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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/11/2024, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3731/2021 R.G promosso con ricorso depositato in data 03.06.2021
da
, con l'avv. DE CAMPO Parte_1
GIULIA, come da procura in atti;
- Ricorrente- nei confronti di
, con l'avv. TOGNAZZO MONICA, come da procura in Controparte_1
atti;
- Resistente-
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Nelle note scritte autorizzate, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2024, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
le parti costituite rassegnavano le seguenti precisazioni congiunte:
“ - affidamento esclusivo della figlia , nata il [...], al sig. Persona_1
e collocamento prevalente della minore presso la residenza paterna. Il Controparte_1
sig. si impegna comunque a rendere partecipe la sig.ra Controparte_1 Parte_1 2
di tutte quelle decisioni scolastiche, sanitarie e di linee Parte_1
educative che dovranno essere prese a beneficio di;
Per_1
- la sig.ra potrà sentire telefonicamente la figlia Parte_1
in qualunque momento, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della stessa.
Per quanto concerne il diritto di visita, alla luce del percorso genitoriale ben realizzato dalle parti presso i Servizi Sociali incaricati ed alle indicazioni della stessa , Per_1
formulate anche in sede di audizione personale di fronte al Magistrato, si ritiene di dare ampio margine alla minore di poter concordare tempi e modalità di visita con la madre, ritenendo di non dover forzare con una calendarizzazione stabilità le occasioni di incontro madre – figlia;
- il sig. non ostacolerà i contatti tra la figlia e la madre, ben Controparte_1 Per_1
consapevole la necessità di coltivare la relazione madre-figlia nell'esclusivo interesse di quest'ultima;
- la sig.ra verserà al sig. , la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 250,00 mese oltre rivalutazione annuale Istat a partire dall'anno successivo alla emettenda sentenza definitiva, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di mantenimento ordinario per la figlia;
Per_1
- parimenti, la sig.ra si impegna a rimborsare al Parte_1
sig. , la quota del 50% delle spese dallo stesso sostenute per necessità Controparte_1
straordinarie di , nel rispetto delle modalità ed indicazioni del Protocollo del Per_1
Tribunale di Padova;
- spese legali compensate.”
Conclusioni pubblico ministero:
“Il Pubblico Ministero, visti gli atti, dichiara di intervenire, riservandosi le conclusioni”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
-Con ricorso, depositato in data 03.06.2021, Parte_1
conveniva in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Che l'Ill.mo Signor Presidente, previ gli incombenti di cui all'art. 4 co. 5 e segg. della
L. 898/1970, previa fissazione d'udienza per la comparizione dei coniugi in Camera di
Consiglio, Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
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in Casalserugo il 21.06.2008, sussistendo tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi, alle seguenti
CONDIZIONI
a) la figlia, previa valutazione certificata degli Assistenti Sociali, di cui infra, verrà
affidata in regime di condivisione genitoriale, con residenza anagrafica presso la casa paterna;
b) all'uopo, si invita il Collegio ad incaricare formalmente gli Assistenti Sociali [Sezione
Albignasego] di cui in premessa, affinché accompagnino entrambi genitori a comprendere il concetto di educativa, a ricreare l'idea della a costruire un lavoro preparatorio per la minore. Tal percorso sarà pertanto finalizzato a ricostruire l'incontro tra la minore e la madre, seguendo una serie di tappe che verranno programmate dai
Professionisti incaricati, nel rispetto delle esigenze emotive di;
Persona_1
c) a titolo di contributo economico ordinario la ricorrente continuerà a versare al coniuge l'importo di € 100,00/mese nel giorno cinque, nonché a rimborsare all sig.
il 50% degli esborsi, debitamente documentati, entro il 15 del mese Controparte_1
successivo il pagamento. In ogni caso, ci si riporta al Protocollo del Tribunale di
Padova, sia per la natura degli esborsi, sia per la modalità di accordo e di comunicazione tra i genitori;
Si voglia inoltre ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cadoneghe di annotare la sentenza al passaggio in giudicato.”
-Con memoria di costituzione, depositata in data 21.01.2022, si costituiva il resistente,
formulando le seguenti conclusioni:
“Un tanto premesso l'intestato Patrocinio, nella sua veste ut supra insiste affinchè
l'intestata Autorità Giudiziaria, previ gli adempimenti di rito, dichiari la cessazione degli
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effetti civili del matrimonio contratto dalle Parti il 21.06.2008 in Casalserugo ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere all'annotazione della emananda sentenza di divorzio, alle seguenti condizioni:
1) assegnarsi la casa coniugale sita in Casalserugo (PD), Via Toscanini 14/2, di proprietà esclusiva del Sig. , al padre che vi continuerà a vivere con la figlia CP_1
; Persona_1
2) affidarsi la figlia minore , nata a [...] il [...], al Persona_1
padre ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 quater c.c., riconoscendo alla madre il diritto di visita nelle forme e nei modi nonché nei tempi ritenuti più opportuni avendo riguardo esclusivo alla minore. All'uopo si chiede siano incaricati i servizi sociali di zona o in alternativa un CTU e/o un Coordinatore Genitoriale, al fine di veder preservato il benessere psico-fisico della minore, di monitorare e valutare i rapporti tra i genitori e la figlia, tendo conto della capacità genitoriale degli stessi, anche nel rapportarsi adeguatamente nella gestione del ruolo genitoriale, della qualità psicologica della relazione della figlia con ciascuna figura genitoriale oltreché della capacità di cura e di gestioni da parte dei medesimi genitori della minore, con monitoraggio del diritto di visita della madre da regolamentarsi tenuto conto del miglior interesse della minore,
rendendo apposita relazione ed indicando eventuali interventi di sostegno a favore della minore e dei genitori;
3) disporsi ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti dell'att. 317 c.c. ed in particolare a fronte della attuale assenza di rapporto (se non telefonico) tra made e figlia, l'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale;
4) disporsi l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento della figlia minore
, alla stregua di quanto prevista dall'art. 337 ter c.c., e comunque mediante un Per_1
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assegno periodico, da versarsi sul conto corrente entro il giorno 5 di ogni mese, nella misura di Euro 250,00 o comunque nella misura ritenuta congrua dal Giudice, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, per le quali si rinvia al Protocollo del tribunale di Padova, che si renderà necessario sostenere nell'interesse della minore.
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
- Con Ordinanza dell'11.02.2022 l'allora Presidente delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori, nell'interesse della prole:
“ 1. delega i Servizi Sociali dell' competente per territorio (luogo di residenza della Pt_2
minore Casalserugo PD), affinchè prendano in carico il nucleo familiare e, previ gli opportuni colloqui con la minore, i genitori ed i componenti dei rispettivi nuclei e lo svolgimento di ogni approfondimento ritenuto necessario, descrivano la situazione della minore, la personalità di entrambi i genitori, la rispettiva idoneità a svolgere il ruolo di genitore, la sussistenza di familiari di riferimento in grado di coadiuvare le parti,
fornendo al Tribunale ogni utile indicazione in relazione alle modalità di affidamento e collocamento. Incarica gli stessi, inoltre, di attivare un percorso con le parti, in collaborazione con la psicologa dott.ssa Maravini, che attualmente segue la coppia e si è
già resa disponibile in merito, al fine di recuperare il rapporto madre-figlia con reintroduzione graduale di contatti tra le stesse e con possibile introduzione di un calendario di visite, eventualmente facilitate e progressive, stabilite nelle modalità e tempistiche ritenute più opportune nell'interesse della minore delegando fin d'ora gli stessi alla relativa sperimentazione di un eventuale regime transitorio volto, se il percorso avrà esito positivo, alla definizione di un calendario di visite stabile per il genitore non collocatario (madre). Concede termine fino al 30.09.22 per il deposito di una relazione attestante, in particolare, l'esito del percorso svolto e degli eventuali
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regimi di visite medio tempore sperimentati e la valutazione in ordine al miglior regime di affidamento, collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario nell'interesse della minore;
2. pone a carico della ricorrente la somma mensile di € 250,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi a parte resistente entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento della figlia minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie definite come da Protocollo in uso presso il tribunale di Padova del 2017;
conferma per il resto le condizioni di separazione.”
-In data 19.10.2022 il Tribunale di Padova pronunciava sentenza non definitiva n.
1748/2022 statuendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rimettendo la causa in istruttoria per le ulteriori domande;
-La causa veniva istruita e all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2024 le parti rassegnavano le conclusioni congiunte come riportate in epigrafe.
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Preliminarmente, va osservato che è già stata pronunciata sentenza parziale sullo status;
appare, quindi, necessario, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità, verificare per le residue domande proposte la sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, la legge applicabile alla medesima.
Con riferimento, quindi, alla domanda relativa alla responsabilità genitoriale sussiste la competenza giurisdizionale del tribunale adito in base all'art. 8 del
Regolamento CE n. 2201/2003, in quanto la figlia minore della coppia Persona_1
risiedeva abitualmente nello Stato membro, nel caso di specie l'Italia, alla data in cui
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veniva istaurato il procedimento (cfr. certificato anagrafico, fascicolo parte ricorrente deposito ricorso introduttivo).
Va rilevato che per “residenza abituale” nel caso dei figli minori si intende quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, della conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE
2.04.2009 C-523/07 A.; CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, la figlia minore della coppia risiede in Italia fin dall'epoca dell'istaurazione del presente giudizio ed ivi svolge la sua vita scolastica e sociale.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità
genitoriale nei confronti dei figli (comprendente diritti e doveri di cui è investito il genitore e, in particolare il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), va rilevato che, fermo il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia la convenzione dell'Aja del 5
ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez.
un.
9.1.2001 n.1), oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'art. 16
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rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato
di residenza abituale del minore. Ne consegue che nel caso concreto, essendo la minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della figlia minore della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n.
4/2009, del Consiglio del 18 dicembre 2008, che in base all'art. 1 si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela. In particolare, l'art. 3, lett. b),
del suddetto regolamento, prevede che sia competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore (ovvero il minore) risiede abitualmente” che, nel caso di specie,
è l'Italia. Peraltro, anche in base ai fori di cui l'art. 3, lett. c) e d), del suddetto regolamento, che appaiono entrambi applicabili, sussiste comunque la competenza giurisdizionale del Tribunale italiano.
Quanto alla disciplina sostanziale da applicare alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli, rileva l'art.15 del Regolamento (CE) n. 4/2009, a norma del quale “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il
Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Detto Protocollo
all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”
e nel caso di specie la minore risiede in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò posto, le condizioni concordate dalle parti sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con le condizioni della figlia minore , in quanto rispettose delle Persona_1
norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità
alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti.
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Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della lite, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
così decide:
1. Provvede in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 29.10.2024
Il Giudice
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
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