Art. 6.
Ai sensi dell' art. 11 della legge 23 aprile 1959, numero 189 , il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina per l'esercizio 1961-62, e' stabilito in 100.
Ai sensi dell' art. 11 della legge 23 aprile 1959, numero 189 , il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina per l'esercizio 1961-62, e' stabilito in 100.