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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 13/05/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Collegio
N. R.G. 347/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. , con l'Avv. Stenico Parte_1 C.F._1
Eleonora
ricorrente
contro
(C.F. ), con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Franzini Enrica
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni: all'udienza del 23/04/2025 le parti congiuntamente chiedevano emettersi pronuncia parziale di separazione, limitatamente allo status.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va senz'altro accolta la domanda principale, introdotta nelle forme del c.d. rito violenza, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali e, in particolare, il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, dopo che la ricorrente si è determinata a lasciare la casa coniugale a causa delle riferite condotte violente del marito, con conseguente emanazione da parte di questo
Tribunale del decreto ex art. 473bis.69 ss c.p.c., e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente la presente controversia, essendo necessario procedere ad ulteriore attività istruttoria al fine di istruire le ulteriori domande formulate dalle parti, in particolare domanda di addebito della separazione e quelle in punto di affidamento dei figli minori e mantenimento.
Pag. 2 di 3 Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi all'istruttore per l'eventuale adozione di provvedimenti urgenti e per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Trento, alla camera di consiglio del 28/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Collegio
N. R.G. 347/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. , con l'Avv. Stenico Parte_1 C.F._1
Eleonora
ricorrente
contro
(C.F. ), con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Franzini Enrica
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni: all'udienza del 23/04/2025 le parti congiuntamente chiedevano emettersi pronuncia parziale di separazione, limitatamente allo status.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va senz'altro accolta la domanda principale, introdotta nelle forme del c.d. rito violenza, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali e, in particolare, il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, dopo che la ricorrente si è determinata a lasciare la casa coniugale a causa delle riferite condotte violente del marito, con conseguente emanazione da parte di questo
Tribunale del decreto ex art. 473bis.69 ss c.p.c., e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente la presente controversia, essendo necessario procedere ad ulteriore attività istruttoria al fine di istruire le ulteriori domande formulate dalle parti, in particolare domanda di addebito della separazione e quelle in punto di affidamento dei figli minori e mantenimento.
Pag. 2 di 3 Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi all'istruttore per l'eventuale adozione di provvedimenti urgenti e per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Trento, alla camera di consiglio del 28/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Dott.ssa Laura Di Bernardi
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