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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/10/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
(art. 281-sexies c.p.c.)
Il giorno 21 del mese di ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 207/2017 R.G..
È comparso per parte attrice, , presente personalmente, l'Avv. Roberto Parte_1
TE e RE DA che precisano le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Alle ore 10:20 (l'udienza era fissata per le ore 10:00) nessuno è comparso per parte convenuta, Controparte_1
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
1 Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 207/2017 R.G.
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti RE DA e Roberto TE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in , Via Dei Verdi n. 55, CP_1 giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
E
(P.IVA in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Caterina Tomasello, Giancarlo Niutta, Carmela Puglisi e Michele Cordopatri, elettivamente domiciliata presso la sede in Via La Farina CP_1
n. 263, (PEC: giusta procura in atti Email_1
PARTE RESISTENTE
(C.F. Controparte_2 C.F._2
TERZO CHIAMATO contumace
Oggetto: responsabilità professionale medica Conclusioni: come da discussione orale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_2
l' al fine di ottenere la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a seguito di un “intervento chirurgico di mastectomia sottocutanea retroareolare e successiva ricostruzione della ghiandolamammaria mediante introduzione di protesi”, effettuato presso il P.O. San Vincenzo di Taormina in data 02.05.2011.
A sostegno della domanda, l a ricorrente evidenziava quanto segue:
- in data 02.05.2011 la veniva ricoverata presso il Presidio Ospedaliero Pt_1
“San Vincenzo” di Taormina con diagnosi di ingresso “Mastopatia Bilaterale”; dall'Anamnesi raccolta dai sanitari risulta “E' giunta alla nostra osservazione per la presenza di noduli mastopatici nella regione retroareolare di entrambe le mammelle, evidenziati anche da un precedente esame ecografico” e, dall'esame obiettivo, “alla palpazione si evidenziano noduli mastopatici nella regione retroareolare di entrambe
2 le mammelle. Seni svuotati e ptosici”;
- in pari data l'odierna ricorrente veniva sottoposta dai sanitari dell'Ospedale, precisamente dai Dott.ri e ad un “intervento di mastectomia CP_2 Per_1 sottocutanea retroareolare e successiva ricostruzione della ghiandola mammaria mediante introduzione di protesi” e due giorni dopo, ossia il 04.05.2011, veniva dimessa. Nei mesi successivi all'intervento si manifestavano un eccessivo volume mammario associato alla comparsa di senso di peso, ptosi, dolore bilaterale ingravescenti, nonché una evidente apprezzabilità palpatoria delle protesi associata ed una loro marcata mobilità;
- in data 05.11.2013 si sottoponeva a visita specialistica di Chirurgia Plastica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (MI) e successivamente, in data
10.10.2014, ad esame RMN mammaria presso l'Azienda Ospedaliera Ospedali
Riuniti Papardo-Piemonte di . Infine, in data 21.05.2015, la ricorrente si CP_1 rivolgeva al dott. Responsabile U.O.S. di Senologia presso Persona_2
l'Ospedale San Carlo Borromeo (MI), per una consulenza medica nella quale il sanitario evidenziava “ ..la paziente è stata sottoposta ad un intervento chirurgico assolutamente non indicato in quanto non sussisteva alcun tipo di patologia che giustificasse una mastectomia bilaterale profilattica. Questo fatto è ancora più grave se si considera che il tutto è avvenuto senza che la paziente avesse ricevuto le necessarie informazioni ed avesse espresso un consenso informato per essere sottoposta all'intervento programmato. Ne è derivata un'inutile e grave mutilazione
e, di conseguenza, anche tutti gli esiti conseguenti all'atto chirurgico (esiti estetici con diastasi cicatriziali, dolore, ptosi, mobilità protesica) sono ingiustificati. Oltre a ciò si consideri che alcuni degli esiti chirurgici sovra menzionati quali la ptosi ed il senso di peso/dolore associato avrebbero potuto essere evitati o quantomeno limitati adottando una tecnica chirurgica più corretta ossia posizionando le protesi al di sotto del muscolo grande pettorale. In conclusione la condotta chirurgica ha evidenziato una grave imperizia con evidenti errori tecnici ed inadeguatezze e le relative conseguenze sono da imputare ad una diretta ed inequivocabile responsabilità dei medici che ebbero in cura la ; Pt_1
- al fine di accertare le responsabilità professionali nell'operato dei sanitari del
P.O. “San Vincenzo” di Taormina, nonché i danni causati, la si sottoponeva Pt_1
a visita medico legale presso lo studio del Prof. , specialista in Persona_3
Medicina Legale e delle Assicurazioni, il quale nella relazione del 05.04.2016 confermava quanto accertato dal Dott. ovvero che “In merito al grado di Per_2 informazione della paziente, va segnalato che non vi è evidenza che l'atto chirurgico
3 sia stato preceduto da un adeguato processo informativo con conseguente sottoscrizione finale di consenso informato dallapaziente”….“la scelta e la tecnica chirurgica adottata non siano state ottimali. Le protesi sono state infatti posizionate
a diretto contatto col sottocute e non al di sotto del muscolo grande pettorale, accorgimento esigibile nel caso concreto in quanto, soprattutto in pazienti mastectomizzate, riduce alcuni rischi connessi alla presenza degli impianti protesici
(quali eccessiva mobilità, ptosi mammaria, retrazioni capsulari)”. Ed ancora, nelle conclusioni il Prof. afferma che “Per le considerazioni sopraesposte esiste, Per_3 senza dubbio, un rapporto di causalità diretta fra l'intervento di mastectomia sottocutanea con successiva ricostruzione e gli esiti psicofisici e di natura estetica patiti dalla signora , valutando nel modo seguente il danno subito dalla Pt_1 ricorrente: “Tenuto conto della bilateralità della menomazione, si ritiene che il grado di menomazione all'integrazione psico-fisica attribuibile a condotta professionale colposa sia quantificabile complessivamente nella misura del 20% di danno biologico
(venti per cento). Inoltre, la perizianda, a causa della condotta colposa dei sanitari, ha subito un periodo di Inabilità Temporanea Parziale (ITP al 50%) pari a giorni 60
(sessanta) per la ripresa funzionale”.
Alla luce delle superiori evenienze, con raccomandata A/R del 07.07.2015 la avanzava richiesta di risarcimento dei danni e, successivamente, nel Pt_1 tentativo di raggiungere una soluzione bonaria, esperiva il tentativo di mediazione, Contr che si concludeva negativamente per l'assenza dell'
Pertanto, la ricorrente, deducendo le responsabilità della convenuta - avendo i sanitari non solo errato nell'esecuzione dell'operazione, ma anche e soprattutto, nella scelta di effettuare la predetta operazione, omettendo, peraltro, di acquisire il consenso informato della paziente - adiva l'intestato Tribunale al fine di vedere riconosciute le voci di danno non patrimoniale con relativa personalizzazione, nonché patrimoniale per le spese sostenute, con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Con atto del 27.02.2018 si costituiva in giudizio l' , contestando il CP_4 contenuto e le conclusioni del ricorso e formulando istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del Dott. ritenuto unico responsabile dei Controparte_2 danni presuntivamente addebitabili, quale medico esecutore dell'intervento chirurgico, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Il giudicante autorizzava la chiamata del Dott. e differiva la CP_2 prima udienza di comparizione delle parti alla data del 12.03.2019.
Nella contumacia del terzo chiamato, il Giudice, esaminate le richieste
4 istruttorie delle parti, ritenuta l'istruzione del procedimento non sommaria, disponeva il mutamento di rito, con rinvio all'udienza del 12.01.2021, concedendo alle parti i termini ex art. 183, VI comma c.p.c.. Depositate le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. solo dalla ricorrente, il procedimento proseguiva con diversi rinvii sino all'udienza del 17.10.2023 al cui esito il
Giudice, con ordinanza del 31.10.2023, ritenuta la necessità di disporre
C.T.U. ai fini della decisione, conferiva incarico peritale ai Dott.ri Per_4
e , i quali in data 27.06.2025 depositavano
[...] Persona_5
l'elaborato tecnico.
Così istruita la causa, il Giudice, ritenuta la stessa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 21.10.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
La domanda proposta va accolta nei termini di seguito indicati.
Preliminarmente, si rammenta che la natura contrattuale della invocata responsabilità della struttura e di quella dei medici dipendenti dell' implica CP_1 un particolare regime probatorio. In materia, la responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente può derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore. È poi irrilevante stabilire, nella fattispecie che ci occupa, se detta responsabilità sia conseguenza dell'applicazione dell'art. 1228
c.c., per cui il debitore della prestazione che si sia avvalso dell'opera di ausiliari risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi, ovvero del principio di immedesimazione organica, per cui l'operato del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico o privato ed inserito nell'organizzazione del servizio determina la responsabilità diretta dell'ente medesimo, essendo attribuibile all'ente stesso l'attività del suo personale (Cass. Civ. nn. 9269/1997 e 10719/2000). Infatti, ciò che rileva, in questa sede, è che la struttura è contrattualmente responsabile se il suo medico è in colpa, applicandosi il corrispondente regime dell'onere probatorio.
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, del resto, non ha mancato di trovare il conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema
Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza del 11 gennaio
2008, n. 577, hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica,
(Cass. 25.02.2005, n. 4058). Va ritenuto, pertanto, che anche nel caso in esame debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale (Cass.
5 19.02.2013 n. 4030). A questi fini è, infatti, sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera del medico, non valendo ad escludere la sua responsabilità la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su un professionista inserito nella struttura sanitaria ovvero che si avvalga di tale struttura, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con
(anche tacito) consenso del paziente (Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n.
8826; Cass. 14 giugno 2007 n. 13953; Cass. 14 luglio 2004 n. 13066; Cass.
22 dicembre 1999, n. 589; Cass. 29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n.
11488; Cass. n. 9085 del 2006). L'ente risponde di tutte le ingerenze dannose che al medico sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al terzo danneggiato, e cioè dei danni che il sanitario può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il paziente nell'attuazione del rapporto con la struttura sanitaria. Responsabilità che trova fondamento non già nella colpa nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di spedalità stipulato con il paziente (Cass., 17/5/2001, n. 6756;
Cass., 30/12/1971, n. 3776. V. anche Cass., 4/4/2003, n. 5329).
In conclusione, l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche), ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (ex multis Cass. 8826 del 13/04/2007). E quanto alla responsabilità del medico, essa è fondata sul contatto sociale che si instaura con il paziente (cfr. Cass., n. 14712/2007). Ciò posto, va rammentato che la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che ai fini del riparto dell'onere probatorio il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto o contatto sociale e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è
6 stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. Quanto all'accertamento del nesso causale, in ambito civile va compiuto secondo criteri di probabilità scientifica e dunque, in caso di divergenze, secondo le ipotesi aventi maggiore validità scientifica, e, ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica, tesa a chiarire se, probabilmente, ovvero secondo quello che accade nella gran parte dei casi, l'evento si sarebbe avverato anche se il comportamento omesso fosse stato posto in essere. In tale contesto, l'oggetto dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria non è costituito semplicemente dalla prestazione medica dei propri dipendenti, ma da una più complessa prestazione, definita come assistenza sanitaria, oggetto di un contratto atipico, inquadrabile nella categoria della locatio operis. A carico della medesima struttura sanitaria gravano infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all'assistenza postoperatoria, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo. L'attività del medico costituisce, quindi, solo un momento di una più complessa prestazione ed il danno non sempre è conseguenza dell'errore del singolo operatore, ma talvolta anche del comportamento di più soggetti.
In applicazione di tutti i suesposti principi di diritto va, dunque, esaminata la domanda attorea, tenendo conto che è onere di parte attrice dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria presso la quale la stessa è stata assistita ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese in suo favore dai sanitari dipendenti dell' sanitaria convenuta, restando, invece, a carico di quest' ultima la CP_1 prova che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che i problemi lamentati erano stati determinati eventualmente da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile. In proposito, deve aggiungersi che secondo la costante elaborazione giurisprudenziale di legittimità, nei rapporti interni tra struttura sanitaria e medico del cui operato la prima si avvalga, la ripartizione delle responsabilità deve avvenire in maniera paritaria secondo il criterio presuntivo dettato dagli artt. 1298 co. 2 e 2055 co. 3 c.c. (Cass. 29001/2021 34516/2023).
E occorre segnalare, in relazione a tale ultimo profilo, che la Corte di Cassazione, con la sentenza del 7 novembre 2024 n.28642, ha confermato tale indirizzo, precisando che la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri
7 un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass., 11/11/2019, n. 28987). In caso di accertata responsabilità derivante esclusivamente dalla carente esecuzione della prestazione del professionista (e non anche da carenze organizzative della struttura sanitaria) la struttura sanitaria può agire quindi in rivalsa nei confronti del medico ritenuto responsabile, ma non per l'intero importo, bensì fino ad un massimo del
50% perché si considera che l'errore medico sia riconducibile in parte – appunto nella misura del 50% – al rischio di impresa, e come tale in questa percentuale deve rimanere a carico della struttura sanitaria all'interno della quale questi ha svolto la sua attività. E' possibile derogare a tale regola di ripartizione interna della responsabilità soltanto nei casi in cui la responsabilità del medico debba essere considerata assorbente, con ciò intendendo far riferimento non alle ipotesi di gravi manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni professionali quanto a un comportamento fuori dall'ordinario, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile e come tale scisso da ogni possibilità di controllo e prevenzione da parte della struttura e di conseguenza non addebitabile nella sue conseguenze economiche, neppure in parte, alla struttura sanitaria (Cass. n.
29001 del 2021, che richiama Cass. n. 28987 del 2019: “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione
8 dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.”; e il principio è stato poi confermato da Cass. n. 34516 del 2023, in riferimento ad una ipotesi di parziale esternalizzazione della logistica e di alcuni servizi assistenziali da parte della clinica).
Tanto premesso in iure, passando all'esame del merito, risulta per tabulas la prova del rapporto instaurato con la la quale è stata seguita presso il Presidio Pt_1 ospedaliero “San Vincenzo” di Taormina in occasione di un intervento chirurgico eseguito in data 02.05.2011, dimostrando la conclusione del contratto di spedalità.
Occorre, pertanto, valutare gli elementi emersi nel corso del giudizio, alla luce delle risultanze peritali acquisite al presente procedimento, per il vaglio della domanda di risarcimento.
In punto di prova, quanto all'accertamento del nesso causale, deve rammentarsi che, in ambito civile e diversamente da quello penale, esso va compiuto secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza ovvero del “più probabile che non”: ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti” ( Cass. sez. un., 11/01/2008, n.581). In ambito medico, tale criterio è soddisfatto quando sia ragionevole ritenere che la condotta del medico abbia causato il danno e cioè quando vi sia in tal senso anche solo una mera probabilità scientifica, corroborata da elementi oggettivi. In particolare, come riassunto in Cassazione civile sez. III, 20/02/2018, n.4024 il nesso di causa tra una condotta illecita e un danno può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile;
la ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico: cioè non in base a regole astratte, ma in base alle circostanze del caso concreto;
ciò vuol dire che anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause fossero ancor più improbabili, e non siano concepibili altre possibili cause. Il corollario di quanto precede è che in presenza di più possibili e diverse concause di un medesimo fatto, nessuna delle
9 quali appaia né del tutto inverosimile, né risulti con evidenza avere avuto efficacia esclusiva rispetto all'evento, è compito del giudice valutare quale di esse appaia
“più probabile che non” rispetto alle altre nella determinazione dell'evento, e non già negare l'esistenza della prova del nesso causale, per il solo fatto che il danno sia teoricamente ascrivibile a varie alternative ipotesi. Infine, il nesso di causa è una costruzione logica, non un fatto materiale;
pertanto, l'affermazione dell'esistenza di quel nesso tra una condotta illecita ed un danno costituisce oggetto di un ragionamento logico-deduttivo, non di un accertamento fattuale. Ne consegue che, mentre rispetto a tale ragionamento non sono concepibili questioni di prova, ma solo di coerenza logica, debbono essere debitamente provati i fatti materiali sui quali il suddetto ragionamento si fonda. La prova di tali fatti può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici, dal momento che la legge non pone alcuna limitazione al riguardo.
Ciò posto, nel corso del presente giudizio, al fine di valutare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità professionale è stata disposta consulenza tecnica, le cui conclusioni sono da condividersi appieno per essere fondate su un esame attento della vicenda in esame e della documentazione medica in atti e prive di vizi logici o di giudizio.
Il Collegio incaricato, nel contestualizzare il caso concreto, in base alla documentazione in atti, ha rilevato dall'esame obiettivo “Soggetto di sesso femminile in buone condizioni generali, 55 anni, 165 cm 64 kg BMI 24. Sensorio integro, masse muscolari normotrofiche e normotoniche” e, analizzata la storia clinica della paziente,
i CCTTUU evidenziavano che “La fattispecie in analisi riguarda un caso di mastopatia fibrocistica, operata nel 2011 di mastectomia o di mammectomia sottocutanea…Alla fine del secolo scorso si è diffusa in alcuni ambienti chirurgici la propensione a rimuovere del tutto a scopo preventivo le ghiandole mammarie affette da displasia fibrocistica ed a ripristinare il volume mammario perduto collocando al suo posto una protesi in silicone. Tale pratica era in uso verosimilmente influenzata da motivazioni non scientifiche ma sostanzialmente a scopo di lucro, considerato che ben presto i lavori scientifici che si occuparono di tale materia dimostrarono che non vi era alcuna correlazione statistica tra la mastopatia fibrocistica e l'insorgenza del cancro al seno. Pertanto, già dai primi anni del 2000 tale prassi fu del tutto abbandonata anche perché tutti i lavori scientifici pubblicati a tal proposito non indicavano alcuna correlazione diretta con il tumore al seno. Altresì non
10 dimostravano neanche trattarsi di una condizione predisponente ad esso né tantomeno di un attributo di precancerosità”.
Ancora “Nel caso in esame la diagnosi di mastopatia fibrocistica è stata compiuta soltanto con l'esame palpatorio delle mammelle della ricorrente, una diagnostica del tutto insufficiente. In atti è anche indicato che l'indirizzo chirurgico-terapeutico sia stato prospettato integrando la visita con un'ecografia mammaria: in cartella clinica questo esame viene riportato come eseguito, tuttavia la paziente - specificatamente interpellata sul punto - nega di aver fatto alcuna ecografia prima del 2013 e soprattutto nella documentazione del ricovero non è allegato alcun referto di tale indagine. Analogamente, nel registro dell'intervento chirurgico (pag. 17) vi è un prestampato dell'atto operatorio su cui viene contrassegnato come eseguito l'esame istologico dei tessuti asportati, tuttavia il referto non risulta allegato. Quindi è confermato che nessuna attestazione dimostra che la patologia riferita nella diagnosi sia stata messa in evidenza con alcun esame strumentale, né comprovata con
l'esame istologico dei tessuti asportati. Pertanto, non vi era alcuna indicazione all'intervento chirurgico eseguito, con il quale si è messa in atto una procedura chirurgica abbandonata da almeno un decennio prima. Inoltre, l'impianto bilaterale delle protesi mammarie in gel di silicone fu eseguito collocando le stesse in tasche sottoghiandolari. Tale scelta chirurgica, non opinabile purché sia stata concordata con la paziente e specificatamente approvata, non è tra le migliori ed è la meno utilizzata perché gli impianti al silicone vengono posizionati a diretto contatto con il tessuto cutaneo e sottocutaneo residuato dall'asportazione ghiandolare. Ciò comporta una più alta possibilità di contrattura capsulare, eccessiva mobilità della protesi, possibili fenomeni di wrinkling (protesi diventano visibili o palpabili sulla superficie del seno) e rippling (increspature visibili e/o palpabili della cute al di sopra della protesi). Sarebbe stato più corretto collocare le protesi al di sotto dei muscoli pettorali o utilizzare, quando possibile, una variante della tecnica mista definita dual plane (cioè su due piani diversi). Oltre a tutto ciò, il modulo di consenso informato all'intervento chirurgico eseguito (riportato a pag. 6 delle fotocopie autenticate dal
Presidio ospedaliero dell' in copia conforme) risulta del tutto non compilato: non CP_3
è redatto in alcuna delle sue parti, non è datato, non è sottoscritto dalla paziente né dal chirurgo operatore. Deve quindi ammettersi che la paziente non abbia ricevuto alcuna informazione chiara, completa e comprensibile circa i rischi, le alternative e le possibili conseguenze dell'intervento chirurgico proposto.”
Nel caso di specie emergono profili di responsabilità laddove i CTU rilevano che “è
11 evidente una imperizia nella diagnosi poiché non si può valutare la presenza di una mastopatia fibrocistica soltanto con l'esame obiettivo locale né tantomeno deliberare
l'indicazione ad un intervento chirurgico mutilante senza aver eseguito (ed allegato in cartella) un esame strumentale di conferma, primo fra tutti una ecografia o una mammografia. Si evidenzia imperizia anche nell'indicazione alla terapia chirurgica demolitiva, non necessaria per la patologia (parafisiologica) diagnosticata e nella tecnica operatoria utilizzata (integrazione volumetrica con impianto sottomammario di protesi in gel di silicone).
Alla luce di ciò, il Collegio concludeva nei termini che seguono “le prestazioni sono da ritenersi del tutto inadeguate alle condizioni di salute della paziente in quanto una condizione parafisiologica di mastopatia fibrocistica, tantomeno se non diagnosticata anche con mezzi strumentali, non necessita di alcun trattamento chirurgico demolitivo con ricostruzione del volume mammario tramite impianti protesici. …Le conseguenze negative dell'operato chirurgico sono causalmente riconducibili alla condotta dei medici e sono censurabili sotto il profilo della colpa professionale…Per le su esposte considerazioni, l'indicato quadro lesivo ha determinato un periodo di invalidità temporanea assoluta, come danno biologico, valutabile in giorni sei (periodo di ricovero nel 2011 e periodo di ulteriore ricovero nel
2018) e un periodo di invalidità temporanea parziale, come danno biologico, valutabile complessivamente in giorni ottanta di cui trenta al 75% (fino all'ipotizzabile rimozione dei punti di sutura per analoghi interventi), trenta al 50% e venti al 25%
(tenuto conto della fattispecie lesiva e delle certificazioni attestanti il periodo di malattia)… In atto sussistono quali postumi a carattere permanente e non emendabile: esiti di mastopessi bilaterale con autoprotesi (2018) da contrattura capsulare bilaterale post-mammectomia bilaterale protesizzata (2011) per mastopatia fibrocistica, comportanti inoltre pregiudizio estetico di grado moderato a carico di parte del corpo rilevante in soggetto di sesso femminile e dell'attuale età anagrafica di cinquantacinque anni. Il quadro menomante descritto integra complessivamente (valutazione in riferimento alla riduzione globale dell'integrità psico-fisica) un grado di invalidità permanente stimabile, come danno alla salute, in misura del 20% (venti percento), secondo quanto previsto dalle tabelle delle orientative guide ufficiali alla valutazione del danno biologico (Linee Guida S.I.M.L.A.
- Giuffrè I edizione 2016)… Congrue e adeguate le spese mediche sostenute, pari a euro 6.035,11. Non ipotizzabili spese mediche future”.
Le conclusioni del Collegio, rese all'esito di una accurata ricostruzione della patologia e della sua genesi, nonché di uno scrupoloso esame degli atti di causa e
12 di una approfondita anamnesi risultano prive di vizi logici e vanno condivise.
Si rileva che non sussiste motivo alcuno per dissentire dalle conclusioni sopraesposte in quanto l'elaborato peritale ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia, ha ampiamente motivato le conclusioni formulate e ha replicato attentamente a tutte le osservazioni delle parti. E aderendo alle conclusioni dei consulenti ed individuando in tal modo la fonte del proprio convincimento, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ.,
Sez 5, sent. n.7364 del 11.5.2012), questo Giudice esaurisce l'obbligo motivazionale senza che sia, pertanto, necessario analizzare dettagliatamente le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che restano disattese in quanto compiutamente e in maniera convincente replicate dai consulenti dell'ufficio. Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico- legale, è d'uopo rammentare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n. 12445/2020). Come chiarito anche in sede di legittimità, “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 11081/2020).
Alla luce di tutto quanto evidenziato ed in forza degli accertamenti peritali espletati,
13 deve ritenersi fondata la domanda di risarcimento del danno biologico avanzata dall'attrice e per la liquidazione dello stesso, vengono applicati i criteri della Tabella unica nazionale 2025, tenuto conto dell'età al momento del fatto (anni 41 al
02.05.2011), e della percentuale di invalidità riconosciuta dal collegio peritale come sopra riportata, sì liquidando in favore dell'attrice la somma di € 66.152,30 (€
63.473,16 di danno permanente ed € 2.679,14 temporaneo totale).
Quanto alle ulteriori richieste formulate dall'attrice in relazione ad altre voci di danno non patrimoniale, le stesse non possono trovare accoglimento.
Nello specifico, parte attrice ha supportato le richieste assumendo che “Risultano ulteriormente ascrivibili al danno in oggetto le sofferenze psicologiche soggettive di grado rilevante oltre che ripercussioni negative a carattere permanente di grado lieve sull'esplicazione di attività di vita quotidiana quali tempo libero, svago, vita familiare
e sociale. Tali patologie sono state tutte accertate nella relazione peritale”.
Sennonché, deve qui chiarirsi che il Collegio si è espresso esclusivamente in termini ipotetici e segnatamente nei termini così riportati “Ascrivibili al danno in oggetto, ipotizzabili sofferenze psicologiche soggettive di grado rilevante;
ipotizzabili ripercussioni negative a carattere permanente di grado lieve sull'esplicazione di attività di vita quotidiana quali tempo libero, svago, vita familiare e sociale;
non ipotizzabili ripercussioni sull'esplicazione di attività lavorativa”. Ne deriva che non risulta accertato alcun danno diverso dal danno biologico come sopra stimato, soprattutto alla luce del dato che tale posta risarcitoria non trova in atti a supporto alcun fondamento probatorio, anche in vista dell'orientamento espresso in sede di legittimità, ove si esige una prova rigorosa, tanto che “In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale. (Cass. civ. Ord. 03.03.2023 n. 6444). Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione esplicita che “là dove la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, non contenendosi sul piano di un'abituale, normale o 14 comprensibile, alterazione dell'equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al punto tale da assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione della propria integrità psicologica, non più di un danno morale avrà a discorrersi, bensì di un vero e proprio danno biologico, medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione psicologica idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (Cass. n. 6443/2023; Cass. n. 18056/2019)”, e non è questo il caso. Quanto alla chiesta personalizzazione, analogamente la richiesta deve ritenersi qui priva di riscontro, posto che la stessa può trovare fondamento in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute. Sul punto, “le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”
(Cass. n. 27482/2018; Cass. n. 28988/2019; Cass. n. 5865/2021). Quanto alla domanda di risarcimento del danno morale-esistenziale, del danno alla sua vita di relazione delle sofferenze psicologiche soggettive di grado rilevante e del grave pregiudizio estetico subito, la stessa non può trovare accoglimento essendosi la parte limitata a chiedere tale posta risarcitoria sull'assunto della sua autonoma riconoscibilità. In materia, si rammenta che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. In generale, cagiona un danno esistenziale l'atto illecito del terzo che, senza incidere sulla salute o sul patrimonio della vittima, precluda, tuttavia, lo svolgimento di una serie di attività non remunerative, sino ad allora abituali, che contribuivano alla sua realizzazione, ovvero gli imponga attività che concorrono a ridurre i margini di esplicazione o gratificazione personale. Non essendo passibile di determinazione secondo il sistema tabellare, necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, individuando le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico. Sul tema, la Suprema Corte ha di recente evidenziato che “Vero che, di recente, essa ha
15 affermato che l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorchè siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonchè tutelati dall'art.
8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni (Cass. sez. un. n. 2611 del 2017; conf. Cass. n.
20445 del 2017). Vero tuttavia anche che (con riferimento a fattispecie totalmente sovrapponibile alla presente) questa Suprema Corte ha statuito che in mancanza di allegazione dell'esistenza del danno esistenziale (sembrando in realtà, come anche nella fattispecie, “non distinguersi tra il dovere di allegazione dell'esistenza di un danno non patrimoniale e la possibilità di una liquidazione del danno su base equitativa e/o presuntiva”) “non può procedersi alla liquidazione di un danno non dedotto in modo sufficientemente specifico da consentire una liquidazione, sia pure su basi equitativa o per presunzioni” (Cass. n. 17550 del 2017; cfr. tra le tante Cass.
n. 583 del 2016; Cass. n. 336 del 2016; Cass. n. 22285 del 2015). Pertanto, questa
Corte ha riaffermato che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello c.d. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. n. 2056 del
2018). […]” (Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza del 09/11/2018, n. 28742).
Quindi, i Giudici di legittimità ribadiscono che il danno esistenziale, a differenza del danno morale, non ha una natura meramente emotiva ed interiore, ma si concretizza nel verificarsi di un pregiudizio, oggettivamente accertabile, che porta il soggetto che lo subisce ad effettuare scelte di vita diverse da quelle che avrebbe in concreto adottato se non si fosse verificato l'evento dannoso. Ai fini della risarcibilità del danno esistenziale è necessario, pertanto, che il pregiudizio subito abbia finito per alterare le abitudini e gli assetti relazionali propri del danneggiato, inducendolo a scelte di vita diverse che ne sconvolgono la vita quotidiana, privandolo di occasioni per l'espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. E considerata la natura risarcitoria del danno esistenziale, il soggetto interessato dovrà necessariamente fornire la prova con riferimento non soltanto al fatto costituivo dell'illecito, ma anche alle relative conseguenze (cioè che
16 la vicenda abbia inciso negativamente nella sfera di vita del soggetto), prova il cui onere può, peraltro, ritenersi assolto attraverso tutti i mezzi che l'ordinamento processuale pone a disposizione della parte, dal deposito di documentazione alla prova testimoniale a quella per presunzioni. La mancanza di allegazioni sulla natura e sulle caratteristiche del danno esistenziale impedisce, pertanto, al giudice ogni liquidazione, sia pur in forma equitativa, perché questa, necessita pur sempre di parametri oggettivi cui ancorarsi. Il giudice nel riconoscere l'esistenza di tale danno deve attenersi strettamente all'allegazione che ne fa l'interessato sull'oggetto e sul modo di operare dell'asserito pregiudizio, che non può desumersi da mere formule standardizzate, elusive della fattispecie concreta. Il danno esistenziale infatti, essendo legato indissolubilmente alla persona, non può essere determinato secondo il sistema tabellare – al quale si fa ricorso per determinare il danno biologico – necessitando di precise indicazioni, che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione delle abitudini di vita.
Quanto alla avanzata richiesta di risarcimento del danno da violazione del consenso informato, la doglianza non può ritenersi fondata, in quanto, è vero che dall'analisi della documentazione versata in atti non risulta prestato dall'attrice un valido consenso alla procedura chirurgica, circostanza questa vagliata anche dallo stesso Collegio, il quale ha rilevato “modulo di consenso informato all'atto chirurgico non compilato né firmato” ed evidenziato “l'assoluta carenza di informazione al riguardo, come desumibile dalla non compilazione del modulo di consenso informato
e dall'assenza di firme della paziente e del sanitario somministratore”, sennonché, va precisato che l'acquisizione del consenso informato del paziente da parte del sanitario costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico e costituisce autonoma fonte di responsabilità; pertanto, se viene lamentata la violazione al diritto all'autodeterminazione, l'esito dell'intervento e la sua necessarietà sono irrilevanti.
Quindi, la mancata acquisizione del consenso informato lede il diritto del paziente alla autodeterminazione delle scelte ed all'integrità. Ma, è noto anche che la violazione del dovere di informazione gravante sul medico può causare due tipi di danni, quello alla salute e quello derivante dalla lesione del diritto all'autodeterminazione. Il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è risarcibile soltanto qualora il paziente alleghi che dalla omessa informazione siano derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva;
in caso di omessa acquisizione del consenso informato, il paziente dovrà dimostrare che, qualora fosse stato correttamente edotto circa le possibili
17 conseguenze del trattamento, lo avrebbe rifiutato. Ora, la lacuna presente in atti, relativa alla mancata prestazione del consenso informato, ha certamente determinato una violazione, ma ai fini della stessa risarcibilità, la paziente ha omesso di provare che, a fronte di una corretta informazione, non avrebbe optato per l'intervento (Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24471 del 04/11/2020 per cui “In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che
l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa".”).
Quanto al danno patrimoniale relativo al rimborso delle spese mediche sostenute si evidenzia che risulta in atti documentato l'esborso delle stesse, rilevato anche in sede peritale, per un ammontare pari a € 6.035,11 che la convenuta e il terzo chiamato sono tenuti a rimborsare.
Sulle somme sopra indicate devono riconoscersi gli interessi legali come di seguito specificato: l'attuale credito complessivamente determinato (€ 72.187,41) deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (Cass. sez. III n. 23225/2005).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulla somma come sopra liquidata sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In materia di spese processuali, la regola 18 contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione” (Cass.
29420/2019 e 30999/23), ai valori medi in € 8.433,00 (con esclusione della fase istruttoria/trattazione in concreto mancante) oltre rimborso forfettario, IVA, CPA se dovute per legge e contributo unificato (€ 259,00 + 27,00).
Quanto alle spese della CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico dell' e in solido CP_4 Controparte_2 tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, Dott.
Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda nei limiti di cui in parte motiva;
- condanna l' e , in solido, al risarcimento del CP_4 Controparte_2 danno patrimoniale e non in favore di per un importo complessivo Parte_1 pari a € 72.187,41 all'attualità, oltre interessi come in motivazione;
- condanna l' e , in solido, alla rifusione delle CP_4 Controparte_2 spese di giudizio, che liquida nella misura complessiva di Euro 8.433,00 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA se dovute per legge e contributo unificato (€ 259,00
+ 27,00); da distrarre in favore del procuratore che si dichiara antistatario;
- condanna l' e , in solido, al pagamento delle CP_4 Controparte_2 spese di CTU, già liquidate come da separato provvedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina in data 21 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo 19 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
(art. 281-sexies c.p.c.)
Il giorno 21 del mese di ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 207/2017 R.G..
È comparso per parte attrice, , presente personalmente, l'Avv. Roberto Parte_1
TE e RE DA che precisano le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Alle ore 10:20 (l'udienza era fissata per le ore 10:00) nessuno è comparso per parte convenuta, Controparte_1
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
1 Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 207/2017 R.G.
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti RE DA e Roberto TE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in , Via Dei Verdi n. 55, CP_1 giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
E
(P.IVA in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Caterina Tomasello, Giancarlo Niutta, Carmela Puglisi e Michele Cordopatri, elettivamente domiciliata presso la sede in Via La Farina CP_1
n. 263, (PEC: giusta procura in atti Email_1
PARTE RESISTENTE
(C.F. Controparte_2 C.F._2
TERZO CHIAMATO contumace
Oggetto: responsabilità professionale medica Conclusioni: come da discussione orale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_2
l' al fine di ottenere la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a seguito di un “intervento chirurgico di mastectomia sottocutanea retroareolare e successiva ricostruzione della ghiandolamammaria mediante introduzione di protesi”, effettuato presso il P.O. San Vincenzo di Taormina in data 02.05.2011.
A sostegno della domanda, l a ricorrente evidenziava quanto segue:
- in data 02.05.2011 la veniva ricoverata presso il Presidio Ospedaliero Pt_1
“San Vincenzo” di Taormina con diagnosi di ingresso “Mastopatia Bilaterale”; dall'Anamnesi raccolta dai sanitari risulta “E' giunta alla nostra osservazione per la presenza di noduli mastopatici nella regione retroareolare di entrambe le mammelle, evidenziati anche da un precedente esame ecografico” e, dall'esame obiettivo, “alla palpazione si evidenziano noduli mastopatici nella regione retroareolare di entrambe
2 le mammelle. Seni svuotati e ptosici”;
- in pari data l'odierna ricorrente veniva sottoposta dai sanitari dell'Ospedale, precisamente dai Dott.ri e ad un “intervento di mastectomia CP_2 Per_1 sottocutanea retroareolare e successiva ricostruzione della ghiandola mammaria mediante introduzione di protesi” e due giorni dopo, ossia il 04.05.2011, veniva dimessa. Nei mesi successivi all'intervento si manifestavano un eccessivo volume mammario associato alla comparsa di senso di peso, ptosi, dolore bilaterale ingravescenti, nonché una evidente apprezzabilità palpatoria delle protesi associata ed una loro marcata mobilità;
- in data 05.11.2013 si sottoponeva a visita specialistica di Chirurgia Plastica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (MI) e successivamente, in data
10.10.2014, ad esame RMN mammaria presso l'Azienda Ospedaliera Ospedali
Riuniti Papardo-Piemonte di . Infine, in data 21.05.2015, la ricorrente si CP_1 rivolgeva al dott. Responsabile U.O.S. di Senologia presso Persona_2
l'Ospedale San Carlo Borromeo (MI), per una consulenza medica nella quale il sanitario evidenziava “ ..la paziente è stata sottoposta ad un intervento chirurgico assolutamente non indicato in quanto non sussisteva alcun tipo di patologia che giustificasse una mastectomia bilaterale profilattica. Questo fatto è ancora più grave se si considera che il tutto è avvenuto senza che la paziente avesse ricevuto le necessarie informazioni ed avesse espresso un consenso informato per essere sottoposta all'intervento programmato. Ne è derivata un'inutile e grave mutilazione
e, di conseguenza, anche tutti gli esiti conseguenti all'atto chirurgico (esiti estetici con diastasi cicatriziali, dolore, ptosi, mobilità protesica) sono ingiustificati. Oltre a ciò si consideri che alcuni degli esiti chirurgici sovra menzionati quali la ptosi ed il senso di peso/dolore associato avrebbero potuto essere evitati o quantomeno limitati adottando una tecnica chirurgica più corretta ossia posizionando le protesi al di sotto del muscolo grande pettorale. In conclusione la condotta chirurgica ha evidenziato una grave imperizia con evidenti errori tecnici ed inadeguatezze e le relative conseguenze sono da imputare ad una diretta ed inequivocabile responsabilità dei medici che ebbero in cura la ; Pt_1
- al fine di accertare le responsabilità professionali nell'operato dei sanitari del
P.O. “San Vincenzo” di Taormina, nonché i danni causati, la si sottoponeva Pt_1
a visita medico legale presso lo studio del Prof. , specialista in Persona_3
Medicina Legale e delle Assicurazioni, il quale nella relazione del 05.04.2016 confermava quanto accertato dal Dott. ovvero che “In merito al grado di Per_2 informazione della paziente, va segnalato che non vi è evidenza che l'atto chirurgico
3 sia stato preceduto da un adeguato processo informativo con conseguente sottoscrizione finale di consenso informato dallapaziente”….“la scelta e la tecnica chirurgica adottata non siano state ottimali. Le protesi sono state infatti posizionate
a diretto contatto col sottocute e non al di sotto del muscolo grande pettorale, accorgimento esigibile nel caso concreto in quanto, soprattutto in pazienti mastectomizzate, riduce alcuni rischi connessi alla presenza degli impianti protesici
(quali eccessiva mobilità, ptosi mammaria, retrazioni capsulari)”. Ed ancora, nelle conclusioni il Prof. afferma che “Per le considerazioni sopraesposte esiste, Per_3 senza dubbio, un rapporto di causalità diretta fra l'intervento di mastectomia sottocutanea con successiva ricostruzione e gli esiti psicofisici e di natura estetica patiti dalla signora , valutando nel modo seguente il danno subito dalla Pt_1 ricorrente: “Tenuto conto della bilateralità della menomazione, si ritiene che il grado di menomazione all'integrazione psico-fisica attribuibile a condotta professionale colposa sia quantificabile complessivamente nella misura del 20% di danno biologico
(venti per cento). Inoltre, la perizianda, a causa della condotta colposa dei sanitari, ha subito un periodo di Inabilità Temporanea Parziale (ITP al 50%) pari a giorni 60
(sessanta) per la ripresa funzionale”.
Alla luce delle superiori evenienze, con raccomandata A/R del 07.07.2015 la avanzava richiesta di risarcimento dei danni e, successivamente, nel Pt_1 tentativo di raggiungere una soluzione bonaria, esperiva il tentativo di mediazione, Contr che si concludeva negativamente per l'assenza dell'
Pertanto, la ricorrente, deducendo le responsabilità della convenuta - avendo i sanitari non solo errato nell'esecuzione dell'operazione, ma anche e soprattutto, nella scelta di effettuare la predetta operazione, omettendo, peraltro, di acquisire il consenso informato della paziente - adiva l'intestato Tribunale al fine di vedere riconosciute le voci di danno non patrimoniale con relativa personalizzazione, nonché patrimoniale per le spese sostenute, con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Con atto del 27.02.2018 si costituiva in giudizio l' , contestando il CP_4 contenuto e le conclusioni del ricorso e formulando istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del Dott. ritenuto unico responsabile dei Controparte_2 danni presuntivamente addebitabili, quale medico esecutore dell'intervento chirurgico, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Il giudicante autorizzava la chiamata del Dott. e differiva la CP_2 prima udienza di comparizione delle parti alla data del 12.03.2019.
Nella contumacia del terzo chiamato, il Giudice, esaminate le richieste
4 istruttorie delle parti, ritenuta l'istruzione del procedimento non sommaria, disponeva il mutamento di rito, con rinvio all'udienza del 12.01.2021, concedendo alle parti i termini ex art. 183, VI comma c.p.c.. Depositate le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. solo dalla ricorrente, il procedimento proseguiva con diversi rinvii sino all'udienza del 17.10.2023 al cui esito il
Giudice, con ordinanza del 31.10.2023, ritenuta la necessità di disporre
C.T.U. ai fini della decisione, conferiva incarico peritale ai Dott.ri Per_4
e , i quali in data 27.06.2025 depositavano
[...] Persona_5
l'elaborato tecnico.
Così istruita la causa, il Giudice, ritenuta la stessa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 21.10.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
La domanda proposta va accolta nei termini di seguito indicati.
Preliminarmente, si rammenta che la natura contrattuale della invocata responsabilità della struttura e di quella dei medici dipendenti dell' implica CP_1 un particolare regime probatorio. In materia, la responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente può derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore. È poi irrilevante stabilire, nella fattispecie che ci occupa, se detta responsabilità sia conseguenza dell'applicazione dell'art. 1228
c.c., per cui il debitore della prestazione che si sia avvalso dell'opera di ausiliari risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi, ovvero del principio di immedesimazione organica, per cui l'operato del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico o privato ed inserito nell'organizzazione del servizio determina la responsabilità diretta dell'ente medesimo, essendo attribuibile all'ente stesso l'attività del suo personale (Cass. Civ. nn. 9269/1997 e 10719/2000). Infatti, ciò che rileva, in questa sede, è che la struttura è contrattualmente responsabile se il suo medico è in colpa, applicandosi il corrispondente regime dell'onere probatorio.
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, del resto, non ha mancato di trovare il conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema
Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza del 11 gennaio
2008, n. 577, hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica,
(Cass. 25.02.2005, n. 4058). Va ritenuto, pertanto, che anche nel caso in esame debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale (Cass.
5 19.02.2013 n. 4030). A questi fini è, infatti, sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera del medico, non valendo ad escludere la sua responsabilità la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su un professionista inserito nella struttura sanitaria ovvero che si avvalga di tale struttura, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con
(anche tacito) consenso del paziente (Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n.
8826; Cass. 14 giugno 2007 n. 13953; Cass. 14 luglio 2004 n. 13066; Cass.
22 dicembre 1999, n. 589; Cass. 29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n.
11488; Cass. n. 9085 del 2006). L'ente risponde di tutte le ingerenze dannose che al medico sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al terzo danneggiato, e cioè dei danni che il sanitario può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il paziente nell'attuazione del rapporto con la struttura sanitaria. Responsabilità che trova fondamento non già nella colpa nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di spedalità stipulato con il paziente (Cass., 17/5/2001, n. 6756;
Cass., 30/12/1971, n. 3776. V. anche Cass., 4/4/2003, n. 5329).
In conclusione, l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche), ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (ex multis Cass. 8826 del 13/04/2007). E quanto alla responsabilità del medico, essa è fondata sul contatto sociale che si instaura con il paziente (cfr. Cass., n. 14712/2007). Ciò posto, va rammentato che la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che ai fini del riparto dell'onere probatorio il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto o contatto sociale e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è
6 stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. Quanto all'accertamento del nesso causale, in ambito civile va compiuto secondo criteri di probabilità scientifica e dunque, in caso di divergenze, secondo le ipotesi aventi maggiore validità scientifica, e, ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica, tesa a chiarire se, probabilmente, ovvero secondo quello che accade nella gran parte dei casi, l'evento si sarebbe avverato anche se il comportamento omesso fosse stato posto in essere. In tale contesto, l'oggetto dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria non è costituito semplicemente dalla prestazione medica dei propri dipendenti, ma da una più complessa prestazione, definita come assistenza sanitaria, oggetto di un contratto atipico, inquadrabile nella categoria della locatio operis. A carico della medesima struttura sanitaria gravano infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all'assistenza postoperatoria, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo. L'attività del medico costituisce, quindi, solo un momento di una più complessa prestazione ed il danno non sempre è conseguenza dell'errore del singolo operatore, ma talvolta anche del comportamento di più soggetti.
In applicazione di tutti i suesposti principi di diritto va, dunque, esaminata la domanda attorea, tenendo conto che è onere di parte attrice dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria presso la quale la stessa è stata assistita ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese in suo favore dai sanitari dipendenti dell' sanitaria convenuta, restando, invece, a carico di quest' ultima la CP_1 prova che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che i problemi lamentati erano stati determinati eventualmente da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile. In proposito, deve aggiungersi che secondo la costante elaborazione giurisprudenziale di legittimità, nei rapporti interni tra struttura sanitaria e medico del cui operato la prima si avvalga, la ripartizione delle responsabilità deve avvenire in maniera paritaria secondo il criterio presuntivo dettato dagli artt. 1298 co. 2 e 2055 co. 3 c.c. (Cass. 29001/2021 34516/2023).
E occorre segnalare, in relazione a tale ultimo profilo, che la Corte di Cassazione, con la sentenza del 7 novembre 2024 n.28642, ha confermato tale indirizzo, precisando che la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri
7 un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass., 11/11/2019, n. 28987). In caso di accertata responsabilità derivante esclusivamente dalla carente esecuzione della prestazione del professionista (e non anche da carenze organizzative della struttura sanitaria) la struttura sanitaria può agire quindi in rivalsa nei confronti del medico ritenuto responsabile, ma non per l'intero importo, bensì fino ad un massimo del
50% perché si considera che l'errore medico sia riconducibile in parte – appunto nella misura del 50% – al rischio di impresa, e come tale in questa percentuale deve rimanere a carico della struttura sanitaria all'interno della quale questi ha svolto la sua attività. E' possibile derogare a tale regola di ripartizione interna della responsabilità soltanto nei casi in cui la responsabilità del medico debba essere considerata assorbente, con ciò intendendo far riferimento non alle ipotesi di gravi manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni professionali quanto a un comportamento fuori dall'ordinario, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile e come tale scisso da ogni possibilità di controllo e prevenzione da parte della struttura e di conseguenza non addebitabile nella sue conseguenze economiche, neppure in parte, alla struttura sanitaria (Cass. n.
29001 del 2021, che richiama Cass. n. 28987 del 2019: “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione
8 dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.”; e il principio è stato poi confermato da Cass. n. 34516 del 2023, in riferimento ad una ipotesi di parziale esternalizzazione della logistica e di alcuni servizi assistenziali da parte della clinica).
Tanto premesso in iure, passando all'esame del merito, risulta per tabulas la prova del rapporto instaurato con la la quale è stata seguita presso il Presidio Pt_1 ospedaliero “San Vincenzo” di Taormina in occasione di un intervento chirurgico eseguito in data 02.05.2011, dimostrando la conclusione del contratto di spedalità.
Occorre, pertanto, valutare gli elementi emersi nel corso del giudizio, alla luce delle risultanze peritali acquisite al presente procedimento, per il vaglio della domanda di risarcimento.
In punto di prova, quanto all'accertamento del nesso causale, deve rammentarsi che, in ambito civile e diversamente da quello penale, esso va compiuto secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza ovvero del “più probabile che non”: ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti” ( Cass. sez. un., 11/01/2008, n.581). In ambito medico, tale criterio è soddisfatto quando sia ragionevole ritenere che la condotta del medico abbia causato il danno e cioè quando vi sia in tal senso anche solo una mera probabilità scientifica, corroborata da elementi oggettivi. In particolare, come riassunto in Cassazione civile sez. III, 20/02/2018, n.4024 il nesso di causa tra una condotta illecita e un danno può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile;
la ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico: cioè non in base a regole astratte, ma in base alle circostanze del caso concreto;
ciò vuol dire che anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause fossero ancor più improbabili, e non siano concepibili altre possibili cause. Il corollario di quanto precede è che in presenza di più possibili e diverse concause di un medesimo fatto, nessuna delle
9 quali appaia né del tutto inverosimile, né risulti con evidenza avere avuto efficacia esclusiva rispetto all'evento, è compito del giudice valutare quale di esse appaia
“più probabile che non” rispetto alle altre nella determinazione dell'evento, e non già negare l'esistenza della prova del nesso causale, per il solo fatto che il danno sia teoricamente ascrivibile a varie alternative ipotesi. Infine, il nesso di causa è una costruzione logica, non un fatto materiale;
pertanto, l'affermazione dell'esistenza di quel nesso tra una condotta illecita ed un danno costituisce oggetto di un ragionamento logico-deduttivo, non di un accertamento fattuale. Ne consegue che, mentre rispetto a tale ragionamento non sono concepibili questioni di prova, ma solo di coerenza logica, debbono essere debitamente provati i fatti materiali sui quali il suddetto ragionamento si fonda. La prova di tali fatti può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici, dal momento che la legge non pone alcuna limitazione al riguardo.
Ciò posto, nel corso del presente giudizio, al fine di valutare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità professionale è stata disposta consulenza tecnica, le cui conclusioni sono da condividersi appieno per essere fondate su un esame attento della vicenda in esame e della documentazione medica in atti e prive di vizi logici o di giudizio.
Il Collegio incaricato, nel contestualizzare il caso concreto, in base alla documentazione in atti, ha rilevato dall'esame obiettivo “Soggetto di sesso femminile in buone condizioni generali, 55 anni, 165 cm 64 kg BMI 24. Sensorio integro, masse muscolari normotrofiche e normotoniche” e, analizzata la storia clinica della paziente,
i CCTTUU evidenziavano che “La fattispecie in analisi riguarda un caso di mastopatia fibrocistica, operata nel 2011 di mastectomia o di mammectomia sottocutanea…Alla fine del secolo scorso si è diffusa in alcuni ambienti chirurgici la propensione a rimuovere del tutto a scopo preventivo le ghiandole mammarie affette da displasia fibrocistica ed a ripristinare il volume mammario perduto collocando al suo posto una protesi in silicone. Tale pratica era in uso verosimilmente influenzata da motivazioni non scientifiche ma sostanzialmente a scopo di lucro, considerato che ben presto i lavori scientifici che si occuparono di tale materia dimostrarono che non vi era alcuna correlazione statistica tra la mastopatia fibrocistica e l'insorgenza del cancro al seno. Pertanto, già dai primi anni del 2000 tale prassi fu del tutto abbandonata anche perché tutti i lavori scientifici pubblicati a tal proposito non indicavano alcuna correlazione diretta con il tumore al seno. Altresì non
10 dimostravano neanche trattarsi di una condizione predisponente ad esso né tantomeno di un attributo di precancerosità”.
Ancora “Nel caso in esame la diagnosi di mastopatia fibrocistica è stata compiuta soltanto con l'esame palpatorio delle mammelle della ricorrente, una diagnostica del tutto insufficiente. In atti è anche indicato che l'indirizzo chirurgico-terapeutico sia stato prospettato integrando la visita con un'ecografia mammaria: in cartella clinica questo esame viene riportato come eseguito, tuttavia la paziente - specificatamente interpellata sul punto - nega di aver fatto alcuna ecografia prima del 2013 e soprattutto nella documentazione del ricovero non è allegato alcun referto di tale indagine. Analogamente, nel registro dell'intervento chirurgico (pag. 17) vi è un prestampato dell'atto operatorio su cui viene contrassegnato come eseguito l'esame istologico dei tessuti asportati, tuttavia il referto non risulta allegato. Quindi è confermato che nessuna attestazione dimostra che la patologia riferita nella diagnosi sia stata messa in evidenza con alcun esame strumentale, né comprovata con
l'esame istologico dei tessuti asportati. Pertanto, non vi era alcuna indicazione all'intervento chirurgico eseguito, con il quale si è messa in atto una procedura chirurgica abbandonata da almeno un decennio prima. Inoltre, l'impianto bilaterale delle protesi mammarie in gel di silicone fu eseguito collocando le stesse in tasche sottoghiandolari. Tale scelta chirurgica, non opinabile purché sia stata concordata con la paziente e specificatamente approvata, non è tra le migliori ed è la meno utilizzata perché gli impianti al silicone vengono posizionati a diretto contatto con il tessuto cutaneo e sottocutaneo residuato dall'asportazione ghiandolare. Ciò comporta una più alta possibilità di contrattura capsulare, eccessiva mobilità della protesi, possibili fenomeni di wrinkling (protesi diventano visibili o palpabili sulla superficie del seno) e rippling (increspature visibili e/o palpabili della cute al di sopra della protesi). Sarebbe stato più corretto collocare le protesi al di sotto dei muscoli pettorali o utilizzare, quando possibile, una variante della tecnica mista definita dual plane (cioè su due piani diversi). Oltre a tutto ciò, il modulo di consenso informato all'intervento chirurgico eseguito (riportato a pag. 6 delle fotocopie autenticate dal
Presidio ospedaliero dell' in copia conforme) risulta del tutto non compilato: non CP_3
è redatto in alcuna delle sue parti, non è datato, non è sottoscritto dalla paziente né dal chirurgo operatore. Deve quindi ammettersi che la paziente non abbia ricevuto alcuna informazione chiara, completa e comprensibile circa i rischi, le alternative e le possibili conseguenze dell'intervento chirurgico proposto.”
Nel caso di specie emergono profili di responsabilità laddove i CTU rilevano che “è
11 evidente una imperizia nella diagnosi poiché non si può valutare la presenza di una mastopatia fibrocistica soltanto con l'esame obiettivo locale né tantomeno deliberare
l'indicazione ad un intervento chirurgico mutilante senza aver eseguito (ed allegato in cartella) un esame strumentale di conferma, primo fra tutti una ecografia o una mammografia. Si evidenzia imperizia anche nell'indicazione alla terapia chirurgica demolitiva, non necessaria per la patologia (parafisiologica) diagnosticata e nella tecnica operatoria utilizzata (integrazione volumetrica con impianto sottomammario di protesi in gel di silicone).
Alla luce di ciò, il Collegio concludeva nei termini che seguono “le prestazioni sono da ritenersi del tutto inadeguate alle condizioni di salute della paziente in quanto una condizione parafisiologica di mastopatia fibrocistica, tantomeno se non diagnosticata anche con mezzi strumentali, non necessita di alcun trattamento chirurgico demolitivo con ricostruzione del volume mammario tramite impianti protesici. …Le conseguenze negative dell'operato chirurgico sono causalmente riconducibili alla condotta dei medici e sono censurabili sotto il profilo della colpa professionale…Per le su esposte considerazioni, l'indicato quadro lesivo ha determinato un periodo di invalidità temporanea assoluta, come danno biologico, valutabile in giorni sei (periodo di ricovero nel 2011 e periodo di ulteriore ricovero nel
2018) e un periodo di invalidità temporanea parziale, come danno biologico, valutabile complessivamente in giorni ottanta di cui trenta al 75% (fino all'ipotizzabile rimozione dei punti di sutura per analoghi interventi), trenta al 50% e venti al 25%
(tenuto conto della fattispecie lesiva e delle certificazioni attestanti il periodo di malattia)… In atto sussistono quali postumi a carattere permanente e non emendabile: esiti di mastopessi bilaterale con autoprotesi (2018) da contrattura capsulare bilaterale post-mammectomia bilaterale protesizzata (2011) per mastopatia fibrocistica, comportanti inoltre pregiudizio estetico di grado moderato a carico di parte del corpo rilevante in soggetto di sesso femminile e dell'attuale età anagrafica di cinquantacinque anni. Il quadro menomante descritto integra complessivamente (valutazione in riferimento alla riduzione globale dell'integrità psico-fisica) un grado di invalidità permanente stimabile, come danno alla salute, in misura del 20% (venti percento), secondo quanto previsto dalle tabelle delle orientative guide ufficiali alla valutazione del danno biologico (Linee Guida S.I.M.L.A.
- Giuffrè I edizione 2016)… Congrue e adeguate le spese mediche sostenute, pari a euro 6.035,11. Non ipotizzabili spese mediche future”.
Le conclusioni del Collegio, rese all'esito di una accurata ricostruzione della patologia e della sua genesi, nonché di uno scrupoloso esame degli atti di causa e
12 di una approfondita anamnesi risultano prive di vizi logici e vanno condivise.
Si rileva che non sussiste motivo alcuno per dissentire dalle conclusioni sopraesposte in quanto l'elaborato peritale ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia, ha ampiamente motivato le conclusioni formulate e ha replicato attentamente a tutte le osservazioni delle parti. E aderendo alle conclusioni dei consulenti ed individuando in tal modo la fonte del proprio convincimento, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ.,
Sez 5, sent. n.7364 del 11.5.2012), questo Giudice esaurisce l'obbligo motivazionale senza che sia, pertanto, necessario analizzare dettagliatamente le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che restano disattese in quanto compiutamente e in maniera convincente replicate dai consulenti dell'ufficio. Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico- legale, è d'uopo rammentare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n. 12445/2020). Come chiarito anche in sede di legittimità, “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 11081/2020).
Alla luce di tutto quanto evidenziato ed in forza degli accertamenti peritali espletati,
13 deve ritenersi fondata la domanda di risarcimento del danno biologico avanzata dall'attrice e per la liquidazione dello stesso, vengono applicati i criteri della Tabella unica nazionale 2025, tenuto conto dell'età al momento del fatto (anni 41 al
02.05.2011), e della percentuale di invalidità riconosciuta dal collegio peritale come sopra riportata, sì liquidando in favore dell'attrice la somma di € 66.152,30 (€
63.473,16 di danno permanente ed € 2.679,14 temporaneo totale).
Quanto alle ulteriori richieste formulate dall'attrice in relazione ad altre voci di danno non patrimoniale, le stesse non possono trovare accoglimento.
Nello specifico, parte attrice ha supportato le richieste assumendo che “Risultano ulteriormente ascrivibili al danno in oggetto le sofferenze psicologiche soggettive di grado rilevante oltre che ripercussioni negative a carattere permanente di grado lieve sull'esplicazione di attività di vita quotidiana quali tempo libero, svago, vita familiare
e sociale. Tali patologie sono state tutte accertate nella relazione peritale”.
Sennonché, deve qui chiarirsi che il Collegio si è espresso esclusivamente in termini ipotetici e segnatamente nei termini così riportati “Ascrivibili al danno in oggetto, ipotizzabili sofferenze psicologiche soggettive di grado rilevante;
ipotizzabili ripercussioni negative a carattere permanente di grado lieve sull'esplicazione di attività di vita quotidiana quali tempo libero, svago, vita familiare e sociale;
non ipotizzabili ripercussioni sull'esplicazione di attività lavorativa”. Ne deriva che non risulta accertato alcun danno diverso dal danno biologico come sopra stimato, soprattutto alla luce del dato che tale posta risarcitoria non trova in atti a supporto alcun fondamento probatorio, anche in vista dell'orientamento espresso in sede di legittimità, ove si esige una prova rigorosa, tanto che “In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale. (Cass. civ. Ord. 03.03.2023 n. 6444). Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione esplicita che “là dove la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, non contenendosi sul piano di un'abituale, normale o 14 comprensibile, alterazione dell'equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al punto tale da assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione della propria integrità psicologica, non più di un danno morale avrà a discorrersi, bensì di un vero e proprio danno biologico, medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione psicologica idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (Cass. n. 6443/2023; Cass. n. 18056/2019)”, e non è questo il caso. Quanto alla chiesta personalizzazione, analogamente la richiesta deve ritenersi qui priva di riscontro, posto che la stessa può trovare fondamento in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute. Sul punto, “le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”
(Cass. n. 27482/2018; Cass. n. 28988/2019; Cass. n. 5865/2021). Quanto alla domanda di risarcimento del danno morale-esistenziale, del danno alla sua vita di relazione delle sofferenze psicologiche soggettive di grado rilevante e del grave pregiudizio estetico subito, la stessa non può trovare accoglimento essendosi la parte limitata a chiedere tale posta risarcitoria sull'assunto della sua autonoma riconoscibilità. In materia, si rammenta che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. In generale, cagiona un danno esistenziale l'atto illecito del terzo che, senza incidere sulla salute o sul patrimonio della vittima, precluda, tuttavia, lo svolgimento di una serie di attività non remunerative, sino ad allora abituali, che contribuivano alla sua realizzazione, ovvero gli imponga attività che concorrono a ridurre i margini di esplicazione o gratificazione personale. Non essendo passibile di determinazione secondo il sistema tabellare, necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, individuando le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico. Sul tema, la Suprema Corte ha di recente evidenziato che “Vero che, di recente, essa ha
15 affermato che l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorchè siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonchè tutelati dall'art.
8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni (Cass. sez. un. n. 2611 del 2017; conf. Cass. n.
20445 del 2017). Vero tuttavia anche che (con riferimento a fattispecie totalmente sovrapponibile alla presente) questa Suprema Corte ha statuito che in mancanza di allegazione dell'esistenza del danno esistenziale (sembrando in realtà, come anche nella fattispecie, “non distinguersi tra il dovere di allegazione dell'esistenza di un danno non patrimoniale e la possibilità di una liquidazione del danno su base equitativa e/o presuntiva”) “non può procedersi alla liquidazione di un danno non dedotto in modo sufficientemente specifico da consentire una liquidazione, sia pure su basi equitativa o per presunzioni” (Cass. n. 17550 del 2017; cfr. tra le tante Cass.
n. 583 del 2016; Cass. n. 336 del 2016; Cass. n. 22285 del 2015). Pertanto, questa
Corte ha riaffermato che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello c.d. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. n. 2056 del
2018). […]” (Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza del 09/11/2018, n. 28742).
Quindi, i Giudici di legittimità ribadiscono che il danno esistenziale, a differenza del danno morale, non ha una natura meramente emotiva ed interiore, ma si concretizza nel verificarsi di un pregiudizio, oggettivamente accertabile, che porta il soggetto che lo subisce ad effettuare scelte di vita diverse da quelle che avrebbe in concreto adottato se non si fosse verificato l'evento dannoso. Ai fini della risarcibilità del danno esistenziale è necessario, pertanto, che il pregiudizio subito abbia finito per alterare le abitudini e gli assetti relazionali propri del danneggiato, inducendolo a scelte di vita diverse che ne sconvolgono la vita quotidiana, privandolo di occasioni per l'espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. E considerata la natura risarcitoria del danno esistenziale, il soggetto interessato dovrà necessariamente fornire la prova con riferimento non soltanto al fatto costituivo dell'illecito, ma anche alle relative conseguenze (cioè che
16 la vicenda abbia inciso negativamente nella sfera di vita del soggetto), prova il cui onere può, peraltro, ritenersi assolto attraverso tutti i mezzi che l'ordinamento processuale pone a disposizione della parte, dal deposito di documentazione alla prova testimoniale a quella per presunzioni. La mancanza di allegazioni sulla natura e sulle caratteristiche del danno esistenziale impedisce, pertanto, al giudice ogni liquidazione, sia pur in forma equitativa, perché questa, necessita pur sempre di parametri oggettivi cui ancorarsi. Il giudice nel riconoscere l'esistenza di tale danno deve attenersi strettamente all'allegazione che ne fa l'interessato sull'oggetto e sul modo di operare dell'asserito pregiudizio, che non può desumersi da mere formule standardizzate, elusive della fattispecie concreta. Il danno esistenziale infatti, essendo legato indissolubilmente alla persona, non può essere determinato secondo il sistema tabellare – al quale si fa ricorso per determinare il danno biologico – necessitando di precise indicazioni, che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione delle abitudini di vita.
Quanto alla avanzata richiesta di risarcimento del danno da violazione del consenso informato, la doglianza non può ritenersi fondata, in quanto, è vero che dall'analisi della documentazione versata in atti non risulta prestato dall'attrice un valido consenso alla procedura chirurgica, circostanza questa vagliata anche dallo stesso Collegio, il quale ha rilevato “modulo di consenso informato all'atto chirurgico non compilato né firmato” ed evidenziato “l'assoluta carenza di informazione al riguardo, come desumibile dalla non compilazione del modulo di consenso informato
e dall'assenza di firme della paziente e del sanitario somministratore”, sennonché, va precisato che l'acquisizione del consenso informato del paziente da parte del sanitario costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico e costituisce autonoma fonte di responsabilità; pertanto, se viene lamentata la violazione al diritto all'autodeterminazione, l'esito dell'intervento e la sua necessarietà sono irrilevanti.
Quindi, la mancata acquisizione del consenso informato lede il diritto del paziente alla autodeterminazione delle scelte ed all'integrità. Ma, è noto anche che la violazione del dovere di informazione gravante sul medico può causare due tipi di danni, quello alla salute e quello derivante dalla lesione del diritto all'autodeterminazione. Il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è risarcibile soltanto qualora il paziente alleghi che dalla omessa informazione siano derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva;
in caso di omessa acquisizione del consenso informato, il paziente dovrà dimostrare che, qualora fosse stato correttamente edotto circa le possibili
17 conseguenze del trattamento, lo avrebbe rifiutato. Ora, la lacuna presente in atti, relativa alla mancata prestazione del consenso informato, ha certamente determinato una violazione, ma ai fini della stessa risarcibilità, la paziente ha omesso di provare che, a fronte di una corretta informazione, non avrebbe optato per l'intervento (Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24471 del 04/11/2020 per cui “In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che
l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa".”).
Quanto al danno patrimoniale relativo al rimborso delle spese mediche sostenute si evidenzia che risulta in atti documentato l'esborso delle stesse, rilevato anche in sede peritale, per un ammontare pari a € 6.035,11 che la convenuta e il terzo chiamato sono tenuti a rimborsare.
Sulle somme sopra indicate devono riconoscersi gli interessi legali come di seguito specificato: l'attuale credito complessivamente determinato (€ 72.187,41) deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (Cass. sez. III n. 23225/2005).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulla somma come sopra liquidata sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In materia di spese processuali, la regola 18 contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione” (Cass.
29420/2019 e 30999/23), ai valori medi in € 8.433,00 (con esclusione della fase istruttoria/trattazione in concreto mancante) oltre rimborso forfettario, IVA, CPA se dovute per legge e contributo unificato (€ 259,00 + 27,00).
Quanto alle spese della CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico dell' e in solido CP_4 Controparte_2 tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, Dott.
Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda nei limiti di cui in parte motiva;
- condanna l' e , in solido, al risarcimento del CP_4 Controparte_2 danno patrimoniale e non in favore di per un importo complessivo Parte_1 pari a € 72.187,41 all'attualità, oltre interessi come in motivazione;
- condanna l' e , in solido, alla rifusione delle CP_4 Controparte_2 spese di giudizio, che liquida nella misura complessiva di Euro 8.433,00 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA se dovute per legge e contributo unificato (€ 259,00
+ 27,00); da distrarre in favore del procuratore che si dichiara antistatario;
- condanna l' e , in solido, al pagamento delle CP_4 Controparte_2 spese di CTU, già liquidate come da separato provvedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina in data 21 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo 19 20