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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 316/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2159/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239004012963000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239004012963000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239004012963000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239004012963000 TARES 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239004012963000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239004012963000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239004012963000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239004012963000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229004557842000 RADIODIFFUSIONI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24.01.2024 all'ADER Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420229004557842/000 di euro 986,25 ed atto di intimazione n. 09420239004012963/000 di euro
4.271,23 notificate il 30.11.2023 relativa a cartelle di pagamento n. 09420140012017812000 di euro 236,75 per Tassa automobilistica 2008 (asseritamente notificata in data 12.11.2014), cartella di pagamento n.
09420140023703258000 di euro 231,35 per tassa automobilistica 2009 (asseritamente notificata in data
12.02.2015), cartella pagamento 09420150003250420000 di euro 286,23per tassa rifiuti del 2012
(asseritamente notificata in data 08.06.2015), cartella n. 09420180007163540000 di euro 200,93 per tassa automobilistica del 2014 (presumibilmente notificata in data 01.08.2018) la seconda intimazione relativa a cartelle di pagamento n. 09420140012017812000 di euro 240,17 per Tassa automobilistica 2008, cartella di pagamento n. 09420140023703258000 di euro 234,77 per tassa automobilistica 2009 (presumibilmente notificata in data 12.02.2015), cartella di pagamento n. 09420150003250420000 di euro 116,19 ( notificata presumibilmente in data 08.06.2015) per canone televisivo 2012, cartella di pagamento n.
09420180007163540000 di euro 204,39 (presumibilmente notificata in data 01.08.2018) tassa automobilistica 2014, e cartella n. 09420210008593459000 di euro 3.198,75 Irpef 2016.
Eccepiva la nullità delle intimazione per mancata sottoscrizione delle cartelle esattoriali e la prescrizione e decadenza dei tributi e delle cartelle.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva l'Ader e preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice tributario per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice ordinario che sussistenb per tute le controversie che si collocano a valle della notifica della cartella di pagamento, quindi, eccepiva l'incompatenza per territorio con riferimento alla cartella di pagamento n. 09420150003250420000, concernente l'omesso pagamento di canoni radioaudizioni circolari e televisive in quanto tributi di spettanza dell'Amministrazione Finanziaria-
Direzione provinciale I di Torino-Ufficio territoriale di Torino 1.
Eccepiva ancora l'inammissibilità del ricorso per essere stato intempestivamente proposto oltre il sessantesimo giorno dalla notifica delle cartelle.
In via gradata l'infondatezza dell'eccepita prescrizione in considerazione dell'avvenuta notifica delle cartelle e del mancato decorso del termine decennale di prescrizione con l'aggiunta del periodo di 542 giorni di sospensione disposta dalla normativa emergenziale COVID19.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ADER da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario avv. Difensore_2. Con memoria depositata il 12.11.2025 l'Ader evidenziava che, in relazione alla cartella n.
09420210008593459000 relativa ad IRPEF 2016, in esito all'istanza di autotutela, viste le risultanze d'ufficio,
l'A.F ha proceduto all'abbinamento delle somme versate in esito alla comunicazione ex 36TER del DPR
600/1973 e, atteso che la prima rata era stata corrisposta tardivamente, ha disposto lo sgravio parziale, residuando solo una quota di sanzioni dovuta in ragione dell'intempestivo versamento effettuato dalla contribuente e che dell'intervenuto sgravio parziale, in data 14/02/2024, era stata data formale comunicazione alla ricorrente.
Si riportava per il resto alle prime controdeduzioni
All'udienza del 12.01.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza territoriale, siccome sollevata da parte resistente.
Invero, secondo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in occasione della disamina delle norme che delimitano la competenza del giudice tributario rispetto a quella del giudice ordinario (cfr. Cass.
Sez. Un. 15/05/2007 n.23832), è attribuita alla competenza della commissioni tributarie, a norma del D.lgs
31/12/1992 n.546, art.2 come sostituito dalla L.28/12/2001 n.448, art.12 co 2, la cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie estese ad ogni questione relativa all'an ed al quantum del tributo.
Evidente, allora, che le cartelle di cui sopra si riferiscono tutte a carichi di natura tributaria attribuite quindi alla giurisdizione del giudice tributario.
Parimenti infondata l'eccezione di incompetenza per territorio atteso che la competenza territoriale per il
Canone RAI (ora parte del Canone Unico Patrimoniale), trattandosi di imposta, è del Giudice tributario (Corte di Giustizia) e segue il luogo di resistenza fiscale del contribuente (domicilio) al momento della nascita del tributo e, quindi, nel caso di specie di questa Corte di Giustizia.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.
Invero, parte resistente ha fornito la prova dell'avvenuto sgravio parziale della cartella n.
09420210008593459000 relativa ad IRPEF 2016 (cfr. provvedimento di sgravio parziale in data 13.02.2025) rispetto alla quale residua solo una quota di sanzioni dovuta all'intempestivo versamento della rata corrisposta dalla contribuente.
Per il resto è stata fornita la prova dell'avvenuta notifica di tutte le cartelle sottese ad entrambe le intimazioni impugnate.
La mancata impugnazione delle cartelle ha determinato la definitività del tributo dalle stesse portato senza possibilità di far valere in questa sede intempestive eccezioni di prescrizione del credito.
Per altro anche la prescrizione post cartella non è neppure maturata essendo stata interrotta con la notifica di plurimi atti interruttivi, tutti prodotti da parte resistente e non oggetto di specifica contestazione.
Non resta pertanto, che, accogliere parzialmente il ricorso. In ragione del parziale accoglimento del ricorso e dell'avvenuta comunicazione dello sgravio della cartella n. 09420210008593459000 successivamente alla proposizione del ricorso le spese possono interamente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributario di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Ricorrente_1, lo accoglie parzialmente e, per l'effetto, conferma l'intimazione di pagamento n. 09420229004557842/000 e l' atto di intimazione n. 09420239004012963/000 (quest'ultimo tenuto conto dello sgravio del 13.02.2024 afferente alla cartella di pagamento n. 09420210008593459000).
Spese compensate.
Reggio Calabria, 12.01.2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2159/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239004012963000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239004012963000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239004012963000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239004012963000 TARES 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239004012963000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239004012963000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239004012963000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239004012963000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229004557842000 RADIODIFFUSIONI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24.01.2024 all'ADER Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420229004557842/000 di euro 986,25 ed atto di intimazione n. 09420239004012963/000 di euro
4.271,23 notificate il 30.11.2023 relativa a cartelle di pagamento n. 09420140012017812000 di euro 236,75 per Tassa automobilistica 2008 (asseritamente notificata in data 12.11.2014), cartella di pagamento n.
09420140023703258000 di euro 231,35 per tassa automobilistica 2009 (asseritamente notificata in data
12.02.2015), cartella pagamento 09420150003250420000 di euro 286,23per tassa rifiuti del 2012
(asseritamente notificata in data 08.06.2015), cartella n. 09420180007163540000 di euro 200,93 per tassa automobilistica del 2014 (presumibilmente notificata in data 01.08.2018) la seconda intimazione relativa a cartelle di pagamento n. 09420140012017812000 di euro 240,17 per Tassa automobilistica 2008, cartella di pagamento n. 09420140023703258000 di euro 234,77 per tassa automobilistica 2009 (presumibilmente notificata in data 12.02.2015), cartella di pagamento n. 09420150003250420000 di euro 116,19 ( notificata presumibilmente in data 08.06.2015) per canone televisivo 2012, cartella di pagamento n.
09420180007163540000 di euro 204,39 (presumibilmente notificata in data 01.08.2018) tassa automobilistica 2014, e cartella n. 09420210008593459000 di euro 3.198,75 Irpef 2016.
Eccepiva la nullità delle intimazione per mancata sottoscrizione delle cartelle esattoriali e la prescrizione e decadenza dei tributi e delle cartelle.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva l'Ader e preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice tributario per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice ordinario che sussistenb per tute le controversie che si collocano a valle della notifica della cartella di pagamento, quindi, eccepiva l'incompatenza per territorio con riferimento alla cartella di pagamento n. 09420150003250420000, concernente l'omesso pagamento di canoni radioaudizioni circolari e televisive in quanto tributi di spettanza dell'Amministrazione Finanziaria-
Direzione provinciale I di Torino-Ufficio territoriale di Torino 1.
Eccepiva ancora l'inammissibilità del ricorso per essere stato intempestivamente proposto oltre il sessantesimo giorno dalla notifica delle cartelle.
In via gradata l'infondatezza dell'eccepita prescrizione in considerazione dell'avvenuta notifica delle cartelle e del mancato decorso del termine decennale di prescrizione con l'aggiunta del periodo di 542 giorni di sospensione disposta dalla normativa emergenziale COVID19.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ADER da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario avv. Difensore_2. Con memoria depositata il 12.11.2025 l'Ader evidenziava che, in relazione alla cartella n.
09420210008593459000 relativa ad IRPEF 2016, in esito all'istanza di autotutela, viste le risultanze d'ufficio,
l'A.F ha proceduto all'abbinamento delle somme versate in esito alla comunicazione ex 36TER del DPR
600/1973 e, atteso che la prima rata era stata corrisposta tardivamente, ha disposto lo sgravio parziale, residuando solo una quota di sanzioni dovuta in ragione dell'intempestivo versamento effettuato dalla contribuente e che dell'intervenuto sgravio parziale, in data 14/02/2024, era stata data formale comunicazione alla ricorrente.
Si riportava per il resto alle prime controdeduzioni
All'udienza del 12.01.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza territoriale, siccome sollevata da parte resistente.
Invero, secondo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in occasione della disamina delle norme che delimitano la competenza del giudice tributario rispetto a quella del giudice ordinario (cfr. Cass.
Sez. Un. 15/05/2007 n.23832), è attribuita alla competenza della commissioni tributarie, a norma del D.lgs
31/12/1992 n.546, art.2 come sostituito dalla L.28/12/2001 n.448, art.12 co 2, la cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie estese ad ogni questione relativa all'an ed al quantum del tributo.
Evidente, allora, che le cartelle di cui sopra si riferiscono tutte a carichi di natura tributaria attribuite quindi alla giurisdizione del giudice tributario.
Parimenti infondata l'eccezione di incompetenza per territorio atteso che la competenza territoriale per il
Canone RAI (ora parte del Canone Unico Patrimoniale), trattandosi di imposta, è del Giudice tributario (Corte di Giustizia) e segue il luogo di resistenza fiscale del contribuente (domicilio) al momento della nascita del tributo e, quindi, nel caso di specie di questa Corte di Giustizia.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.
Invero, parte resistente ha fornito la prova dell'avvenuto sgravio parziale della cartella n.
09420210008593459000 relativa ad IRPEF 2016 (cfr. provvedimento di sgravio parziale in data 13.02.2025) rispetto alla quale residua solo una quota di sanzioni dovuta all'intempestivo versamento della rata corrisposta dalla contribuente.
Per il resto è stata fornita la prova dell'avvenuta notifica di tutte le cartelle sottese ad entrambe le intimazioni impugnate.
La mancata impugnazione delle cartelle ha determinato la definitività del tributo dalle stesse portato senza possibilità di far valere in questa sede intempestive eccezioni di prescrizione del credito.
Per altro anche la prescrizione post cartella non è neppure maturata essendo stata interrotta con la notifica di plurimi atti interruttivi, tutti prodotti da parte resistente e non oggetto di specifica contestazione.
Non resta pertanto, che, accogliere parzialmente il ricorso. In ragione del parziale accoglimento del ricorso e dell'avvenuta comunicazione dello sgravio della cartella n. 09420210008593459000 successivamente alla proposizione del ricorso le spese possono interamente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributario di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Ricorrente_1, lo accoglie parzialmente e, per l'effetto, conferma l'intimazione di pagamento n. 09420229004557842/000 e l' atto di intimazione n. 09420239004012963/000 (quest'ultimo tenuto conto dello sgravio del 13.02.2024 afferente alla cartella di pagamento n. 09420210008593459000).
Spese compensate.
Reggio Calabria, 12.01.2026