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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 23/12/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott.ssa Tavolieri TA, all'esito dell'udienza del 25/11/2025, svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n. 1799/2024 R.A.L., promosso da da
, elettivamente domiciliata in Frosinone Via Adige n. 41, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. , che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata Parte_2 su foglio separato ed inserita nella busta telematica contenente il ricorso
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t.. Controparte_1 elett.te dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci n.4, nell'Ufficio Legale della Sede di CP_1 Frosinone, presso l'Avv. BELLASSAI DANIELA, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura alle liti, in atti
- resistente -
Oggetto: pensione di vecchiaia
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/05/2024, ha convenuto l' Parte_1 CP_1 deducendo che: a) in data 5 luglio 2022, ha presentato presso la sede di Roma domanda CP_1 di pensione di vecchiaia – gestione commercianti - con decorrenza 01.10.2022; 2) ha precisato che aveva diritto alla predetta pensione di vecchiaia in base alla normativa di cui alla legge n. 335/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
3) in particolare aveva, alla data della domanda, i requisiti di legge richiesti, ossia un'anzianità anagrafica superiore a 67 anni e un'anzianità contributiva di almeno 20 anni;
4) in data 21.03.2023, la sede di Frosinone CP_1 ha però comunicato alla ricorrente che: “non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 21.03.2023, per il seguente motivo: Non sussistono i requisiti per la pensione di vecchiaia”; 5) ritenendo detto provvedimento di rigetto illegittimo, ha presentato ricorso amministrativo, rimasto senza esito.
L'attrice ha così rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti della legge n. 335/1995 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto della
1 ricorrente ad ottenere la pensione di vecchiaia, e conseguentemente condannare l'ente convenuto ad erogare la prestazione richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da liquidarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Si è costituito in giudizio l' ed ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che la CP_1 domanda di pensione di vecchiaia presentata dalla ricorrente andava respinta perché l'attrice, alla data della domanda, aveva soltanto 717 settimane di contributi, e non 1040 settimane come previsto dalla vigente normativa.
Subentrato questo giudice sul ruolo, in data 18.9.2025, sulle conclusioni indicate, la causa è stata discussa, con il deposito di note di trattazione scritta, all'udienza del 25/11/2025 e decisa con sentenza.
Il ricorso non può essere accolto.
La pensione di vecchiaia richiesta dall'attrice è una prestazione previdenziale erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima e alla gestione separata.
La prestazione è stata diversamente regolata nel tempo ed è stata riconosciuta agli assicurati che, alla data del 31.12.1995, abbiano: raggiunto l'età stabilita dalla legge;
perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta;
cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione, fermo restando che qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.
Ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione, a seguito della riforma di cui al D.L. n.201/2011 occorre però distinguere una disciplina ante 31 dicembre 2011 ed una disciplina post 31 dicembre 2011.
Le nuove regole per l'accesso alla pensione di vecchiaia si applicano infatti nei confronti dei lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento dopo il 1° gennaio 2012. Ove invece i requisiti per il pensionamento sono stati maturati prima di tale data, quindi entro il 31 dicembre 2011, il lavoratore interessato avrà diritto al riconoscimento della pensione in base alle vecchie norme a prescindere dal momento in cui ne fa richiesta anche se la pensione avrà una decorrenza successiva al 1° gennaio 2012.
Va peraltro considerato che nonostante il richiamato limite temporale del 31 dicembre 2011, esistono diverse deroghe in forza delle quali, per determinati soggetti, continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenze, anche se il diritto alla pensione si matura dopo il 2011.
Si tratta di categorie di lavoratori ai quali il legislatore ha garantito, tramite otto provvedimenti di cd. salvaguardia, l'ultrattività delle vecchie regole di pensionamento dopo il 2011.
Ciò premesso, deve ancora sottolinearsi che in base alla vecchia normativa ai fini del pensionamento di vecchiaia, era richiesto il perfezionamento di un'età anagrafica di 65 anni per gli uomini (settore privato e pubblico), di 61 anni per le donne del pubblico impiego (65 dal 2012) e di 60 anni per le lavoratrici del settore privato (dipendenti e autonome), unitamente ad un requisito contributivo minimo di 20 anni pari a 1040 contributi settimanali.
Il requisito contributivo era invece di 15 anni per coloro che godevano della Deroga cd.
2 di cui all'art.2, comma 3, D.Lgs. n.503/1992 (cfr Circolare n.16/2013). Pt_3 CP_1
Per le pensioni a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti, i limiti di età sono stati gradualmente elevati (regime transitorio) di un anno ogni 18 mesi, a partire dal 1° gennaio 1994, in ragione degli adeguamenti alla speranza di vita ISTAT.
Dal 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la Legge 23 dicembre 2011, n.214, che ha attuato la "Riforma delle pensioni, contenuta nel Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 Salva Italia", e che - con l'art.24 - ha fissato le basi per la riforma complessiva del sistema.
A questa è poi seguita la Legge 24 febbraio 2012, n.14 con la quale è stato convertito il Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 (cosiddetto Decreto "Milleproroghe"), che ha apportato alcune modifiche ed integrazioni all'art. 24 del Decreto "Salva Italia".
La norma introdotta, in sintesi, stabilisce per le pensioni di vecchiaia: nuove modalità di calcolo, l'introduzione del sistema contributivo dal 1° gennaio 2012, nuovi requisiti anagrafici, l'abolizione dei requisiti contributivi ridotti previsti dalla previgente normativa in "deroga" al minimo di 20 anni di contributi;
l'eliminazione dell'accesso posticipato alla pensione (cosiddette "finestre" ovvero "slittamento").
In conseguenza delle nuove regole e della rideterminazione dei requisiti anagrafici in relazione alla "speranza di vita” per i lavoratori già assicurati alla data del 1.1.1996 (sistema di calcolo retributivo e misto), fermo restando il requisito minimo contributivo di 20 anni (1040 contributi settimanali ovvero 240 contributi mensili) di assicurazione e di contribuzione, i nuovi requisiti anagrafici previsti per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia sono: a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti del settore privato;
tale limite è aumentato di 18 mesi ogni 2 anni, per arrivare a 66 anni a partire dal 1° gennaio 2018; b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome e per le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; tale limite è aumentato di un anno nel 2014, di un ulteriore anno nel 2016 e, infine, di 6 mesi per arrivare a 66 anni a partire dal 1° gennaio 2018; c) 66 anni per i lavoratori dipendenti e autonomi.
In particolare i lavoratori e le lavoratrici dipendenti che, alla data del 31 dicembre 1995 siano in possesso di contribuzione versata, rientrano nel regime di liquidazione della pensione con il sistema misto e possono accedere alla pensione di vecchiaia in presenza del requisito anagrafico di 67 anni.
Per tutti, ai fini della valutazione del requisito minimo contributivo di 20 anni, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata e, quindi, i contributi obbligatori, volontari, figurativi e da riscatto o ricongiunzione, nel limite delle 52 settimane per ogni anno.
Orbene, nel caso di specie, a fronte della contestazione da parte dell' circa il possesso CP_1 del requisito contributivo, pari a 1040 settimane di contributi, è stata espletata apposita CTU tecnica, volta ad accertare la contribuzione effettivamente maturata dalla ricorrente.
Il CTU nominato, Dott. all'esito delle indagini peritali ha accertato che “la Persona_1 contribuzione effettivamente maturata dalla ricorrente, ai fini dell'erogazione della pensione di vecchiaia, è pari a 821 settimane”. In particolare, alle 717 settimane, risultanti dall'estratto conto del 02/07/2024, ha sommato 52 settimane per l'annualità 2019 ed altre 52 settimane CP_1 per l'annualità 2021.
Il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
3 Alla luce delle svolte considerazioni e delle risultanze della CTU, la ricorrente non ha dimostrato di possedere il requisito contributivo, pari a 1040 settimane, richiesto per la concessione dell'invocata prestazione.
Deve pertanto rigettarsi la domanda attorea di costituzione della pensione di vecchiaia.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo, CP_1 tenuto conto che la ricorrente non ha dimostrato che il reddito imponibile IRPEF del proprio nucleo familiare sia inferiore al doppio del reddito stabilito dagli artt.76, 1°, 2° e 3° comma, e 77 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
Le spese di CTU sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna e sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) pone a carico di parte attrice le spese di lite, liquidate a favore Parte_1 dell' in €.1200,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario CP_1 del 15% per le spese generali;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, come liquidate con separato decreto.
Frosinone, 23/12/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa TA Tavolieri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott.ssa Tavolieri TA, all'esito dell'udienza del 25/11/2025, svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n. 1799/2024 R.A.L., promosso da da
, elettivamente domiciliata in Frosinone Via Adige n. 41, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. , che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata Parte_2 su foglio separato ed inserita nella busta telematica contenente il ricorso
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t.. Controparte_1 elett.te dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci n.4, nell'Ufficio Legale della Sede di CP_1 Frosinone, presso l'Avv. BELLASSAI DANIELA, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura alle liti, in atti
- resistente -
Oggetto: pensione di vecchiaia
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/05/2024, ha convenuto l' Parte_1 CP_1 deducendo che: a) in data 5 luglio 2022, ha presentato presso la sede di Roma domanda CP_1 di pensione di vecchiaia – gestione commercianti - con decorrenza 01.10.2022; 2) ha precisato che aveva diritto alla predetta pensione di vecchiaia in base alla normativa di cui alla legge n. 335/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
3) in particolare aveva, alla data della domanda, i requisiti di legge richiesti, ossia un'anzianità anagrafica superiore a 67 anni e un'anzianità contributiva di almeno 20 anni;
4) in data 21.03.2023, la sede di Frosinone CP_1 ha però comunicato alla ricorrente che: “non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 21.03.2023, per il seguente motivo: Non sussistono i requisiti per la pensione di vecchiaia”; 5) ritenendo detto provvedimento di rigetto illegittimo, ha presentato ricorso amministrativo, rimasto senza esito.
L'attrice ha così rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti della legge n. 335/1995 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto della
1 ricorrente ad ottenere la pensione di vecchiaia, e conseguentemente condannare l'ente convenuto ad erogare la prestazione richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da liquidarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Si è costituito in giudizio l' ed ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che la CP_1 domanda di pensione di vecchiaia presentata dalla ricorrente andava respinta perché l'attrice, alla data della domanda, aveva soltanto 717 settimane di contributi, e non 1040 settimane come previsto dalla vigente normativa.
Subentrato questo giudice sul ruolo, in data 18.9.2025, sulle conclusioni indicate, la causa è stata discussa, con il deposito di note di trattazione scritta, all'udienza del 25/11/2025 e decisa con sentenza.
Il ricorso non può essere accolto.
La pensione di vecchiaia richiesta dall'attrice è una prestazione previdenziale erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima e alla gestione separata.
La prestazione è stata diversamente regolata nel tempo ed è stata riconosciuta agli assicurati che, alla data del 31.12.1995, abbiano: raggiunto l'età stabilita dalla legge;
perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta;
cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione, fermo restando che qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.
Ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione, a seguito della riforma di cui al D.L. n.201/2011 occorre però distinguere una disciplina ante 31 dicembre 2011 ed una disciplina post 31 dicembre 2011.
Le nuove regole per l'accesso alla pensione di vecchiaia si applicano infatti nei confronti dei lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento dopo il 1° gennaio 2012. Ove invece i requisiti per il pensionamento sono stati maturati prima di tale data, quindi entro il 31 dicembre 2011, il lavoratore interessato avrà diritto al riconoscimento della pensione in base alle vecchie norme a prescindere dal momento in cui ne fa richiesta anche se la pensione avrà una decorrenza successiva al 1° gennaio 2012.
Va peraltro considerato che nonostante il richiamato limite temporale del 31 dicembre 2011, esistono diverse deroghe in forza delle quali, per determinati soggetti, continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenze, anche se il diritto alla pensione si matura dopo il 2011.
Si tratta di categorie di lavoratori ai quali il legislatore ha garantito, tramite otto provvedimenti di cd. salvaguardia, l'ultrattività delle vecchie regole di pensionamento dopo il 2011.
Ciò premesso, deve ancora sottolinearsi che in base alla vecchia normativa ai fini del pensionamento di vecchiaia, era richiesto il perfezionamento di un'età anagrafica di 65 anni per gli uomini (settore privato e pubblico), di 61 anni per le donne del pubblico impiego (65 dal 2012) e di 60 anni per le lavoratrici del settore privato (dipendenti e autonome), unitamente ad un requisito contributivo minimo di 20 anni pari a 1040 contributi settimanali.
Il requisito contributivo era invece di 15 anni per coloro che godevano della Deroga cd.
2 di cui all'art.2, comma 3, D.Lgs. n.503/1992 (cfr Circolare n.16/2013). Pt_3 CP_1
Per le pensioni a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti, i limiti di età sono stati gradualmente elevati (regime transitorio) di un anno ogni 18 mesi, a partire dal 1° gennaio 1994, in ragione degli adeguamenti alla speranza di vita ISTAT.
Dal 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la Legge 23 dicembre 2011, n.214, che ha attuato la "Riforma delle pensioni, contenuta nel Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 Salva Italia", e che - con l'art.24 - ha fissato le basi per la riforma complessiva del sistema.
A questa è poi seguita la Legge 24 febbraio 2012, n.14 con la quale è stato convertito il Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 (cosiddetto Decreto "Milleproroghe"), che ha apportato alcune modifiche ed integrazioni all'art. 24 del Decreto "Salva Italia".
La norma introdotta, in sintesi, stabilisce per le pensioni di vecchiaia: nuove modalità di calcolo, l'introduzione del sistema contributivo dal 1° gennaio 2012, nuovi requisiti anagrafici, l'abolizione dei requisiti contributivi ridotti previsti dalla previgente normativa in "deroga" al minimo di 20 anni di contributi;
l'eliminazione dell'accesso posticipato alla pensione (cosiddette "finestre" ovvero "slittamento").
In conseguenza delle nuove regole e della rideterminazione dei requisiti anagrafici in relazione alla "speranza di vita” per i lavoratori già assicurati alla data del 1.1.1996 (sistema di calcolo retributivo e misto), fermo restando il requisito minimo contributivo di 20 anni (1040 contributi settimanali ovvero 240 contributi mensili) di assicurazione e di contribuzione, i nuovi requisiti anagrafici previsti per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia sono: a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti del settore privato;
tale limite è aumentato di 18 mesi ogni 2 anni, per arrivare a 66 anni a partire dal 1° gennaio 2018; b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome e per le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; tale limite è aumentato di un anno nel 2014, di un ulteriore anno nel 2016 e, infine, di 6 mesi per arrivare a 66 anni a partire dal 1° gennaio 2018; c) 66 anni per i lavoratori dipendenti e autonomi.
In particolare i lavoratori e le lavoratrici dipendenti che, alla data del 31 dicembre 1995 siano in possesso di contribuzione versata, rientrano nel regime di liquidazione della pensione con il sistema misto e possono accedere alla pensione di vecchiaia in presenza del requisito anagrafico di 67 anni.
Per tutti, ai fini della valutazione del requisito minimo contributivo di 20 anni, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata e, quindi, i contributi obbligatori, volontari, figurativi e da riscatto o ricongiunzione, nel limite delle 52 settimane per ogni anno.
Orbene, nel caso di specie, a fronte della contestazione da parte dell' circa il possesso CP_1 del requisito contributivo, pari a 1040 settimane di contributi, è stata espletata apposita CTU tecnica, volta ad accertare la contribuzione effettivamente maturata dalla ricorrente.
Il CTU nominato, Dott. all'esito delle indagini peritali ha accertato che “la Persona_1 contribuzione effettivamente maturata dalla ricorrente, ai fini dell'erogazione della pensione di vecchiaia, è pari a 821 settimane”. In particolare, alle 717 settimane, risultanti dall'estratto conto del 02/07/2024, ha sommato 52 settimane per l'annualità 2019 ed altre 52 settimane CP_1 per l'annualità 2021.
Il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
3 Alla luce delle svolte considerazioni e delle risultanze della CTU, la ricorrente non ha dimostrato di possedere il requisito contributivo, pari a 1040 settimane, richiesto per la concessione dell'invocata prestazione.
Deve pertanto rigettarsi la domanda attorea di costituzione della pensione di vecchiaia.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo, CP_1 tenuto conto che la ricorrente non ha dimostrato che il reddito imponibile IRPEF del proprio nucleo familiare sia inferiore al doppio del reddito stabilito dagli artt.76, 1°, 2° e 3° comma, e 77 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
Le spese di CTU sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna e sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) pone a carico di parte attrice le spese di lite, liquidate a favore Parte_1 dell' in €.1200,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario CP_1 del 15% per le spese generali;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, come liquidate con separato decreto.
Frosinone, 23/12/2025 Il Giudice del Lavoro
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