Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 6432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6432 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - X sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11532/23 R.G. riservata in decisione all'udienza del 29.5.2025 vertente
TRA
(C.F. , (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ) e (C.F. ), tutti in Pt_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 proprio e nella qualità di eredi della SI.ra (C.F. ), rapp.ti e difesi Parte_5 C.F._5 in virtù di mandato in atti dall'Avv. Pasquale Guastafierro, presso il cui studio elett.te domicilia in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n. 20;
ATTORI
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia, in via Diaz n. 11 rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli;
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti resa sulla base dei seguenti
FATTO
, , e , rispettivamente coniuge (il primo) e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 figli (gli altri) della IG.ra , deceduta il 7.10.2020, in proprio e nella qualità di eredi della Parte_5 de cuius, convenivano in giudizio il , innanzi a questo Tribunale, e ne chiedevano Controparte_1 la condanna al risarcimento dei danni subiti iure proprio per la perdita del rapporto parentale.
A sostegno della domanda, esponevano che la SI.ra era deceduta a causa del contagio del virus Pt_5 dell'epatite HCV, contratto in conseguenza di trasfusioni di sangue e/o emoderivati infetti effettuate in data 31.03.1985 presso l'ospedale di Torre Annunziata (NA). In particolare, assumevano che l'epatopatia era evoluta in epatocarcinoma.
Il chiedeva il rigetto della domanda. CP_1 In subordine, eccepiva in compensazione la somma di € 77.468,53 erogata in favore degli attori a titolo indennitario ex lege 210/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'esistenza del nesso causale tra la trasfusione eseguita nel 1985 e la contrazione del virus HCV è stata già accertata dalla sentenza del tribunale di Napoli n. 2918/09, depositata in data 06.03.2009, poi confermata anche in appello, con sentenza n. 2957/14.
La suddetta sentenza, pacificamente irrevocabile, vale come giudicato esterno nel presente giudizio, in quanto è stata emessa tra le stesse parti (gli attori sono aventi causa della ). Parte_5 Il giudicato copre anche l'affermazione di responsabilità del che fu condannato al Controparte_1 risarcimento del danno in favore della SI.ra . Pt_5
Poiché la predetta Commissione è un organo dello Stato imputabile allo stesso convenuto, il CP_1 suo accertamento è indiscutibile e non bisognoso di prova nel presente giudizio (cfr. Cassazione civile, sez VI, 30/06/2020 n.13008; Cass. n. 15734 del 2018 Cass. n. 22183 del 2019).
In considerazione di quanto detto, sussiste la responsabilità del . Controparte_1
*****
Ai congiunti della SI.ra (che al momento del decesso aveva 76 anni), (che aveva Pt_5 Parte_1
76 anni ed era convivente), (che aveva 52 anni e non era convivente), (che Parte_2 Parte_3 aveva 50 anni e non era convivente), (che aveva 48 anni ed era convivente), spetta (“iure Parte_4 proprio”) il risarcimento del danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva (Sez. 3, Sentenza n. 21084 del 19/10/2015). Per valutare l'entità del pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi, secondo nozioni di comune esperienza, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Sez. 3 - , Sentenza n. 28989 del 11/11/2019). Spetta alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (Sez. 3, Sentenza n. 9231 del 17/04/2013).
La liquidazione del danno in esame va fatta equitativamente ex artt. 2056 e 1226 c.c., seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Sez. 3 - , Sentenza n. 10579 del 21/04/2021; Sez. 3 - , Ordinanza n.
26300 del 29/09/2021; Sez. 3, Sentenza n. 11689 del 2022; Sez. 3, Sentenza n. 33005 del 2021).
La tabella del Tribunale di Milano pubblicata nel giugno del 2022, poi aggiornata nel 2024, costituisce idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale (cfr. Cass.
16/12/2022, n. 37009), in quanto fondata su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti alla:
A) età della vittima primaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale);
B) età della vittima secondaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale);
C) convivenza: 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza delle due vittime;
8 punti per danno non patrimoniale presumibile
(sofferenza interiore e dinamico relazionale) potranno essere attribuiti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
D) sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale): ad esempio, se il danneggiato perde il genitore, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato;
se il danneggiato perde il figlio, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita il coniuge/assimilati ed altri eventuali figli;
se il danneggiato perde il coniuge/assimilati, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, vi sono dei figli in vita nessun superstite: 16 punti 1 superstite: 14 punti 2 superstiti: 12 punti 3 superstiti: 9 punti;
E) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti;
Pertanto, facendo applicazione della predetta tabella, vanno riconosciuti:
-a , marito della de cuius: Parte_1
• 12 punti, per il parametro A, avendo la vittima primaria 76 anni al momento del decesso;
• 12 punti, per il parametro B, tenuto conto che aveva 76 anni;
• 16 per il parametro C, essendo conviventi;
• 9 punti, per il parametro D;
• 20 punti, per il parametro E;
per un totale di 69 punti che comporta un risarcimento di € 269.859,00 (€ 3.911,00 x 69)
-a , figlia della de cuius: Parte_2
12 punti, per il parametro A, avendo la vittima primaria 76 anni al momento del decesso;
• 18 punti, per il parametro B, tenuto conto che aveva 52 anni;
• 0 per il parametro C, non essendo conviventi;
• 9 punti, per il parametro D;
• 20 punti, per il parametro E;
per un totale di 59 punti che comporta un risarcimento di € 230.749,00 (€ 3.911,00 x 59)
- a , figlio della de cuius: Parte_3
12 punti, per il parametro A, avendo la vittima primaria 76 anni al momento del decesso;
• 20 punti, per il parametro B, tenuto conto che aveva 52 anni;
• 0 per il parametro C, non essendo conviventi;
• 9 punti, per il parametro D;
• 20 punti, per il parametro E;
per un totale di 59 punti che comporta un risarcimento di € 230.749,00 (€ 3.911,00 x 59)
- ad (che aveva 48 anni ed era convivente), Parte_4
• 12 punti, per il parametro A, avendo la vittima primaria 76 anni al momento del decesso;
• 20 punti, per il parametro B, tenuto conto che aveva 48 anni;
• 16 per il parametro C, essendo convivente;
• 9 punti, per il parametro D;
• 20 punti, per il parametro E;
per un totale di 77 punti che comporta un risarcimento di € 301.147,00 (€ 3.911,00 x 77). In particolare, nella valorizzazione del parametro sub E), valutato ai 2/3 del massimo punteggio attribuibile, si è considerata sia la particolare penosità dell'evento che cagionò il decesso della SI.ra
, sia la particolare durata della malattia della vittima primaria che ha determinato una maggiore Pt_5 sofferenza nelle vittime secondarie.
Inoltre, non può essere riconosciuta una ulteriore personalizzazione in favore di , per la Parte_4 (non comprovata) perdita dell'assistenza che la madre gli avrebbe prestato, in ragione di una invalidità che lo avrebbe afflitto fin dall'infanzia, a causa di un incidente stradale. Tale invalidità sarebbe dimostrata dal decreto di omologa R.G. 5368/2021 – Tribunale di Torre Annunziata e dalla relazione di CTU omologata con il predetto decreto. I due documenti sono indicati in citazione, rispettivamente, come allegati 18 e 19. In contrario, va però osservato che l'allegazione è assolutamente generica, perché l'attore non ha chiarito da quale invalidità sarebbe stato affetto e che assistenza gli avrebbe prestato la madre.
Inoltre, il decreto di omologa del Tribunale, che riconosce ad la indennità di Parte_4 accompagnamento, in quanto portatore di handicap con connotazione di gravità, non solo non precisa di quale invalidità si tratti ma è dell'8.10.2022, cioè successivo al decesso della madre e non precisa neppure la decorrenza del beneficio, facendo riferimento alla domanda amministrativa che si ignora quando sia stata proposta.
I dubbi non sono superabili alla luce della CTU richiamata in decreto, perché il documento 19 non risulta inserito nel PDF di ben 254 pagine, depositato telematicamente in data 19.5.2023 con l'atto di citazione. Infatti, dopo il documento 18 è inserita la PEC di messa in mora, indicata nell'indice come documento n. 20.
Per il resto, in difetto di prova che il sinistro abbia portato ad uno stravolgimento della vita dei ricorrenti, si è presunta una buona, ma comunque, normale (in quanto conseguente al fisiologico legame esistente tra qualunque genitore/figlio) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
***** Dalle somme innanzi quantificate, va detratta la indennità di € 77.468,53 erogata in favore degli attori a titolo indennitario ex art. 2, comma 3, L. n. 210/92, in applicazione del seguente principio di diritto:
<<nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni controparte_1 conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto l tantum previsto dall comma della l. n. in favore congiunti danneggiato che sia deceduto causa dev scomputato applicazione principio>
"compensatio lucri cum damno" - dalle somme liquidabili in loro favore a titolo di risarcimento del danno parentale, spettandogli tale beneficio "iure proprio" e non "iure hereditario", e dunque anche quando la persona contagiata, prima di morire, abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della medesima legge>> (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8773 del 17/03/2022). Poiché l'indennizzo spetta "iure proprio", l'importo complessivo di € 77.468,53 va imputato agli attori, ai fini dello scomputo, in parti uguali di € 19.367,13 ciascuno (€ 77.468,53/4).
*****
Alla luce delle considerazioni svolte, il va condannato al pagamento in favore di Controparte_1
, , e delle somme appresso specificate (che Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 trattandosi di debito di valore sono rivalutate all'attualità), oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo (Cass. S.U. n. 1712/95):
1) € 250.491,87 (€ 269.859,00 - € 19.367,13) in favore di;
Parte_1
2) € 211.381,87 (€ 230.749,00 - € 19.367,13), ciascuno, in favore di e;
Pt_2 Parte_3
3) € 281.779,87 (€ 301.147,00 - € 19.367,13) in favore di . Parte_4
Per il periodo anteriore, dalla data del fatto (7.10.2020) e fino alla pubblicazione della presente sentenza, il soccombente va condannato al pagamento degli interessi compensativi al tasso legale sulle minori somme corrispondenti a quelle liquidate all'attualità, sulla base del coefficiente di svalutazione istat (impiegati e operai relativo al periodo ottobre 2020/oggi), annualmente rivalutata secondo i medesimi indici.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del DM n. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, così provvede: -accoglie la domanda proposta da , , e e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 condanna il al pagamento delle seguenti somme: Controparte_1 1) € 250.491,87, in favore di;
Parte_1
2) € 211.381,87, ciascuno, in favore di e;
Pt_2 Parte_3
3) € 281.779,87, in favore di;
Parte_4 oltre interessi come in motivazione;
-condanna il al pagamento delle spese del giudizio in favore degli attori liquidate Controparte_1 in € 1.713,00 per spese, ed € 17.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Pasquale Guastafierro dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli il 23.6.2025.
Il Giudice Francesco Pastore