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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/09/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. 14937/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 14937/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. IMPERIALE LAURA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 811/2020 del 17.02.2020 il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 23/07/2025 e Parte_1
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio Parte_2 relativamente alla previsione di un contributo al mantenimento per la figlia . Persona_1 ***
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che il padre, sig. , contribuisca al mantenimento della figlia Parte_2 Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, stabilmente convivente con la madre,
[...] sig.ra , versando in favore di quest'ultima l'importo di euro 150,00 mensile, Parte_1 rivalutabile annualmente secondo indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
DISPONE che i Sigg. e si impegnano ed obbligano a corrispondere, nella misura Pt_2 Pt_1 di metà ciascuno, ogni e qualsiasi spesa necessaria alla figlia , maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente e specificamente: le spese di abbigliamento e ludico-sportive della figlia, nonché le spese mediche coperte e non coperte dal S.S.N e scolastiche a lei necessarie. Il genitore che ne avrà sostenuto la spesa potrà richiedere all'altro la metà dell'importo, previa esibizione della documentazione fiscale;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27/08/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 14937/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. IMPERIALE LAURA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 811/2020 del 17.02.2020 il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 23/07/2025 e Parte_1
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio Parte_2 relativamente alla previsione di un contributo al mantenimento per la figlia . Persona_1 ***
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che il padre, sig. , contribuisca al mantenimento della figlia Parte_2 Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, stabilmente convivente con la madre,
[...] sig.ra , versando in favore di quest'ultima l'importo di euro 150,00 mensile, Parte_1 rivalutabile annualmente secondo indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
DISPONE che i Sigg. e si impegnano ed obbligano a corrispondere, nella misura Pt_2 Pt_1 di metà ciascuno, ogni e qualsiasi spesa necessaria alla figlia , maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente e specificamente: le spese di abbigliamento e ludico-sportive della figlia, nonché le spese mediche coperte e non coperte dal S.S.N e scolastiche a lei necessarie. Il genitore che ne avrà sostenuto la spesa potrà richiedere all'altro la metà dell'importo, previa esibizione della documentazione fiscale;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27/08/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento