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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9047 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...]_1 C.F._1 il 04/06/1982, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Pili, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniela Pili, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 23/08/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Uta.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23/08/2014 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Uta, anno 2014, numero 15, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) la figlia minore continuerà ad essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che provvederanno alla sua cura, educazione ed istruzione, garantendo che mantenga con parenti e ascendenti di ciascun ramo genitoriale rapporti equilibrati e continuativi.
2) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la minore ed,
Pag. 2 di 5 in particolare, quelle relative alla sua istruzione, educazione, tutela della salute, indirizzo religioso, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa;
mentre, per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale nel momento in cui la minore si troverà presso ognuno di loro.
3) La minore continuerà a vivere stabilmente con la madre presso la quale manterrà anche la sua residenza anagrafica.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con i suoi turni di lavoro e gli impegni scolastici e ludico-sportivi della bambina, ogni volta che vorrà; nella denegata ipotesi di disaccordo, viene confermato il seguente calendario, fatte sempre salve diverse modalità che potranno essere concordate tra i genitori:
a) durante la settimana, almeno tre pomeriggi dall'uscita di scuola fino alle ore 20;
b) nel fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì sera alle ore 20 alla domenica sera alle ore 20 in periodo scolastico e alle 23 in periodo estivo;
c) durante le vacanze estive almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
d) durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, indipendentemente dalla turnazione ordinaria, la vigilia del 24 dicembre con un genitore e il 25 con l'altro, così per 31 dicembre/1° e 6 gennaio con l'alternanza medesima, così come il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre e l'8 dicembre;
e) durante le vacanze pasquali, alternativamente di anno in anno, dalle ore 10 del sabato alle ore 20 della domenica di Pasqua con un genitore e dalle 20 della domenica fino alle ore 20 del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
f) in occasione del compleanno della figlia ciascun genitore consumerà con lei, alternativamente di anno in anno il pranzo o la cena;
in deroga al calendario ordinario, la minore potrà trascorrere con ciascun genitore e con i nonni sia materni che paterni il giorno dei rispettivi compleanni.
5) Ogni spostamento sia in Italia che all'Estero della figlia dovrà essere concordato tra i genitori e preventivamente comunicato.
6) Il padre continuerà a contribuire al mantenimento indiretto della figlia nella misura di €. 200,00 mensili che verrà versato alla madre entro il 15 di ogni mese, da rivalutare in base agli indici ISTAT, continuando a percepire l'assegno unico nella misura del 100%. CP_1
7) Le spese straordinarie continueranno ad essere sostenute in via esclusiva dalla Pt_1
Pag. 3 di 5 8) I coniugi confermano di essere entrambi economicamente indipendenti e, pertanto, di non prevedere alcun assegno perequativo a carico e/o favore di ciascuno.
9) In merito alla titolarità di rapporti di credito/debito e di proprietà mobiliari e immobiliari i coniugi dichiarano:
- di essere ancora cointestatari di un conto corrente presso Banca Nazionale del lavoro, movimentato dal solo e ING Direct - Conto Arancio, Pt_2 movimentato dalla sola confermando l'impegno a richiederne Pt_1
l'estinzione su semplice richiesta reciproca;
- il di essere proprietario per la quota di 1/3 della casa Parte_2 coniugale sita in Uta, Località Su Coddu, della quota dell'intero dell'appartamento sito in Uta, Piazza Umberto I n. 1, piano terra, distinto al N.C.E.U. al Foglio 12, Mappale 2385, Sub. 1, oltre che dell'autoveicolo Peugeot 3008 targato FZ742HF;
- di essere gravato da una rata mensile pari ad €. 392,72 per mutuo fondiario Banca Nazionale del Lavoro (scadenza 2040) sull'immobile sito in Via Umberto I n. 1 e di un'altra rata mensile pari ad €. 301,00 per finanziamento personale Agos;
- di essere creditore del canone di locazione sull'immobile sito in Uta, Piazza Umberto I n. 1 per la somma di €. 400,00 mensili;
- quanto alla di essere proprietaria dell'autoveicolo Renault Parte_1
Kadjar targato GD701AB;
- di essere gravata dalla rata mensile di €. 336,00 per finanziamento auto, del canone mensile pari ad €. 252,00 per la locazione dell'ambulatorio, di spese mensili pari ad €. 600,00 per prestazioni di lavoro dipendente, della rata mensile di €. 122,66 per assicurazione sanitaria per sé e per la figlia minore, di €. 270,00 bimestrali per utenze ambulatorio, oltre utenze domestiche e spese di trasporto (carburante).
10) Ciò premesso, i coniugi confermano di regolamentare come segue i loro reciproci interessi economici:
a) la casa coniugale sita in Uta, Località Su Coddu, unitamente a tutti i mobili e le suppellettili che l'arredano, resterà assegnata in via provvisoria alla affinché continui ad abitarvi con la figlia minore Pt_1 che ivi manterrà anche la sua residenza anagrafica;
la ricorrente si impegna al rilascio della casa coniugale quando avrà la disponibilità materiale di altro immobile adeguato presso il quale trasferire la propria residenza unitamente alla minore che verrà prontamente comunicato al
Pt_2
b) il conferma l'obbligazione assunta in sede di separazione in favore Pt_2 della nella misura di €. 12.000,00 a titolo restitutorio ex art. 192 Pt_1
Pag. 4 di 5 Cod. Civ. III comma ed espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 Cod. Civ.;
c) il conferma l'obbligazione assunta in sede di separazione alla Pt_2 manleva del padre della ricorrente, , attualmente garante CP_2 dell'intero finanziamento gravante sull'immobile sito in Uta, Piazza Umberto I n. 1;
d) al fine di onorare entrambe il Billai provvederà alla vendita dell'immobile di sua esclusiva proprietà, sito in Uta, Piazza Umberto I n. 1 piano terra, distinto al N.C.E.U. al Foglio 12, Mappale 2385, Sub. 1, con la conseguente estinzione del mutuo su di esso gravante - e la liberazione del dalla garanzia assunta - oltre che il saldo in un'unica CP_2 soluzione della somma di €. 12.000,00 alla;
Parte_1
e) fino alla vendita dell'immobile sopra descritto il continuerà a farsi Pt_2 carico in via esclusiva della rata di mutuo fondiario Banca Nazionale del Lavoro (scadenza 2040) su di esso gravante pari ad €. 392,72.
11) A tacitazione di qualunque ulteriore pretesa reciproca, i coniugi dichiarano che non esistono altri beni in comune né mobili né immobili e che non vi sono depositi di denaro cointestati o intestati singolarmente che contengono somme di proprietà comune.
12) Infine, gli stessi dichiarano che - ad eccezione di quanto convenuto ai punti precedenti - non avranno nulla a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione per i fatti in premessa.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9047 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...]_1 C.F._1 il 04/06/1982, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Pili, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniela Pili, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 23/08/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Uta.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23/08/2014 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Uta, anno 2014, numero 15, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) la figlia minore continuerà ad essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che provvederanno alla sua cura, educazione ed istruzione, garantendo che mantenga con parenti e ascendenti di ciascun ramo genitoriale rapporti equilibrati e continuativi.
2) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la minore ed,
Pag. 2 di 5 in particolare, quelle relative alla sua istruzione, educazione, tutela della salute, indirizzo religioso, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa;
mentre, per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale nel momento in cui la minore si troverà presso ognuno di loro.
3) La minore continuerà a vivere stabilmente con la madre presso la quale manterrà anche la sua residenza anagrafica.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con i suoi turni di lavoro e gli impegni scolastici e ludico-sportivi della bambina, ogni volta che vorrà; nella denegata ipotesi di disaccordo, viene confermato il seguente calendario, fatte sempre salve diverse modalità che potranno essere concordate tra i genitori:
a) durante la settimana, almeno tre pomeriggi dall'uscita di scuola fino alle ore 20;
b) nel fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì sera alle ore 20 alla domenica sera alle ore 20 in periodo scolastico e alle 23 in periodo estivo;
c) durante le vacanze estive almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
d) durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, indipendentemente dalla turnazione ordinaria, la vigilia del 24 dicembre con un genitore e il 25 con l'altro, così per 31 dicembre/1° e 6 gennaio con l'alternanza medesima, così come il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre e l'8 dicembre;
e) durante le vacanze pasquali, alternativamente di anno in anno, dalle ore 10 del sabato alle ore 20 della domenica di Pasqua con un genitore e dalle 20 della domenica fino alle ore 20 del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
f) in occasione del compleanno della figlia ciascun genitore consumerà con lei, alternativamente di anno in anno il pranzo o la cena;
in deroga al calendario ordinario, la minore potrà trascorrere con ciascun genitore e con i nonni sia materni che paterni il giorno dei rispettivi compleanni.
5) Ogni spostamento sia in Italia che all'Estero della figlia dovrà essere concordato tra i genitori e preventivamente comunicato.
6) Il padre continuerà a contribuire al mantenimento indiretto della figlia nella misura di €. 200,00 mensili che verrà versato alla madre entro il 15 di ogni mese, da rivalutare in base agli indici ISTAT, continuando a percepire l'assegno unico nella misura del 100%. CP_1
7) Le spese straordinarie continueranno ad essere sostenute in via esclusiva dalla Pt_1
Pag. 3 di 5 8) I coniugi confermano di essere entrambi economicamente indipendenti e, pertanto, di non prevedere alcun assegno perequativo a carico e/o favore di ciascuno.
9) In merito alla titolarità di rapporti di credito/debito e di proprietà mobiliari e immobiliari i coniugi dichiarano:
- di essere ancora cointestatari di un conto corrente presso Banca Nazionale del lavoro, movimentato dal solo e ING Direct - Conto Arancio, Pt_2 movimentato dalla sola confermando l'impegno a richiederne Pt_1
l'estinzione su semplice richiesta reciproca;
- il di essere proprietario per la quota di 1/3 della casa Parte_2 coniugale sita in Uta, Località Su Coddu, della quota dell'intero dell'appartamento sito in Uta, Piazza Umberto I n. 1, piano terra, distinto al N.C.E.U. al Foglio 12, Mappale 2385, Sub. 1, oltre che dell'autoveicolo Peugeot 3008 targato FZ742HF;
- di essere gravato da una rata mensile pari ad €. 392,72 per mutuo fondiario Banca Nazionale del Lavoro (scadenza 2040) sull'immobile sito in Via Umberto I n. 1 e di un'altra rata mensile pari ad €. 301,00 per finanziamento personale Agos;
- di essere creditore del canone di locazione sull'immobile sito in Uta, Piazza Umberto I n. 1 per la somma di €. 400,00 mensili;
- quanto alla di essere proprietaria dell'autoveicolo Renault Parte_1
Kadjar targato GD701AB;
- di essere gravata dalla rata mensile di €. 336,00 per finanziamento auto, del canone mensile pari ad €. 252,00 per la locazione dell'ambulatorio, di spese mensili pari ad €. 600,00 per prestazioni di lavoro dipendente, della rata mensile di €. 122,66 per assicurazione sanitaria per sé e per la figlia minore, di €. 270,00 bimestrali per utenze ambulatorio, oltre utenze domestiche e spese di trasporto (carburante).
10) Ciò premesso, i coniugi confermano di regolamentare come segue i loro reciproci interessi economici:
a) la casa coniugale sita in Uta, Località Su Coddu, unitamente a tutti i mobili e le suppellettili che l'arredano, resterà assegnata in via provvisoria alla affinché continui ad abitarvi con la figlia minore Pt_1 che ivi manterrà anche la sua residenza anagrafica;
la ricorrente si impegna al rilascio della casa coniugale quando avrà la disponibilità materiale di altro immobile adeguato presso il quale trasferire la propria residenza unitamente alla minore che verrà prontamente comunicato al
Pt_2
b) il conferma l'obbligazione assunta in sede di separazione in favore Pt_2 della nella misura di €. 12.000,00 a titolo restitutorio ex art. 192 Pt_1
Pag. 4 di 5 Cod. Civ. III comma ed espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 Cod. Civ.;
c) il conferma l'obbligazione assunta in sede di separazione alla Pt_2 manleva del padre della ricorrente, , attualmente garante CP_2 dell'intero finanziamento gravante sull'immobile sito in Uta, Piazza Umberto I n. 1;
d) al fine di onorare entrambe il Billai provvederà alla vendita dell'immobile di sua esclusiva proprietà, sito in Uta, Piazza Umberto I n. 1 piano terra, distinto al N.C.E.U. al Foglio 12, Mappale 2385, Sub. 1, con la conseguente estinzione del mutuo su di esso gravante - e la liberazione del dalla garanzia assunta - oltre che il saldo in un'unica CP_2 soluzione della somma di €. 12.000,00 alla;
Parte_1
e) fino alla vendita dell'immobile sopra descritto il continuerà a farsi Pt_2 carico in via esclusiva della rata di mutuo fondiario Banca Nazionale del Lavoro (scadenza 2040) su di esso gravante pari ad €. 392,72.
11) A tacitazione di qualunque ulteriore pretesa reciproca, i coniugi dichiarano che non esistono altri beni in comune né mobili né immobili e che non vi sono depositi di denaro cointestati o intestati singolarmente che contengono somme di proprietà comune.
12) Infine, gli stessi dichiarano che - ad eccezione di quanto convenuto ai punti precedenti - non avranno nulla a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione per i fatti in premessa.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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