Articolo 55 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 54Articolo 56
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15 gennaio 1977
Art. 55.
Ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 aprile 1959 n. 189 , il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1977, e' stabilito in 100.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977