Articolo 70 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 69Articolo 71
Versione
1 gennaio 1992
Art. 70. (Norme applicabili alla controversia
in materia di locazione di comodato e di affitto) 1. Dopo l' articolo 447 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 447-bis - (Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto) - Le controversie di cui all'articolo 8, secondo comma numero 3) sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420 e 421 primo comma 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428 e 429 primo e secondo comma 430, 433, 434 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.
Per le controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3), e' competente il guidice del luogo dove si trova la cosa. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.
Il giudice puo' disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo, di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche' la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.
Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza.
Il giudice d'appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando dalle stessa possa derivare l'altra parte gravissimo danno".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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