Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 26.03.2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6845 ruolo gen. dell'anno 2024 (ATPO rg n. 3801/ 2023)
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Pasquale Fuschino presso cui elett.te domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Gianfranco Pepe in virtù di procura generale alle liti, presso il quale elett.te domicilia resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.02.2023 parte ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'indennità di accompagnamento avendo presentato domanda amministrativa in data 15.10.2021 senza esito positivo.
Il c.t.u. nominato nell'ATPO ha concluso la sua relazione, ritenendo che parte ricorrente non versa nelle condizioni sanitarie che la prestazione assistenziale oggetto di domanda richiede.
L'istante, che ha dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 19.03.2024, ha proposto rituale opposizione,
della domanda amministrativa o dalla diversa data individuata in corso di giudizio.
L' si è costituito deducendo l'inammissibilità della domanda, nel merito ha contestato CP_1
la sussistenza del requisito sanitario concludendo per il rigetto con vittoria di spese.
*******
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze di parte ricorrente, infatti, sono incentrate sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il complesso patologico a carico del ricorrente, sottostimando le patologie riscontrate, elaborando una diagnosi in contrasto con la documentazione medica e deducendo l'intervenuto aggravamento delle condizioni cliniche.
Si osserva preliminarmente che, parte ricorrente, ha solo genericamente fatto rilevare un'asserita maggiore gravità delle patologie, senza tuttavia addurre motivazioni a supporto né dimostrare una diversa e maggiore incidenza sul compimento degli atti quotidiani della vita o sulla capacità di deambulazione.
Ed infatti, parte ricorrente ha in sede di opposizione elencato le patologie già evidenziate nel ricorso finalizzato all'accertamento tecnico preventivo, asserendo che il quadro patologico che ne consegue risulterebbe più grave di quanto stimato dal CTU, con procedimento clinico non condiviso dalla parte, che ha per ciò solo manifestato con il ricorso in esame il proprio dissenso.
Quanto alla documentazione depositata nel presente giudizio di opposizione e precisamente il “certificato di presenza” rilasciato dall' “Azienda Ospedaliera dei Colli” attestante l'intervenuto ricovero dal 21.05.2024 al 28.05.2024 e relativa scheda informativa, va evidenziato che la stessa non risulta idonea a contrastare le conclusioni cui è giunto il
CTU.
Nella suddetta documentazione, infatti, non sono indicate le patologie che hanno determinato il ricovero né è precisato se trattasi di condizioni cliniche incidenti sulla capacità di deambulare o di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, da ritenersi dunque ininfluente ai fini dell'accertamento in esame.
Va inoltre osservato, con riferimento alla deduzione attorea relativa alla impossibilità per il ricorrente di sostenere una marcia autonoma, che il consulente, all'esito dell'esame obiettivo eseguito ha rilevato che “In ordine alla capacita' di deambulare possiamo affermare che la deambulazione nel soggetto in esame si compie in maniera autonoma, senza necessita' di base di appoggio .”
In sede di opposizione non sono emersi elementi idonei a confutare la valutazione effettuata dall'ausiliare.
Ad analoga conclusione si pervien, con riferimento alla capacità del ricorrente di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, avendo il CTU esaminato parametri, come la funzione cardiaca, respiratoria, la funzione neurologica e psichica, il cui esito non risulta sufficientemente contrastato in sede di opposizione.
Parte istante si è infatti limitata a contestare l'omessa specifica indicazione da parte del CTU dei valori ADL e IADL.
Va a tale riguardo osservato che, trattandosi di strumenti di valutazione, la mancata specificazione da parte del consulente dei relativi parametri non inficia il contenuto della perizia, dal momento che l'ausiliare del Giudice ha descritto il grado di autonomia e la capacità deambulatoria del ricorrente in modo chiaro e sulla base del proprio esame obiettivo
Il consulente ha infatti rilevato che, al di là della funzione cardiaca che appare compromessa, a causa dello scompenso cardiaco cronico da cui risulta affetto il ricorrente e correttamente verificato dal CTU, che “ La funzione respiratoria e' nella norma La funzione neurologica e' clinicamente nella norma. La funzione psichica e' anch'essa nella norma, non evidenziandosi deficit della memoria e della capacita' cognitiva ed essendo integra la capacita' di critica e di giudizio”, ritenendo quindi non sussistenti i presupposti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando, si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Non si rinvengono dunque errori, omissioni o vizi di indagine in cui sarebbe incorso il CTU in relazione alla gravità o alla natura delle suindicate patologie, né un contrasto con la documentazione medica agli atti. L'ausiliare ha invero compiutamente valutato il quadro clinico riscontrato adeguandolo al caso concreto ed all'esito dell'esame obiettivo eseguito.
Il ricorso pertanto va rigettato il ricorrente non è tenuto alla refusione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 152 disp att. cpc vista la dichiarazione sottoscritta allegata agli atti
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso e dichiara che le patologie da cui risulta affetto il ricorrente non determinano le condizioni per l'indennità di accompagnamento;
b) dichiara il ricorrente non tenuto alla rifusione delle spese di giudizio;
c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Napoli 26.03.2025
Il giudice del lavoro
( Dott. A. Bonfiglio)