Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 16/12/2025, n. 22705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22705 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22705/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07369/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7369 del 2025, proposto da Apulia 9 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessia Marconi e Sofia Arata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RC Wind S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati e Nicola Battista Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Gabrio Serbelloni, 7;
Regione Puglia, Regione Basilicata, Comune di Spinazzola, Comune di Genzano di CAnia e Terna S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2024 pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il codice MASE-2024-0221152 in data 3 dicembre 2024, relativa al progetto per la realizzazione di un parco eolico, denominato “Spinazzola”, di potenza pari a 32,4 MW, da ubicare nel comune di Spinazzola (BAT) e delle relative infrastrutture di connessione da ubicare nel comune di Genzano di CAnia (PZ), proposto dalla società RC WIND S.r.l.;
del parere n. 3420 del 15 maggio 2020, nonché del parere integrativo n. 508 del 25 settembre 2023 resi dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS costituita presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (già, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) allegati alla predetta Deliberazione Spinazzola;
del parere n. 3195 del 22 novembre 2019 reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS costituita presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (già, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale relativo al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e autorizzativo concernente il progetto di impianto eolico denominato “Spinazzola”, inclusa, ove esistente, l’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 387/2003, anche formata tacitamente e, per quanto occorrer possa, la nota prot. MASE_2024-0223995 del 6 dicembre 2024 (non conosciuta).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura e di RC Wind S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. CA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che con il ricorso in esame la società ricorrente ha impugnato gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, lamentandone l’illegittimità sotto distinti profili, e ne ha chiesto l’annullamento;
Rilevato che in corso di causa – e, segnatamente, con atto depositato in data 1° dicembre 2025 – la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso, manifestando di non avere più interesse a coltivarlo, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 la causa è stata discussa e poi è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che il presente giudizio si sia estinto ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. c) , c.p.a. in seguito alla dichiarazione di rinuncia al ricorso della società ricorrente – confermata anche nel corso dell’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 come risulta dal relativo verbale – tenuto anche conto del principio dispositivo che informa il processo amministrativo;
Ritenuto, alla luce delle difese svolte nel corso del giudizio dalle amministrazioni statali e dalla società controinteressata, che nella fattispecie in questione possa farsi applicazione del disposto di cui all’articolo 84, comma 2, c.p.a., con la conseguenza che alla società ricorrente, in qualità di rinunciante al ricorso, spetta il pagamento delle spese degli atti di procedura compiuti, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura e di RC Wind S.r.l., che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) per le amministrazioni statali e in euro 2.000,00 (duemila/00) per RC Wind S.r.l., oltre accessori come per legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LE NI, Presidente
CA AR, Primo Referendario, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AR | LE NI |
IL SEGRETARIO