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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/09/2025, n. 12350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12350 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
Nr. 69826/2022 R.G.A.C. Sentenza nr.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica
Sezione XIII^ Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott. Giorgio Egidi, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 50218/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa dalla
“ (CF. ), con sede legale in Roma, Via Filippo Corridoni n. 7, in Parte_1 P.IVA_1 persona del Consigliere Delegato e suo legale rappresentante pro tempore, Dott. Parte_2 rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Bruno Biscotto (CF.
) e (C.F. ), elettivamente C.F._1 Parte_3 C.F._2 domiciliata nello e presso dei difensori, sito in Roma, Via G. Pisanelli, 40, il tutto in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione.
-Attrice - nei confronti di
(CF ), elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Controparte_1 CodiceFiscale_3
Tre Orologi n. 12, nello e presso lo Studio del prof. avv. Claudio Russo (C.F. C.F._4
), che lo rappresenta e difende, giusta la delega apposta in calce alla comparsa di costituzione
[...]
e risposta depositata in data 22.12.2022.
- Convenuto –
* * *
Oggetto: rivalsa della Struttura sanitaria nei confronti del medico- operatore (libero professionista) per fatti avvenuti in data antecedente l'introduzione della legge nr. 24/2017.
Conclusioni: come da note a trattazione scritta, depositate per l'udienza cartolare del 03.12.2024, svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
1 * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 13.07.2022, la “ (quale Società Parte_1 proprietaria della Casa di Cura Priva “Nuova Itor”) ha agito in rivalsa/regresso nei confronti del medico (nefrologo e libero professionista) per ottenere la restituzione, nella CP_2 misura massima consentita da legge, di quanto la società attrice aveva già versato, in favore della danneggiata IG.ra per capitale, interessi e spese, oltre all'imposta di registro, in Parte_4 dipendenza della sentenza del Tribunale di Roma del 21.04.2021, n. 6869, nonché di ogni eventuale maggiore somma che la “ stessa si vedrà costretta a pagare in caso di Parte_1 accoglimento, in tutto o in parte, della impugnativa promossa dai IGg.ri Parte_4 [...]
e in proprio e nelle qualità, avverso la predetta sentenza Parte_5 Parte_6
n.6869/2021 resa dal Tribunale di Roma.
A fondamento della propria domanda, la Società attrice ha dedotto:
1) che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 5.11.2018, i IGg.ri Parte_4
e tutti in proprio e nella loro qualità di “eredi/prossimi Parte_5 Parte_6 congiunti della IG.ra , avevano convenivano in giudizio, dinanzi al Persona_1
Tribunale di Roma, la Casa di Cura “Nuova Itor”, gestita da essa “ per Parte_1 accertarne la responsabilità sanitaria per il decesso della de cuius e vederla, Persona_1 quindi, condannare al risarcimento del danno biologico e morale, iure successionis oltre che proprio, nonché del danno esistenziale, “da agonia e riflesso”, il tutto per l'importo complessivo di
€ 1.979.625,00;
2) che, a sostegno di tale domanda, gli attori avevano riferito che, in data 14.12.2016, Persona_1
madre della IG.ra e nonna dei IGg.ri e si
[...] Parte_4 Pt_5 Parte_6 era recata al pronto soccorso dell'Ospedale “Sandro Pertini” di Roma, con diagnosi all'ingresso di insufficienza renale acuta (IRA), verosimilmente secondaria a stato di disidratazione;
che, dopo nr.
2 giorni, la paziente era stata trasferita presso la Casa di Cura “Nuova Itor” (gestita dall'esponente), ove - all'esito di esami di laboratorio, ecografie renali e videat nefrologico - era stata sottoposta, su indicazione e cura del dott. specialista nefrologo, ad intervento di Controparte_1 posizionamento di catetere venoso centrale (CVC) in vena giugulare destra, nel corso del quale, per una erronea manovra dell'operatore, il catetere si dislocava;
che, all'esito di esame TC del torace richiesto in urgenza, da cui era emersa la lesione di un vaso (poi individuato nella arteria destra mammaria) con versamento pleurico, si era deciso l'immediato trasferimento della IG.ra
[...]
a mezzo del 118, presso il P.S. dell'Azienda Ospedaliera “Umberto I “, Persona_1
Policlinico di Roma;
qui giunta la paziente, a seguito dell'incongrua rimozione del catetere (con
2 conseguente imponente sanguinamento), si era determinata l'insorgenza di un “emitorace iatrogeno shock emorragico”, con conseguente necessità di un intervento chirurgico d'urgenza, volto a fronteggiare tale imponente sanguinamento;
infine, in data 24.12.2016, a nr. 4 giorni di distanza dall'intervento, la paziente era deceduta in esito ad un episodio di arresto cardiocircolatorio;
3) che, secondo la prospettazione dei parenti della paziente, era configurabile una negligenza professionale dei medici della Casa di Cura “Nuova Itor” vuoi in riferimento all'indicazione della emodialisi vuoi al posizionamento del CVC, gravato da errori di tecnica e causa dell'emotorace destro, che aveva poi condotto la paziente alla morte;
4) che, nel giudizio così instaurato (iscritto al n. RG. 69711/2018), essa “ si era Parte_1 regolarmente costituita, contestando non tanto l'errore nella esecuzione della metodica – oggettivamente occorso e non revocabile in dubbio – bensì il nesso causale tra la condotta del proprio sanitario, dott. e l'evento morte, oltre all'abnorme quantificazione del Controparte_1 danno, indicata ex adverso. Inoltre, essa aveva tempestivamente avanzato istanza Parte_1 di autorizzazione alla chiamata in causa del dott. legato - ora come allora - da Controparte_1 un rapporto di collaborazione professionale (all. 3), ma tale istanza era stata ingiustificatamente respinta, tanto più trattandosi di un sinistro antecedente alla entrata in vigore della legge cd. Gelli, mentre era stata autorizzata la chiamata in causa del “Policlinico Umberto I”, ritenuto responsabile in via prevalente dei danni ex adverso reclamati, in ragione dell'improvvida rimozione del CVC, fuori della sala operatoria e per mano del medico del pronto soccorso, causa del grave shock emorragico, con successiva necessità di un intervento riparatore eseguito in urgenza e altamente invasivo;
5) che la causa in questione era stata istruita con una consulenza tecnica medico-legale, affidata al collegio peritale, composto dal prof. (specialista in chirurgia) e dal dott. Persona_2 [...]
(medico legale), i quali, sulla scorta delle evidenze risultanti dalla cartella clinica (all. 5), Per_3 avevano individuato profili di responsabilità di essa “ solo ed esclusivamente in Parte_1 relazione all'esecuzione dell'intervento di posizionamento del CVC, gravata da errore di manovra, ritenendo “ad inequivoco richiamo di gesto non corretto da parte di chi ebbe a condurre la metodica, ovverosia il dott. Controparte_1
6) che, con sentenza n. 6869 del 21.4.2021, il Tribunale di Roma, facendo proprio l'accertamento peritale, aveva ritenuto configurabile il nesso di causalità materiale tra le condotte dei sanitari di entrambe le strutture ed il decesso della paziente “essendo risultato Persona_1 provato il rapporto materiale tra la causa iniziale (perforazione dell'arteria mammaria interna di destra), rimozione del catetere [concausa sopravvenuta ed efficiente] ed exitus, attraverso una successione di eventi concatenati” (cfr. pagina nr. 10 della motivazione); sotto il profilo della colpa,
3 l'adito Tribunale aveva ritenuto emergere negligenze ed imperizie nella gestione clinica della paziente, riconducibili, per quanto attiene alla posizione di essa alla sola Pt_1 Pt_1 materiale esecuzione dell'intervento di CVC, eseguito dal dott. infine, quanto Controparte_1 al profilo dei danni, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 6869/2021, aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei nipoti IGg.ri e a reclamare, a titolo Pt_6 Parte_5 ereditario, il risarcimento del danno ed aveva rigettato, nei loro confronti, anche la domanda formulata iure proprio perché “non è stato in alcun modo allegato né tantomeno provato l'esistenza di legami sentimentali e di reciproca solidarietà umana tra la ed i nipoti”, Persona_1 condannando, in solido essa “ ed l' Parte_1 Controparte_3 al risarcimento del danno, in favore della sola figlia, quantificato in € 20.249,36 per Parte_4 il danno ereditario, ed in € 155.725,83 per danno iure proprio, compensando tra le Parti le spese di lite, salva la condanna delle due Strutture ospedaliere alla refusione delle competenze pagate dagli attori ai periti di ufficio, pari a complessivi € 2.928,00;
7) che, in forza di tale sentenza, essa “ come da copia di bonifico in atti (all. 9), Parte_1 aveva proceduto, in data 13.07.2021, al pagamento, in favore della sig.ra delle Parte_4 somme oggetto di condanna per l'importo di € 98.451,59, pari al 50% di sua stretta competenza nei rapporti interni con l' , oltre rimborso spese di CTU, Controparte_3 oltre ad € 1.762,58 quale quota parte, pari ad un terzo, dell'imposta di registro dovuta sulla sentenza del giudice di prime cure (all. 10);
8) che, con pec del 10 giugno 2022 (all. 11), aveva, invano, invitato e diffidato il dott. CP_1
al pagamento dell'importo di € 45.607,08, pari alla metà di quanto corrisposto in favore
[...] della sig.ra in forza della sentenza n. 6869 del 21.4.2021, il che determinava la Parte_4 necessità della introduzione del giudizio di rivalsa nel rispetto del termine decadenziale previsto all'art. 9 della legge Gelli;
9) che, quanto alla responsabilità sanitaria del dott. nella vicenda, dalla CTU Controparte_1 espletata nel giudizio RG. 69711/2018 (all. 6), emergeva in maniera inequivocabile come la prestazione del medico, che aveva eseguito la metodica di posizionamento del CVC, non fosse stata conforme a diligenza e perizia e che la stessa aveva provocato la lesione dell'arteria mammaria destra, causa iniziale della successione di eventi che avevano poi condotto alla morte della paziente,
IG.ra in particolare, i periti, a pagina nn.rr. 46 e 47 dell'elaborato (all. 6), Persona_1 avevano concluso, evidenziando che “quanto occorso alla sig.ra – la lesione della Persona_1 arteria mammaria interna destra, costituisce un evento eccezionale ed aneddotica è la sua presenza in letteratura [...omissis ...] Qualunque sia stata la modalità con cui si produceva-producevano le lesioni vascolari, elementi di rimprovero sono nell'atteggiamento assunto da parte di chi
4 conduceva la metodica, non tanto per la perforazione della vena (la parete di una vena, sottile e delicata, potrebbe essere lesa, accidentalmente, forsanco in un atteggiamento prudente e diligente) quanto per la lesione della arteria, a. carotide comune e/o a. mammaria interna, che, di maggiore spessore e di più robusta morfo-struttura rispetto ad una vena, offre maggiore resistenza ad un evento lesivo e la sua perforazione è difficile possa prodursi “accidentalmente ed inavvertitamente” necessitando “maggiore spinta sullo strumento vulnerante” che correla, quindi, atteggiamento negligente ed imprudente da parte dell'operatore”;
10) che la sentenza n. 6869/2021 del Tribunale di Roma aveva fatto proprie le suddette conclusioni del collegio peritale e risultava gravata da impugnativa, iscritta al n. Rg. 3704/2021 della Corte di
Appello di Roma, allo stato pendente, ma solo per la maggior quantificazione del danno asseritamente pretesa dai IGg.ri e (all.ti 13 e 14); Pt_4 Parte_5
11) che, in ossequio al principio precisato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 28987 dell'11.11.2019 e ribadito con la sentenza nr. 29001/2021, nei rapporti interni tra medico e struttura, salvo il caso di una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, il medico (nel caso de quo, il dott. era Controparte_1 tenuto in via di rivalsa nella misura del 50%, allorquando, come nel caso di specie, in capo al medesimo venga accertata la colpa esclusiva della malpractice;
12) che, in definitiva, ex art. 9 legge nr. 24/2017, era preciso diritto di essa “ Parte_1 quello di essere tenuta indenne dal dott. in via di rivalsa e/o regresso, con Controparte_1 conseguente condanna del medesimo, nella misura massima consentita da legge, “di quanto la
Società concludente ha pagato alla IG.ra per capitale, interessi e spese, oltre Parte_4 all'imposta di registro, in dipendenza della sentenza del Tribunale di Roma del 21.4.2021, n. 6869 nonché di ogni eventuale maggiore somma la si vedrà costretta a pagare in caso di Parte_1 accoglimento, in tutto o in parte, della impugnativa promossa dai IGg.ri Parte_4 [...]
e , in proprio e nelle qualità, avverso la sentenza n.6869/2021 di Parte_5 Parte_6 codesto Tribunale” (cfr. le conclusioni dell'atto di citazione).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.12.2022, si è costituito regolarmente in giudizio, il convenuto contestando l'avversa domanda e Controparte_1 deducendo:
1) che l'azione di regresso/rivalsa proposta da controparte si inseriva in un quadro più ampio: un quadro nel quale – assente esso convenuto, che non era stato coinvolto - si era svolto un giudizio per accertare presunte responsabilità mediche collocabili temporalmente nel mese di dicembre
2016, ed era stata espletata una CTU medico legale ed era stata pubblicata una sentenza. Dunque, su un procedimento istruito senza avere prima instaurato un adeguato contraddittorio con il medico;
su
5 un elaborato peritale confezionato tra altre Parti;
in virtù di una sentenza resa sulla base di accertamenti ai quali esso era rimasto estraneo, la Società attrice pretendeva di Controparte_1 agire in rivalsa/regresso verso il medico;
2) che, inoltre, la Società attrice, partendo dal presupposto che la pronuncia di primo grado era stata appellata per la maggiore quantificazione del danno, avrebbe voluto esercitare la rivalsa anche per le eventuali maggiori somme accertate come dovute all'esito dell'impugnativa;
3) che la ripartizione interna paritaria tra medico e struttura non era poi di così immediata percezione, fosse solo perché il giudizio da cui si originava l'odierna azione si era svolto e concluso nel contraddittorio tra due Strutture sanitarie che il Tribunale aveva dovuto ritenere responsabili in solido, perché nessuna delle due si era minimamente curata di richiedere l'accertamento e la graduazione delle rispettive colpe: “in un simile contesto, ci si chiede: se il 50% dell'importo complessivo versato da non esprimesse la percentuale effettivamente a suo Parte_1 carico? Se, anche all'esito del giudizio di appello, nella graduazione delle colpe risultasse prevalente o addirittura esclusiva la colpa del Policlinico Umberto I?” (cfr. pag. nr. 3 della comparsa di risposta);
4) che le prove assunte nel giudizio in cui esso non era stato parte, nella Controparte_1 presente causa, non potevano assurgere neppure ad argomenti di prova;
la sentenza non poteva fare stato nei confronti di esso convenuto (rimasto estraneo) in ordine ad alcun accertamento o statuizione;
la CTU non era chiaramente opponibile al sanitario, la cui condotta, peraltro, non era stata affatto improntata a dolo o colpa grave;
5) che, peraltro, la presunta manovra operatoria errata si collocava nel mese di dicembre del 2016 e, dunque, in epoca precedente all'entrata in vigore della Legge 24/2017, c.d. Legge Gelli-Bianco; tanto escludeva, ratione temporis, l'applicabilità dell'art. 9 della citata legge;
6) che, in punto di regresso, il quantum del credito dell'Ente ospedaliero nei confronti del professionista doveva essere identificato avendo riguardo non solo al contributo personale all'illecito del sanitario che aveva agito all'interno dell'ente, ma anche all'articolato apporto della
Struttura sanitaria, su cui gravava il rischio insito nel fatto di avvalersi dell'attività altrui per l'adempimento di una propria obbligazione. Dunque, ammesso e non concesso che si fosse potuto parlare di una responsabilità a carico della “ e dei suoi medici, quale sarebbe stata Parte_1 la misura della ripartizione interna?; inoltre, a monte, mancava un tassello fondamentale e, cioè,
l'accertamento sulla graduazione delle colpe e delle responsabilità tra la “ ed Parte_1
l' ; accertamento e graduazione che avrebbero dovuto Controparte_3 partire dallo svolgimento di una indagine seria ed approfondita sulle cause dell'exitus;
7) che, peraltro, la responsabilità della “ i non era poi così di immediata Parte_1
6 percezione, tanto più perché esso nell'occorso, aveva rispettato tutte le linee Controparte_1 guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica ed aveva svolto la propria attività professionale con lo scrupolo e la perizia richiesti: si poteva discutere, in tesi, di complicanze, anche letali, non evitabili, intervenute su una paziente in età avanzata e con comorbidità importanti, ma queste non potevano certo legittimare un accertamento ed una declaratoria di responsabilità né, a maggior ragione, potevano farlo (inopponibili) valutazioni medico legali, espresse in maniera dubitativa e ipotetica in un altro giudizio;
per di più, la paziente era deceduta presso una diversa struttura, il Policlinico “ , in conseguenza di una manovra di rimozione di un dispositivo CP_3 perforante tamponante, manovra questa che aveva rappresentato la causa esclusiva dell'exitus.
Alla prima udienza del 24.01.2023, su richiesta delle Parti, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie.
Alla seconda udienza cartolare del 12.07.2023, - esclusa la configurabilità di un nesso di necessaria pregiudizialità della causa con quella in grado d'appello, promossa dai parenti della paziente – in assenza di richieste istruttorie delle Parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'ultima udienza cartolare del 03.12.2024, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le Parti hanno depositato le note a trattazione scritta, precisando le rispettive conclusioni, da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
Quindi, la causa è stata trattenuta a decisione, ex art. 281 quinquies c.p.c., con la concessione alle Parti dei termini di legge (decorrenti dalla data di comunicazione della relativa ordinanza) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
In via preliminare, si deve evidenziare come la vicenda sanitaria oggetto di causa si sia verificata nel mese di dicembre 2016 (con decesso della paziente, avvenuto in data 24.12.2016), ragione per cui deve escludersi, ratione temporis, l'applicabilità dell'art. 9 legge Gelli in tema di rivalsa;
in particolare, la norma in questione contiene una precisa disciplina di natura sostanziale, afferenti i limiti e le condizioni per poter esercitare l'azione di rivalsa e la Corte di Cassazione ha ribadito (anche recentemente) come le norme poste della Legge Gelli non abbiano efficacia retroattiva e non siano applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (cfr., da ultimo, Cass nr. 6134/2025; in particolare, i Giudici di legittimità, con sentenza n. 28994/2019, ha escluso l'efficacia retroattiva alla legge n. 24/2017 chiarendo che, non solo non vi è alcuna declaratoria di retroattività nel testo legislativo, ma costituisce “indice inequivocabilmente contrario alla retroattività la circostanza che un siffatto intervento legislativo verrebbe ad interferire comunque con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e
7 qualificarli giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe”; anche la Corte di Conti, con orientamento costante, ha ribadito che – anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata – la disciplina introdotta con la legge n. 24 del 2017 costituisce un corpus unico ed articolato che deve trovare complessiva attuazione proprio perché contemplante disposizioni di carattere innovativo rispetto alla previgente normativa, aggiungendo che la legge n. 24/2017 “disegna compiutamente un nuovo sistema di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e ha, pertanto, natura sostanziale, di talché le disposizioni di natura processuale, pure in essa contenute, non possono che leggersi in stretta ed indispensabile connessione con il complesso del nuovo regime sostanziale di responsabilità, del quale rappresentano mero corollario non essendone ipotizzabile un'applicazione avulsa dall'intera vigenza del nuovo sistema” (cfr. Sez. I, n. 03/2025, proprio riguardante l'art. 9
Legge Gelli e nr, 536/2017 e n. 14/2019; Sez. II, n. 224/2021, n. 388/2021, Sez. Piemonte, n.
15/2023 e n. 20/2023).
Dunque, non può trovare applicazione, nel caso di specie, la norma (di natura sostanziale, volta alla prova dei fatti costitutivi) di cui al comma 7 dell'art. 9 Legge Gelli, secondo cui: “nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di assicurazione se l'esercente la professione sanitaria ne
è stato parte”.
Ne consegue che la CTU, già espletata nel giudizio introdotto dai prossimi congiunti della paziente nei confronti delle due Strutture sanitarie coinvolte, può essere liberamente utilizzata
(anche nell'ambito del presente giudizio di rivalsa), quale prova atipica, liberamente apprezzabile dal Giudice.
Invero, in casi analoghi, la Corte di Cassazione ha precisato, infatti, che “la relazione conclusiva dell'ATP al quale una delle parti non abbia partecipato, che sia stata ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, può essere valutata dal giudice come prova atipica, e quindi idonea a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, adeguatamente motivato (cfr. Cass. n. 25162/2020, sulla possibilità di valorizzare e porre a base del convincimento del giudice, come prova atipica, anche la parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta); ed, ancora, con la sentenza nr. 8496/2023, la Corte di
Cassazione ha recentemente ribadito come “la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel
8 successivo giudizio di merito” ed è – pur se “privo di ogni efficacia di prova priviligiata” in tale giudizio –“pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova e liberamente valutabile”, potendone trarre il giudice – appunto – “elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo”: “ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. in tal senso Cass. n. 13229 del 2015)”.
Nel caso di specie, a fronte delle precise, univoche e chiare conclusioni della CTU (secondo cui “la lesione della arteria mammaria interna destra, costituisce un evento eccezionale ed aneddotica è la sua presenza in letteratura [...omissis ...] Qualunque sia stata la modalità con cui si produceva-producevano le lesioni vascolari, elementi di rimprovero sono nell'atteggiamento assunto da parte di chi conduceva la metodica, non tanto per la perforazione della vena (la parete di una vena, sottile e delicata, potrebbe essere lesa, accidentalmente, forsanco in un atteggiamento prudente e diligente) quanto per la lesione della arteria, a. carotide comune e/o a. mammaria interna, che, di maggiore spessore e di più robusta morfo-struttura rispetto ad una vena, offre maggiore resistenza ad un evento lesivo e la sua perforazione è difficile possa prodursi
“accidentalmente ed inavvertitamente” necessitando “maggiore spinta sullo strumento vulnerante” che correla, quindi, atteggiamento negligente ed imprudente da parte dell'operatore”), il convenuto, dott. (medico che ha apposto il CVC), non ha mosso alcuna Controparte_1 osservazione critica per confutare tali valutazioni e per cercare di dimostrare che la lesione iatrogena dell'arteria non sia a lui riconducibile, ma abbia costituito una mera complicanza inevitabile ovvero non prevedibile.
Risulta, quindi, dimostrato che la lesione della arteria della paziente, primum movens di tutti gli eventi avversi successivi che hanno portato la paziente al decesso, sia stata determinata dalla responsabilità esclusiva del medico-operatore, dott. il quale ha agito in modo Controparte_1 negligente, esercitando una spinta eccessiva e non adeguata sullo strumento vulnerante, determinando così un evento eccezionale ed aneddotico, non descritto in letteratura quale possibile complicanza del tipo d'intervento eseguito;
in particolare, ai fini dell'azione di rivalsa, trattandosi di azione esercitata nel regime antecedente la Legge Gelli, non è neppure necessario dimostrare la colpa grave del medico (peraltro, nel caso di specie, libero professionista).
Quanto alla gradazione delle rispettive colpe (fra la “ il cui medico, dott. Parte_1
ha cagionato la lesione iatrogena della arteria;
e, dall'altro lato, l' Controparte_1 [...]
, il cui medico del P.S. ha provveduto, in violazione di quanto indicato nelle Controparte_3
9 linee guida, all'improvvida rimozione del catetere che fungeva anche da tamponamento dell'emorragia, causando così la necessità dell'intervento emendativo), in mancanza di qualsivoglia elemento indicato dal dott. deve ritenersi non superata la presunzione, iuris Controparte_1 tantum, di pari responsabilità di cui al terzo comma dell'art. 2055 cod. civ;
in particolare, la Corte di Cassazione, da tempo, valorizza la natura unitaria del danno da illecito plurisoggettivo, ritenendo che il concorso di più autori configuri una fattispecie di corresponsabilità oggettiva che giustifica l'applicazione dell'art. 2055 c.c. (cfr., da ultimo, Cass 11290/2025).
Quanto al rapporto interno fra Struttura e medico, risulta oramai principio consolidato quello secondo cui (cfr. Cass. n. 28987/2019 e nr. 28642/2024) la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva del medico, nel regime previgente la Legge Gelli, “dev'essere di regola ripartita in misura paritaria (50%), secondo il criterio presuntivo dell'art. 1298 co. 2 c.c. e dell'art. 2055 co. 3
c.c.. Al fine di superare tale assetto interno, non basta ritenere che l'inadempimento sia ascrivibile in via esclusiva al medico, ma occorre che la struttura dimostri: (a) un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione, nonché
(b) il difetto di correlate trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura”.
Nel caso di specie, la Società attrice ha limitato la propria richiesta nella misura del 50% di quanto corrisposto in favore della Parte danneggiata (ovvero la somma di € 45.607,08, pari alla metà di quanto corrisposto in favore della sig.ra in forza della sentenza n. 6869 del Parte_4
21.4.2021; cfr. copia del bonifico in atti).
Infine, non può essere accolta la richiesta della Società attrice di condanna del convenuto anche ad ogni eventuale maggiore somma che la stessa attrice si vedrà costretta a pagare in caso di accoglimento, in tutto o in parte, della impugnativa promossa dai IGg.ri Parte_4 [...]
e in proprio e nelle qualità, avverso la predetta sentenza Parte_5 Parte_6
n.6869/2021 resa dal Tribunale di Roma.
Ed, infatti, oggetto del suddetto giudizio d'appello, è l'accertamento di merito riguardante la prova dell'esistenza degli ulteriori danni invocati dai parenti della paziente (anche sotto il profilo della dimostrazione dell'esistenza di legami affettivi e di solidarietà umana fra nonna e nipoti), mentre l'ordinamento processuale ammette sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, sempre che la circostanza tenuta presente sia tale per cui la sua configurazione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione (cfr. Cass nr. 16135/2009); ed, ancora, “qualora l'efficacia di una sentenza
10 sia subordinata ad un ulteriore accertamento di merito, da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, non è ammissibile la pronuncia di sentenza di condanna condizionale attesa la mancanza di certezza ed in inequovicità dell'elemento condizionante” (cfr. Cass 19895/2015).
Ne consegue che, per tutte le ragioni fin qui espresse, il convenuto in Controparte_1 accoglimento della domanda della Società attrice, deve essere condannato al pagamento, in favore della “ a titolo di rivalsa, della somma complessiva di € 45.607,08, con gli Parte_1 interessi legali dal 13.07.2021 (data del bonifico in favore della danneggiata), al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio di merito vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore del decisum, nello scaglione di valore compreso fra € 26.001,00 ed € 52.000,00, con applicazione dei criteri medi di cui al D.M. 55/2014, per la fase introduttiva, di studio e decisionale e con i valori minimi per la fase istruttoria, limitata al mero deposito di documenti.
* * *
P.Q.M.
il Tribunale di Roma - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla “ Parte_1 nei confronti del convenuto rigettata ogni contraria domanda ed
[...] Controparte_1 eccezione - così provvede:
1) accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità sanitaria del convenuto per la Controparte_1 lesione iatrogena dell'arteria della paziente;
2) condanna, per l'effetto, il convenuto al pagamento, in favore della Controparte_1
a titolo di rivalsa, della somma complessiva di € 45.607,08, con gli interessi Parte_1 legali dal 13.07.2021 fino al saldo effettivo;
3) rigetta, per il resto, la domanda risarcitoria avanzata dalla “ Parte_1
4) condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell'attrice “ Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 6.713,00, oltre spese
[...] generali (15%), IVA e CPA come per legge, e rimborso del contributo unificato;
Roma, 09.09.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Il Giudice dott. Giorgio Egidi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica
Sezione XIII^ Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott. Giorgio Egidi, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 50218/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa dalla
“ (CF. ), con sede legale in Roma, Via Filippo Corridoni n. 7, in Parte_1 P.IVA_1 persona del Consigliere Delegato e suo legale rappresentante pro tempore, Dott. Parte_2 rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Bruno Biscotto (CF.
) e (C.F. ), elettivamente C.F._1 Parte_3 C.F._2 domiciliata nello e presso dei difensori, sito in Roma, Via G. Pisanelli, 40, il tutto in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione.
-Attrice - nei confronti di
(CF ), elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Controparte_1 CodiceFiscale_3
Tre Orologi n. 12, nello e presso lo Studio del prof. avv. Claudio Russo (C.F. C.F._4
), che lo rappresenta e difende, giusta la delega apposta in calce alla comparsa di costituzione
[...]
e risposta depositata in data 22.12.2022.
- Convenuto –
* * *
Oggetto: rivalsa della Struttura sanitaria nei confronti del medico- operatore (libero professionista) per fatti avvenuti in data antecedente l'introduzione della legge nr. 24/2017.
Conclusioni: come da note a trattazione scritta, depositate per l'udienza cartolare del 03.12.2024, svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
1 * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 13.07.2022, la “ (quale Società Parte_1 proprietaria della Casa di Cura Priva “Nuova Itor”) ha agito in rivalsa/regresso nei confronti del medico (nefrologo e libero professionista) per ottenere la restituzione, nella CP_2 misura massima consentita da legge, di quanto la società attrice aveva già versato, in favore della danneggiata IG.ra per capitale, interessi e spese, oltre all'imposta di registro, in Parte_4 dipendenza della sentenza del Tribunale di Roma del 21.04.2021, n. 6869, nonché di ogni eventuale maggiore somma che la “ stessa si vedrà costretta a pagare in caso di Parte_1 accoglimento, in tutto o in parte, della impugnativa promossa dai IGg.ri Parte_4 [...]
e in proprio e nelle qualità, avverso la predetta sentenza Parte_5 Parte_6
n.6869/2021 resa dal Tribunale di Roma.
A fondamento della propria domanda, la Società attrice ha dedotto:
1) che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 5.11.2018, i IGg.ri Parte_4
e tutti in proprio e nella loro qualità di “eredi/prossimi Parte_5 Parte_6 congiunti della IG.ra , avevano convenivano in giudizio, dinanzi al Persona_1
Tribunale di Roma, la Casa di Cura “Nuova Itor”, gestita da essa “ per Parte_1 accertarne la responsabilità sanitaria per il decesso della de cuius e vederla, Persona_1 quindi, condannare al risarcimento del danno biologico e morale, iure successionis oltre che proprio, nonché del danno esistenziale, “da agonia e riflesso”, il tutto per l'importo complessivo di
€ 1.979.625,00;
2) che, a sostegno di tale domanda, gli attori avevano riferito che, in data 14.12.2016, Persona_1
madre della IG.ra e nonna dei IGg.ri e si
[...] Parte_4 Pt_5 Parte_6 era recata al pronto soccorso dell'Ospedale “Sandro Pertini” di Roma, con diagnosi all'ingresso di insufficienza renale acuta (IRA), verosimilmente secondaria a stato di disidratazione;
che, dopo nr.
2 giorni, la paziente era stata trasferita presso la Casa di Cura “Nuova Itor” (gestita dall'esponente), ove - all'esito di esami di laboratorio, ecografie renali e videat nefrologico - era stata sottoposta, su indicazione e cura del dott. specialista nefrologo, ad intervento di Controparte_1 posizionamento di catetere venoso centrale (CVC) in vena giugulare destra, nel corso del quale, per una erronea manovra dell'operatore, il catetere si dislocava;
che, all'esito di esame TC del torace richiesto in urgenza, da cui era emersa la lesione di un vaso (poi individuato nella arteria destra mammaria) con versamento pleurico, si era deciso l'immediato trasferimento della IG.ra
[...]
a mezzo del 118, presso il P.S. dell'Azienda Ospedaliera “Umberto I “, Persona_1
Policlinico di Roma;
qui giunta la paziente, a seguito dell'incongrua rimozione del catetere (con
2 conseguente imponente sanguinamento), si era determinata l'insorgenza di un “emitorace iatrogeno shock emorragico”, con conseguente necessità di un intervento chirurgico d'urgenza, volto a fronteggiare tale imponente sanguinamento;
infine, in data 24.12.2016, a nr. 4 giorni di distanza dall'intervento, la paziente era deceduta in esito ad un episodio di arresto cardiocircolatorio;
3) che, secondo la prospettazione dei parenti della paziente, era configurabile una negligenza professionale dei medici della Casa di Cura “Nuova Itor” vuoi in riferimento all'indicazione della emodialisi vuoi al posizionamento del CVC, gravato da errori di tecnica e causa dell'emotorace destro, che aveva poi condotto la paziente alla morte;
4) che, nel giudizio così instaurato (iscritto al n. RG. 69711/2018), essa “ si era Parte_1 regolarmente costituita, contestando non tanto l'errore nella esecuzione della metodica – oggettivamente occorso e non revocabile in dubbio – bensì il nesso causale tra la condotta del proprio sanitario, dott. e l'evento morte, oltre all'abnorme quantificazione del Controparte_1 danno, indicata ex adverso. Inoltre, essa aveva tempestivamente avanzato istanza Parte_1 di autorizzazione alla chiamata in causa del dott. legato - ora come allora - da Controparte_1 un rapporto di collaborazione professionale (all. 3), ma tale istanza era stata ingiustificatamente respinta, tanto più trattandosi di un sinistro antecedente alla entrata in vigore della legge cd. Gelli, mentre era stata autorizzata la chiamata in causa del “Policlinico Umberto I”, ritenuto responsabile in via prevalente dei danni ex adverso reclamati, in ragione dell'improvvida rimozione del CVC, fuori della sala operatoria e per mano del medico del pronto soccorso, causa del grave shock emorragico, con successiva necessità di un intervento riparatore eseguito in urgenza e altamente invasivo;
5) che la causa in questione era stata istruita con una consulenza tecnica medico-legale, affidata al collegio peritale, composto dal prof. (specialista in chirurgia) e dal dott. Persona_2 [...]
(medico legale), i quali, sulla scorta delle evidenze risultanti dalla cartella clinica (all. 5), Per_3 avevano individuato profili di responsabilità di essa “ solo ed esclusivamente in Parte_1 relazione all'esecuzione dell'intervento di posizionamento del CVC, gravata da errore di manovra, ritenendo “ad inequivoco richiamo di gesto non corretto da parte di chi ebbe a condurre la metodica, ovverosia il dott. Controparte_1
6) che, con sentenza n. 6869 del 21.4.2021, il Tribunale di Roma, facendo proprio l'accertamento peritale, aveva ritenuto configurabile il nesso di causalità materiale tra le condotte dei sanitari di entrambe le strutture ed il decesso della paziente “essendo risultato Persona_1 provato il rapporto materiale tra la causa iniziale (perforazione dell'arteria mammaria interna di destra), rimozione del catetere [concausa sopravvenuta ed efficiente] ed exitus, attraverso una successione di eventi concatenati” (cfr. pagina nr. 10 della motivazione); sotto il profilo della colpa,
3 l'adito Tribunale aveva ritenuto emergere negligenze ed imperizie nella gestione clinica della paziente, riconducibili, per quanto attiene alla posizione di essa alla sola Pt_1 Pt_1 materiale esecuzione dell'intervento di CVC, eseguito dal dott. infine, quanto Controparte_1 al profilo dei danni, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 6869/2021, aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei nipoti IGg.ri e a reclamare, a titolo Pt_6 Parte_5 ereditario, il risarcimento del danno ed aveva rigettato, nei loro confronti, anche la domanda formulata iure proprio perché “non è stato in alcun modo allegato né tantomeno provato l'esistenza di legami sentimentali e di reciproca solidarietà umana tra la ed i nipoti”, Persona_1 condannando, in solido essa “ ed l' Parte_1 Controparte_3 al risarcimento del danno, in favore della sola figlia, quantificato in € 20.249,36 per Parte_4 il danno ereditario, ed in € 155.725,83 per danno iure proprio, compensando tra le Parti le spese di lite, salva la condanna delle due Strutture ospedaliere alla refusione delle competenze pagate dagli attori ai periti di ufficio, pari a complessivi € 2.928,00;
7) che, in forza di tale sentenza, essa “ come da copia di bonifico in atti (all. 9), Parte_1 aveva proceduto, in data 13.07.2021, al pagamento, in favore della sig.ra delle Parte_4 somme oggetto di condanna per l'importo di € 98.451,59, pari al 50% di sua stretta competenza nei rapporti interni con l' , oltre rimborso spese di CTU, Controparte_3 oltre ad € 1.762,58 quale quota parte, pari ad un terzo, dell'imposta di registro dovuta sulla sentenza del giudice di prime cure (all. 10);
8) che, con pec del 10 giugno 2022 (all. 11), aveva, invano, invitato e diffidato il dott. CP_1
al pagamento dell'importo di € 45.607,08, pari alla metà di quanto corrisposto in favore
[...] della sig.ra in forza della sentenza n. 6869 del 21.4.2021, il che determinava la Parte_4 necessità della introduzione del giudizio di rivalsa nel rispetto del termine decadenziale previsto all'art. 9 della legge Gelli;
9) che, quanto alla responsabilità sanitaria del dott. nella vicenda, dalla CTU Controparte_1 espletata nel giudizio RG. 69711/2018 (all. 6), emergeva in maniera inequivocabile come la prestazione del medico, che aveva eseguito la metodica di posizionamento del CVC, non fosse stata conforme a diligenza e perizia e che la stessa aveva provocato la lesione dell'arteria mammaria destra, causa iniziale della successione di eventi che avevano poi condotto alla morte della paziente,
IG.ra in particolare, i periti, a pagina nn.rr. 46 e 47 dell'elaborato (all. 6), Persona_1 avevano concluso, evidenziando che “quanto occorso alla sig.ra – la lesione della Persona_1 arteria mammaria interna destra, costituisce un evento eccezionale ed aneddotica è la sua presenza in letteratura [...omissis ...] Qualunque sia stata la modalità con cui si produceva-producevano le lesioni vascolari, elementi di rimprovero sono nell'atteggiamento assunto da parte di chi
4 conduceva la metodica, non tanto per la perforazione della vena (la parete di una vena, sottile e delicata, potrebbe essere lesa, accidentalmente, forsanco in un atteggiamento prudente e diligente) quanto per la lesione della arteria, a. carotide comune e/o a. mammaria interna, che, di maggiore spessore e di più robusta morfo-struttura rispetto ad una vena, offre maggiore resistenza ad un evento lesivo e la sua perforazione è difficile possa prodursi “accidentalmente ed inavvertitamente” necessitando “maggiore spinta sullo strumento vulnerante” che correla, quindi, atteggiamento negligente ed imprudente da parte dell'operatore”;
10) che la sentenza n. 6869/2021 del Tribunale di Roma aveva fatto proprie le suddette conclusioni del collegio peritale e risultava gravata da impugnativa, iscritta al n. Rg. 3704/2021 della Corte di
Appello di Roma, allo stato pendente, ma solo per la maggior quantificazione del danno asseritamente pretesa dai IGg.ri e (all.ti 13 e 14); Pt_4 Parte_5
11) che, in ossequio al principio precisato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 28987 dell'11.11.2019 e ribadito con la sentenza nr. 29001/2021, nei rapporti interni tra medico e struttura, salvo il caso di una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, il medico (nel caso de quo, il dott. era Controparte_1 tenuto in via di rivalsa nella misura del 50%, allorquando, come nel caso di specie, in capo al medesimo venga accertata la colpa esclusiva della malpractice;
12) che, in definitiva, ex art. 9 legge nr. 24/2017, era preciso diritto di essa “ Parte_1 quello di essere tenuta indenne dal dott. in via di rivalsa e/o regresso, con Controparte_1 conseguente condanna del medesimo, nella misura massima consentita da legge, “di quanto la
Società concludente ha pagato alla IG.ra per capitale, interessi e spese, oltre Parte_4 all'imposta di registro, in dipendenza della sentenza del Tribunale di Roma del 21.4.2021, n. 6869 nonché di ogni eventuale maggiore somma la si vedrà costretta a pagare in caso di Parte_1 accoglimento, in tutto o in parte, della impugnativa promossa dai IGg.ri Parte_4 [...]
e , in proprio e nelle qualità, avverso la sentenza n.6869/2021 di Parte_5 Parte_6 codesto Tribunale” (cfr. le conclusioni dell'atto di citazione).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.12.2022, si è costituito regolarmente in giudizio, il convenuto contestando l'avversa domanda e Controparte_1 deducendo:
1) che l'azione di regresso/rivalsa proposta da controparte si inseriva in un quadro più ampio: un quadro nel quale – assente esso convenuto, che non era stato coinvolto - si era svolto un giudizio per accertare presunte responsabilità mediche collocabili temporalmente nel mese di dicembre
2016, ed era stata espletata una CTU medico legale ed era stata pubblicata una sentenza. Dunque, su un procedimento istruito senza avere prima instaurato un adeguato contraddittorio con il medico;
su
5 un elaborato peritale confezionato tra altre Parti;
in virtù di una sentenza resa sulla base di accertamenti ai quali esso era rimasto estraneo, la Società attrice pretendeva di Controparte_1 agire in rivalsa/regresso verso il medico;
2) che, inoltre, la Società attrice, partendo dal presupposto che la pronuncia di primo grado era stata appellata per la maggiore quantificazione del danno, avrebbe voluto esercitare la rivalsa anche per le eventuali maggiori somme accertate come dovute all'esito dell'impugnativa;
3) che la ripartizione interna paritaria tra medico e struttura non era poi di così immediata percezione, fosse solo perché il giudizio da cui si originava l'odierna azione si era svolto e concluso nel contraddittorio tra due Strutture sanitarie che il Tribunale aveva dovuto ritenere responsabili in solido, perché nessuna delle due si era minimamente curata di richiedere l'accertamento e la graduazione delle rispettive colpe: “in un simile contesto, ci si chiede: se il 50% dell'importo complessivo versato da non esprimesse la percentuale effettivamente a suo Parte_1 carico? Se, anche all'esito del giudizio di appello, nella graduazione delle colpe risultasse prevalente o addirittura esclusiva la colpa del Policlinico Umberto I?” (cfr. pag. nr. 3 della comparsa di risposta);
4) che le prove assunte nel giudizio in cui esso non era stato parte, nella Controparte_1 presente causa, non potevano assurgere neppure ad argomenti di prova;
la sentenza non poteva fare stato nei confronti di esso convenuto (rimasto estraneo) in ordine ad alcun accertamento o statuizione;
la CTU non era chiaramente opponibile al sanitario, la cui condotta, peraltro, non era stata affatto improntata a dolo o colpa grave;
5) che, peraltro, la presunta manovra operatoria errata si collocava nel mese di dicembre del 2016 e, dunque, in epoca precedente all'entrata in vigore della Legge 24/2017, c.d. Legge Gelli-Bianco; tanto escludeva, ratione temporis, l'applicabilità dell'art. 9 della citata legge;
6) che, in punto di regresso, il quantum del credito dell'Ente ospedaliero nei confronti del professionista doveva essere identificato avendo riguardo non solo al contributo personale all'illecito del sanitario che aveva agito all'interno dell'ente, ma anche all'articolato apporto della
Struttura sanitaria, su cui gravava il rischio insito nel fatto di avvalersi dell'attività altrui per l'adempimento di una propria obbligazione. Dunque, ammesso e non concesso che si fosse potuto parlare di una responsabilità a carico della “ e dei suoi medici, quale sarebbe stata Parte_1 la misura della ripartizione interna?; inoltre, a monte, mancava un tassello fondamentale e, cioè,
l'accertamento sulla graduazione delle colpe e delle responsabilità tra la “ ed Parte_1
l' ; accertamento e graduazione che avrebbero dovuto Controparte_3 partire dallo svolgimento di una indagine seria ed approfondita sulle cause dell'exitus;
7) che, peraltro, la responsabilità della “ i non era poi così di immediata Parte_1
6 percezione, tanto più perché esso nell'occorso, aveva rispettato tutte le linee Controparte_1 guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica ed aveva svolto la propria attività professionale con lo scrupolo e la perizia richiesti: si poteva discutere, in tesi, di complicanze, anche letali, non evitabili, intervenute su una paziente in età avanzata e con comorbidità importanti, ma queste non potevano certo legittimare un accertamento ed una declaratoria di responsabilità né, a maggior ragione, potevano farlo (inopponibili) valutazioni medico legali, espresse in maniera dubitativa e ipotetica in un altro giudizio;
per di più, la paziente era deceduta presso una diversa struttura, il Policlinico “ , in conseguenza di una manovra di rimozione di un dispositivo CP_3 perforante tamponante, manovra questa che aveva rappresentato la causa esclusiva dell'exitus.
Alla prima udienza del 24.01.2023, su richiesta delle Parti, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie.
Alla seconda udienza cartolare del 12.07.2023, - esclusa la configurabilità di un nesso di necessaria pregiudizialità della causa con quella in grado d'appello, promossa dai parenti della paziente – in assenza di richieste istruttorie delle Parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'ultima udienza cartolare del 03.12.2024, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le Parti hanno depositato le note a trattazione scritta, precisando le rispettive conclusioni, da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
Quindi, la causa è stata trattenuta a decisione, ex art. 281 quinquies c.p.c., con la concessione alle Parti dei termini di legge (decorrenti dalla data di comunicazione della relativa ordinanza) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
In via preliminare, si deve evidenziare come la vicenda sanitaria oggetto di causa si sia verificata nel mese di dicembre 2016 (con decesso della paziente, avvenuto in data 24.12.2016), ragione per cui deve escludersi, ratione temporis, l'applicabilità dell'art. 9 legge Gelli in tema di rivalsa;
in particolare, la norma in questione contiene una precisa disciplina di natura sostanziale, afferenti i limiti e le condizioni per poter esercitare l'azione di rivalsa e la Corte di Cassazione ha ribadito (anche recentemente) come le norme poste della Legge Gelli non abbiano efficacia retroattiva e non siano applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (cfr., da ultimo, Cass nr. 6134/2025; in particolare, i Giudici di legittimità, con sentenza n. 28994/2019, ha escluso l'efficacia retroattiva alla legge n. 24/2017 chiarendo che, non solo non vi è alcuna declaratoria di retroattività nel testo legislativo, ma costituisce “indice inequivocabilmente contrario alla retroattività la circostanza che un siffatto intervento legislativo verrebbe ad interferire comunque con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e
7 qualificarli giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe”; anche la Corte di Conti, con orientamento costante, ha ribadito che – anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata – la disciplina introdotta con la legge n. 24 del 2017 costituisce un corpus unico ed articolato che deve trovare complessiva attuazione proprio perché contemplante disposizioni di carattere innovativo rispetto alla previgente normativa, aggiungendo che la legge n. 24/2017 “disegna compiutamente un nuovo sistema di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e ha, pertanto, natura sostanziale, di talché le disposizioni di natura processuale, pure in essa contenute, non possono che leggersi in stretta ed indispensabile connessione con il complesso del nuovo regime sostanziale di responsabilità, del quale rappresentano mero corollario non essendone ipotizzabile un'applicazione avulsa dall'intera vigenza del nuovo sistema” (cfr. Sez. I, n. 03/2025, proprio riguardante l'art. 9
Legge Gelli e nr, 536/2017 e n. 14/2019; Sez. II, n. 224/2021, n. 388/2021, Sez. Piemonte, n.
15/2023 e n. 20/2023).
Dunque, non può trovare applicazione, nel caso di specie, la norma (di natura sostanziale, volta alla prova dei fatti costitutivi) di cui al comma 7 dell'art. 9 Legge Gelli, secondo cui: “nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di assicurazione se l'esercente la professione sanitaria ne
è stato parte”.
Ne consegue che la CTU, già espletata nel giudizio introdotto dai prossimi congiunti della paziente nei confronti delle due Strutture sanitarie coinvolte, può essere liberamente utilizzata
(anche nell'ambito del presente giudizio di rivalsa), quale prova atipica, liberamente apprezzabile dal Giudice.
Invero, in casi analoghi, la Corte di Cassazione ha precisato, infatti, che “la relazione conclusiva dell'ATP al quale una delle parti non abbia partecipato, che sia stata ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, può essere valutata dal giudice come prova atipica, e quindi idonea a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, adeguatamente motivato (cfr. Cass. n. 25162/2020, sulla possibilità di valorizzare e porre a base del convincimento del giudice, come prova atipica, anche la parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta); ed, ancora, con la sentenza nr. 8496/2023, la Corte di
Cassazione ha recentemente ribadito come “la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel
8 successivo giudizio di merito” ed è – pur se “privo di ogni efficacia di prova priviligiata” in tale giudizio –“pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova e liberamente valutabile”, potendone trarre il giudice – appunto – “elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo”: “ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. in tal senso Cass. n. 13229 del 2015)”.
Nel caso di specie, a fronte delle precise, univoche e chiare conclusioni della CTU (secondo cui “la lesione della arteria mammaria interna destra, costituisce un evento eccezionale ed aneddotica è la sua presenza in letteratura [...omissis ...] Qualunque sia stata la modalità con cui si produceva-producevano le lesioni vascolari, elementi di rimprovero sono nell'atteggiamento assunto da parte di chi conduceva la metodica, non tanto per la perforazione della vena (la parete di una vena, sottile e delicata, potrebbe essere lesa, accidentalmente, forsanco in un atteggiamento prudente e diligente) quanto per la lesione della arteria, a. carotide comune e/o a. mammaria interna, che, di maggiore spessore e di più robusta morfo-struttura rispetto ad una vena, offre maggiore resistenza ad un evento lesivo e la sua perforazione è difficile possa prodursi
“accidentalmente ed inavvertitamente” necessitando “maggiore spinta sullo strumento vulnerante” che correla, quindi, atteggiamento negligente ed imprudente da parte dell'operatore”), il convenuto, dott. (medico che ha apposto il CVC), non ha mosso alcuna Controparte_1 osservazione critica per confutare tali valutazioni e per cercare di dimostrare che la lesione iatrogena dell'arteria non sia a lui riconducibile, ma abbia costituito una mera complicanza inevitabile ovvero non prevedibile.
Risulta, quindi, dimostrato che la lesione della arteria della paziente, primum movens di tutti gli eventi avversi successivi che hanno portato la paziente al decesso, sia stata determinata dalla responsabilità esclusiva del medico-operatore, dott. il quale ha agito in modo Controparte_1 negligente, esercitando una spinta eccessiva e non adeguata sullo strumento vulnerante, determinando così un evento eccezionale ed aneddotico, non descritto in letteratura quale possibile complicanza del tipo d'intervento eseguito;
in particolare, ai fini dell'azione di rivalsa, trattandosi di azione esercitata nel regime antecedente la Legge Gelli, non è neppure necessario dimostrare la colpa grave del medico (peraltro, nel caso di specie, libero professionista).
Quanto alla gradazione delle rispettive colpe (fra la “ il cui medico, dott. Parte_1
ha cagionato la lesione iatrogena della arteria;
e, dall'altro lato, l' Controparte_1 [...]
, il cui medico del P.S. ha provveduto, in violazione di quanto indicato nelle Controparte_3
9 linee guida, all'improvvida rimozione del catetere che fungeva anche da tamponamento dell'emorragia, causando così la necessità dell'intervento emendativo), in mancanza di qualsivoglia elemento indicato dal dott. deve ritenersi non superata la presunzione, iuris Controparte_1 tantum, di pari responsabilità di cui al terzo comma dell'art. 2055 cod. civ;
in particolare, la Corte di Cassazione, da tempo, valorizza la natura unitaria del danno da illecito plurisoggettivo, ritenendo che il concorso di più autori configuri una fattispecie di corresponsabilità oggettiva che giustifica l'applicazione dell'art. 2055 c.c. (cfr., da ultimo, Cass 11290/2025).
Quanto al rapporto interno fra Struttura e medico, risulta oramai principio consolidato quello secondo cui (cfr. Cass. n. 28987/2019 e nr. 28642/2024) la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva del medico, nel regime previgente la Legge Gelli, “dev'essere di regola ripartita in misura paritaria (50%), secondo il criterio presuntivo dell'art. 1298 co. 2 c.c. e dell'art. 2055 co. 3
c.c.. Al fine di superare tale assetto interno, non basta ritenere che l'inadempimento sia ascrivibile in via esclusiva al medico, ma occorre che la struttura dimostri: (a) un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione, nonché
(b) il difetto di correlate trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura”.
Nel caso di specie, la Società attrice ha limitato la propria richiesta nella misura del 50% di quanto corrisposto in favore della Parte danneggiata (ovvero la somma di € 45.607,08, pari alla metà di quanto corrisposto in favore della sig.ra in forza della sentenza n. 6869 del Parte_4
21.4.2021; cfr. copia del bonifico in atti).
Infine, non può essere accolta la richiesta della Società attrice di condanna del convenuto anche ad ogni eventuale maggiore somma che la stessa attrice si vedrà costretta a pagare in caso di accoglimento, in tutto o in parte, della impugnativa promossa dai IGg.ri Parte_4 [...]
e in proprio e nelle qualità, avverso la predetta sentenza Parte_5 Parte_6
n.6869/2021 resa dal Tribunale di Roma.
Ed, infatti, oggetto del suddetto giudizio d'appello, è l'accertamento di merito riguardante la prova dell'esistenza degli ulteriori danni invocati dai parenti della paziente (anche sotto il profilo della dimostrazione dell'esistenza di legami affettivi e di solidarietà umana fra nonna e nipoti), mentre l'ordinamento processuale ammette sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, sempre che la circostanza tenuta presente sia tale per cui la sua configurazione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione (cfr. Cass nr. 16135/2009); ed, ancora, “qualora l'efficacia di una sentenza
10 sia subordinata ad un ulteriore accertamento di merito, da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, non è ammissibile la pronuncia di sentenza di condanna condizionale attesa la mancanza di certezza ed in inequovicità dell'elemento condizionante” (cfr. Cass 19895/2015).
Ne consegue che, per tutte le ragioni fin qui espresse, il convenuto in Controparte_1 accoglimento della domanda della Società attrice, deve essere condannato al pagamento, in favore della “ a titolo di rivalsa, della somma complessiva di € 45.607,08, con gli Parte_1 interessi legali dal 13.07.2021 (data del bonifico in favore della danneggiata), al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio di merito vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore del decisum, nello scaglione di valore compreso fra € 26.001,00 ed € 52.000,00, con applicazione dei criteri medi di cui al D.M. 55/2014, per la fase introduttiva, di studio e decisionale e con i valori minimi per la fase istruttoria, limitata al mero deposito di documenti.
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P.Q.M.
il Tribunale di Roma - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla “ Parte_1 nei confronti del convenuto rigettata ogni contraria domanda ed
[...] Controparte_1 eccezione - così provvede:
1) accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità sanitaria del convenuto per la Controparte_1 lesione iatrogena dell'arteria della paziente;
2) condanna, per l'effetto, il convenuto al pagamento, in favore della Controparte_1
a titolo di rivalsa, della somma complessiva di € 45.607,08, con gli interessi Parte_1 legali dal 13.07.2021 fino al saldo effettivo;
3) rigetta, per il resto, la domanda risarcitoria avanzata dalla “ Parte_1
4) condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell'attrice “ Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 6.713,00, oltre spese
[...] generali (15%), IVA e CPA come per legge, e rimborso del contributo unificato;
Roma, 09.09.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Il Giudice dott. Giorgio Egidi
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