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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6844/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 6844/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 4 febbraio 2025 ad ore 13.15 innanzi al dott. ZI Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. ZANCANARI MARIA ELENA e l'avv. DA VIÀ ANNA Parte_1
Per , nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Da Vià chiede che venga dichiarata la contumacia del resistente e chiede l'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento, precisa che la morosità a gennaio 2025 ammonta ad euro
9.038,85 in conto canoni, già detratti i pagamenti intervenuti.
Il Giudice dichiara la contumacia del sig. e dichiara, altresì, chiusa la discussione Controparte_1 orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente.
IL verbale viene chiuso alle ore 14.15.
Il Giudice
dott. ZI Martoro
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del giudice unico dott. ZI AR, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...]della Battaglia Meolo (Ve) in Parte_1
via Capo D'Argine n. 14, c.f. , con gli avv.,ti Maria Elena Zancanari e Anna CodiceFiscale_1
Da Vià del Foro di Verona;
ricorrente;
contro
:
nato a [...] l'[...], già residente a [...]di Capo Rizzuto (Kr) Controparte_1
in via Londra n. 11; resistente
iscritta al n. 6844/24 R.G.
Osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
pagina 2 di 4 Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità notificato al resistente a norma dell'art. 143 c.p.c.;
osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'irreperibilità dello intimato predetto, il ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di locazione datato
26.09.2023, per grave inadempimento dello stesso, in quanto non aveva più corrisposto i canoni venuti a maturazione dal marzo a settembre 2024 e le relative utenze, ancora intestate al locatore, che detratti i pagamenti nel frattempo intervenuti, determinavano un debito pari ad € 4.788,85, oltre interessi legali calcolati dalle singole scadenze al saldo;
rilevato che la parte resistente dopo il mutamento del rito non si era costituita e, quindi, ne veniva dichiarata la contumacia.
Lo scioglimento del contratto per inadempimento, salvo che la risoluzione operi di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. La valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo,
attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. L'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità,
nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (cfr: Cass. civ. n. 3954/08). In nessun caso pagina 3 di 4 il conduttore è legittimato ad interrompere la corresponsione dei canoni di locazione, in quanto ciò
determina automaticamente l'esposizione alla possibilità di subire una intimazione di sfratto per morosità (cfr: Cass 1317/15).
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda del ricorrente di risoluzione del contratto di locazione, datato 26.09.2023, per grave inadempimento del resistente, per l'effetto, ordina allo stesso il rilascio immediato dell'immobile sito a Verona condotto in locazione e lo condanna al pagamento, in favore del ricorrente della somma pari ad € 9.038,85 per i canoni non corrisposti, fino a gennaio 2025 ed alla rifusione allo stesso delle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione datato 26.09.2023 per grave inadempimento del conduttore;
per l'effetto, ordina al sig. , di rilasciare immediatamente l'immobile sito a Verona Controparte_1
in via Urbano III n. 9;
condanna il sig. al pagamento in favore del locatore della somma pari ad euro Controparte_1
9.038,85 per i canoni non corrisposti fino a gennaio 2025, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo;
condanna il predetto al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad euro 1.150,00 mensili, dal febbraio 2025 e fino al rilascio effettivo;
condanna il resistente alla rifusione al ricorrente delle spese legali della fase di convalida e di quella di merito, liquidate in complessivi € 2.985,50, oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 4 febbraio 2025
Il Giudice dott. ZI AR
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 6844/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 4 febbraio 2025 ad ore 13.15 innanzi al dott. ZI Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. ZANCANARI MARIA ELENA e l'avv. DA VIÀ ANNA Parte_1
Per , nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Da Vià chiede che venga dichiarata la contumacia del resistente e chiede l'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento, precisa che la morosità a gennaio 2025 ammonta ad euro
9.038,85 in conto canoni, già detratti i pagamenti intervenuti.
Il Giudice dichiara la contumacia del sig. e dichiara, altresì, chiusa la discussione Controparte_1 orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente.
IL verbale viene chiuso alle ore 14.15.
Il Giudice
dott. ZI Martoro
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del giudice unico dott. ZI AR, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...]della Battaglia Meolo (Ve) in Parte_1
via Capo D'Argine n. 14, c.f. , con gli avv.,ti Maria Elena Zancanari e Anna CodiceFiscale_1
Da Vià del Foro di Verona;
ricorrente;
contro
:
nato a [...] l'[...], già residente a [...]di Capo Rizzuto (Kr) Controparte_1
in via Londra n. 11; resistente
iscritta al n. 6844/24 R.G.
Osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
pagina 2 di 4 Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità notificato al resistente a norma dell'art. 143 c.p.c.;
osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'irreperibilità dello intimato predetto, il ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di locazione datato
26.09.2023, per grave inadempimento dello stesso, in quanto non aveva più corrisposto i canoni venuti a maturazione dal marzo a settembre 2024 e le relative utenze, ancora intestate al locatore, che detratti i pagamenti nel frattempo intervenuti, determinavano un debito pari ad € 4.788,85, oltre interessi legali calcolati dalle singole scadenze al saldo;
rilevato che la parte resistente dopo il mutamento del rito non si era costituita e, quindi, ne veniva dichiarata la contumacia.
Lo scioglimento del contratto per inadempimento, salvo che la risoluzione operi di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. La valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo,
attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. L'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità,
nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (cfr: Cass. civ. n. 3954/08). In nessun caso pagina 3 di 4 il conduttore è legittimato ad interrompere la corresponsione dei canoni di locazione, in quanto ciò
determina automaticamente l'esposizione alla possibilità di subire una intimazione di sfratto per morosità (cfr: Cass 1317/15).
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda del ricorrente di risoluzione del contratto di locazione, datato 26.09.2023, per grave inadempimento del resistente, per l'effetto, ordina allo stesso il rilascio immediato dell'immobile sito a Verona condotto in locazione e lo condanna al pagamento, in favore del ricorrente della somma pari ad € 9.038,85 per i canoni non corrisposti, fino a gennaio 2025 ed alla rifusione allo stesso delle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione datato 26.09.2023 per grave inadempimento del conduttore;
per l'effetto, ordina al sig. , di rilasciare immediatamente l'immobile sito a Verona Controparte_1
in via Urbano III n. 9;
condanna il sig. al pagamento in favore del locatore della somma pari ad euro Controparte_1
9.038,85 per i canoni non corrisposti fino a gennaio 2025, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo;
condanna il predetto al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad euro 1.150,00 mensili, dal febbraio 2025 e fino al rilascio effettivo;
condanna il resistente alla rifusione al ricorrente delle spese legali della fase di convalida e di quella di merito, liquidate in complessivi € 2.985,50, oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 4 febbraio 2025
Il Giudice dott. ZI AR
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