Art. 1. Articolo unico
1. I contribuenti ammessi al regime forfetario di determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17 , possono presentare la dichiarazione relativa all'imposta stessa per l'anno 1984 fino al 31 marzo 1985.
Nella stessa dichiarazione i contribuenti che si avvalgono del
suddetto regime devono tener conto dell'imposta afferente gli acquisti di beni e servizi indetraibile, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 dello stesso decreto, se computata in detrazione nella liquidazione relativa al mese di dicembre 1984.
2. Fino al 31 marzo 1985, per i contribuenti di cui al precedente comma 1 e' prorogato il termine per la liquidazione e il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985.
3. Nel decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , come convertito in legge dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, all'articolo 2, comma 16 , ultimo periodo, alle parole: "31 marzo", sono sostituite le seguenti:
"15 aprile".
4. Si considerano a tutti gli effetti presentate il 20 febbraio
1985 le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984, presentate anteriormente a tale data.
5. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
NOTE
Nota al comma 1:
- Il testo del decreto-legge n. 853/1984 , coordinato con la legge di conversione, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 25 febbraio 1985.
Nota al comma 3:
- Testo dell'art. 2, comma 16, ultimo periodo, del decreto-legge n. 853/1984 , come modificato dalla presente legge:
"16. I contribuenti ammessi ai regimi forfettari di cui ai precedenti commi hanno facolta' di optare per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attivita' esercitate e con effetto per l'intero triennio ivi indicato, nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attivita' di cui al comma 8 possono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito. Limitatamente al primo semestre 1985, per i contribuenti che optano per la contabilita' ordinaria, il termine di sessanta giorni previsto dall' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' elevato a novanta giorni. Il prospetto delle attivita' e passivita' esistenti al 1 gennaio 1985 deve essere compilato e vidimato entro il 15 aprile dello stesso anno".
1. I contribuenti ammessi al regime forfetario di determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17 , possono presentare la dichiarazione relativa all'imposta stessa per l'anno 1984 fino al 31 marzo 1985.
Nella stessa dichiarazione i contribuenti che si avvalgono del
suddetto regime devono tener conto dell'imposta afferente gli acquisti di beni e servizi indetraibile, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 dello stesso decreto, se computata in detrazione nella liquidazione relativa al mese di dicembre 1984.
2. Fino al 31 marzo 1985, per i contribuenti di cui al precedente comma 1 e' prorogato il termine per la liquidazione e il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985.
3. Nel decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , come convertito in legge dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, all'articolo 2, comma 16 , ultimo periodo, alle parole: "31 marzo", sono sostituite le seguenti:
"15 aprile".
4. Si considerano a tutti gli effetti presentate il 20 febbraio
1985 le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984, presentate anteriormente a tale data.
5. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
NOTE
Nota al comma 1:
- Il testo del decreto-legge n. 853/1984 , coordinato con la legge di conversione, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 25 febbraio 1985.
Nota al comma 3:
- Testo dell'art. 2, comma 16, ultimo periodo, del decreto-legge n. 853/1984 , come modificato dalla presente legge:
"16. I contribuenti ammessi ai regimi forfettari di cui ai precedenti commi hanno facolta' di optare per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attivita' esercitate e con effetto per l'intero triennio ivi indicato, nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attivita' di cui al comma 8 possono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito. Limitatamente al primo semestre 1985, per i contribuenti che optano per la contabilita' ordinaria, il termine di sessanta giorni previsto dall' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' elevato a novanta giorni. Il prospetto delle attivita' e passivita' esistenti al 1 gennaio 1985 deve essere compilato e vidimato entro il 15 aprile dello stesso anno".