Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pisa Sezione Lavoro N.R.G. 1077/2019
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 5/12/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F./P.I.: Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dagli Avv.ti Gino Mannocci e Lorenzo Susini, presso il cui studio, sito in Pisa, alla Via
Crispi, n. 16, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
(C.F./P.I.: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv.ti Alessandro Funari, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 5.12.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 12.8.2019, la società ricorrente ha chiesto “previo accertamento e dichiarazione di nullità e/o inefficacia della diffida ad adempiere Prot. Inf.
D.P.R. 445/2000 - 6200.20/11/2018.0185662 e del verbale unico di accertamento n. CP_1
PI00000/2018-714-01 del 20/11/2018” di dichiarare che “nulla deve all' per i titoli CP_1
indicati ed azionati nei predetti atti;
in via subordinata e solo per mero scrupolo difensivo, rideterminare l'eventuale pretesa contributiva dell' che dovesse risultare CP_1 effettivamente dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria ed esperimento di CTU contabile;
con vittoria di spese e compensi di lite”.
1.1. A tal fine dedusse come: a) nel mese di luglio 2018 aveva subito un accesso ispettivo
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conseguente omesso versamento dei relativi contributi;
2) riqualificazione in termini di lavoratori subordinati dei Sig.ri e nel periodo di massima da maggio 2017 Pt_2 Per_4
a luglio 2018 per il primo e da novembre 2016 a luglio 2018 per il secondo con conseguente omesso versamento dei contributi da lavoro dipendente;
3) omesso versamento della contribuzione virtuale sui lavoratori in forza nel periodo giugno 2015 – luglio 2018; 4) conseguente revoca delle agevolazioni precedentemente riconosciute;
b) le pretese contributive si basavano sulle dichiarazioni degli ex dipendenti , e Per_1 Per_2 Per_5 raccolte dagli ispettori in forza alla sede dell'Ispettorato del lavoro di Pisa, dalle quali emergeva che essi avevano lavorato dal lunedì al venerdì per nove ore al giorno ed il Sabato mattina per quattro ore, al contrario di quanto accaduto nella realtà, in cui i rapporti di lavoro si erano svolti per otto ore al giorno con esclusione del;
c) i Sig.ri e Pt_3 Pt_2
erano lavoratori autonomi e la loro qualificazione come subordinata era contraria al Per_4
concreto dispiegarsi dei rapporti intercorsi;
d) la contestazione relativa alle omissioni contributive “virtuali” era generica, non potendosi comprendere quali fossero gli importi pretesi a tale titolo;
e) di conseguenza, era illegittima anche la revoca dei benefici contributivi “incentivo Trie” e “incentivo Bien”.
2. Con memoria depositata in data 14.2.2020 si è costituito l' , in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, il quale si è opposto all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate.
3. Il ricorso è fondato in parte.
3.1. In via preliminare deve rilevarsi come con ordinanza ingiunzione n. 412/2023, basata proprio sul verbale unico di accertamento e notificazione n. PI00000/2018-714-01,
l' abbia archiviato l'illecito consistente Controparte_2
nella simulazione del carattere autonomo della prestazione lavorativa dei lavoratori, in quanto “non sono presenti agli atti dichiarazioni e/o documenti idonei a dimostrare l'effettiva attività lavorativa dagli stessi svolta né la sussistenza degli indici della subordinazione, principali (eterodirezione) e secondari (quali l'inserimento
Pag. 2 di 7 nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, il rispetto dell'orario di lavoro indicato dal datore di lavoro, la corresponsione della retribuzione ratione temporis, la continuità della prestazione. Inoltre, con riferimento al sig. , non sono presenti agli Controparte_3 atti fatture emesse nei confronti della società “ Parte_1
.
[...]
3.2. Quanto al merito, in via preliminare deve essere vagliata la sussistenza della violazione consistente nella simulazione di un rapporto di lavoro di natura autonoma anziché subordinata tra la società ricorrente ed i lavoratori Sig.ri e . Pt_2 Per_4
Al riguardo, particolare rilevanza deve essere attribuita all'orientamento del giudice della nomofilachia secondo il quale “E' noto, difatti, che, secondo il richiamato e consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus): ex multis, e già da epoca non recente, Cass. nn. 12926/1999; 5464/1997; 2690/1994; 4770/2003; 5645/2009, secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione , intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto (cfr. pure, tra le molte, Cass. nn. 1717/2009, 1153/2013). In subordine, l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
mentre, è stato pure precisato, altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa
Pag. 3 di 7 collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante (v. Cass. n.
7171/2003), costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso (fra le altre - e già da epoca risalente - Cass. nn.
7796/1993; 4131/1984); ciò precisato, è da aggiungere che, anche in ordine alla questione relativa alla qualificazione del rapporto contrattualmente operata, sovviene l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità. Alla cui stregua, onde pervenire alla identificazione della natura del rapporto come autonomo o subordinato, non si può prescindere dalla ricerca della volontà delle parti, dovendosi tra l'altro tener conto del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell'esercizio della loro autonomia contrattuale: pertanto, quando i contraenti abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili sia con l'uno che con l'altro tipo di prestazione d'opera, è possibile addivenire ad una diversa qualificazione solo ove si dimostri che, in concreto, l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo (v., fra le molte, e già da epoca meno recente, Cass. nn.4220/1991; 12926/1999). Il nomen iuris eventualmente assegnato dalle parti al contratto non è quindi vincolante per il giudice ed è comunque sempre superabile in presenza di effettive, univoche, diverse modalità di adempimento della prestazione (Cass. n. 812/1993); al proposito, la Corte di legittimità ha avuto, altresì, modo di ribadire che, ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.c.), ma anche ai fini dell'accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da autonoma a subordinata;
con la conseguenza che, in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli di fatto emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi necessariamente rilievo prevalente
Pag. 4 di 7 nell'ambito di una richiesta di tutela formulata tra le parti del contratto (Cass. nn.
4770/2003; 5960/1999). Del resto, come è stato osservato, il ricorso al dato della concretezza e della effettività appare condivisibile anche sotto altro angolo visuale, ossia in considerazione della posizione debole di uno dei contraenti, che potrebbe essere indotto ad accettare una qualifica del rapporto diversa da quella reale pur di garantirsi un posto di lavoro. Più di recente, con la sentenza n. 7024/2015, questa Corte ha ribadito che gli indici di subordinazione sono dati dalla retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale. E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (cfr., tra le molte, Cass. n. 11937/2009)” (così, Cass. civ., 23324/2021).
3.2.1. Nella fattispecie in esame, anche all'esito della prova per testi svolta, è mancata qualsiasi dimostrazione del vincolo di soggezione dei lavoratori al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Deve escludersi, pertanto, che l' abbia dato prova CP_1
della natura subordinata dei rapporti di lavoro in esame.
3.3. In via successiva, deve escludersi altresì che nel corso del giudizio sia stata data dimostrazione dello svolgimento di ore di lavoro straordinario da parte dei lavoratori
, e Per_1 Per_2 Per_3
Al riguardo, deve evidenziarsi come malgrado le dichiarazioni rese sia dinanzi agli organi ispettivi sia nel corso del presente giudizio, quali testimoni, degli stessi lavoratori , Per_1
e siano state volte ad evidenziare come costoro abbiano svolto nel periodo di Per_2 Per_3
lavoro presso la società ricorrente attività lavorativa per nove ore giornaliere, dal Lunedì al
Venerdì, e quattro ore di lavoro nei giorni di Sabato, le dichiarazioni rese dagli altri testimoni escussi, , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, , dotati di maggiore attendibilità in quanto non
[...] Testimone_5 Tes_6
coinvolti in alcun modo al giudizio e dichiaranti fatti tra di loro compatibili, hanno evidenziato come il lavoro presso la società ricorrente si svolgesse per un numero di ore
Pag. 5 di 7 settimanali pari al massimo a 40, senza che alcuna attività lavorativa venisse prestata nella giornata del Sabato. Anche in parte qua pertanto la domanda deve trovare accoglimento.
3.4. Invece, non può essere accolto il ricorso laddove ha denunciato sia l'insussistenza dell'omesso versamento della contribuzione virtuale sui lavoratori in forza nel periodo giugno 2015 – luglio 2018 sia l'infondatezza della revoca delle agevolazioni precedentemente riconosciute.
3.4.1. Quanto all'omesso versamento della contribuzione virtuale deve rilevarsi come con il verbale ispettivo oggetto di causa sia stato contestato che “La società, nel periodo di massima dal 06/2015 al 07/2018, non ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1995,
n. 341, non assoggettando a contribuzione “virtuale” le ore di mancato impiego dei propri dipendenti per tutto l'orario contrattualmente previsto, laddove tali minori prestazioni non CP_ siano dovute agli eventi previsti dalla stessa legge, dalla circolare 30 ottobre 1995, n.
269 o dal decreto ministeriale 16 dicembre 1996. Le uniche assenze per le quali è stato dimostrato un valido motivo per l'esclusione dall'obbligo della contribuzione virtuale, sono quelle per ferie, per malattia, per congedi matrimoniali, nonché quelle per aspettativa non retribuita del dipendente richiesta nelle forme previste dal CCNL di Testimone_3
categoria e per sospensione del dipendente nel mese di luglio 2018. Si Parte_4
evidenzia, peraltro, che la società, dal mese di giugno 2016, ha registrato sul libro unico del lavoro ore di cassa integrazione per le quali non sono state presentate le relative domande
CP_ all' e che pertanto dovevano essere considerate ai fini dell'assoggettamento alla contribuzione virtuale in edilizia. Inoltre, per i dipendenti , e Persona_6 Persona_7
la società ha registrato un numero di ore di ferie eccedenti quelle spettanti Per_8
contrattualmente agli stessi, con la conseguenza che le ore in eccesso ai limiti contrattuali
(tenuto conto anche di quelle spettanti per permessi/riposi annui), devono essere considerate utili ai fini dell'assoggettamento alla contribuzione virtuale in edilizia”.
Al riguardo, nessuna prova è stata fornita circa la sussistenza di ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo (così, Cass. civ., 4743/2024) da parte del datore di lavoro, il quale al contrario non ha neanche specificamente contestato le circostanze di fatto poste a fondamento della pretesa contributiva in esame.
3.4.2. Tenuto conto della violazione di cui al punto che precede, appaiono conseguenziali
Pag. 6 di 7 l'applicazione dell'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, e la revoca dei benefici contributivi goduti “limitatamente ai lavoratori cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo oggetto del presente accertamento in cui esse si sono protratte” (così, verbale ispettivo oggetto di causa).
3.4.3. Nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare le somme eventualmente “dovute all' dalla ricorrente in base al verbale ispettivo ed alla CP_1 diffida ad adempiere agli atti, limitatamente all'omesso versamento della cd. contribuzione virtuale, ed alla revoca delle agevolazioni contributive”.
Con argomentazioni razionali e credibili quanto ai criteri adottati per l'accertamento,
l'ausiliario ha determinato le somme dovute all' per l'omesso versamento Controparte_4
della contribuzione virtuale, relativamente ai dipendenti Persona_9
e SULAJ SHKELQUIM, in euro 12.410,88. In relazione alla Persona_10
revoca delle agevolazioni contributive, le somme da corrispondere ammontano ad euro
15.848,61, avuto riguardo ai lavoratori a cui le violazioni si riferiscono.
4. In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso, le somme dovute all' in forza CP_1
della diffida ad adempiere Prot. Inf. D.P.R. 445/2000 - 6200.20/11/2018.0185662 CP_1
devono essere quantificate in euro 28.259,49.
5. Le spese di lite possono essere compensate per la parziale soccombenza reciproca.
Anche le spese per la CTU possono essere poste a carico di entrambe le parti in ragione di una quota pari a metà per ciascuna.
P.Q.M.
1) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, quantifica le somme dovute all'
[...]
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, per i titoli di cui al presente giudizio, in euro 28.259,49, oltre interessi dalla data di maturazione del diritto al saldo;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese per la CTU definitivamente in capo alle parti in ragione di una quota pari a metà per ciascuna.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
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