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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 10407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10407 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in persona della dr.ssa UN NE, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c nella causa civile iscritta al n. 9294 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: “lesione personale” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa unitamente e Parte_1 CodiceFiscale_1
disgiuntamente dagli avv.ti Luigi Abate e Antonella Corvino, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Napoli alla Via del Parco
Margherita n. 4
ATTORE
E
(C.F. ) quale impresa designata per la Regione Controparte_1 P.IVA_1
Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada a norma dell'art. 286 del D.lgs. 209/05, in persona a del Sig. , Controparte_2 [...]
e Procuratore, e del Sig. Dirigente e Controparte_3 Controparte_4
Procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Tilia Titta Casillo, giusta procura generale alle liti per notaio di Milano, N. 24878 di Rep. dell'11/11/2020, presso la quale elettivamente Persona_1
domicilia in S. GiuseppeVesuviano (NA) alla Via Cotoni, n. 9
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 quale impresa designata dal F.V.G.S. per la Regione Campania, al fine di Controparte_1
sentirla condannare, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto in ordine alla produzione dell'evento dannoso, a risarcirla di danni tutti subiti quantificati nella complessiva somma di €. 49.682,67 oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre danno da ritardo ed interessi, vinte le spese di lite.
Ha esposto l'istante che il giorno 07/06/2022, alle ore 13.00 circa, in Napoli, mentre percorreva in qualità di pedone, sull'apposito marciapiedi rialzato, la Via Aniello Falcone in direzione via
Belvedere, giunta all'altezza del panificio “L'angolo del pane”, iniziava lentamente l'attraversamento della carreggiata e che, allorquando l'aveva quasi completato, veniva investita da un'autovettura di colore grigio scuro, condotta da un soggetto di sesso maschile di età compresa tra i 30 e i 40 anni che proveniva da via Gino Doria e si immetteva nell'incrocio a velocità sostenuta con direzione di marcia verso Via Aniello Falcone. Deduceva, che, a seguito dell'impatto, veniva violentemente sbalzata al suolo e che, dopo l'investimento il soggetto ignoto l'accompagnava con la propria autovettura presso l'Ospedale “Buon Consiglio – Fatebenefratelli” di Napoli, ove,
provvedeva a scrivere su un pezzo di carta i dati con le proprie generalità e su un altro quelli della sig.ra per poi dileguarsi;
che, successivamente l'odierna istante si rendeva conto che Parte_1
l'investitore aveva inserito nella sua borsa il biglietto con i dati della Deduceva infine Parte_1
che veniva riscontrata “Frattura scomposta metafisi prossimale omero sin. e trochite” e di avere presentato, in pari data, denuncia presso i Carabinieri di Napoli sez. Vomero – Arenella -
procedimento penale presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli n. 539239/22
mod.44 che veniva archiviato in quanto dall'esame dei filmati delle telecamere di videosorveglianza del P.O. non si rilevava l'arrivo della macchina.
1.1.Si è costituita tempestivamente la convenuta eccependo la nullità Controparte_5
dell'atto introduttivo per l'incertezza dei fatti addotti dall'attore; inammissibilita', improponibilita'
ed improcedibilita' della domanda per violazione degli artt. artt. 283, 287, 143, 145 e 148 e ss. del
D. Lgs del 7/09/2005 n. 209; carenza di legittimazione attiva e passiva atteso che il presupposto che giustifica l'intervento dell'impresa designata dal F.G.V.S., in luogo dell'assicurazione per la
R.C.A. del danneggiante, è che i danni alle persone siano stati causati da veicolo rimasto non identificato, da intendersi in senso oggettivo e cioè di obiettiva impossibilità mentre nel caso di specie, dalle stesse deduzioni attoree tale impossibilità non sussisteva;
nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa azionata sia nell' an che nel quantum debeatur. Concludeva come in atti.
1.2. Sentita l'attrice al libero interrogatorio, rinviata la causa all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., subentrava questo giudice in data 15.09.2025; all'udienza,
all'esito della discussione, la causa è stata decisa ai sensi dell'ult.co della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
3.1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda, in quanto nell'atto di citazione, seppur sinteticamente, sono state indicate le circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il fatto dannoso, sicché, anche se non è stata indicata il tipo di manovra intrapresa dal veicolo investitore, né i punti di impatto, non si è avuta quella assoluta mancata indicazione dei fatti posti a fondamento della domanda che, sola, determina la nullità della citazione (cfr. Cass.
civ., sent. n. 17408 del 12.10.2012 secondo cui, in caso di domanda di risarcimento del danno, che ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, è onere dell'attore indicare espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, per non incorrere nella nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.).
3.2. Ciò posto, in applicazione del principio della ragione più liquida può esaminarsi il merito della causa con assorbimento delle eccezioni formulate dal convenuto. Ed invero, secondo della
Suprema Corte il principio della "ragione più liquida" - imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica - consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cassazione civile sez. VI, 28/05/2014, n. 12002;Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936).
Occorre premettere che il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato Parte_2
da veicolo non identificato, ha l'onere sia di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, sia che questo è rimasto sconosciuto (Cass.
civ., sent. n. 15367 del 13.07.2011).
La giurisprudenza è costante nel ribadire che l'omessa o non circostanziata denuncia all'Autorità
Giudiziaria del sinistro cagionato da un veicolo non identificato - strumentale solo all'attivazione dell'azione penale – non preclude, di per sé sola considerata, alla vittima di chiedere il risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità già con orientamento risalente ha chiarito che: “nel caso
di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto
all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sè, a rigettare la domanda di risarcimento
proposta, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, nei confronti dell'impresa designata
dal ; allo stesso modo, la presentazione di denuncia Parte_2
o querela contro ignoti non vale, in sè stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto.
Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento
del sinistro" (Cass. n. 20066/2013)
E' stato poi ulteriormente chiarito che la valutazione debba essere compiuta "senza automatismi,
sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella
del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia
affermarla, in mancanza della stessa” (cfr. ex plurimis Cass. n. 18532/2007, Cass. 4.11.2014
n.23434).
Si tratta dunque di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione.
Sotto altro profilo, è stato evidenziato che “l'accertamento da compiere non deve concernere il
profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma
esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non
identificato"(così, in motivazione, Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016; in senso conforme
Cass. civ., sent. n. 23434 del 04.11.2014; Cass. civ., ord. n. 9873 del 15.04.2021; Cass. civ., sent.
n. 20066 del 02.09.2013).
Non occorre che il danneggiato debba farsi carico di indagini articolate o complesse, essendo sufficiente che, date le circostanze obiettive in cui l'incidente ebbe a verificarsi, il veicolo danneggiante non fosse identificabile secondo ordinaria diligenza, riferibile all'uomo medio ed avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, senza, quindi, che gli oneri di diligenza possano considerarsi maggiori pur occorrendo, al fine di evitare frodi assicurative e dato lo squilibrio conoscitivo che in giudizi siffatti si ha fra attore e compagnia di assicurazione convenuta, prova convincente dell'effettiva ascrivibilità dell'incidente alla condotta di guida del conducente di un veicolo rimasto non identificato (Cass. civ., sent. n. 9939 del 18.06.2012; Cass. civ., sent. n. 23434
del 04.11.2014; Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016).
3.3. Applicando i richiamati principi alla presente fattispecie, va, innanzitutto, rilevato che è stata ritualmente prodotta in giudizio denuncia - querela contro ignoti sporta dalla sig. in data Parte_1
07.06.2022 cui è seguito decreto di archiviazione su richiesta del P.M.
Ebbene, dalle stesse allegazioni attoree emerge che l'odierna attrice utilizzando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto identificare il responsabile dell'asserito evento e dunque che nel caso di specie non risulta allegato il requisito dell'impossibilità dell'identificazione del veicolo investitore, requisito costitutivo della fattispecie di cui all'art.283 lett a) cod.ass.
Ed invero, rimarcate le incongruenze delle deduzioni attoree -posto che nella denuncia querela l'attrice ha dichiarato che il soggetto investitore compilò due biglietti, con le reciproche generalità
mentre nell'atto di citazione e nelle dichiarazioni rese a libero interrogatorio ha fatto riferimento ad un solo biglietto – emerge chiaramente che la sig.ra avrebbe potuto acquisire il Parte_1 numero di targa, atteso che l'autovettura si è fermata e l'ha accompagnata al pronto soccorso.
Emerge inoltre che nel percorso stradale dal luogo dell'incidente al P.O., l'attrice non chiese all'investitore il suo nome e parimenti risulta non giustificabile il fatto che l'istante non abbia richiesto al titolare del ristorante 111, da lei conosciuto e presente sul luogo del sinistro, di trascrivere il numero di targa dell'investitore ( “ADR Non ho mai chiesto al signore che mi ha
investito di dirmi il suo nome, ma solo di scrivermelo insieme alla targa. …………ADR Sul luogo
dell'incidente c'erano delle persone di cui non conosco il nime, tranne il titolare del ristorante
111 (questo è il nome del ristorante) che invece conosco e che ho indicato quale teste……….” cfr.
libero interrogatorio).
A fronte di tali elementi che rendono palese come il veicolo investitore fosse identificabile secondo ordinaria diligenza, riferibile all'uomo medio ed avuto riguardo alle circostanze del caso concreto,
non è stata ammessa la prova testimoniale in quanto irrilevante.
In conclusione, mancando, per le ragioni innanzi evidenziate, la prova dell'impossibilità di una sua identificazione, per essere state allegate circostanze dalle quali emerge che, nel caso di specie,
l'identificazione sarebbe stata possibile, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di parte attrice e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/14, in ragione della non complessità delle questioni esaminate e per sole le fasi di studio, introduttiva e decisionale,
secondo lo scaglione per le cause fino ad euro 52.000 in ragione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa UN
NE, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.9294/2024 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
in qualità di impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania ed in CP_1 persona del l.r.p.t., che si liquidano in 2.906,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), c.p.a. e I.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli il 04.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa UN NE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in persona della dr.ssa UN NE, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c nella causa civile iscritta al n. 9294 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: “lesione personale” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa unitamente e Parte_1 CodiceFiscale_1
disgiuntamente dagli avv.ti Luigi Abate e Antonella Corvino, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Napoli alla Via del Parco
Margherita n. 4
ATTORE
E
(C.F. ) quale impresa designata per la Regione Controparte_1 P.IVA_1
Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada a norma dell'art. 286 del D.lgs. 209/05, in persona a del Sig. , Controparte_2 [...]
e Procuratore, e del Sig. Dirigente e Controparte_3 Controparte_4
Procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Tilia Titta Casillo, giusta procura generale alle liti per notaio di Milano, N. 24878 di Rep. dell'11/11/2020, presso la quale elettivamente Persona_1
domicilia in S. GiuseppeVesuviano (NA) alla Via Cotoni, n. 9
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 quale impresa designata dal F.V.G.S. per la Regione Campania, al fine di Controparte_1
sentirla condannare, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto in ordine alla produzione dell'evento dannoso, a risarcirla di danni tutti subiti quantificati nella complessiva somma di €. 49.682,67 oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre danno da ritardo ed interessi, vinte le spese di lite.
Ha esposto l'istante che il giorno 07/06/2022, alle ore 13.00 circa, in Napoli, mentre percorreva in qualità di pedone, sull'apposito marciapiedi rialzato, la Via Aniello Falcone in direzione via
Belvedere, giunta all'altezza del panificio “L'angolo del pane”, iniziava lentamente l'attraversamento della carreggiata e che, allorquando l'aveva quasi completato, veniva investita da un'autovettura di colore grigio scuro, condotta da un soggetto di sesso maschile di età compresa tra i 30 e i 40 anni che proveniva da via Gino Doria e si immetteva nell'incrocio a velocità sostenuta con direzione di marcia verso Via Aniello Falcone. Deduceva, che, a seguito dell'impatto, veniva violentemente sbalzata al suolo e che, dopo l'investimento il soggetto ignoto l'accompagnava con la propria autovettura presso l'Ospedale “Buon Consiglio – Fatebenefratelli” di Napoli, ove,
provvedeva a scrivere su un pezzo di carta i dati con le proprie generalità e su un altro quelli della sig.ra per poi dileguarsi;
che, successivamente l'odierna istante si rendeva conto che Parte_1
l'investitore aveva inserito nella sua borsa il biglietto con i dati della Deduceva infine Parte_1
che veniva riscontrata “Frattura scomposta metafisi prossimale omero sin. e trochite” e di avere presentato, in pari data, denuncia presso i Carabinieri di Napoli sez. Vomero – Arenella -
procedimento penale presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli n. 539239/22
mod.44 che veniva archiviato in quanto dall'esame dei filmati delle telecamere di videosorveglianza del P.O. non si rilevava l'arrivo della macchina.
1.1.Si è costituita tempestivamente la convenuta eccependo la nullità Controparte_5
dell'atto introduttivo per l'incertezza dei fatti addotti dall'attore; inammissibilita', improponibilita'
ed improcedibilita' della domanda per violazione degli artt. artt. 283, 287, 143, 145 e 148 e ss. del
D. Lgs del 7/09/2005 n. 209; carenza di legittimazione attiva e passiva atteso che il presupposto che giustifica l'intervento dell'impresa designata dal F.G.V.S., in luogo dell'assicurazione per la
R.C.A. del danneggiante, è che i danni alle persone siano stati causati da veicolo rimasto non identificato, da intendersi in senso oggettivo e cioè di obiettiva impossibilità mentre nel caso di specie, dalle stesse deduzioni attoree tale impossibilità non sussisteva;
nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa azionata sia nell' an che nel quantum debeatur. Concludeva come in atti.
1.2. Sentita l'attrice al libero interrogatorio, rinviata la causa all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., subentrava questo giudice in data 15.09.2025; all'udienza,
all'esito della discussione, la causa è stata decisa ai sensi dell'ult.co della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
3.1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda, in quanto nell'atto di citazione, seppur sinteticamente, sono state indicate le circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il fatto dannoso, sicché, anche se non è stata indicata il tipo di manovra intrapresa dal veicolo investitore, né i punti di impatto, non si è avuta quella assoluta mancata indicazione dei fatti posti a fondamento della domanda che, sola, determina la nullità della citazione (cfr. Cass.
civ., sent. n. 17408 del 12.10.2012 secondo cui, in caso di domanda di risarcimento del danno, che ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, è onere dell'attore indicare espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, per non incorrere nella nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.).
3.2. Ciò posto, in applicazione del principio della ragione più liquida può esaminarsi il merito della causa con assorbimento delle eccezioni formulate dal convenuto. Ed invero, secondo della
Suprema Corte il principio della "ragione più liquida" - imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica - consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cassazione civile sez. VI, 28/05/2014, n. 12002;Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936).
Occorre premettere che il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato Parte_2
da veicolo non identificato, ha l'onere sia di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, sia che questo è rimasto sconosciuto (Cass.
civ., sent. n. 15367 del 13.07.2011).
La giurisprudenza è costante nel ribadire che l'omessa o non circostanziata denuncia all'Autorità
Giudiziaria del sinistro cagionato da un veicolo non identificato - strumentale solo all'attivazione dell'azione penale – non preclude, di per sé sola considerata, alla vittima di chiedere il risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità già con orientamento risalente ha chiarito che: “nel caso
di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto
all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sè, a rigettare la domanda di risarcimento
proposta, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, nei confronti dell'impresa designata
dal ; allo stesso modo, la presentazione di denuncia Parte_2
o querela contro ignoti non vale, in sè stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto.
Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento
del sinistro" (Cass. n. 20066/2013)
E' stato poi ulteriormente chiarito che la valutazione debba essere compiuta "senza automatismi,
sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella
del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia
affermarla, in mancanza della stessa” (cfr. ex plurimis Cass. n. 18532/2007, Cass. 4.11.2014
n.23434).
Si tratta dunque di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione.
Sotto altro profilo, è stato evidenziato che “l'accertamento da compiere non deve concernere il
profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma
esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non
identificato"(così, in motivazione, Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016; in senso conforme
Cass. civ., sent. n. 23434 del 04.11.2014; Cass. civ., ord. n. 9873 del 15.04.2021; Cass. civ., sent.
n. 20066 del 02.09.2013).
Non occorre che il danneggiato debba farsi carico di indagini articolate o complesse, essendo sufficiente che, date le circostanze obiettive in cui l'incidente ebbe a verificarsi, il veicolo danneggiante non fosse identificabile secondo ordinaria diligenza, riferibile all'uomo medio ed avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, senza, quindi, che gli oneri di diligenza possano considerarsi maggiori pur occorrendo, al fine di evitare frodi assicurative e dato lo squilibrio conoscitivo che in giudizi siffatti si ha fra attore e compagnia di assicurazione convenuta, prova convincente dell'effettiva ascrivibilità dell'incidente alla condotta di guida del conducente di un veicolo rimasto non identificato (Cass. civ., sent. n. 9939 del 18.06.2012; Cass. civ., sent. n. 23434
del 04.11.2014; Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016).
3.3. Applicando i richiamati principi alla presente fattispecie, va, innanzitutto, rilevato che è stata ritualmente prodotta in giudizio denuncia - querela contro ignoti sporta dalla sig. in data Parte_1
07.06.2022 cui è seguito decreto di archiviazione su richiesta del P.M.
Ebbene, dalle stesse allegazioni attoree emerge che l'odierna attrice utilizzando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto identificare il responsabile dell'asserito evento e dunque che nel caso di specie non risulta allegato il requisito dell'impossibilità dell'identificazione del veicolo investitore, requisito costitutivo della fattispecie di cui all'art.283 lett a) cod.ass.
Ed invero, rimarcate le incongruenze delle deduzioni attoree -posto che nella denuncia querela l'attrice ha dichiarato che il soggetto investitore compilò due biglietti, con le reciproche generalità
mentre nell'atto di citazione e nelle dichiarazioni rese a libero interrogatorio ha fatto riferimento ad un solo biglietto – emerge chiaramente che la sig.ra avrebbe potuto acquisire il Parte_1 numero di targa, atteso che l'autovettura si è fermata e l'ha accompagnata al pronto soccorso.
Emerge inoltre che nel percorso stradale dal luogo dell'incidente al P.O., l'attrice non chiese all'investitore il suo nome e parimenti risulta non giustificabile il fatto che l'istante non abbia richiesto al titolare del ristorante 111, da lei conosciuto e presente sul luogo del sinistro, di trascrivere il numero di targa dell'investitore ( “ADR Non ho mai chiesto al signore che mi ha
investito di dirmi il suo nome, ma solo di scrivermelo insieme alla targa. …………ADR Sul luogo
dell'incidente c'erano delle persone di cui non conosco il nime, tranne il titolare del ristorante
111 (questo è il nome del ristorante) che invece conosco e che ho indicato quale teste……….” cfr.
libero interrogatorio).
A fronte di tali elementi che rendono palese come il veicolo investitore fosse identificabile secondo ordinaria diligenza, riferibile all'uomo medio ed avuto riguardo alle circostanze del caso concreto,
non è stata ammessa la prova testimoniale in quanto irrilevante.
In conclusione, mancando, per le ragioni innanzi evidenziate, la prova dell'impossibilità di una sua identificazione, per essere state allegate circostanze dalle quali emerge che, nel caso di specie,
l'identificazione sarebbe stata possibile, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di parte attrice e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/14, in ragione della non complessità delle questioni esaminate e per sole le fasi di studio, introduttiva e decisionale,
secondo lo scaglione per le cause fino ad euro 52.000 in ragione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa UN
NE, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.9294/2024 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
in qualità di impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania ed in CP_1 persona del l.r.p.t., che si liquidano in 2.906,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), c.p.a. e I.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli il 04.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa UN NE