Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/04/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
Nella causa n. 2492/2023 tra le parti:
ATTORE
e (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. PIZZATO ANGELO ) ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso il suo studio
CONVENUTO
) rappresentato e difeso dall'avv. FRANCO ROBERTO Controparte_1 P.IVA_1
) elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._4
OGGETTO: Mutuo
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: IN VIA PRELIMINARE:
a) rigettare l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE
b) revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 998/2023, RG n.
2474/2023 Tribunale di Vicenza, per i motivi e le eccezioni tutti esposti in narrativa e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti e Parte_1
a per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto;
Parte_2 Controparte_1
c) rigettare le domande in via subordinata e ulteriormente gradata da in Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta datata 24.11.23.
IN OGNI CASO:
c) con vittoria di spese e competenze legali oltre contributo spese generali e accessori di legge.
Convenuto: conclude per il rigetto della proposta opposizione, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, per la condanna del debitore opponente al pagamento delle somme dovute.
Con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Fatto e Processo
Con atto di citazione, e hanno svolto opposizione al d.i. 998/23 emesso Parte_1 Parte_2 da questo Ufficio il 10/5/23, a favore di per € 11.578,37. Controparte_1
In particolare, gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della creditrice procedente, tenuto conto che dalla documentazione dimessa non sarebbe stato chiaro a chi era stato ceduto il credito per cui è causa;
la nullità del d.i. impugnato in quanto il contratto dimesso sarebbe stato illeggibile. Hanno, infine, dedotto che l'illeggibilità del contratto sarebbe stata preclusiva della completa individuazione delle eventuali clausole abusive.
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna degli Controparte_1 opponenti al pagamento di quanto dovuto;
in via gradata, ha chiesto la condanna alla restituzione ex art. 2033 c.c. di quanto ricevuto.
Con provvedimento dell'11/3/24, è stata concessa la p.e. al d.i. impugnato.
Svolta la mediazione, la causa è stata istruita documentalmente.
Il giudice ha assunto in decisione la causa ex art. 281 sexies cpc nuovo rito.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e va disattesa.
In merito alla eccezione di difetto di legittimazione attiva, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 4 della legge 130/99 alle cessioni dei crediti delle cartolarizzazioni in genere e poste in essere ai sensi della legge stessa si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3
e 4, del testo unico bancario.
In particolare, il comma 2 dell'art. 58 cit. prevede che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.
L'art. 58, comma 2, TUB ha inteso, quindi, agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, appunto, in blocco, per quanto tale ulteriore attività sia prevista nelle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia.
Ciò posto, parte opponente lamenta il fatto che, relativamente alla prima cessione tra e Parte_3
la Gazzetta Ufficiale non avrebbe riportato l'inclusione del credito di causa CP_2 nell'operazione. Ancora l'opponente dichiara che le stesse considerazioni possono svolgersi anche con riguardo alla seconda cessione.
Ora, in tema di recupero crediti in materia di rapporti bancari, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Orbene, nel caso di specie, la Banca ha dato prova documentale dell'avvenuta cessione a proprio favore.
Ed, infatti, sussiste la prova della cessione da a in quanto nell'avviso di Pt_3 CP_2 cessione pubblicato nella G.U. n. 26 del 5/3/15 si fa riferimento ai finanziamenti erogati da Pt_3
e passati in sofferenza dal 15/6/2009 al 31/8/2014. Premesso che il sig. è stato dichiarato Parte_1 decaduto dal beneficio del termine il 29/6/13 è, chiaro che il credito relativo a tale posizione, rientri nella cessione di cui si discute.
Ciò posto, risulta altresì provata la seconda cessione in quanto nella G.U. n. 31 del 17/3/22 si fa riferimento ai crediti acquistati da ad opera di e di cui si è dato conto Parte_3 CP_2 nella G.U. n. 26 del 5/3/15.
D'altra parte, come noto, la produzione del contratto di cessione del credito non è affatto necessaria, in quanto per giurisprudenza consolidata (Cass. 10200/21, 17110/19, 15884/19, 31188/17) “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Nel caso di specie, è stato peraltro prodotto anche il contratto di cessione tra e CP_2 [...]
. CP_1
Ciò posto è agli atti il contratto originario recante il numero di pratica n. 8326850. Ora, lo stesso numero si trova nella missiva dell'11/3/15, recante avviso di cessione del credito da a , Pt_3 CP_2 laddove è altresì indicato il numero pratica (9494769) e il numero cliente (2330625). Parte opposta ha, poi, depositato l'elenco dei crediti ceduti allegato al contratto di cessione, nel quale
è ricompreso appunto il numero di pratica (9494769) e il numero cliente (2330625) (doc. 5 convenuto).
Nella notifica di cessione da a è, infine, correttamente indicato CP_2 Controparte_1 il numero di contratto 9494769.
Ciò posto, alcun dubbio può sussistere sulla legittimazione attiva di Controparte_1
Prive di pregio risulta infine la doglianza di parte opponente circa il fatto che le comunicazioni di intervenuta cessione e messa in mora (cfr. docc. 5 e-7 all. al decreto ingiuntivo), nel rilevare l'asserita prima cessione tra e e la seconda tra e Controparte_3 CP_2 CP_4 [...] riporterebbero un credito di importo differente. Controparte_1
Dall'estratto conto (Doc. 9 del d.i.) si desume, infatti, che il debito ammonta, al 30/9/14, a €12.891,01
e nelle missive di cui sopra, le cessionarie hanno chiesto il rientro rispettivamente di € 12.893,56 e
€12.891,01. Il d.i. è stato chiesto e ottenuto per € 11.578,37.
Orbene, nel ricorso per d.i. l'ingiungente dà conto dei criteri con cui è arrivata a richiedere il pagamento di € 11.578,37, quale importo risultante dalla sommatoria di € 2.289,02 per rate scadute e non pagate e € 9.289,35 per capitale residuo. Tali dati risultano dall'estratto conto allegato agli atti.
Pertanto, tenuto conto del dato documentale costituito appunto dall'estratto conto e del fatto che la somma ingiunta risulta inferiore a quella indicata nelle missive di messa in mora, ne consegue che non risulta affatto indeterminato il credito vantato, dovendosi ritenere che la creditrice abbia rinunciato a voci di costo precedentemente vantati.
Venendo al merito della controversia, parte opponente lamenta la nullità del decreto, in quanto il contratto è stato allegato in formato parzialmente illeggibile. Ora, non è chi non veda come gli elementi essenziali del contratto siano tutti in formato chiaro e comprensibile.
Ancora, parte opponente lamenta la nullità del d.i. impugnato, in quanto il contratto risulterebbe sottoscritto unicamente dal cliente.
Premesso che, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – sebbene in tema di intermediazione finanziaria ma con principio applicabile anche alla materia dei contratti bancari – hanno chiarito che
“Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (così Cass., Sez. Un., 16.01.2018, n.
898/2018), vi è che nel caso di specie è presente anche la sottoscrizione dell'istituto di credito erogante il credito, ovvero Banca Popolare di Vicenza. Parte opponente lamenta, poi, la nullità del d.i. impugnato in quanto “Se, dunque, la Suprema Corte inserisce la consegna al cliente del contratto monofirma quale elemento indefettibile perché sia integrata la forma ad substantiam, le Istruzioni della Banca d'Italia, dal canto loro, prescrivono le condizioni necessarie per la validità della consegna medesima”.
Nel caso di specie, a pagina 2 del contratto allegato agli atti di causa emerge, tuttavia, chiaramente che il sig. e la garante hanno “spuntato” la casella relativa alla rinuncia ad avvalersi Pt_1 Pt_2 del diritto ad ottenere copia del testo del contratto. Si tratta di clausola specificamente sottoscritta e chiaramente leggibile.
Ciò premesso, la doglianza in punto di vessatorietà delle clausole si appalesa estremamente generica e, quindi, irricevibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico degli opponenti, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018,
n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Si liquidano pertanto € 1.700,00 di cui € 460,00 per fase di studio, € 389,00 per quella introduttiva, € 851,00 per quella istruttoria e €1.453,00 per quella decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e per l'effetto DICHIARA il d.i. 998/23 emesso da questo Ufficio il 10/5/23 definitivamente esecutivo;
CONDANNA e a corrispondere all'opponente le spese di lite che Parte_1 Parte_2 liquida in €1.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Vicenza, 14/4/25
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello