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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/05/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3641/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3641 del R.G.A.C. dell'anno 2024, all'esito della discussione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 13 maggio 2025, vertente TRA Sig. C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Marco De Parte_1 C.F._1
Rosis;
RICORRENTE
E
, C.F.: in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Cosenza;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ex art. 6 D. Lgs. 150/2011 (art 22 l. 689/1981);
Conclusioni delle parti: come in atti ed a verbale di udienza del 13 maggio 2025; RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 depositato il 30.12.2024 il Sig. ha proposto Parte_2 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0033643 del 20-11-2024-U, notificatagli in data 30.11.2024 con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di Euro 60.000,00 (€ 20.000,00 per ogni apparecchio, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria) ed è stata ordinata la confisca dei tre apparecchi di seguito specificati, per la violazione dell'art. 110 c. 9 lett. f-quater T.U.L.P.S. per avere manomesso tre apparecchi da intrattenimento denominato “Roxi stelle e cubi evolution” avente codice identificativo RN05303550J, “Roxi crazy games evolution” avente codice identificativoRN0530557C e “Id big win” avente codice identificativo RN05623031K, violazione contestatagli in sede di verbale di accesso, contestazione e sequestro amministrativo prot. n. 8871 del 14.02.2020, redatto dal personale militare della Guardia di Finanza Compagnia di Sibari.
Ha dedotto che in data 27.01.2020 personale della Guardia di Finanza procedeva a controllo presso la
“Stazione di servizio IO I” in Cassano ed in tale occasione rinveniva i tre CP_2 apparecchi, ivi istallati dalla ditta individuale sui quali, a seguito di ispezione, Controparte_3 veniva constatata l'integrità del guscio esterno, rimosso il quale la Guardia di Finanza riteneva essersi verificata manomissione delle schede.
pagina 1 di 6 Il ricorrente ha evidenziato di avere fatto presente in sede di verbale che “... anche se la scheda risulta scollegata registra comunque le relative aperture. Tale spiegazione trova riscontro alla pagina n.8 di 150 della scheda esplicativa dell'apparecchio certificato in cui si menziona che le eventuali manomissioni vengono immediatamente individuate dalla memoria del programma o dalle memorie dei contatori di dati cosicché in caso di modifiche o anomalie viene bloccato l'inserimento delle monete e viene visualizzato su monitor un messaggio di fuori servizio … a supporto di quanto da me dichiarato rimarco il fatto che dopo lo scollegamento della scheda rimane evidente il segno dei sigilli che vengono asportati per la prima volta”. Ha contestato che, nonostante la constatata presenza dei sigilli, tale da escludere manomissione, è stata emessa l'impugnata ordinanza, della quale ha chiesto accertarsi l'illegittimità e l'infondatezza. A sostegno dell'opposizione ha rilevato l'erroneità del provvedimento impugnato, poiché emesso senza considerare la presenza dei sigilli apposti dall'azienda produttrice e che i detti sigilli non erano manomessi.
Ha rilevato, inoltre, che le operazioni eseguite dai militari della Guardia di Finanza sulla macchina erano state “immediatamente segnalate dalla scheda”, e che pertanto, una precedente manomissione sarebbe stata segnalata dalla scheda. Ha quindi chiesto “1) annullare l'ordinanza-ingiunzione e confisca registro ufficiale 0033643.20-11- 2024-U; 2) condannare, infine, parte resistente al pagamento delle spese e competenze tutte di lite, onorari difensivi inclusi da distrarsi ex art. 93 c.p.c.” ed ha formulato istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione. Fissata l'udienza di comparizione per l'11.2.2025, in data 31.1.2025 si è costituita l' Controparte_1
resistendo al ricorso e rilevando che il sig. aveva presentato memoria
[...] Parte_1 difensiva prot. n° 10188 del 27/02/2020, con la quale aveva contestato gli addebiti e che era stata rigettata sul rilievo di quanto riportato nel verbale di accesso, che fa piena prova, fino a querela di falso e che, poiché il Sig. non si era avvalso della facoltà di provvedere al pagamento della sanzione Pt_1 Contr in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, l' aveva proceduto all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e confisca prot. n° 33643 del 20/11/2024. L'Agenzia resistente ha evidenziato la corretta irrogazione della sanzione amministrativa prevista all'art. 110 del TULPS, comma 9, lettera f-quater, poiché i tre apparecchi da intrattenimento che il Sig.
quale proprietario, aveva installato presso la Stazione di Servizio Esso di IO Novelli, Pt_1 non rispondono alle caratteristiche previste al comma 6, lettera a) dell'art. 110 del TULPS, per essere stati manomessi compromettendo l'immodificabilità della scheda ed il regolare e costante collegamento alla rete telematica di cui all'art. 14 bis, quarto comma del DPR 640/1972, finalizzato al continuo monitoraggio dei dati di gioco, per come rilevato dai militari della Guardia di Finanza in sede di accesso e riportato a verbale. Ha richiamato in proposito altresì i rilievi fotografici allegati al processo verbale. Ha ricordato in proposito che ai sensi dell'art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS “si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanza- Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 540” e che, infatti, “gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del TULPS, possono raccogliere gioco esclusivamente se Contr collegati alla rete telematica tramite apparati per la connessione ed in condizione di registrare e Contr rendere disponibili al sistema centrale di i dati di funzionamento di gioco…..”.
pagina 2 di 6 Ha richiamato il Decreto Direttoriale 047/12/2003, che, con riguardo agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 T.U.L.P.S, precisa al comma 2 “La scheda di gioco è inserita dal produttore della scheda stessa, unitamente al dispositivo di controllo di in un contenitore metallico (o di CP_5 altri materiali equivalenti), munito di: a) sigilli od etichette anti-effrazione; b) dispositivi in grado di comunicare alla scheda di gioco la tentata manomissione e di attivare un allarme acustico o luminoso in caso di apertura del contenitore stesso;
c) aperture per consentire il solo collegamento ai dispositivi che costituiscono l'apparecchio di gioco;
d) apertura per consentire il collegamento alla rete telematica di attraverso un'interfaccia fisica seriale di tipo «RS232» con connettore «DB9 CP_5 femmina», rispondente a standard internazionali.” e al comma 7 “Gli apparecchi di gioco sono muniti di dispositivi che garantiscono, sotto qualsiasi forma, l'inalterabilità dei contatori e l'immodificabilità delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento nonché di computo e di erogazione delle vincite. In particolare: a) le eventuali interfacce, comprese le porte di comunicazione, presenti nella scheda di gioco e non utilizzate, sono rimosse a cura del produttore della scheda di gioco stessa ovvero rese inaccessibili, prima dell'inserimento della scheda nell'apposito contenitore di cui al comma 2-bis;” b) i collegamenti tra il contenitore della scheda di gioco e gli altri dispositivi che costituiscono l'apparecchio di gioco, compresa la connessione alla porta seriale, sono predisposti dal produttore od importatore che, dopo averne verificato il regolare funzionamento, provvede ad isolarli, unitamente al contenitore della scheda di gioco, mediante una copertura di materiale metallico (o di altri materiali equivalenti), idonea ad impedire ogni modifica ai collegamenti stessi. Tale copertura, fissata alla struttura dell'apparecchio di gioco, è dotata di un apposito dispositivo, eventualmente collegato a quello di cui al comma 2-bis, lettera b), in grado di comunicare alla scheda di gioco la tentata manomissione;
..” (cfr. l'atto di costituzione della resistente). Ha evidenziato come la fattispecie in esame rientri nella previsione sanzionatoria applicata. Ha richiamato inoltre l'esito di una perizia, già citata da parte ricorrente, eseguita dalla in data CP_6
14/01/2022 su altri apparecchi riferibili al ricorrente, perizia che tuttavia non è stata allegata in atti da alcuna delle parti. Ha quindi concluso per il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, ha chiesto “ritenere infondati i motivi di ricorso e, per l'effetto, confermare integralmente l'atto impugnato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio”. All'udienza dell'11.2.2025 è comparsa la Funzionaria delegata dal Dirigente dell'Ufficio, la quale per Contr l' ha concluso per il rigetto del ricorso. Nessuno è comparso per il ricorrente. Con ordinanza del 12.2.2025, questo giudice, rilevata la mancata comparizione all'udienza Contr dell'opponente e del suo difensore, ha tuttavia evidenziato la mancata allegazione da parte di della documentazione prevista al comma 8, poiché la resistente, nel costituirsi, ha allegato unicamente, oltre al ricorso presentato da parte opponente, l'ordinanza ingiunzione opposta e la nota del 4.2.2020 prot. 38097 di trasmissione, da parte della Guardia di Finanza-Compagnia di Sibari alla
[...]
del processo verbale di contestazione e sequestro del 28.1.2020 relativo alle Controparte_1 contestazioni formulate nei confronti del Sig. senza allegare il verbale di Parte_1 contestazione e (per quanto si evince dalla copia del detto verbale di contestazione e sequestro, depositato dal ricorrente) il verbale di operazioni compiute e le foto allegate al verbale, e pertanto ha rilevato come la mancata allegazione di tale documentazione fosse ostativa a pronunciare convalida Contr dell'ordinanza opposta ai sensi dell'art. 6 comma 10 dlgs. 150 del 2011 ed ha quindi invitato al deposito, ai sensi dell'art. 8 dlgs 150 del 2011, degli atti relativi all'accertamento ed alla contestazione della violazione, rinviando la causa all'udienza del 13.5.2025 per la discussione.
pagina 3 di 6 Si rileva infatti, in proposito, l'ammissibilità della produzione, anche tardiva, della documentazione relativa alla contestazione dell'illecito amministrativo, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. 31108/2021 “Nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo, non prevede particolari sanzioni processuali per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, sicché l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione fissato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare”. Contr
ha quindi depositato in data 2.5.2025, oltre al verbale di accesso, contestazione e sequestro amministrativo, altresì il verbale di operazioni compiute ed il materiale fotografico allegato. Contr All'udienza odierna, presente la sola parte resistente nella persona della funzionaria delegata per alla trattazione della causa, non è comparso il difensore di parte ricorrente né personalmente il Contr ricorrente e, dato atto della produzione effettuata da , questo giudice ha invitato la parte a discutere la causa. Parte resistente ha concluso per il rigetto dell'opposizione e questo giudice si è ritirato in camera di consiglio per la decisione.
Ciò posto, il ricorso è infondato. Rileva questo giudice che nel verbale di operazioni compiute si dà atto, nell'attesa dell'arrivo del Sig.
assente al momento dell'accesso presso l'esercizio commerciale Stazione di Servizio Esso di Pt_1
Novelli IO, di quanto di seguito:
Che, intervenuto, il Sig. e constatata l'integrità dei sigilli in precedenza apposti, si è dato luogo Pt_1 alla presenza del medesimo Sig. alle seguenti operazioni: Pt_1
pagina 4 di 6 Quindi, come da verbale di contestazione e sequestro amministrativo, i militari hanno proceduto a contestazione per come ivi riportato, avendo verificato per tutti e tre gli apparecchi che i tappi delle porte USB delle schede di rete erano stati rimossi e riposizionati o sostituiti, coem di seguito riportato a verbale:
Che gli apparecchi fossero funzionanti, emerge non solo dalla simulazione di giuoco effettuata dai militari e prima riferita ma altresì dalla circostanza del rinvenimento di denaro all'interno dei detti apparecchi, nello specifico, è stato riportato nel verbale di contestazione e sequestro:
In materia di apparecchi e congegni elettronici da intrattenimento l'art. 110, comma 9, lett. f-quater del TULPS prevede “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce od installa o comunque mette a disposizione in luoghi pubblici o aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”. Nel caso di specie emerge la non conformità degli apparecchi verificati -della tipologia di apparecchi idonei per il giuoco lecito, di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) (“si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a)quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con pagina 5 di 6 l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 (attualmente la percentuale è inferiore) per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole”)- ai requisiti di cui ai commi 6 e 7 art 110 tulps, attesa la manomissione constatata dai verbalizzanti dei tappi delle porte USB delle schede di giuoco. E, premessa l'indiscussa fede privilegiata dei verbali di operazioni compiute e di contestazione, sono emerse effettive anomalie riscontrate dalla Guardia di Finanza sulle porte USB di tutti e tre gli apparecchi in oggetto, idonee ad eludere il monitoraggio del gioco ed il collegamento alla rete telematica. La rilevata manomissione, stante la sua natura dolosa, implica altresì la ricorrenza dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo. In conclusione, l'opposizione proposta, in quanto infondata, deve essere rigettata, con conferma dell'ordinanza impugnata. Le spese di lite, compensate in ragione di ½ in considerazione della condotta processuale di parte ricorrente, seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo, applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore della causa (scaglione 52.001,00-260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
-rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
-condanna il ricorrente Sig. al pagamento in favore della resistente Parte_1 [...] opposta delle spese del giudizio che, già compensate per ½, liquida in complessivi Controparte_1 euro 2.108,50, oltre accessori di legge. Letto alle ore 13,37 e depositato telematicamente.
Cosenza, 13 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3641 del R.G.A.C. dell'anno 2024, all'esito della discussione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 13 maggio 2025, vertente TRA Sig. C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Marco De Parte_1 C.F._1
Rosis;
RICORRENTE
E
, C.F.: in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Cosenza;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ex art. 6 D. Lgs. 150/2011 (art 22 l. 689/1981);
Conclusioni delle parti: come in atti ed a verbale di udienza del 13 maggio 2025; RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 depositato il 30.12.2024 il Sig. ha proposto Parte_2 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0033643 del 20-11-2024-U, notificatagli in data 30.11.2024 con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di Euro 60.000,00 (€ 20.000,00 per ogni apparecchio, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria) ed è stata ordinata la confisca dei tre apparecchi di seguito specificati, per la violazione dell'art. 110 c. 9 lett. f-quater T.U.L.P.S. per avere manomesso tre apparecchi da intrattenimento denominato “Roxi stelle e cubi evolution” avente codice identificativo RN05303550J, “Roxi crazy games evolution” avente codice identificativoRN0530557C e “Id big win” avente codice identificativo RN05623031K, violazione contestatagli in sede di verbale di accesso, contestazione e sequestro amministrativo prot. n. 8871 del 14.02.2020, redatto dal personale militare della Guardia di Finanza Compagnia di Sibari.
Ha dedotto che in data 27.01.2020 personale della Guardia di Finanza procedeva a controllo presso la
“Stazione di servizio IO I” in Cassano ed in tale occasione rinveniva i tre CP_2 apparecchi, ivi istallati dalla ditta individuale sui quali, a seguito di ispezione, Controparte_3 veniva constatata l'integrità del guscio esterno, rimosso il quale la Guardia di Finanza riteneva essersi verificata manomissione delle schede.
pagina 1 di 6 Il ricorrente ha evidenziato di avere fatto presente in sede di verbale che “... anche se la scheda risulta scollegata registra comunque le relative aperture. Tale spiegazione trova riscontro alla pagina n.8 di 150 della scheda esplicativa dell'apparecchio certificato in cui si menziona che le eventuali manomissioni vengono immediatamente individuate dalla memoria del programma o dalle memorie dei contatori di dati cosicché in caso di modifiche o anomalie viene bloccato l'inserimento delle monete e viene visualizzato su monitor un messaggio di fuori servizio … a supporto di quanto da me dichiarato rimarco il fatto che dopo lo scollegamento della scheda rimane evidente il segno dei sigilli che vengono asportati per la prima volta”. Ha contestato che, nonostante la constatata presenza dei sigilli, tale da escludere manomissione, è stata emessa l'impugnata ordinanza, della quale ha chiesto accertarsi l'illegittimità e l'infondatezza. A sostegno dell'opposizione ha rilevato l'erroneità del provvedimento impugnato, poiché emesso senza considerare la presenza dei sigilli apposti dall'azienda produttrice e che i detti sigilli non erano manomessi.
Ha rilevato, inoltre, che le operazioni eseguite dai militari della Guardia di Finanza sulla macchina erano state “immediatamente segnalate dalla scheda”, e che pertanto, una precedente manomissione sarebbe stata segnalata dalla scheda. Ha quindi chiesto “1) annullare l'ordinanza-ingiunzione e confisca registro ufficiale 0033643.20-11- 2024-U; 2) condannare, infine, parte resistente al pagamento delle spese e competenze tutte di lite, onorari difensivi inclusi da distrarsi ex art. 93 c.p.c.” ed ha formulato istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione. Fissata l'udienza di comparizione per l'11.2.2025, in data 31.1.2025 si è costituita l' Controparte_1
resistendo al ricorso e rilevando che il sig. aveva presentato memoria
[...] Parte_1 difensiva prot. n° 10188 del 27/02/2020, con la quale aveva contestato gli addebiti e che era stata rigettata sul rilievo di quanto riportato nel verbale di accesso, che fa piena prova, fino a querela di falso e che, poiché il Sig. non si era avvalso della facoltà di provvedere al pagamento della sanzione Pt_1 Contr in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, l' aveva proceduto all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e confisca prot. n° 33643 del 20/11/2024. L'Agenzia resistente ha evidenziato la corretta irrogazione della sanzione amministrativa prevista all'art. 110 del TULPS, comma 9, lettera f-quater, poiché i tre apparecchi da intrattenimento che il Sig.
quale proprietario, aveva installato presso la Stazione di Servizio Esso di IO Novelli, Pt_1 non rispondono alle caratteristiche previste al comma 6, lettera a) dell'art. 110 del TULPS, per essere stati manomessi compromettendo l'immodificabilità della scheda ed il regolare e costante collegamento alla rete telematica di cui all'art. 14 bis, quarto comma del DPR 640/1972, finalizzato al continuo monitoraggio dei dati di gioco, per come rilevato dai militari della Guardia di Finanza in sede di accesso e riportato a verbale. Ha richiamato in proposito altresì i rilievi fotografici allegati al processo verbale. Ha ricordato in proposito che ai sensi dell'art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS “si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanza- Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 540” e che, infatti, “gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del TULPS, possono raccogliere gioco esclusivamente se Contr collegati alla rete telematica tramite apparati per la connessione ed in condizione di registrare e Contr rendere disponibili al sistema centrale di i dati di funzionamento di gioco…..”.
pagina 2 di 6 Ha richiamato il Decreto Direttoriale 047/12/2003, che, con riguardo agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 T.U.L.P.S, precisa al comma 2 “La scheda di gioco è inserita dal produttore della scheda stessa, unitamente al dispositivo di controllo di in un contenitore metallico (o di CP_5 altri materiali equivalenti), munito di: a) sigilli od etichette anti-effrazione; b) dispositivi in grado di comunicare alla scheda di gioco la tentata manomissione e di attivare un allarme acustico o luminoso in caso di apertura del contenitore stesso;
c) aperture per consentire il solo collegamento ai dispositivi che costituiscono l'apparecchio di gioco;
d) apertura per consentire il collegamento alla rete telematica di attraverso un'interfaccia fisica seriale di tipo «RS232» con connettore «DB9 CP_5 femmina», rispondente a standard internazionali.” e al comma 7 “Gli apparecchi di gioco sono muniti di dispositivi che garantiscono, sotto qualsiasi forma, l'inalterabilità dei contatori e l'immodificabilità delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento nonché di computo e di erogazione delle vincite. In particolare: a) le eventuali interfacce, comprese le porte di comunicazione, presenti nella scheda di gioco e non utilizzate, sono rimosse a cura del produttore della scheda di gioco stessa ovvero rese inaccessibili, prima dell'inserimento della scheda nell'apposito contenitore di cui al comma 2-bis;” b) i collegamenti tra il contenitore della scheda di gioco e gli altri dispositivi che costituiscono l'apparecchio di gioco, compresa la connessione alla porta seriale, sono predisposti dal produttore od importatore che, dopo averne verificato il regolare funzionamento, provvede ad isolarli, unitamente al contenitore della scheda di gioco, mediante una copertura di materiale metallico (o di altri materiali equivalenti), idonea ad impedire ogni modifica ai collegamenti stessi. Tale copertura, fissata alla struttura dell'apparecchio di gioco, è dotata di un apposito dispositivo, eventualmente collegato a quello di cui al comma 2-bis, lettera b), in grado di comunicare alla scheda di gioco la tentata manomissione;
..” (cfr. l'atto di costituzione della resistente). Ha evidenziato come la fattispecie in esame rientri nella previsione sanzionatoria applicata. Ha richiamato inoltre l'esito di una perizia, già citata da parte ricorrente, eseguita dalla in data CP_6
14/01/2022 su altri apparecchi riferibili al ricorrente, perizia che tuttavia non è stata allegata in atti da alcuna delle parti. Ha quindi concluso per il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, ha chiesto “ritenere infondati i motivi di ricorso e, per l'effetto, confermare integralmente l'atto impugnato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio”. All'udienza dell'11.2.2025 è comparsa la Funzionaria delegata dal Dirigente dell'Ufficio, la quale per Contr l' ha concluso per il rigetto del ricorso. Nessuno è comparso per il ricorrente. Con ordinanza del 12.2.2025, questo giudice, rilevata la mancata comparizione all'udienza Contr dell'opponente e del suo difensore, ha tuttavia evidenziato la mancata allegazione da parte di della documentazione prevista al comma 8, poiché la resistente, nel costituirsi, ha allegato unicamente, oltre al ricorso presentato da parte opponente, l'ordinanza ingiunzione opposta e la nota del 4.2.2020 prot. 38097 di trasmissione, da parte della Guardia di Finanza-Compagnia di Sibari alla
[...]
del processo verbale di contestazione e sequestro del 28.1.2020 relativo alle Controparte_1 contestazioni formulate nei confronti del Sig. senza allegare il verbale di Parte_1 contestazione e (per quanto si evince dalla copia del detto verbale di contestazione e sequestro, depositato dal ricorrente) il verbale di operazioni compiute e le foto allegate al verbale, e pertanto ha rilevato come la mancata allegazione di tale documentazione fosse ostativa a pronunciare convalida Contr dell'ordinanza opposta ai sensi dell'art. 6 comma 10 dlgs. 150 del 2011 ed ha quindi invitato al deposito, ai sensi dell'art. 8 dlgs 150 del 2011, degli atti relativi all'accertamento ed alla contestazione della violazione, rinviando la causa all'udienza del 13.5.2025 per la discussione.
pagina 3 di 6 Si rileva infatti, in proposito, l'ammissibilità della produzione, anche tardiva, della documentazione relativa alla contestazione dell'illecito amministrativo, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. 31108/2021 “Nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo, non prevede particolari sanzioni processuali per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, sicché l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione fissato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare”. Contr
ha quindi depositato in data 2.5.2025, oltre al verbale di accesso, contestazione e sequestro amministrativo, altresì il verbale di operazioni compiute ed il materiale fotografico allegato. Contr All'udienza odierna, presente la sola parte resistente nella persona della funzionaria delegata per alla trattazione della causa, non è comparso il difensore di parte ricorrente né personalmente il Contr ricorrente e, dato atto della produzione effettuata da , questo giudice ha invitato la parte a discutere la causa. Parte resistente ha concluso per il rigetto dell'opposizione e questo giudice si è ritirato in camera di consiglio per la decisione.
Ciò posto, il ricorso è infondato. Rileva questo giudice che nel verbale di operazioni compiute si dà atto, nell'attesa dell'arrivo del Sig.
assente al momento dell'accesso presso l'esercizio commerciale Stazione di Servizio Esso di Pt_1
Novelli IO, di quanto di seguito:
Che, intervenuto, il Sig. e constatata l'integrità dei sigilli in precedenza apposti, si è dato luogo Pt_1 alla presenza del medesimo Sig. alle seguenti operazioni: Pt_1
pagina 4 di 6 Quindi, come da verbale di contestazione e sequestro amministrativo, i militari hanno proceduto a contestazione per come ivi riportato, avendo verificato per tutti e tre gli apparecchi che i tappi delle porte USB delle schede di rete erano stati rimossi e riposizionati o sostituiti, coem di seguito riportato a verbale:
Che gli apparecchi fossero funzionanti, emerge non solo dalla simulazione di giuoco effettuata dai militari e prima riferita ma altresì dalla circostanza del rinvenimento di denaro all'interno dei detti apparecchi, nello specifico, è stato riportato nel verbale di contestazione e sequestro:
In materia di apparecchi e congegni elettronici da intrattenimento l'art. 110, comma 9, lett. f-quater del TULPS prevede “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce od installa o comunque mette a disposizione in luoghi pubblici o aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”. Nel caso di specie emerge la non conformità degli apparecchi verificati -della tipologia di apparecchi idonei per il giuoco lecito, di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) (“si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a)quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con pagina 5 di 6 l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 (attualmente la percentuale è inferiore) per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole”)- ai requisiti di cui ai commi 6 e 7 art 110 tulps, attesa la manomissione constatata dai verbalizzanti dei tappi delle porte USB delle schede di giuoco. E, premessa l'indiscussa fede privilegiata dei verbali di operazioni compiute e di contestazione, sono emerse effettive anomalie riscontrate dalla Guardia di Finanza sulle porte USB di tutti e tre gli apparecchi in oggetto, idonee ad eludere il monitoraggio del gioco ed il collegamento alla rete telematica. La rilevata manomissione, stante la sua natura dolosa, implica altresì la ricorrenza dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo. In conclusione, l'opposizione proposta, in quanto infondata, deve essere rigettata, con conferma dell'ordinanza impugnata. Le spese di lite, compensate in ragione di ½ in considerazione della condotta processuale di parte ricorrente, seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo, applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore della causa (scaglione 52.001,00-260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
-rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
-condanna il ricorrente Sig. al pagamento in favore della resistente Parte_1 [...] opposta delle spese del giudizio che, già compensate per ½, liquida in complessivi Controparte_1 euro 2.108,50, oltre accessori di legge. Letto alle ore 13,37 e depositato telematicamente.
Cosenza, 13 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
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