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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/06/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 8006/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 8006 del 2018, posta in delibazione all'udienza del 28.1.2025 e vertente tra
TRA
( ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., ( E Parte_1 C.F._1
( ) rappresentati e difesi dall'Avv. Bruno Parte_1 C.F._2
Chiarantano, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Genzano di Roma via Colle Fiorito 2;
ATTORI
E
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
AN IN, giusta procura in calce alla comparsa, elettivamente domiciliata in Velletri, presso lo studio dell'Avv. Francesca Marconi in via Albrizi 6;
CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28 gennaio 2025.
FATTO E DIRITTO
Parte attrice indicata in epigrafe ha citato in giudizio la deducendo Controparte_1 che la stessa era intestataria presso la convenuta di due conti correnti nn. 3068 e 280026; che l'attrice aveva stipulato con la convenuta un contratto di finanziamento denominato Imprese XXL R5R6 Prospect erogato n. 695294 in data 13.1.2009 per l'importo di € 100.000; che detto finanziamento doveva essere restituito in n. 61 rate mensili;
che le parti avevano sottoscritto altro contratto di finanziamento n. CP63700000977845 per € 88.000; che sui conti correnti, erano poi transitati affidamenti, anticipi transato POS e finanziamenti concessi dalla stessa convenuta;
che parte attrice aveva adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dai predetti contratti;
che tuttavia la convenuta, con lettera del 15.7.2013, aveva richiesto agli attori l'immediato rientro dai presunti saldi debitori relativi al c/c n. 3068 per € 112.697,57 e al c/c n. 280026 per € 97.328,90 e al contratto di finanziamento n.
1 CP63700000977845 per € 15.676,00; che con tale comunicazione, parte convenuta aveva anche richiesto l'immediata restituzione delle carte di credito e dei libretti assegni;
che tale comunicazione era stata inviata anche ai signori e quali garanti;
che la richiesta della Parte_1 Parte_1 banca era stata riscontrata da parte attrice con comunicazione del 26.7.2013, chiedendo chiarimenti;
che tuttavia nessuna somma era dovuta da parte attrice alla convenuta;
che tutti i pagamenti dovuti erano stati eseguiti ed erano in corso quelli a scadere;
che la banca non aveva allegato alcuna documentazione a supporto dell'allegata garanzia che sarebbe stata prestata dagli attori Parte_1
e che, alla luce dell'analisi dei rapporti, era emerso che il tasso degli interessi
[...] Parte_1 effettivamente applicato, sommato alle spese competenze e/o penali, era superiore al tasso soglia usura;
che la convenuta non aveva mai fornito agli attori le condizioni generali di detti rapporti;
che la convenuta aveva anche provveduto a capitalizzare gli interessi (ultralegali, commissioni e competenze varie) procedendo quindi ad anatocismo vietato.
Per questi motivi
hanno chiesto di accertare l'inesistenza di debiti degli attori nei confronti della convenuta in relazione ai conti correnti e ai contratti di finanziamento descritti in atti ovvero, in subordine, accertare l'applicazione di interessi oltre soglia e di anatocismo vietato e per l'effetto dichiarare la illegittimità/nullità dei predetti rapporti, dichiarando che nulla era dovuto alla convenuta, condannando infine quest'ultima al risarcimento del danno da quantificarsi in € 50.000.
Si è costituita la convenuta indicata in epigrafe eccependo in via preliminare la nullità della domanda ai sensi degli artt. 125, 163 e 164 c.p.c. e la prescrizione dell'azione di ripetizione proposta dovendosi applicare il termine di prescrizione decennale ex art. 2935 c.c. e deducendo nel merito che la domanda proposta dagli attori era infondata, avendo la banca sempre agito secondo buona fede e correttezza;
che la convenuta aveva consegnato all'attrice tutta la documentazione contrattuale all'atto di conclusione del contratto;
che la convenuta non aveva mai applicato interessi anatocistici;
che la possibilità di capitalizzare trimestralmente gli interessi maturati sui conti debitori era contenuta in una specifica clausola del contratto di conto bancario sottoscritta dal cliente;
che pertanto gli interessi, una volta liquidati/maturati, costituivano una rimessa sulla quale potevano maturare interessi senza violazione dell'art. 1283 c.c.; che l'art. 8 l. 154/92 consentiva implicitamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari ove resa nota al cliente;
che la banca si era poi adeguata alle prescrizioni di cui alla delibera CICR del 9.2.2000, dandone avviso ai clienti e pubblicità in Gazzetta
Ufficiale, assicurando quindi la stessa periodicità del conteggio degli interessi debitori e creditori;
che gli estratti conto inviati al correntista medio tempore dovevano considerarsi incontestati;
che non provata nell'an era la allegazione circa l'applicazione di tassi ed interessi non pattuiti;
che i tassi applicati erano indicati nei contratti;
che i tassi erano sempre stati inferiori al c.d. tasso soglia essendo il contratto strutturato in maniera da contenere il tasso entro tali soglie;
che generiche erano le contestazioni circa l'usurarietà dei contratti di finanziamento;
che ai fini della verifica del tasso usura non si potevano sommare interessi moratori e convenazionali nonché la commissione per estinzione anticipata ovvero le ulteriori spese del contratto;
che l'eventuale usurarietà degli interessi moratori determinava l'applicazione degli interessi convenzionali;
che il pagamento di eventuali interessi superiori a quelli lgali rappresentava l'adempimento di una obbligazione naturale e quindi irripetibile;
che infine infondata era la domanda di risarcimento del danno.
Per questi motivi
ha chiesto di rigettare le domande spiegate da parte attrice
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., è stato ordinato alla banca ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di depositare “ i) contratto di conto corrente n. 3068, con le relative condizioni economiche;
ii) estratti conto e scalari dalla data di apertura del c/c n. 3068 sino alla chiusura;
iii) contratto di apertura di credito/affidamento concesso a valere su tale c/c; iv) contratto di finanziamento n. 977845 e relativo piano di ammortamento;
v) contratto di finanziamento n. 695294”, come da ordinanza del 24.2.2022.
2 Espletata CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 28 gennaio 2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda spiegata da parte attrice è infondata.
Gli attori hanno agito per accertare l'inesistenza del credito azionato dalla banca convenuta in relazione ai presunti saldi debitori relativi al c/c n. 3068 per € 112.697,57 e al c/c n. 280026 per € 97.328,90 e al contratto di finanziamento n. CP63700000977845 per € 15.676,00 in quanto gli importi dovuti erano stati saldati e in ogni caso che l'importi richiesti derivavano dall'applicazione di interessi non pattuiti ovvero usurari.
Ciò posto, va premesso in punto di diritto che nei giudizi promossi dal cliente/correntista per far valere, come nel caso in esame, la nullità di clausole contrattuali e quindi l'illegittimità di addebiti, deve ritenersi che gravi su tale parte l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e l'onere di fornire la relativa prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cfr. ex multis, Trib. Bari Sez, IV, n, 2110/2024, Trib. Catanzaro, Sez, II, n. 1916/2023, Trib. Napoli, Sez. II, n. 1924/2023).
Sulla base di tale osservazione, si deve quindi ritenere che il correntista sia onerato di produrre i contratti contenenti le clausole nulle o illegittime nonché la documentazione necessaria per la ricostruzione del rapporto. In tal senso è stato chiarito che “l'onere della prova di produrre la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto e all'accertamento dell'indebito compete ex art. 2697c.c. al correntista, allorchè agisce giudizialmente per l'accertamento del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, restando conseguentemente gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (in tema: Sez. 1, 7.5.2015, n. 9201;
Sez. 1, 13.10.2016, n. 20693; Sez. 1, 23.10.2017, n. 24948; Sez. 1, 28.11.2018, n. 30822; Sez. 1,
3.12.2018, n. 31187; Sez. 1, n. 30822 del 28.11.2018; Sez. 1, 2.5.2019, n. 11543)” ( Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 13139/2023).
Con riferimento poi alla documentazione relativa all'andamento del rapporto (ossia gli estratti conto completi del rapporto di conto corrente) deve ritenersi che, agendo in questo contesto il correntista quale attore, quest'ultimo debba produrre l'intera serie degli estratti conto. In questo contesto, l'eventuale incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno al correntista con la conseguenza che, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare ed avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza. Non si possono condividere sul punto le doglianze di parte attrice che vorrebbe procedere al ricalcolo delle poste mediante il criterio del c.d. “saldo zero” che trova applicazione solo laddove sia la banca ad agire per la determinazione del saldo del rapporto ovvero per il relativo pagamento. Sul punto da ultimo la
Suprema Corte ha ribadito che “laddove l'attore correntista non adempia compiutamente all'onere di dare prova -mediante deposito di tutti gli estratti periodici di conto - tanto dei pagamenti che dell'assenza di valida causa debendi in riferimento ad un determinato periodo di durata del rapporto, per determinare il saldo del periodo successivo a quello non documentato si partirà dal primo saldo disponibile;
e laddove detto primo saldo risulti a debito del cliente, non dovrà procedersi all'azzeramento del rapporto con riferimento al periodo precedente non documentato (ovvero non si deve partire dal un saldo pari a zero) essendo onere del correntista la dimostrazione dell'andamento del rapporto dal suo inizio, ed anche di dimostrare che il saldo debitore risultante dal primo estratto disponibile sia minore ovvero insussistente” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 12487/2025).
3 Ciò posto, va rilevato che le allegazioni di parte attrice tese a fondare la domanda di accertamento negativo del credito (per relativo integrale pagamento ovvero per illegittimità delle somme richieste in quanto frutto dell'applicazione di clausole nulle/invalide) di cui all'atto di citazione sono generiche e non sono state neanche specificate nella memoria ex art. 183 VI comma n.1 c.p.c. avendo a ben vedere parte attrice solo nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. richiamato a fondamento della domanda le risultanze di cui alla perizia di parte (cfr. doc. 1 allegato alla predetta memoria). In tale perizia, il consulente ha allegato la nullità di tutte le condizioni di cui al conto corrente anticipi n. 280026 per mancata pattuizione della misura ultralegale dell'interesse, delle spese di gestione e delle commissioni, l'usurarietà del tasso di interesse contrattuale e il vizio dell'anatocismo derivante dall'applicazione del sistema di ammortamento alla c.d. francese in relazione al contratto di finanziamento n. 695294 in data 13.1.2009 per l'importo di € 100.000, l'applicazione di commissioni di massimo scoperto, di capitalizzazione trimestrale, di interessi ultralegali con riferimento al contratto di conto corrente n. 3068 senza muovere infine alcuna contestazione specifica all'ulteriore contratto di finanziamento n. CP63700000977845 per mancanza del relativo contratto.
Su tali premesse, vanno in primo luogo rigettate le domande relative ai rapporti derivanti dal contratto di conto corrente n. 3068 e il contratto di finanziamento n. CP63700000977845.
Sul punto va rilevato che parte attrice non ha prodotto (né invero è riuscita ad ottenerne la produzione in giudizio mediante il procedimento ex art. 119 TUB ovvero mediante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. emesso sul punto a carico della banca convenuta) la relativa documentazione contrattuale.
A ciò si aggiunga che parte attrice non ha mai negato di aver sottoscritto tali contratti, avendo solo genericamente allegato di non averne ricevuto copia (in tal maniera implicitamente confermando la pattuizione per iscritto dei predetti contratti).
Ne consegue che in relazione a tali contratti non è possibile verificare la consistenza delle pattuizioni ivi contenute con riferimento alla misura ultra legale degli interessi, spese e commissioni al fine di accertarne la dedotta nullità o inesistenza.
Quanto poi alla dedotta usurarietà degli interessi relativi al contratto di conto corrente in esame, va rilevato che la mancata produzione del contratto originario non ha consentito di verificare la natura usuraria degli interessi ultralegali come pattuiti. Pertanto, sul punto pur dovendosi dare atto che nella
CTU è emerso in relazione al contratto de quo il superamento in alcuni trimestri del c.d. tasso soglia, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda sul punto dal momento che le deduzioni di parte attrice sono state del tutto generiche (ovvero tardivamente allegate nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., deputata solo all'allegazione di mezzi istruttori, e non nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.). Ne consegue che anche sotto tale aspetto la domanda va rigettata, non potendo l'esito della disposta CTU superare il limite costituito dalle allegazioni delle parti.
In secondo luogo, quanto al contratto di conto corrente anticipi n.280026 va rilevato che risulta prodotto in atti il relativo contratto completo di tutti i suoi elementi essenziali: ne deriva che non risulta fondata la domanda di accertamento ex art. 117 TUB della nullità delle condizioni economiche applicate al rapporto in quanto frutto di specifica pattuizione. Anche in questo contesto va ribadita la genericità delle allegazioni di parte attrice circa le specifiche poste non dovute in relazione a tale contratto: deve infatti ribadirsi la tardività delle allegazioni specifiche sul punto spiegate da parte attrice nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. e nelle osservazioni del proprio CTP come depositate in atti.
4 Infine, quanto al contratto di finanziamento n. 695294 in data 13.1.2009 per l'importo di € 100.000 va osservato che il CTU ha verificato, mediante criteri e parametri del tutto condivisibili, il rispetto del tasso soglia usura in relazione al tasso di interesse previsto in tale contratto.
Risulta poi in questo contesto pienamente valida ed efficace la pattuizione del piano di ammortamento strutturato secondo il c.d. metodo alla francese con previsione quindi di 61 rate costanti (del cui integrale pagamento parte attrice non ha dato prova) da € 2022,23 con indicazione nel relativo piano di ammortamento la quota capitale e la quota interessi restituita per ognuna delle 61 rate previste.
Non sposta tale valutazione il fatto che non sia stato espressamente indicato il metodo prescelto (ossia quello alla c.d. francese) per la relativa redazione essendo in ogni caso la parte mutuataria nella posizione di poter conoscere le modalità effettive di rimborso e la composizione delle singole rate di rientro. La pattuizione del metodo di ammortamento alla francese appare per altro del tutto legittima non determinando la stessa alcun fenomeno anatocistico vietato. Come noto,
l'ammortamento alla francese consiste nel pagamento di rate costanti, calcolate utilizzando una formula di capitalizzazione composta e non determina un fenomeno anatocistico perché “gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. La capitalizzazione composta nei contratti di credito è, quindi, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale” (Corte d'Appello di Venezia, Sez. II, n. 2955/2021, cfr. ex multis, Tribunale Vercelli sez. I, n.53/2023, Corte appello Roma sez. III, n.6715/2022).
Risulta infine superata dal recente intervento della Suprema Corte la questione relativa alla eventuale nullità per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto del contratto di mutuo derivante dall'adozione del piano di ammortamento redatto secondo il modello c.d. francese. La Suprema Corte ha sul punto confermato che il maggior carico di interessi del prestito derivante da detto modello di ammortamento non dipende da un fenomeno di produzione di interessi su interessi ma da una scelta contrattuale di restituzione del capitale mediante rate costanti nel tempo che implica la debenza di più interessi corrispettivi per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto con la conseguenza che “la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale
(TAEG) anch'esso esplicitato” (Cass. Civ., S.U. n. 15130/2024).
Risulta infine infondata la domanda tesa all'accertamento negativo del credito della convenuta in relazione alla posizione di e di dal momento che risulta Parte_1 Parte_1 documentalmente provato l'impegno fideiussorio (per altro non preso sulla base dei noti modelli di fideiussione ABI ritenuti – parzialmente – nulli dalla giurisprudenza prevalente) di questi ultimi, i quali per altro assunsero il debito nell'espletamento della propria attività imprenditoriale (essendo gli stessi unici soci della società garantita). L'obbligazione fideiussoria è infatti comprovata dal contratto di finanziamento del 7.1.2009 per l'importo di € 100.000 (cfr. doc. doc. NDG _63080339_38 note della convenuta del 15.4.2022, pag. 22) laddove al relativo art. 5 i predetti attori si sono costituiti fideiussori della società debitrice sino alla concorrenza di € 168.000, debitamente sottoscritta dai predetti attori persone fisiche.
5 Risulta altresì infondata la domanda risarcitoria formulata dagli attori in quanto infondata nell'an e nel quantum alla luce delle generiche e non provate allegazioni sul punto da parte di questi ultimi.
Le domande spiegate dagli attori vanno pertanto rigettate.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa come dichiarato in citazione (indeterminabile- complessità bassa) ed applicati i parametri medi, unitamente alle spese di
CTU, come liquidate in atti, vanno poste a carico di parte attrice in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande spiegate da parte attrice;
2) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite nei confronti della convenuta liquidate, in
€ 7.616,00 per compensi oltre accessori di legge;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate in atti.
Così deciso in Velletri, 13 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 8006 del 2018, posta in delibazione all'udienza del 28.1.2025 e vertente tra
TRA
( ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., ( E Parte_1 C.F._1
( ) rappresentati e difesi dall'Avv. Bruno Parte_1 C.F._2
Chiarantano, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Genzano di Roma via Colle Fiorito 2;
ATTORI
E
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
AN IN, giusta procura in calce alla comparsa, elettivamente domiciliata in Velletri, presso lo studio dell'Avv. Francesca Marconi in via Albrizi 6;
CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28 gennaio 2025.
FATTO E DIRITTO
Parte attrice indicata in epigrafe ha citato in giudizio la deducendo Controparte_1 che la stessa era intestataria presso la convenuta di due conti correnti nn. 3068 e 280026; che l'attrice aveva stipulato con la convenuta un contratto di finanziamento denominato Imprese XXL R5R6 Prospect erogato n. 695294 in data 13.1.2009 per l'importo di € 100.000; che detto finanziamento doveva essere restituito in n. 61 rate mensili;
che le parti avevano sottoscritto altro contratto di finanziamento n. CP63700000977845 per € 88.000; che sui conti correnti, erano poi transitati affidamenti, anticipi transato POS e finanziamenti concessi dalla stessa convenuta;
che parte attrice aveva adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dai predetti contratti;
che tuttavia la convenuta, con lettera del 15.7.2013, aveva richiesto agli attori l'immediato rientro dai presunti saldi debitori relativi al c/c n. 3068 per € 112.697,57 e al c/c n. 280026 per € 97.328,90 e al contratto di finanziamento n.
1 CP63700000977845 per € 15.676,00; che con tale comunicazione, parte convenuta aveva anche richiesto l'immediata restituzione delle carte di credito e dei libretti assegni;
che tale comunicazione era stata inviata anche ai signori e quali garanti;
che la richiesta della Parte_1 Parte_1 banca era stata riscontrata da parte attrice con comunicazione del 26.7.2013, chiedendo chiarimenti;
che tuttavia nessuna somma era dovuta da parte attrice alla convenuta;
che tutti i pagamenti dovuti erano stati eseguiti ed erano in corso quelli a scadere;
che la banca non aveva allegato alcuna documentazione a supporto dell'allegata garanzia che sarebbe stata prestata dagli attori Parte_1
e che, alla luce dell'analisi dei rapporti, era emerso che il tasso degli interessi
[...] Parte_1 effettivamente applicato, sommato alle spese competenze e/o penali, era superiore al tasso soglia usura;
che la convenuta non aveva mai fornito agli attori le condizioni generali di detti rapporti;
che la convenuta aveva anche provveduto a capitalizzare gli interessi (ultralegali, commissioni e competenze varie) procedendo quindi ad anatocismo vietato.
Per questi motivi
hanno chiesto di accertare l'inesistenza di debiti degli attori nei confronti della convenuta in relazione ai conti correnti e ai contratti di finanziamento descritti in atti ovvero, in subordine, accertare l'applicazione di interessi oltre soglia e di anatocismo vietato e per l'effetto dichiarare la illegittimità/nullità dei predetti rapporti, dichiarando che nulla era dovuto alla convenuta, condannando infine quest'ultima al risarcimento del danno da quantificarsi in € 50.000.
Si è costituita la convenuta indicata in epigrafe eccependo in via preliminare la nullità della domanda ai sensi degli artt. 125, 163 e 164 c.p.c. e la prescrizione dell'azione di ripetizione proposta dovendosi applicare il termine di prescrizione decennale ex art. 2935 c.c. e deducendo nel merito che la domanda proposta dagli attori era infondata, avendo la banca sempre agito secondo buona fede e correttezza;
che la convenuta aveva consegnato all'attrice tutta la documentazione contrattuale all'atto di conclusione del contratto;
che la convenuta non aveva mai applicato interessi anatocistici;
che la possibilità di capitalizzare trimestralmente gli interessi maturati sui conti debitori era contenuta in una specifica clausola del contratto di conto bancario sottoscritta dal cliente;
che pertanto gli interessi, una volta liquidati/maturati, costituivano una rimessa sulla quale potevano maturare interessi senza violazione dell'art. 1283 c.c.; che l'art. 8 l. 154/92 consentiva implicitamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari ove resa nota al cliente;
che la banca si era poi adeguata alle prescrizioni di cui alla delibera CICR del 9.2.2000, dandone avviso ai clienti e pubblicità in Gazzetta
Ufficiale, assicurando quindi la stessa periodicità del conteggio degli interessi debitori e creditori;
che gli estratti conto inviati al correntista medio tempore dovevano considerarsi incontestati;
che non provata nell'an era la allegazione circa l'applicazione di tassi ed interessi non pattuiti;
che i tassi applicati erano indicati nei contratti;
che i tassi erano sempre stati inferiori al c.d. tasso soglia essendo il contratto strutturato in maniera da contenere il tasso entro tali soglie;
che generiche erano le contestazioni circa l'usurarietà dei contratti di finanziamento;
che ai fini della verifica del tasso usura non si potevano sommare interessi moratori e convenazionali nonché la commissione per estinzione anticipata ovvero le ulteriori spese del contratto;
che l'eventuale usurarietà degli interessi moratori determinava l'applicazione degli interessi convenzionali;
che il pagamento di eventuali interessi superiori a quelli lgali rappresentava l'adempimento di una obbligazione naturale e quindi irripetibile;
che infine infondata era la domanda di risarcimento del danno.
Per questi motivi
ha chiesto di rigettare le domande spiegate da parte attrice
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., è stato ordinato alla banca ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di depositare “ i) contratto di conto corrente n. 3068, con le relative condizioni economiche;
ii) estratti conto e scalari dalla data di apertura del c/c n. 3068 sino alla chiusura;
iii) contratto di apertura di credito/affidamento concesso a valere su tale c/c; iv) contratto di finanziamento n. 977845 e relativo piano di ammortamento;
v) contratto di finanziamento n. 695294”, come da ordinanza del 24.2.2022.
2 Espletata CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 28 gennaio 2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda spiegata da parte attrice è infondata.
Gli attori hanno agito per accertare l'inesistenza del credito azionato dalla banca convenuta in relazione ai presunti saldi debitori relativi al c/c n. 3068 per € 112.697,57 e al c/c n. 280026 per € 97.328,90 e al contratto di finanziamento n. CP63700000977845 per € 15.676,00 in quanto gli importi dovuti erano stati saldati e in ogni caso che l'importi richiesti derivavano dall'applicazione di interessi non pattuiti ovvero usurari.
Ciò posto, va premesso in punto di diritto che nei giudizi promossi dal cliente/correntista per far valere, come nel caso in esame, la nullità di clausole contrattuali e quindi l'illegittimità di addebiti, deve ritenersi che gravi su tale parte l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e l'onere di fornire la relativa prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cfr. ex multis, Trib. Bari Sez, IV, n, 2110/2024, Trib. Catanzaro, Sez, II, n. 1916/2023, Trib. Napoli, Sez. II, n. 1924/2023).
Sulla base di tale osservazione, si deve quindi ritenere che il correntista sia onerato di produrre i contratti contenenti le clausole nulle o illegittime nonché la documentazione necessaria per la ricostruzione del rapporto. In tal senso è stato chiarito che “l'onere della prova di produrre la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto e all'accertamento dell'indebito compete ex art. 2697c.c. al correntista, allorchè agisce giudizialmente per l'accertamento del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, restando conseguentemente gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (in tema: Sez. 1, 7.5.2015, n. 9201;
Sez. 1, 13.10.2016, n. 20693; Sez. 1, 23.10.2017, n. 24948; Sez. 1, 28.11.2018, n. 30822; Sez. 1,
3.12.2018, n. 31187; Sez. 1, n. 30822 del 28.11.2018; Sez. 1, 2.5.2019, n. 11543)” ( Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 13139/2023).
Con riferimento poi alla documentazione relativa all'andamento del rapporto (ossia gli estratti conto completi del rapporto di conto corrente) deve ritenersi che, agendo in questo contesto il correntista quale attore, quest'ultimo debba produrre l'intera serie degli estratti conto. In questo contesto, l'eventuale incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno al correntista con la conseguenza che, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare ed avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza. Non si possono condividere sul punto le doglianze di parte attrice che vorrebbe procedere al ricalcolo delle poste mediante il criterio del c.d. “saldo zero” che trova applicazione solo laddove sia la banca ad agire per la determinazione del saldo del rapporto ovvero per il relativo pagamento. Sul punto da ultimo la
Suprema Corte ha ribadito che “laddove l'attore correntista non adempia compiutamente all'onere di dare prova -mediante deposito di tutti gli estratti periodici di conto - tanto dei pagamenti che dell'assenza di valida causa debendi in riferimento ad un determinato periodo di durata del rapporto, per determinare il saldo del periodo successivo a quello non documentato si partirà dal primo saldo disponibile;
e laddove detto primo saldo risulti a debito del cliente, non dovrà procedersi all'azzeramento del rapporto con riferimento al periodo precedente non documentato (ovvero non si deve partire dal un saldo pari a zero) essendo onere del correntista la dimostrazione dell'andamento del rapporto dal suo inizio, ed anche di dimostrare che il saldo debitore risultante dal primo estratto disponibile sia minore ovvero insussistente” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 12487/2025).
3 Ciò posto, va rilevato che le allegazioni di parte attrice tese a fondare la domanda di accertamento negativo del credito (per relativo integrale pagamento ovvero per illegittimità delle somme richieste in quanto frutto dell'applicazione di clausole nulle/invalide) di cui all'atto di citazione sono generiche e non sono state neanche specificate nella memoria ex art. 183 VI comma n.1 c.p.c. avendo a ben vedere parte attrice solo nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. richiamato a fondamento della domanda le risultanze di cui alla perizia di parte (cfr. doc. 1 allegato alla predetta memoria). In tale perizia, il consulente ha allegato la nullità di tutte le condizioni di cui al conto corrente anticipi n. 280026 per mancata pattuizione della misura ultralegale dell'interesse, delle spese di gestione e delle commissioni, l'usurarietà del tasso di interesse contrattuale e il vizio dell'anatocismo derivante dall'applicazione del sistema di ammortamento alla c.d. francese in relazione al contratto di finanziamento n. 695294 in data 13.1.2009 per l'importo di € 100.000, l'applicazione di commissioni di massimo scoperto, di capitalizzazione trimestrale, di interessi ultralegali con riferimento al contratto di conto corrente n. 3068 senza muovere infine alcuna contestazione specifica all'ulteriore contratto di finanziamento n. CP63700000977845 per mancanza del relativo contratto.
Su tali premesse, vanno in primo luogo rigettate le domande relative ai rapporti derivanti dal contratto di conto corrente n. 3068 e il contratto di finanziamento n. CP63700000977845.
Sul punto va rilevato che parte attrice non ha prodotto (né invero è riuscita ad ottenerne la produzione in giudizio mediante il procedimento ex art. 119 TUB ovvero mediante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. emesso sul punto a carico della banca convenuta) la relativa documentazione contrattuale.
A ciò si aggiunga che parte attrice non ha mai negato di aver sottoscritto tali contratti, avendo solo genericamente allegato di non averne ricevuto copia (in tal maniera implicitamente confermando la pattuizione per iscritto dei predetti contratti).
Ne consegue che in relazione a tali contratti non è possibile verificare la consistenza delle pattuizioni ivi contenute con riferimento alla misura ultra legale degli interessi, spese e commissioni al fine di accertarne la dedotta nullità o inesistenza.
Quanto poi alla dedotta usurarietà degli interessi relativi al contratto di conto corrente in esame, va rilevato che la mancata produzione del contratto originario non ha consentito di verificare la natura usuraria degli interessi ultralegali come pattuiti. Pertanto, sul punto pur dovendosi dare atto che nella
CTU è emerso in relazione al contratto de quo il superamento in alcuni trimestri del c.d. tasso soglia, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda sul punto dal momento che le deduzioni di parte attrice sono state del tutto generiche (ovvero tardivamente allegate nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., deputata solo all'allegazione di mezzi istruttori, e non nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.). Ne consegue che anche sotto tale aspetto la domanda va rigettata, non potendo l'esito della disposta CTU superare il limite costituito dalle allegazioni delle parti.
In secondo luogo, quanto al contratto di conto corrente anticipi n.280026 va rilevato che risulta prodotto in atti il relativo contratto completo di tutti i suoi elementi essenziali: ne deriva che non risulta fondata la domanda di accertamento ex art. 117 TUB della nullità delle condizioni economiche applicate al rapporto in quanto frutto di specifica pattuizione. Anche in questo contesto va ribadita la genericità delle allegazioni di parte attrice circa le specifiche poste non dovute in relazione a tale contratto: deve infatti ribadirsi la tardività delle allegazioni specifiche sul punto spiegate da parte attrice nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. e nelle osservazioni del proprio CTP come depositate in atti.
4 Infine, quanto al contratto di finanziamento n. 695294 in data 13.1.2009 per l'importo di € 100.000 va osservato che il CTU ha verificato, mediante criteri e parametri del tutto condivisibili, il rispetto del tasso soglia usura in relazione al tasso di interesse previsto in tale contratto.
Risulta poi in questo contesto pienamente valida ed efficace la pattuizione del piano di ammortamento strutturato secondo il c.d. metodo alla francese con previsione quindi di 61 rate costanti (del cui integrale pagamento parte attrice non ha dato prova) da € 2022,23 con indicazione nel relativo piano di ammortamento la quota capitale e la quota interessi restituita per ognuna delle 61 rate previste.
Non sposta tale valutazione il fatto che non sia stato espressamente indicato il metodo prescelto (ossia quello alla c.d. francese) per la relativa redazione essendo in ogni caso la parte mutuataria nella posizione di poter conoscere le modalità effettive di rimborso e la composizione delle singole rate di rientro. La pattuizione del metodo di ammortamento alla francese appare per altro del tutto legittima non determinando la stessa alcun fenomeno anatocistico vietato. Come noto,
l'ammortamento alla francese consiste nel pagamento di rate costanti, calcolate utilizzando una formula di capitalizzazione composta e non determina un fenomeno anatocistico perché “gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. La capitalizzazione composta nei contratti di credito è, quindi, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale” (Corte d'Appello di Venezia, Sez. II, n. 2955/2021, cfr. ex multis, Tribunale Vercelli sez. I, n.53/2023, Corte appello Roma sez. III, n.6715/2022).
Risulta infine superata dal recente intervento della Suprema Corte la questione relativa alla eventuale nullità per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto del contratto di mutuo derivante dall'adozione del piano di ammortamento redatto secondo il modello c.d. francese. La Suprema Corte ha sul punto confermato che il maggior carico di interessi del prestito derivante da detto modello di ammortamento non dipende da un fenomeno di produzione di interessi su interessi ma da una scelta contrattuale di restituzione del capitale mediante rate costanti nel tempo che implica la debenza di più interessi corrispettivi per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto con la conseguenza che “la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale
(TAEG) anch'esso esplicitato” (Cass. Civ., S.U. n. 15130/2024).
Risulta infine infondata la domanda tesa all'accertamento negativo del credito della convenuta in relazione alla posizione di e di dal momento che risulta Parte_1 Parte_1 documentalmente provato l'impegno fideiussorio (per altro non preso sulla base dei noti modelli di fideiussione ABI ritenuti – parzialmente – nulli dalla giurisprudenza prevalente) di questi ultimi, i quali per altro assunsero il debito nell'espletamento della propria attività imprenditoriale (essendo gli stessi unici soci della società garantita). L'obbligazione fideiussoria è infatti comprovata dal contratto di finanziamento del 7.1.2009 per l'importo di € 100.000 (cfr. doc. doc. NDG _63080339_38 note della convenuta del 15.4.2022, pag. 22) laddove al relativo art. 5 i predetti attori si sono costituiti fideiussori della società debitrice sino alla concorrenza di € 168.000, debitamente sottoscritta dai predetti attori persone fisiche.
5 Risulta altresì infondata la domanda risarcitoria formulata dagli attori in quanto infondata nell'an e nel quantum alla luce delle generiche e non provate allegazioni sul punto da parte di questi ultimi.
Le domande spiegate dagli attori vanno pertanto rigettate.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa come dichiarato in citazione (indeterminabile- complessità bassa) ed applicati i parametri medi, unitamente alle spese di
CTU, come liquidate in atti, vanno poste a carico di parte attrice in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande spiegate da parte attrice;
2) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite nei confronti della convenuta liquidate, in
€ 7.616,00 per compensi oltre accessori di legge;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate in atti.
Così deciso in Velletri, 13 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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