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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI TT
SENTENZA
pronunciata all'esito dell'udienza del 28/10/2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4085 /2023 r.g. tra con il patrocinio dell'Avv. SERGIO MASSIMO MANCUSI, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio fine di far accertare la illegittimità CP_ della pretesa risarcitoria comunicatagli dall' in data 24.1.2022 con la quale L'Ente resistente chiede la ripetizione della somma di euro 2.336,70 per il periodo 1.12.2021 al 31.1.2022 per mancata comparizione alla visita di revisione (all. 1).
2. La ricorrente, già titolare di prestazione di invalidità civile, ha documentato l'esito CP_ negativo del ricorso amministrativo, a seguito del quale l' ha adottato il provvedimento del
16.5.2023 così motivato: “la ricorrente è stata convocata a visita medica di revisione per il giorno 15.11.2021 attraverso raccomandata n. 68485340445 1 all'indirizzo Contrada Civettino 01 00020Rocca Canterano;
l'invito a visita non è stato notificato in quanto l'indirizzo è stato riconosciuto come insufficiente” (doc. 3). Ha quindi chiesto che venga dichiarata l'illegittimità del provvedimento di sospensione e del provvedimento di indebito CP_ del 24.1.2022, con conseguente condanna dell' al pagamento delle prestazioni sospese e vittoria di spese da distrarsi.
3. Nonostante la ritualità della notifica l'ente resistente è rimasto contumace. 4. La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
5. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
6. Dalla documentazione in atti emerge che, come riconosciuto dallo stesso ente, la convocazione sulla base della quale la prestazione è stata revocata non è andata a buon fine.
7. La normativa di riferimento si rinviene nell'art. 25, comma 6-bis, della legge 114/2014
(di conversione del D.L. 90/2014), il quale dispone che “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”.
8. È quindi onere dell'Ente convocare i beneficiari di prestazioni rivedibili alla relativa visita;
in mancanza di detta convocazione, non può sostenersi alcuna colpa del titolare della prestazione per la mancata presenza alla visita stessa, dovendosi ritenere operante il principio espresso dalla prima parte della norma richiamata circa la conservazione, nelle more della revisione, dei diritti acquisiti. Non possono infatti porsi a carico del cittadino le conseguenze dell'inerzia dell'Ente.
9. Nel caso di specie, l'Ente non ha dimostrato di aver tentato una seconda convocazione, tento più che il medesimo indirizzo riconosciuto come insufficiente è quello cui la ricorrente ha correttamente ricevuto il successivo provvedimento di sospensione.
10. Il provvedimento di sospensione è quindi illegittimo e deve esserne dichiarata l'inefficacia, così come del contestuale provvedimento di restituzione dell'indebito, dovendosi affermare il perdurante diritto della ricorrente a beneficiare della prestazione già in godimento, con condanna dell'ente ad erogare i ratei omessi nel periodo di sospensione, oltre interessi legali.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione del
D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria/trattazione non avendo la parte svolto attività defensionale in tale fase anche a fronte della contumacia di controparte.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4085/2023 r.g.:
- Dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione del 24.1.2022 e del contestuale provvedimento di ripetizione dell'indebito,
- Dichiara il diritto di di beneficiare della prestazione oggetto Parte_1 dell'illegittima sospensione;
CP_
- Condanna a pagare alla ricorrente i ratei omessi, oltre interessi legali;
- Condanna l'ente resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 900,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 29.10.2025
Il Giudice
BI TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI TT
SENTENZA
pronunciata all'esito dell'udienza del 28/10/2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4085 /2023 r.g. tra con il patrocinio dell'Avv. SERGIO MASSIMO MANCUSI, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio fine di far accertare la illegittimità CP_ della pretesa risarcitoria comunicatagli dall' in data 24.1.2022 con la quale L'Ente resistente chiede la ripetizione della somma di euro 2.336,70 per il periodo 1.12.2021 al 31.1.2022 per mancata comparizione alla visita di revisione (all. 1).
2. La ricorrente, già titolare di prestazione di invalidità civile, ha documentato l'esito CP_ negativo del ricorso amministrativo, a seguito del quale l' ha adottato il provvedimento del
16.5.2023 così motivato: “la ricorrente è stata convocata a visita medica di revisione per il giorno 15.11.2021 attraverso raccomandata n. 68485340445 1 all'indirizzo Contrada Civettino 01 00020Rocca Canterano;
l'invito a visita non è stato notificato in quanto l'indirizzo è stato riconosciuto come insufficiente” (doc. 3). Ha quindi chiesto che venga dichiarata l'illegittimità del provvedimento di sospensione e del provvedimento di indebito CP_ del 24.1.2022, con conseguente condanna dell' al pagamento delle prestazioni sospese e vittoria di spese da distrarsi.
3. Nonostante la ritualità della notifica l'ente resistente è rimasto contumace. 4. La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
5. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
6. Dalla documentazione in atti emerge che, come riconosciuto dallo stesso ente, la convocazione sulla base della quale la prestazione è stata revocata non è andata a buon fine.
7. La normativa di riferimento si rinviene nell'art. 25, comma 6-bis, della legge 114/2014
(di conversione del D.L. 90/2014), il quale dispone che “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”.
8. È quindi onere dell'Ente convocare i beneficiari di prestazioni rivedibili alla relativa visita;
in mancanza di detta convocazione, non può sostenersi alcuna colpa del titolare della prestazione per la mancata presenza alla visita stessa, dovendosi ritenere operante il principio espresso dalla prima parte della norma richiamata circa la conservazione, nelle more della revisione, dei diritti acquisiti. Non possono infatti porsi a carico del cittadino le conseguenze dell'inerzia dell'Ente.
9. Nel caso di specie, l'Ente non ha dimostrato di aver tentato una seconda convocazione, tento più che il medesimo indirizzo riconosciuto come insufficiente è quello cui la ricorrente ha correttamente ricevuto il successivo provvedimento di sospensione.
10. Il provvedimento di sospensione è quindi illegittimo e deve esserne dichiarata l'inefficacia, così come del contestuale provvedimento di restituzione dell'indebito, dovendosi affermare il perdurante diritto della ricorrente a beneficiare della prestazione già in godimento, con condanna dell'ente ad erogare i ratei omessi nel periodo di sospensione, oltre interessi legali.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione del
D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria/trattazione non avendo la parte svolto attività defensionale in tale fase anche a fronte della contumacia di controparte.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4085/2023 r.g.:
- Dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione del 24.1.2022 e del contestuale provvedimento di ripetizione dell'indebito,
- Dichiara il diritto di di beneficiare della prestazione oggetto Parte_1 dell'illegittima sospensione;
CP_
- Condanna a pagare alla ricorrente i ratei omessi, oltre interessi legali;
- Condanna l'ente resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 900,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 29.10.2025
Il Giudice
BI TT