevato nessuna impugnazione c'è stata sulla notifica delle cartelle che prova la perfetta conoscenza della pretesa tributaria ivi contenuta. Concludeva chiedendo in via preliminare il rigetto del ricorso per i motivi indicati di dichiarare la sua inammissibilità, nel merito il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Si costituiva in data 17.12.2024 in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sita in Roma alla Indirizzo_8, in forza di procura notarile rilasciata al sig. Nominativo_2, in qualità di Responsabile atti introduttivi del Giudizio Lazio, a ciò autorizzato con procura per atto del Natio Nominativo_3, rep. 181515 racc. 12772 del 30.07.2023, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, ( CF_Difensore_2), del foro di Avellino, in forza di procura rilasciata con separato atto depositato , ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio in Avellino alla Indirizzo_9, il quale indica ai sensi e per gli effetti della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione, nonché la comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti informatici, l'indirizzo di p.e.c.: mariacristina.
Email_13, presso il quale dichiarava di ricevere ogni comunicazione inerente il presente giudizio contestando integralmente le doglianze del ricorrente e chiedendone il rigetto del ricorso.
Preliminarmente eccepiva il difetto parziale di giurisdizione limitatamente agli avvisi di addebito nn.
39720160004820785000, 397201600209106601000, 39720160020910601000, 39720180003266136000
3920180020605275000, 39720190006175302000 39720190023250203000 39720210002904690000, avendo le stesse ad oggetto contributi Inps, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario in funzione del Giudice del Lavoro.
Sulla illegittimità dell'intimazione in presenza di rateizzo ne dichiarava la sua infondatezza. E' responsabilità del contribuente dimostrare l'avvenuta rateizzazione soprattutto dimostrare gli avvenuti pagamenti delle rate. Nella fattispecie questo non è avvenuto essendo state anche revocate le rateizzazioni concesse.
Eccepiva altresì, il difetto di legittimazione passiva per la notifica degli avvisi di accertamento prodromici e sulla loro decadenza.
Infondata e inammissibile l'eccezione della mancata notifica delle cartelle presupposte. Non solo le stesse sono state correttamente notificate ed oggetto di richiesta di rateizzazione. Ma v'è di più oltre alla notifica delle cartelle sono state notificate parte ricorrente numerosi altri atti interruttivi delle stesse. Infondata era ritenuta ogni altra doglianza da respingere di parte ricorrente.
Concludeva chiedendo alla Corte di dichiarare:
- in via preliminare il difetto parziale di giurisdizione limitatamente alle cartelle aventi ad oggetto contravvenzione e avvisi di addebito emessi dall'Inps;
- in via preliminare e nel merito, verificata la regolare notifica delle cartelle e di successivi atti della riscossione, dichiarare inammissibili le sollevate contestazioni inerenti la debenza del credito e/o la notifica della cartella di pagamento e/o la regolare notifica delle stesse per irretrattabilità ed incontestabilità del credito essendo detti titoli, non opposti ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 546/92, divenuti definitivi;
- rigettare, in ogni caso, l'avversa domanda per tutti i motivi esposti nelle memorie presentate.
Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di lite. In via ulteriormente gradata e subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda per questioni attinenti ad attività di competenza dell'Ente impositore chiedeva di compensarsi le spese di lite nei confronti dell'Agenzia Entrate-Riscossione.
Anche la Camera di Commercio si costituiva in giudizio in data 15.01.2025 respingendo ogni avversa deduzione. In merito alle cartelle emesse dall'Ente camerale riteneva infondate le doglianze di parte ricorrente avendo la stessa regolarmente emesso e notificato gli atti prodromici propedeutici all'emissione delle cartelle.
Rivendicava la propria legittimazione passiva in quanto l'atto impugnato rientrava nell'ambito delle attività proprie della riscossione pertanto, nessuan eccezione poteva esser emossa nei propri confronti. Chiedeva quindi, di estromettere l'Ente impositore dal giudizio, relativamente a vizi inerenti all'attività di notifica del titolo esecutivo ed ai successivi atti della riscossione. Il rigetto del ricorso proposto di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, sez. 16, in composizione collegiale, letti gli atti di causa ritiene il ricorso infondato per le seguenti ragioni.
Preliminarmente la Corte ritiene infondata la doglianza di parte ricorrente inerente la validità dell'intimazione di pagamento impugnata in quanto contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dall'art. 50 DPR 602/1973.
Esaminando l'atto si rileva che lo stesso contiene gli elementi essenziali, ovvero:
- riporta espressamente l'elenco delle cartelle e degli avvisi di addebito sottesi;
- reca gli importi esigibili;
- individua il responsabile del procedimento di riscossione, ritenuto sufficiente dalla costante giurisprudenza.
Attesa la piena conoscenza di parte ricorrente di tutte le cartelle e degli atti esecutivi non è necessaria l'allegazione delle cartelle né delle relate di notifica, trattandosi di atti già notificati in precedenza e pienamente individuati.
Si rammenta, quale ulteriore prova della loro conoscenza che le stesse sono state oggetto di rateizzazioni decadute per mancanza di pagamento. In merito il ricorrente si duole dell'illegittimità della notifica dell'atto impugnato, attesa la richiesta e concessione del beneficio della rateizzazione. Sul punto, va precisato che
è onere di controparte provare sia l'esistenza del dedotto rateizzo, sia il rispetto del piano di pagamento come ivi previsto, in quanto, ai sensi dell'art. 19 DPR 602/1973: “ In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può più essere rateizzato.” Pertanto la mera presentazione dell'istanza non incide sulla legittimità dell'atto già perfezionato (Cass. 24914/2020; Cass. 12019/2021).
La concessione della rateazione non estingue, né modifica il debito, ma ne differisce solo il pagamento.
Pertanto, l'intimazione è perfettamente legittima, essendo stata formata e notificata prima dell'accoglimento del piano.
Sulla prescrizione dei crediti il ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale di imposte, contributi, interessi e sanzioni.
Gli enti resistenti hanno depositato le relate di notifica delle cartelle, idonee ad interrompere la prescrizione. A ciò si aggiungono ulteriori atti interruttivi validamente notificati ed in particolare i seguenti atti ulteriori atti della riscossione,:
1. In data 14.04.2017 veniva notificato avviso di intimazione n. 09720179021826128000;
2. In data 07.06.2018 veniva notificato avviso di intimazione 09720189025753034000;
3. In data 30.03.2023 veniva notificato avviso di intimazione 09720239027789641000;
4. In data 10.03.2023 veniva notificato avviso di intimazione 09720239017223326000.
Atti quest'ultimi mai impugnati e divenuti definitivi come le cartelle. Costante giurisprudenza, anche di legittimità nell'ambito del processo tributario, asserisce che la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione e non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui n di cui agli artt. 19 e 21 del D. Lgs. 546/92. L'eccezione di prescrizione non è pertanto maturata e l'eccezione di parte ricorrente risulta essere infondata.
Sulla motivazione e sui vizi formali dell'atto le censure relative a:
mancata indicazione del codice tributo, mancata indicazione del responsabile degli enti impositori, mancata esplicitazione del tasso degli interessi, sono infondate, poiché l'intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973 non
è un atto impositivo, ma un atto meramente sollecitatorio dell'esecuzione (Cass. 11794/2020; Cass.
23182/2018). Pertanto, la Corte rileva che ai fini della motivazione è sufficiente il rinvio alle cartelle sottese.
Sui tributi camerali Il ricorrente deduce di non essere soggetto tenuto. La doglianza non può essere accolta: la Camera di Commercio ha documentato l'iscrizione del contribuente nel REA per gli anni di riferimento, elemento sufficiente a radicare l'obbligo ex art. 18 L. 580/1993.
Per tutte le ragioni spiegate la Corte, assorbita ogni altra doglianza, atteso che le cartelle ormai sono divenute definitive, ritiene l'atto impugnato legittimo e per questo rigetta il ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.500,00 a favore L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed euro 1.000,00 a favore della Regione
Lazio.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026
Il EL Il Presidente Vincenzo Sarcina
EP OT