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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza collegiale 08/10/2021, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/10/2021
N. 00039/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Corinna Fedeli, Stefano Vinti, Dario Capotorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto non costituita in giudizio;
Azienda U.L.S.S. n.-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Cacciavillani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Stra, piazza Marconi n. 51;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Stallone, Francesco Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione del Direttore Generale della ULSS-OMISSIS- della Regione Veneto n. -OMISSIS-, nella parte in cui il servizio di trasporto sanitario ordinario di -OMISSIS-nell'interesse dell'Azienda ULSS-OMISSIS- per i Distretto -OMISSIS-, per la durata complessiva di cinque anni è stato aggiudicato alla -OMISSIS- di -OMISSIS-, per l'importo complessivo quinquennale pari ad €. -OMISSIS-, iva 5% esclusa;
- della nota Ulss-OMISSIS- - 2020 n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con la quale è stata comunicata l'aggiudicazione de qua;
- della Delibera del Direttore Generale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-con la quale sono state ammesse le ditte concorrenti per il prosieguo della gara ed è stata nominata la Commissione per la valutazione delle offerte tecniche;
- di tutti i verbali di gara ed in particolare del verbale del -OMISSIS-nella parte in cui ammettono l'offerta della -OMISSIS- e ne valutano il contenuto attribuendo il relativo punteggio e ne dichiarano la validità, anziché escluderla;
- del bando di gara, della lex specialis di gara e in particolare delle previsioni del disciplinare di gara se interpretati nel senso di consentire alla stazione appaltante di omettere completamente la verifica in ordine alla congruità dei costi della manodopera, come invero imposto dall'art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016;
nonché per la declaratoria di inefficacia dell'aggiudicazione definitiva e per la declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto di appalto, inerente la gara sopraindicata, ove stipulato anche in corso di giudizio e conseguente subentro dell'odierna ricorrente;
e per la conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, qualora non sia possibile il subentro in ragione del tempo decorso, per equivalente economico, nella misura che verrà indicata nel corso del giudizio e pari al mancato utile derivante dalla commessa nella misura minima del 13% dell'importo a base di gara, o in via subordinata eventualmente parametrato alla perdita di chances, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre alle spese per la partecipazione alla procedura, rivalutazione ed interessi nella misura che verrà ritenuta di giustizia o in ogni caso con determinazione equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.;
nonché per l'annullamento ex art. 116 comma 2 del c.p.a.
- del silenzio serbato in ordine alla richiesta di accesso agli atti inviati dalla ricorrente alla stazione appaltante in data 15 dicembre 2020, nella quale si sono richiesti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica nonché tutta la eventuale documentazione afferente alle verifiche di congruità del prezzo e sulla congruità del costo della manodopera, ed infine la documentazione relativa alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 19/3/2021:
- dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo, nelle parti in cui non hanno disposto l'esclusione della controinteressata -OMISSIS- ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 comma 4, comma 5, comma 6 e comma 14 del d.lgs. n. 50/2016;
- della relazione tecnica integrale della -OMISSIS-, dalla quale risultano confermate le censure già sollevate con il ricorso introduttivo del giudizio;
- di ogni provvedimento successivo alla Delibera di aggiudicazione impugnata, di conferma di tale delibera e/o ogni provvedimento istruttorio successivo volto a verificare la permanenza del possesso dei requisiti di qualificazione sino al momento attuale, non conosciuto e comunque non esibito alla odierna ricorrente malgrado le richieste di accesso agli atti;
nonché per l'annullamento ex art. 116 comma 2 del CPA
- del provvedimento di rifiuto espresso dalla stazione appaltante con nota del 3 marzo 2021 con cui è stata rigettata la richiesta di accesso agli atti inviata dalla ricorrente in data 25 febbraio 2021, nella quale si sono richiesti i documenti non ancora ostesi ed in particolare la documentazione afferente alla verifica di congruità del costo della manodopera e la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicataria;
con conseguente condanna, previo accertamento e declaratoria del diritto di accesso in capo all'odierna ricorrente, all'esibizione e rilascio di copia della documentazione tuttora non ostesa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 16/4/2021:
- dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti già depositati, nelle parti in cui non hanno disposto l'esclusione della controinteressata-OMISSIS-ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e in particolare dei commi 3 e 5 del citato art. 80;
- del provvedimento con cui l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace all'esito della verifica del possesso dei requisiti ex art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 (non cognito);
- di ogni provvedimento successivo alla Delibera di aggiudicazione impugnata di conferma di tale delibera e/o ogni provvedimento istruttorio successivo volto a verificare la permanenza del possesso dei requisiti di qualificazione sino al momento attuale, non conosciuto e comunque non esibito alla odierna ricorrente malgrado le richieste di accesso agli atti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Azienda U.L.S.S. n.-OMISSIS-;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la ricorrente ha depositato richiesta di rinvio della trattazione della causa, confermata in sede di udienza, in ragione della necessità di proporre motivi aggiunti di ricorso con riferimento alla relazione del RUP, depositata in giudizio il 14 settembre u.s., con la quale lo stesso conclude che l’offerta di-OMISSIS-non presenta alcuna anomalia, anche in esito ai chiarimenti forniti dall’aggiudicataria in corso di gara;
Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto e tenuto conto della giurisprudenza secondo cui “ Il giudice, salva l’ipotesi eccezionale di veri e propri abusi processuali, non può negare il rinvio, né subordinarlo a un suo scrutinio preventivo dei motivi aggiunti, nei termini in cui sono preannunciati dalla parte che abbia dichiarato di volerli proporre. Ciò si risolverebbe in un’inammissibile valutazione prognostica sull’idoneità della domanda (o del motivo) all’accoglimento prima ancora che questa sia stata compiutamente proposta, e al fine di incidere sulla stessa sua proposizione ” (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 4793 del 2019), di disporre il rinvio della trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 15 dicembre 2021.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) dispone il rinvio della trattazione della causa alla pubblica udienza del 15 dicembre 2021.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e altri soggetti citati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.