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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21253/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MI PO IC
COSTANZA TETI IC ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21253/2025
V.G. instaurato da c.f. , con l'avv. Ombretta Pedercini Parte_1 C.F._1
e c.f. ), con l'avv. Ombretta Pedercini CP_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“a) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
Per_ b) affidamento congiunto dei figli e ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a Per_1 collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse degli stessi, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, tuttavia le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
1 Per_ c) collocamento dei figli e in maniera prevalente presso la madre, presso la quale Per_1 manterranno la residenza anagrafica e possibilità per il padre di vederli e tenerli con sé con modalità libere, tenuto conto dell'età degli stessi e delle loro esigenze scolastiche e ricreative ed indicativamente nelle giornate di martedì e venerdì con pernotto ed alternativamente nella giornata del sabato o della domenica, senza pernotto;
d) ciascun genitore potrà trascorre con i figli sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie seguendo l'alternanza tra il Natale ed il Capodanno e due giorni durante le vacanze Pasquali seguendo l'alternanza tra il giorno di Pasqua e di Pasquetta oltre che 15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
per le altre festività come il 25 aprile e/o il 1° maggio si seguirà il criterio dell'alternanza di anno in anno;
e) il sig. verserà alla signora quale concorso per il mantenimento dei figli l'importo CP_1 CP_1 mensile di € 200,00 entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e si farà carico di pagare integralmente la mensa scolastica per i figli, pari a circa € 120,00 mensili ed il trasporto scolastico per il figlio Per_1
f) le spese straordinarie saranno sostenute in misura pari al 50% cadauno dai genitori, come previste nel Protocollo del Tribunale di Brescia;
g) l'assegno unico per i figli minori sarà percepito integralmente dalla signora;
Parte_1
h) i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano a formulare richieste di mantenimento reciproco e si esonerano reciprocamente dalla produzione di documentazione reddituale e/o patrimoniale;
i) i coniugi dichiarano di intrattenere separati rapporti di conto corrente;
j) La signora verserà al sig. a mezzo bonifico bancario entro il Parte_1 CP_1
31.11.2025 l'importo di € 35.000,00, per rifondere al marito parte delle spese e dei costi da lui sostenuti in relazione alla casa familiare. Con l'adempimento del versamento il sig. non avrà CP_1 null'altro a che pretendere dalla signora in relazione alla casa familiare e i coniugi non Pt_1 avranno più nulla a che pretendere reciprocamente”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 06.09.2014 contraevano matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Erbusco (atto n. 8, parte I).
Con sentenza n. 37/2024 del 05.01.2024 il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
2 E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
VO NI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MI PO IC
COSTANZA TETI IC ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21253/2025
V.G. instaurato da c.f. , con l'avv. Ombretta Pedercini Parte_1 C.F._1
e c.f. ), con l'avv. Ombretta Pedercini CP_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“a) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
Per_ b) affidamento congiunto dei figli e ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a Per_1 collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse degli stessi, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, tuttavia le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
1 Per_ c) collocamento dei figli e in maniera prevalente presso la madre, presso la quale Per_1 manterranno la residenza anagrafica e possibilità per il padre di vederli e tenerli con sé con modalità libere, tenuto conto dell'età degli stessi e delle loro esigenze scolastiche e ricreative ed indicativamente nelle giornate di martedì e venerdì con pernotto ed alternativamente nella giornata del sabato o della domenica, senza pernotto;
d) ciascun genitore potrà trascorre con i figli sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie seguendo l'alternanza tra il Natale ed il Capodanno e due giorni durante le vacanze Pasquali seguendo l'alternanza tra il giorno di Pasqua e di Pasquetta oltre che 15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
per le altre festività come il 25 aprile e/o il 1° maggio si seguirà il criterio dell'alternanza di anno in anno;
e) il sig. verserà alla signora quale concorso per il mantenimento dei figli l'importo CP_1 CP_1 mensile di € 200,00 entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e si farà carico di pagare integralmente la mensa scolastica per i figli, pari a circa € 120,00 mensili ed il trasporto scolastico per il figlio Per_1
f) le spese straordinarie saranno sostenute in misura pari al 50% cadauno dai genitori, come previste nel Protocollo del Tribunale di Brescia;
g) l'assegno unico per i figli minori sarà percepito integralmente dalla signora;
Parte_1
h) i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano a formulare richieste di mantenimento reciproco e si esonerano reciprocamente dalla produzione di documentazione reddituale e/o patrimoniale;
i) i coniugi dichiarano di intrattenere separati rapporti di conto corrente;
j) La signora verserà al sig. a mezzo bonifico bancario entro il Parte_1 CP_1
31.11.2025 l'importo di € 35.000,00, per rifondere al marito parte delle spese e dei costi da lui sostenuti in relazione alla casa familiare. Con l'adempimento del versamento il sig. non avrà CP_1 null'altro a che pretendere dalla signora in relazione alla casa familiare e i coniugi non Pt_1 avranno più nulla a che pretendere reciprocamente”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 06.09.2014 contraevano matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Erbusco (atto n. 8, parte I).
Con sentenza n. 37/2024 del 05.01.2024 il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
2 E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
VO NI
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