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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pesaro, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
GIUBILARO SIMONETTA, Giudice monocratico in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 81/2025 depositato il 09/03/2025
proposto da
Soc.Ricorrente_1 Societa' Cooperativa A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Montelabbate - Via Roma 2, 61025 Montelabbate PU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5 DEL 2024 TARI 2019
- sul ricorso n. 82/2025 depositato il 09/03/2025
proposto da
Soc.Ricorrente_1 Societa' Cooperativa A Responsabilita' Limitata P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Montelabbate - .. 61025 Montelabbate PU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6 DEL 2024 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 238/2025 depositato il 15/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullare parzialmente gli atti impugnati e disporre la restituzione, per ciascuna annualità, del maggior importo di euro 4.978,02 versato per evitare l'iscrizione a ruolo, oltre interessi;
in subordine annullare parzialmente l'atto impugnato e disporre la restituzione del maggior importo di euro 2.972,11 o pari ad euro 2.489,01 versato per evitare l'iscrizione a ruolo, oltre interessi;
con condanna alle spese del giudizio.
Resistente/Appellato: in via pregiudiziale dichiarare inammissibile i ricorsi;
in via subordinata rigettare i ricorsi con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1 Ricorrente_1Con distinti ricorsi il Sig. , quale legale rappresentante della società Soc. Coop.
a r. l. corrente in Vallefoglia, ricorreva avverso avvisi di accertamento esecutivi relativi a Tari 2019 e
2020 emessi dal Comune di Montelabbate.
Eccepiva la ricorrente che la produzione di rifiuti nelle superfici accertate fosse stata esclusivamente di rifiuti speciali quale logica conseguenza dell'attività industriale svolta e di aver, pertanto, provveduto allo smaltimento a proprie spese. Chiedeva, pertanto, il parziale rimborso di quanto versato relativamente alla parte variabile. Si costituiva il Comune di Montelabbate eccependo in primis l'inammissibilità dei ricorsi per intervenuta acquiescenza totale in quanto il contribuente ha pagato l'importo complessivo compreso sia dell'imposta accertata che delle sanzioni irrogate in misura ridotta ad 1/3; in subordine l'inammissibilità anche per il fatto che la richiesta di ripetizione delle somme versate in sede di acquiescenza presuppone l'esistenza di un provvedimento di diniego espresso o rifiuto tacito e di conseguenza l'impugnazione di un atto come l'avviso di accertamento non può costituire un diniego ad un richiesto rimborso;
difetta, pertanto, la previa domanda di restituzione e l'atto impugnabile di diniego.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riunti sono infondati e vanno, pertanto, respinti per i motivi che si espongono.
Preliminarmente si ricorda che il Comune di Montelabbate aveva emesso analoghi avvisi per le annualità 2016 e 2017 divenuti definitivi per omessa impugnazione e che relativamente all'anno
2018, l'annualità è stata definita con sentenza n. 250/2024 del Giudice Monocratico di questa Corte del 7.10.2024 con esito favorevole per il Comune.
Ebbene, in via pregiudiziale quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal Comune in ragione dell'intervenuta acquiescenza questa è infondata, in quanto il contribuente si è limitato a pagare quanto recato nell'avviso al solo scopo di evitare l'iscrizione a ruolo.
Nel merito a prescindere dalla contestazione del Comune circa la prova della produzione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali, è fuori di dubbio che la società non abbia assolto all'obbligo di denuncia delle superfici in cui si producono detti rifiuti speciali. In assenza di preventiva denuncia la circostanza che la società produca rifiuti speciali o ordinari e li smaltisca in proprio non assume alcuna rilevanza decisoria ai fini della riduzione tariffaria (Ord. cass. n. 25435/2023).
In ogni caso dalla documentazione relativa alle annualità oggetto di accertamento è emerso che i rifiuti raccolti maggiormente sono gli scarti di legname, per cui trattasi di rifiuti assimilati agli urbani e non di rifiuti speciali;
ed inoltre è emerso che i rifiuti avviati al trattamento tramite operatore privato non erano di così grande quantità dal poter ipotizzare una inadeguatezza del servizio pubblico reso.
Le deroghe alla tassazione e le riduzioni delle superfici e tariffarie non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione e queste mancanze non possono essere sanate in fase contenziosa come vorrebbe il ricorrente.
Quanto alla quota fissa, questa deve essere sempre obbligatoriamente versata anche con riferimento a quelle parti di superficie occupate la cui produzione prevalente e continuativa sia di rifiuti speciali;
la quota fissa si rapporta, infatti, al mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività; per tale ragione la società ricorrente ha limitato la richiesta di rimborso alla sola quota variabile.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 600.00.
Pesaro 07.07.2025
Il Giudice Monocratico Relatore
Avv. Simonetta Giubilaro
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
GIUBILARO SIMONETTA, Giudice monocratico in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 81/2025 depositato il 09/03/2025
proposto da
Soc.Ricorrente_1 Societa' Cooperativa A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Montelabbate - Via Roma 2, 61025 Montelabbate PU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5 DEL 2024 TARI 2019
- sul ricorso n. 82/2025 depositato il 09/03/2025
proposto da
Soc.Ricorrente_1 Societa' Cooperativa A Responsabilita' Limitata P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Montelabbate - .. 61025 Montelabbate PU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6 DEL 2024 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 238/2025 depositato il 15/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullare parzialmente gli atti impugnati e disporre la restituzione, per ciascuna annualità, del maggior importo di euro 4.978,02 versato per evitare l'iscrizione a ruolo, oltre interessi;
in subordine annullare parzialmente l'atto impugnato e disporre la restituzione del maggior importo di euro 2.972,11 o pari ad euro 2.489,01 versato per evitare l'iscrizione a ruolo, oltre interessi;
con condanna alle spese del giudizio.
Resistente/Appellato: in via pregiudiziale dichiarare inammissibile i ricorsi;
in via subordinata rigettare i ricorsi con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1 Ricorrente_1Con distinti ricorsi il Sig. , quale legale rappresentante della società Soc. Coop.
a r. l. corrente in Vallefoglia, ricorreva avverso avvisi di accertamento esecutivi relativi a Tari 2019 e
2020 emessi dal Comune di Montelabbate.
Eccepiva la ricorrente che la produzione di rifiuti nelle superfici accertate fosse stata esclusivamente di rifiuti speciali quale logica conseguenza dell'attività industriale svolta e di aver, pertanto, provveduto allo smaltimento a proprie spese. Chiedeva, pertanto, il parziale rimborso di quanto versato relativamente alla parte variabile. Si costituiva il Comune di Montelabbate eccependo in primis l'inammissibilità dei ricorsi per intervenuta acquiescenza totale in quanto il contribuente ha pagato l'importo complessivo compreso sia dell'imposta accertata che delle sanzioni irrogate in misura ridotta ad 1/3; in subordine l'inammissibilità anche per il fatto che la richiesta di ripetizione delle somme versate in sede di acquiescenza presuppone l'esistenza di un provvedimento di diniego espresso o rifiuto tacito e di conseguenza l'impugnazione di un atto come l'avviso di accertamento non può costituire un diniego ad un richiesto rimborso;
difetta, pertanto, la previa domanda di restituzione e l'atto impugnabile di diniego.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riunti sono infondati e vanno, pertanto, respinti per i motivi che si espongono.
Preliminarmente si ricorda che il Comune di Montelabbate aveva emesso analoghi avvisi per le annualità 2016 e 2017 divenuti definitivi per omessa impugnazione e che relativamente all'anno
2018, l'annualità è stata definita con sentenza n. 250/2024 del Giudice Monocratico di questa Corte del 7.10.2024 con esito favorevole per il Comune.
Ebbene, in via pregiudiziale quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal Comune in ragione dell'intervenuta acquiescenza questa è infondata, in quanto il contribuente si è limitato a pagare quanto recato nell'avviso al solo scopo di evitare l'iscrizione a ruolo.
Nel merito a prescindere dalla contestazione del Comune circa la prova della produzione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali, è fuori di dubbio che la società non abbia assolto all'obbligo di denuncia delle superfici in cui si producono detti rifiuti speciali. In assenza di preventiva denuncia la circostanza che la società produca rifiuti speciali o ordinari e li smaltisca in proprio non assume alcuna rilevanza decisoria ai fini della riduzione tariffaria (Ord. cass. n. 25435/2023).
In ogni caso dalla documentazione relativa alle annualità oggetto di accertamento è emerso che i rifiuti raccolti maggiormente sono gli scarti di legname, per cui trattasi di rifiuti assimilati agli urbani e non di rifiuti speciali;
ed inoltre è emerso che i rifiuti avviati al trattamento tramite operatore privato non erano di così grande quantità dal poter ipotizzare una inadeguatezza del servizio pubblico reso.
Le deroghe alla tassazione e le riduzioni delle superfici e tariffarie non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione e queste mancanze non possono essere sanate in fase contenziosa come vorrebbe il ricorrente.
Quanto alla quota fissa, questa deve essere sempre obbligatoriamente versata anche con riferimento a quelle parti di superficie occupate la cui produzione prevalente e continuativa sia di rifiuti speciali;
la quota fissa si rapporta, infatti, al mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività; per tale ragione la società ricorrente ha limitato la richiesta di rimborso alla sola quota variabile.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 600.00.
Pesaro 07.07.2025
Il Giudice Monocratico Relatore
Avv. Simonetta Giubilaro