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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/06/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 540/2022 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. BALDI ELENA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
), con il patrocinio dell'avv. GRIECO GIACINTO, elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_1 come in atti PIAZZA DANTE 24 51100 PISTOIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 442 c.p.c., ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, dato atto di quanto esposto in premessa, accertare e dichiarare l'aggravamento e la natura della malattia di cui è affetto il sig. con decorrenza dalla data del 12.2.2016 o dalla diversa epoca in cui risulti Parte_1 diagnosticato con certezza l'aggravamento della malattia a seguito dei vari infortuni sul lavoro e per l'effetto riconoscere il sig. affetto da invalidità permanente con un grado di invalidità Parte_1 del 20% o con il diverso, maggiore o minore, grado di invalidità ritenuto di giustizia, con adeguamento dell'indennizzo già concesso. Vittoria di spese diritti ed onorari”. In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver subìto un trauma alla spalla dx, il 23.2.2014, mentre si trovava a lavoro, e di essere stato operato il 3.12.2014; di aver riportato una menomazione permanente indennizzata dall' per danno biologico permanente al 7% per “deficit del tono e del trofismo CP_1 muscolare e deficit dei movimenti della scapolo-omerale”. La collegiale medica del 12.2.2016 aveva riconosciuto danno biologico permanente al 10%. Inoltre, il ricorrente ha rappresentato di aver subìto un ulteriore infortunio con trauma alla spalla dx, il 30.8.2017, per cui era stato sottoposto a nuovo intervento chirurgico, in seguito al quale l' aveva riconosciuto una menomazione nella misura del CP_1
13%. Il 31.5.2022 il ricorrente, rilevando un peggioramento delle condizioni di salute, si era sottoposto a visita medico-legale privata, all'esito della quale l'invalidità conseguente agli infortuni riportati alla spalla dx veniva quantificata nella misura almeno del 15%, da sommare a quello attribuibile in base alla voce tabellare 227 nella misura massima possibile del 4%, e dunque nel complessivo grado del
20%. La richiesta effettuata ad di visita di revisione per aggravamento era rimasta priva di CP_1
riscontro.
Costituitosi tempestivamente, l' convenuto ha chiesto in via preliminare la declaratoria di CP_2 nullità o inammissibilità del ricorso per genericità dello stesso in ordine alle modalità dell'infortunio e all'entità del presunto aggravamento, nonché per infondatezza della domanda di riconoscimento con decorrenza dal 12.2.2016, essendo l'istanza amministrativa di revisione del giugno 2022; in subordine, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, deducendo: i) mancata allegazione e prova degli elementi costitutivi della fattispecie azionata;
ii) che l' aveva riconosciuto l'infortunio per una CP_2
data menomazione1, con grado di inabilità permanente al 7%, che, in unifica con menomazioni derivanti da un successivo infortunio del 30.8.2017, è stata quantificato al 13% complessivo;
iii) che l'infortunio non risultava idoneo a cagionare grave pregiudizio all'attività svolta dal ricorrente e alla categoria di appartenenza;
iv) che nessuno profilo di maggior gravità dei postumi era stato dedotto e provato ex adverso; v) l'esistenza di fattori extralavorativi che escluderebbero il nesso causale rispetto al richiesto aumento di punteggio per i postumi dedotti in giudizio.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo CTU medico-legale, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Sull'eccezione preliminare di nullità/inammissibilità del ricorso
L'eccezione preliminare con la quale l' resistente ha lamentato la genericità del ricorso deve CP_2
essere disattesa.
L' deduce che il ricorrente abbia omesso di chiarire le circostanze dell'infortunio riportato, ma CP_1
emerge per tabulas e dalle medesime argomentazioni articolate dal resistente che già a suo tempo, nel
2014, l' avesse esaminato la domanda di riconoscimento dell'infortunio de quo, pervenendo CP_2 inizialmente a valutare nella misura del 7% la menomazione globale derivatane (ossia “distrazione e distorsione della spalla destra con lesione parziale della cuffia dei rotatori in soggetto con processi degenerativi”), poi rivalutando altresì il caso a seguito dell'intervento chirurgico eseguito dal ricorrente
(la collegiale medica aveva dunque riconosciuto un danno biologico al 10%), con successiva unifica con postumi derivati da altro evento infortunistico del 2017 e conseguente riconoscimento di un complessivo grado di invalidità del 13%. Pertanto, risulta ben a conoscenza delle circostanze CP_1
storico-fattuali che hanno portato all'infortunio di cui trattasi, avendo già svolto in merito un apposito procedimento amministrativo. Né nel caso di specie occorreva ulteriore specificazione in ordine all'evento infortunistico, facendosi questione dell'aggravamento dei postumi derivati dallo stesso e non dell'infortunio in sé e per sé.
Peraltro, l' è stato in grado di spiegare ampie difese nel merito con riguardo al dedotto CP_2
aggravamento dei postumi, dando conto del fatto che il ricorrente avesse proposto apposita istanza amministrativa di revisione nel 2022 e riportandosi, per sostenerne l'infondatezza anche in questa sede, alla specifica valutazione medico-legale del medico dott. Il che esclude che si possa CP_1 Per_1
essere configurato un qualche vulnus al diritto di difesa, inteso quale diritto al contraddittorio della parte evocata in giudizio, quanto alla chiara individuazione dell'oggetto e del titolo della domanda proposta dal ricorrente.
Tanto basta per respingere l'eccezione.
Nel merito
Nel merito, il ricorso merita accoglimento, con le precisazioni e nei limiti di seguito illustrati.
In particolare, questo giudice ritiene condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la relazione del
CTU medico-legale, dott.ssa la quale ha esaminato in maniera approfondita la complessiva Per_2
attuale condizione del ricorrente, con riferimento alle menomazioni permanenti riportate dal in Pt_1
seguito ai due infortuni sul lavoro che avevano interessato la spalla dx del ricorrente (il primo del
23.4.2014, cui aveva fatto seguito un intervento chirurgico per la riparazione della lesione tendinea;
il secondo, del 30.8.2017, che aveva provocato la completa rottura del tendine sottoscapolare e richiesto l'effettuazione di un ulteriore intervento chirurgico il 13.6.2018 al fine di stabilizzare la testa dell'omero nella sua posizione anatomica “mediante transfer del tendine del m gran dorsale inserito sulla tuberosità omerale e fissato mediante ancora e fili metallici, previo trasferimento del tendine del piccolo pettorale”) e valutato positivamente, anche all'esito di apposito esame obiettivo ed unitamente all'analisi della documentazione versata in atti, l'eventuale sussistenza di una condizione di aggravamento dei postumi che già erano stati riconosciuti e quantificati dall' assicuratore CP_2
resistente.
Ebbene, la dott.ssa descritta la condizione attuale della articolazione scapolo-omerale dx Per_2
del periziando per come emersa nel corso della visita medica2 e dato atto dei molteplici test effettuati “per cuffia dei rotatori”3, ha osservato che “il presenta ,limitazione dell'arto superiore destro in Pt_1
destrimane con escursioni articolari ridotte di 1/3 (abduzione, elevazione, rotazioni e postergazioni) associata a ipotonotrofia muscolare e segni clinici di impegno della cuffia dei rotatori, oltre ad esiti cicatriziali da accesso chirurgico open per altro attualmente normocromici, anche se lievemente diastasati e di lunghezza complessiva di 12 cm. Il CTU sulla scorta della storia clinica del p. dei dati strumentali e della obiettività attuale, ritiene che il signor presenti una Parte_1 menomazione della spalla dx con importante limitazione funzionale dell'arco articolare associata a sintomatologia dolorosa e conseguente a danno anatomico in esiti di duplice intervento chirurgico, oltre ad esito cicatriziale lunga cm 12 sia pure ben consolidato e normocromico” (cfr. pag.
8-9 relazione CTU).
Alla luce di ciò, con argomentazioni che vanno esenti da critiche in quanto non contraddittorie e fondate su specifici indici medico-legali chiaramente esplicitati nella relazione, la consulente è pervenuta a valutare il danno biologico attuale nella misura del 16% complessivo4.
A questo riguardo, devono respingersi le contestazioni mosse da a mezzo del proprio CP_1
consulente di parte, il quale ha ritenuto che la CTU non avesse evidenziato in cosa consisterebbe l'aggravamento dei postumi già valutati nella misura del 13% dall'Istituto e, soprattutto, la decorrenza di tale aggravamento. Invero, la dott.ssa ha offerto una ragionevole risposta a simili Per_2
deduzioni difensive di parte resistente, evidenziando come la valutazione effettuata dal CTU sia esitata dall'esame obiettivo effettuato, che aveva consentito di appurare a carico del ricorrente una attuale
“importante limitazione funzionale della spalla dx con un danno anatomico rilevante determinato dalla lesione traumatica e dagli esiti del duplice intervento chirurgico subito, oltre all'esito cicatriziale”.
Situazione attuale corrispondente a quella che emergerebbe dalla relazione medico-legale del consulente del ricorrente, datata 31.5.2022, prodotta all' a fondamento della richiesta di revisione CP_1
per aggravamento e depositata anche con il ricorso giudiziale. Tanto che, contrariamente a quanto
attiva fino a 160°, abduzione a 70°, nella postergazione bassa la mano arriva a mala pena all'altezza di L5, e nella postergazione alta la mano arriva a sfiorare la base del collo sulla dx. Le escursioni articolari, ove si tenti di forzare il movimento attivo evocano dolore. Il ROM attivo è sensibilmente ridotto quando i movimenti vengono fatti eseguire contro resistenza” (cfr. pag. 7 relazione CTU). 3 “lift off test positivo ++-, internal rotation la sign ++-, Napoleon test ++ -(tutti indicativi di lesione del sottoscapolare)
Apprehension test ++-, test di WK ++-, test di BE ++-“ (ibidem). CP_ 4 Riportandosi alla tabella delle menomazioni allegata al D.M. 12.7.2000, la dott.ssa osì quantifica Per_2 partitamente le voci di danno riscontrate a carico del ricorrente:
“voce tabellare 36 per esiti cicatriziali non interessanti il volto 2%; voce tabellare 227 esiti di lesioni delle strutture muscolotendinee della spalla esclusa la limitazione funzionale 4%, voce tabellare 223 (anchilosi di spalla arto dominante tabellata 25%) per limitazione funzionale di 1/3 dei movimenti della spalla dx di 10%” (pag. 9 relazione CTU). sostenuto dal CTP di dott. la CTU ha individuato con esattezza e precisione la data di CP_1 Per_1 decorrenza dell'aggravamento di cui è causa, ossia proprio il 31.5.2022, giustificando tale collocazione cronologica in ragione del fatto che a tale data risalirebbe la perizia di parte che ha attestato, in termini analoghi a quelli della relazione della CTU, il peggioramento dei postumi sofferti dal ricorrente, in assenza peraltro di alcun indice che attesti e provi in giudizio una diversa decorrenza, anteriore o successiva (cfr. punto 4) a pag. 9 relazione CTU).
In ragione di quanto precede, deve concludersi per il riconoscimento in capo al ricorrente di una invalidità permanente nel grado del 16% (e non, quindi, del 20% come richiesto in ricorso), secondo quanto accertato dalla CTU, a decorrere dal 31.5.2022, cui dovrà conseguire l'adeguamento dell'indennizzo già concesso al dall' resistente, che andrà quantificato in sede Pt_1 CP_2
amministrativa, stante la domanda generica formulata in questa sede che non rende necessario procedere a quantificazione in dispositivo.
Sulle spese di lite
Tenuto conto del fatto che la domanda è stata accolta ma è stato riconosciuto al ricorrente un grado complessivo di invalidità conseguente al dedotto ed accertato aggravamento inferiore a quanto richiesto in ricorso, appare equo compensare tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo la restante quota di 2/3 a carico della parte soccombente. Esse sono liquidate in dispositivo, già nella misura di
2/3, sulla scorta dei valori minimi dello scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile), stante il non particolare grado di complessità delle questioni oggetto della controversia.
A carico della parte soccombente sono poste definitivamente anche le spese dell'espletata CTU medico-legale, come già liquidate con ordinanza del 28.9.2023 cui si rinvia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Accertato e dichiara l'aggravamento dei postumi permanenti riportati dal ricorrente Pt_1
a seguito degli infortuni sul lavoro del 23.2.2014 e del 30.8.2017, da valutarsi in misura pari al
[...]
16% in riferimento alle tabelle del d.lgs. 38/2000 a decorrere dal 31.5.2022, condanna a CP_1
corrispondere al ricorrente la rendita nella misura del 16%, detratto quanto già percepito, oltre interessi nella misura legale dalle singole scadenze a decorrere dal 31.5.2022 al saldo;
2) Compensa tra le parti le spese di lite per 1/3, e pone le stesse a carico di parte resistente per la restante quota di 2/3, e per l'effetto condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 complessivi € 3.092,00 per compensi, € 43,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti;
3) Pone definitivamente a carico di le spese per i compensi del CTU, come liquidate con CP_1
ordinanza del 28.9.2023.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 20 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Distrazione e distorsione della spalla destra con lesione parziale della cuffia dei rotatori in soggetto con processi degenerativi” (cfr. pag. 3 memoria difensiva). 2 “La scapolo-omerale dx presenta una cicatrice chirurgica lunga cm 12 sul pilastro anteriore, ben consolidata, ma parzialmente aderente ai piani sottostanti, sostanzialmente normocromica e lievemente diastasata. Il cingolo SO appare lievemente ptosico e addotto, diffusa ipotonotrofia muscolare soprattutto a carico del bicicipite omerale, con minus perimetrico di 1 cm misurato al III prossimale del braccio, e del deltoide. Dal punto di vista funzionale si reperta: elevazione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 540/2022 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. BALDI ELENA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
), con il patrocinio dell'avv. GRIECO GIACINTO, elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_1 come in atti PIAZZA DANTE 24 51100 PISTOIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 442 c.p.c., ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, dato atto di quanto esposto in premessa, accertare e dichiarare l'aggravamento e la natura della malattia di cui è affetto il sig. con decorrenza dalla data del 12.2.2016 o dalla diversa epoca in cui risulti Parte_1 diagnosticato con certezza l'aggravamento della malattia a seguito dei vari infortuni sul lavoro e per l'effetto riconoscere il sig. affetto da invalidità permanente con un grado di invalidità Parte_1 del 20% o con il diverso, maggiore o minore, grado di invalidità ritenuto di giustizia, con adeguamento dell'indennizzo già concesso. Vittoria di spese diritti ed onorari”. In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver subìto un trauma alla spalla dx, il 23.2.2014, mentre si trovava a lavoro, e di essere stato operato il 3.12.2014; di aver riportato una menomazione permanente indennizzata dall' per danno biologico permanente al 7% per “deficit del tono e del trofismo CP_1 muscolare e deficit dei movimenti della scapolo-omerale”. La collegiale medica del 12.2.2016 aveva riconosciuto danno biologico permanente al 10%. Inoltre, il ricorrente ha rappresentato di aver subìto un ulteriore infortunio con trauma alla spalla dx, il 30.8.2017, per cui era stato sottoposto a nuovo intervento chirurgico, in seguito al quale l' aveva riconosciuto una menomazione nella misura del CP_1
13%. Il 31.5.2022 il ricorrente, rilevando un peggioramento delle condizioni di salute, si era sottoposto a visita medico-legale privata, all'esito della quale l'invalidità conseguente agli infortuni riportati alla spalla dx veniva quantificata nella misura almeno del 15%, da sommare a quello attribuibile in base alla voce tabellare 227 nella misura massima possibile del 4%, e dunque nel complessivo grado del
20%. La richiesta effettuata ad di visita di revisione per aggravamento era rimasta priva di CP_1
riscontro.
Costituitosi tempestivamente, l' convenuto ha chiesto in via preliminare la declaratoria di CP_2 nullità o inammissibilità del ricorso per genericità dello stesso in ordine alle modalità dell'infortunio e all'entità del presunto aggravamento, nonché per infondatezza della domanda di riconoscimento con decorrenza dal 12.2.2016, essendo l'istanza amministrativa di revisione del giugno 2022; in subordine, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, deducendo: i) mancata allegazione e prova degli elementi costitutivi della fattispecie azionata;
ii) che l' aveva riconosciuto l'infortunio per una CP_2
data menomazione1, con grado di inabilità permanente al 7%, che, in unifica con menomazioni derivanti da un successivo infortunio del 30.8.2017, è stata quantificato al 13% complessivo;
iii) che l'infortunio non risultava idoneo a cagionare grave pregiudizio all'attività svolta dal ricorrente e alla categoria di appartenenza;
iv) che nessuno profilo di maggior gravità dei postumi era stato dedotto e provato ex adverso; v) l'esistenza di fattori extralavorativi che escluderebbero il nesso causale rispetto al richiesto aumento di punteggio per i postumi dedotti in giudizio.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo CTU medico-legale, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Sull'eccezione preliminare di nullità/inammissibilità del ricorso
L'eccezione preliminare con la quale l' resistente ha lamentato la genericità del ricorso deve CP_2
essere disattesa.
L' deduce che il ricorrente abbia omesso di chiarire le circostanze dell'infortunio riportato, ma CP_1
emerge per tabulas e dalle medesime argomentazioni articolate dal resistente che già a suo tempo, nel
2014, l' avesse esaminato la domanda di riconoscimento dell'infortunio de quo, pervenendo CP_2 inizialmente a valutare nella misura del 7% la menomazione globale derivatane (ossia “distrazione e distorsione della spalla destra con lesione parziale della cuffia dei rotatori in soggetto con processi degenerativi”), poi rivalutando altresì il caso a seguito dell'intervento chirurgico eseguito dal ricorrente
(la collegiale medica aveva dunque riconosciuto un danno biologico al 10%), con successiva unifica con postumi derivati da altro evento infortunistico del 2017 e conseguente riconoscimento di un complessivo grado di invalidità del 13%. Pertanto, risulta ben a conoscenza delle circostanze CP_1
storico-fattuali che hanno portato all'infortunio di cui trattasi, avendo già svolto in merito un apposito procedimento amministrativo. Né nel caso di specie occorreva ulteriore specificazione in ordine all'evento infortunistico, facendosi questione dell'aggravamento dei postumi derivati dallo stesso e non dell'infortunio in sé e per sé.
Peraltro, l' è stato in grado di spiegare ampie difese nel merito con riguardo al dedotto CP_2
aggravamento dei postumi, dando conto del fatto che il ricorrente avesse proposto apposita istanza amministrativa di revisione nel 2022 e riportandosi, per sostenerne l'infondatezza anche in questa sede, alla specifica valutazione medico-legale del medico dott. Il che esclude che si possa CP_1 Per_1
essere configurato un qualche vulnus al diritto di difesa, inteso quale diritto al contraddittorio della parte evocata in giudizio, quanto alla chiara individuazione dell'oggetto e del titolo della domanda proposta dal ricorrente.
Tanto basta per respingere l'eccezione.
Nel merito
Nel merito, il ricorso merita accoglimento, con le precisazioni e nei limiti di seguito illustrati.
In particolare, questo giudice ritiene condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la relazione del
CTU medico-legale, dott.ssa la quale ha esaminato in maniera approfondita la complessiva Per_2
attuale condizione del ricorrente, con riferimento alle menomazioni permanenti riportate dal in Pt_1
seguito ai due infortuni sul lavoro che avevano interessato la spalla dx del ricorrente (il primo del
23.4.2014, cui aveva fatto seguito un intervento chirurgico per la riparazione della lesione tendinea;
il secondo, del 30.8.2017, che aveva provocato la completa rottura del tendine sottoscapolare e richiesto l'effettuazione di un ulteriore intervento chirurgico il 13.6.2018 al fine di stabilizzare la testa dell'omero nella sua posizione anatomica “mediante transfer del tendine del m gran dorsale inserito sulla tuberosità omerale e fissato mediante ancora e fili metallici, previo trasferimento del tendine del piccolo pettorale”) e valutato positivamente, anche all'esito di apposito esame obiettivo ed unitamente all'analisi della documentazione versata in atti, l'eventuale sussistenza di una condizione di aggravamento dei postumi che già erano stati riconosciuti e quantificati dall' assicuratore CP_2
resistente.
Ebbene, la dott.ssa descritta la condizione attuale della articolazione scapolo-omerale dx Per_2
del periziando per come emersa nel corso della visita medica2 e dato atto dei molteplici test effettuati “per cuffia dei rotatori”3, ha osservato che “il presenta ,limitazione dell'arto superiore destro in Pt_1
destrimane con escursioni articolari ridotte di 1/3 (abduzione, elevazione, rotazioni e postergazioni) associata a ipotonotrofia muscolare e segni clinici di impegno della cuffia dei rotatori, oltre ad esiti cicatriziali da accesso chirurgico open per altro attualmente normocromici, anche se lievemente diastasati e di lunghezza complessiva di 12 cm. Il CTU sulla scorta della storia clinica del p. dei dati strumentali e della obiettività attuale, ritiene che il signor presenti una Parte_1 menomazione della spalla dx con importante limitazione funzionale dell'arco articolare associata a sintomatologia dolorosa e conseguente a danno anatomico in esiti di duplice intervento chirurgico, oltre ad esito cicatriziale lunga cm 12 sia pure ben consolidato e normocromico” (cfr. pag.
8-9 relazione CTU).
Alla luce di ciò, con argomentazioni che vanno esenti da critiche in quanto non contraddittorie e fondate su specifici indici medico-legali chiaramente esplicitati nella relazione, la consulente è pervenuta a valutare il danno biologico attuale nella misura del 16% complessivo4.
A questo riguardo, devono respingersi le contestazioni mosse da a mezzo del proprio CP_1
consulente di parte, il quale ha ritenuto che la CTU non avesse evidenziato in cosa consisterebbe l'aggravamento dei postumi già valutati nella misura del 13% dall'Istituto e, soprattutto, la decorrenza di tale aggravamento. Invero, la dott.ssa ha offerto una ragionevole risposta a simili Per_2
deduzioni difensive di parte resistente, evidenziando come la valutazione effettuata dal CTU sia esitata dall'esame obiettivo effettuato, che aveva consentito di appurare a carico del ricorrente una attuale
“importante limitazione funzionale della spalla dx con un danno anatomico rilevante determinato dalla lesione traumatica e dagli esiti del duplice intervento chirurgico subito, oltre all'esito cicatriziale”.
Situazione attuale corrispondente a quella che emergerebbe dalla relazione medico-legale del consulente del ricorrente, datata 31.5.2022, prodotta all' a fondamento della richiesta di revisione CP_1
per aggravamento e depositata anche con il ricorso giudiziale. Tanto che, contrariamente a quanto
attiva fino a 160°, abduzione a 70°, nella postergazione bassa la mano arriva a mala pena all'altezza di L5, e nella postergazione alta la mano arriva a sfiorare la base del collo sulla dx. Le escursioni articolari, ove si tenti di forzare il movimento attivo evocano dolore. Il ROM attivo è sensibilmente ridotto quando i movimenti vengono fatti eseguire contro resistenza” (cfr. pag. 7 relazione CTU). 3 “lift off test positivo ++-, internal rotation la sign ++-, Napoleon test ++ -(tutti indicativi di lesione del sottoscapolare)
Apprehension test ++-, test di WK ++-, test di BE ++-“ (ibidem). CP_ 4 Riportandosi alla tabella delle menomazioni allegata al D.M. 12.7.2000, la dott.ssa osì quantifica Per_2 partitamente le voci di danno riscontrate a carico del ricorrente:
“voce tabellare 36 per esiti cicatriziali non interessanti il volto 2%; voce tabellare 227 esiti di lesioni delle strutture muscolotendinee della spalla esclusa la limitazione funzionale 4%, voce tabellare 223 (anchilosi di spalla arto dominante tabellata 25%) per limitazione funzionale di 1/3 dei movimenti della spalla dx di 10%” (pag. 9 relazione CTU). sostenuto dal CTP di dott. la CTU ha individuato con esattezza e precisione la data di CP_1 Per_1 decorrenza dell'aggravamento di cui è causa, ossia proprio il 31.5.2022, giustificando tale collocazione cronologica in ragione del fatto che a tale data risalirebbe la perizia di parte che ha attestato, in termini analoghi a quelli della relazione della CTU, il peggioramento dei postumi sofferti dal ricorrente, in assenza peraltro di alcun indice che attesti e provi in giudizio una diversa decorrenza, anteriore o successiva (cfr. punto 4) a pag. 9 relazione CTU).
In ragione di quanto precede, deve concludersi per il riconoscimento in capo al ricorrente di una invalidità permanente nel grado del 16% (e non, quindi, del 20% come richiesto in ricorso), secondo quanto accertato dalla CTU, a decorrere dal 31.5.2022, cui dovrà conseguire l'adeguamento dell'indennizzo già concesso al dall' resistente, che andrà quantificato in sede Pt_1 CP_2
amministrativa, stante la domanda generica formulata in questa sede che non rende necessario procedere a quantificazione in dispositivo.
Sulle spese di lite
Tenuto conto del fatto che la domanda è stata accolta ma è stato riconosciuto al ricorrente un grado complessivo di invalidità conseguente al dedotto ed accertato aggravamento inferiore a quanto richiesto in ricorso, appare equo compensare tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo la restante quota di 2/3 a carico della parte soccombente. Esse sono liquidate in dispositivo, già nella misura di
2/3, sulla scorta dei valori minimi dello scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile), stante il non particolare grado di complessità delle questioni oggetto della controversia.
A carico della parte soccombente sono poste definitivamente anche le spese dell'espletata CTU medico-legale, come già liquidate con ordinanza del 28.9.2023 cui si rinvia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Accertato e dichiara l'aggravamento dei postumi permanenti riportati dal ricorrente Pt_1
a seguito degli infortuni sul lavoro del 23.2.2014 e del 30.8.2017, da valutarsi in misura pari al
[...]
16% in riferimento alle tabelle del d.lgs. 38/2000 a decorrere dal 31.5.2022, condanna a CP_1
corrispondere al ricorrente la rendita nella misura del 16%, detratto quanto già percepito, oltre interessi nella misura legale dalle singole scadenze a decorrere dal 31.5.2022 al saldo;
2) Compensa tra le parti le spese di lite per 1/3, e pone le stesse a carico di parte resistente per la restante quota di 2/3, e per l'effetto condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 complessivi € 3.092,00 per compensi, € 43,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti;
3) Pone definitivamente a carico di le spese per i compensi del CTU, come liquidate con CP_1
ordinanza del 28.9.2023.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 20 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Distrazione e distorsione della spalla destra con lesione parziale della cuffia dei rotatori in soggetto con processi degenerativi” (cfr. pag. 3 memoria difensiva). 2 “La scapolo-omerale dx presenta una cicatrice chirurgica lunga cm 12 sul pilastro anteriore, ben consolidata, ma parzialmente aderente ai piani sottostanti, sostanzialmente normocromica e lievemente diastasata. Il cingolo SO appare lievemente ptosico e addotto, diffusa ipotonotrofia muscolare soprattutto a carico del bicicipite omerale, con minus perimetrico di 1 cm misurato al III prossimale del braccio, e del deltoide. Dal punto di vista funzionale si reperta: elevazione