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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 02/12/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 2.12.2025 N. 491/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Costa, presso lo Studio del quale in Portici, Viale Il Melina n. 11, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
, P.IVA_1 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell in CP_1
Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE – nonché contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con l'Avv. Buizza, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Brescia, via Gramsci n. 30
- RESISTENTE– e con l'intervento di
(P. IVA ), Controparte_3 P.IVA_3 con l'Avv. Costa, presso lo Studio del quale in Portici, Viale Il Melina n. 11, è elettivamente domiciliata
- INTERVENUTA –
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento. Cessata materia. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 6 agosto 2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro –
[...]
Controparte_4
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
, proponendo opposizione avverso l'intimazione di
[...] pagamento n. 03520259002169249000, notificata il 28 luglio 2025, relativa all'avviso di addebito n. 03520230000868803000.
Avverso tale pretesa, la ricorrente ha esposto che il titolo sotteso all'atto impugnato era già stato invalidato con sentenza n. 257/2025 e che nessuno sgravio era stato comunicato entro il 4 agosto 2025, nonostante l'invio ai convenuti di una
“documentata richiesta di riesame in autotutela, la quale è rimasta priva di riscontro (cfr. All.ti da
5 a 5d), puntualmente ricevuti e riscontrati da (all. 6)”; su tali presupposti, ritenendo CP_1 che “a prescindere dalle colpe di è responsabile, a sua volta ed in via autonoma, CP_5 CP_1 per non avere chiesto il discarico della posizione impugnata ed in definitiva per non avere ottemperato al dettato della sentenza n. 257/25, sebbene notificata e precettata come da notificazione del
21.7.25 (cfr. All. 7)”, ha agito in giudizio per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare : ritenersi competente e dichiarare ammissibile e procedibile, per il rito e nelle forme, l'instaurato giudizio, fissando l'udienza di comparizione e concedendo il termine per effettuare la notifica all'Ente resistente. In via cautelare : concedere la contestuale sospensione dell'esecutività del preavviso stesso ex art. 24, comma VI, del D.lgs. n. 46 del 26.02.1999, nonché, ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.Lgs. 546/92, perché essendo trascorso il termine di giorni 5 intimato, l Controparte_2 può avviare la procedura espropriativa, sicuramente illegittima
[...] cutivo oggi opposto e per il quale essa procede;
1. accertare e dichiarare pertanto giuridicamente illegittima la comunicazione preventiva di esecuzione ed in caso di suo inizio ordinarne la immediata sospensione con eventuale ordine di cancellazione fermo e/o ipoteca, stante le ragioni di evidente illegittimità non sanabili fin qui enunciate;
Nel merito: alla stregua di quanto dedotto supra, accogliere le domande spiegate, come ivi graduate
• Per l'effetto condannare l P. IVA Controparte_6
, e l ed ognuno P.IVA_4 CP_5 arte sabilità, al pagamento in favore del ricorrente delle spese spese e competenze del presente procedimento, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario pari al 15% - ex art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014”. Si è costituito l' , Controparte_1 dichiarando di avere provveduto alla cancellazione della posizione assicurativa della ricorrente e allo sgravio di tutti i conseguenti avvisi di addebito in data 11.9.2025, in esecuzione della sentenza n. 257/2025 del Tribunale di Cremona, e concludendo per la “cessata la materia del contendere tra le parti, compensando integralmente le spese di lite”.
Si è costituita l' , dando atto di Controparte_2 avere provveduto all'azzeramento della posizione della ricorrente in seguito alla
2 comunicazione dello sgravio da parte dell' di Piacenza in data 16.9.2025, CP_1 nonché opponendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione allo sgravio e insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP
“accertata la comunicazione di sgravio pervenuta da e il conseguente azzeramento del CP_ ruolo di dichiarare la cessazione della materia ontendere. In ogni caso dichiarare CP_ carenza ttimazione passiva di per i motivi riconducibili all'ente impositore. Per l'effetto dichiarare tenuto a manlevare da eventuale condanna dovesse mettere il CP_1 CP_5 Tribunale adito n onfronti. Spese, diritti ed onorari rifusi”. È intervenuta volontariamente la dichiarando di manlevare la Controparte_7 ricorrente in caso di rigetto del ricorso, anche per il profilo delle spese processuali.
Il Tribunale, respinta l'istanza di sospensione in quanto “la pronuncia della sentenza n.
257/2025 emessa da questo Tribunale in data 10.7.2025 rende superflua l'adozione del provvedimento cautelare richiesto dalla ricorrente” (cfr. decreto del 18.8.2025), all'odierna udienza, preso atto della mancata comparizione del difensore di parte attrice, ha invitato alla discussione i procuratori delle resistenti, i quali hanno insistito per la cessazione della materia del contendere;
quindi, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza contestuale.
*** * ***
2. Ripercorsa la vicenda processuale nei termini di cui sopra, deve essere dichiarata – anche d'ufficio, stante la mancata comparizione del procuratore della ricorrente all'odierna udienza - la cessazione della materia del contendere tra le parti in causa, come chiesto dai difensori delle resistenti.
Costituendosi in giudizio, infatti, l' ha provato di avere annullato l'avviso di CP_1 addebito e avere provveduto alla cancellazione della posizione assicurativa della ricorrente con due provvedimenti del 11.9.2025. Del pari, l'
[...]
ha documentato l'avvenuto sgravio del debito di cui Controparte_2 all'opposta intimazione di pagamento (cfr. doc. 1, “Concessione 035 SGRAVIO”), a seguito della comunicazione inoltrata dall' di Piacenza il 16.9.2025: con esso, CP_1 dunque, ha effettivamente provveduto “all'azzeramento del ruolo”, come CP_5 affermato in comparsa, caducando consequenzialmente anche l'atto di impugnato.
Non v'è dubbio, pertanto, che sia venuta meno la res controversa.
*** * ***
3. In mancanza di accordo sulle spese di lite, occorre provvedere sulle stesse.
3 A tal fine, deve considerarsi che l'intimazione opposta risulta formata in data 6 giugno 2025 (cfr. doc. 1), dunque nella pendenza del giudizio di opposizione (cui pure aveva partecipato) all'avviso di addebito sotteso e già sospeso, e solo pervenuta CP_5 al destinatario dopo la pronuncia della sentenza in data 28.7.2025; parimenti emerge che, ricevuto l'atto, in data 30.7.2025 la ricorrente ha chiesto ai convenuti di adeguarsi alla sentenza (docc.
5-5d, ric.) entro il 4 agosto 2025, instaurando il giudizio già in data 6 agosto 2025, benché l'attesa dei tempi di lavorazione della richiesta, in pieno periodo estivo, non potesse pregiudicare in alcun modo i diritti della parte, a fronte dell'accertata infondatezza della pretesa sottostante. Peraltro, l' ha adottato i doverosi CP_1 provvedimenti di sgravio in data 11.9.2025, mentre la notifica del ricorso introduttivo
è stata effettuata solo nel pomeriggio del 9.9.2025, di talché non appare neppure certa la prova del nesso di causalità tra l'instaurazione del giudizio e l'azione dell'Ente, che, ad ogni modo, alla luce delle circostanze del caso concreto si è rivelata sostanzialmente tempestiva, oltre che priva di conseguenze sfavorevoli.
Ciò posto in fatto, appare comunque decisivo che, stante l'accertamento dell'infondatezza della pretesa portata dall'atto oggi opposto, al momento della ricezione dell'atto non vi era già alcuna necessità di impugnare l'intimazione di pagamento1, che non avrebbe potuto produrre alcun effetto pregiudizievole per la parte, la quale, se necessario, avrebbe potuto paralizzare in ogni tempo l'eventuale - ma improbabile - procedura esecutiva opponendo la sopravvenuta dichiarazione di insussistenza del credito.
Quanto alla necessità di promuovere il presente giudizio, infatti, deve osservarsi che esso – relativo all'impugnazione di una diffida relativa a un titolo già annullato - non era né funzionale all'accertamento dell'inesistenza del credito sottostante, già dichiarata, né all'opposizione ad atti pregiudizievoli della procedura esecutiva, neppure allegati;
alla luce delle conclusioni svolte (pag. 3, ric.), poi, va sottolineato che l'opposizione all'intimazione non è il rimedio processuale predisposto dall'ordinamento per ottenere l'adeguamento dell'Ente al precetto di una precedente sentenza.
Per tali ragioni, si ritiene che la superfluità dell'azione costituisca una delle gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., come corretto da C. Cost. n. 77/2018, per 1 Tale principio è stato recentemente confermato dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 305/2025 (RGL n. 1373/2024), proprio in materia di “pretesa di carattere contributivo, che (…) non impone l'impugnazione dei successivi atti interruttivi per far valere i vizi o le cause estintive successivamente verificatisi, né attribuisce all'intimazione di pagamento autonoma valenza sostanziale o esecutiva”.
4 disporre la compensazione integrale delle spese tra l' e la ricorrente;
quanto, poi, CP_1 ai rapporti tra l e la compensazione è giustificata dal fatto Controparte_8 CP_5 che la diffida impugnata è stata emessa nonostante il provvedimento sospensivo pronunciato dal Tribunale nel giudizio di opposizione tardiva instaurato dalla ricorrente, a cui la stessa Agenzia ha partecipato.
Allo stesso modo, devono essere compensate le spese nei rapporti con il cui intervento – in relazione a un giudizio previdenziale inter Controparte_7 alios e a fronte di un'intimazione relativa a un titolo già rimosso, oltre che senza domanda nei confronti di alcuno – appare privo di ogni concreta utilità.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Cremona, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Costa, presso lo Studio del quale in Portici, Viale Il Melina n. 11, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
, P.IVA_1 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell in CP_1
Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE – nonché contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con l'Avv. Buizza, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Brescia, via Gramsci n. 30
- RESISTENTE– e con l'intervento di
(P. IVA ), Controparte_3 P.IVA_3 con l'Avv. Costa, presso lo Studio del quale in Portici, Viale Il Melina n. 11, è elettivamente domiciliata
- INTERVENUTA –
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento. Cessata materia. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 6 agosto 2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro –
[...]
Controparte_4
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
, proponendo opposizione avverso l'intimazione di
[...] pagamento n. 03520259002169249000, notificata il 28 luglio 2025, relativa all'avviso di addebito n. 03520230000868803000.
Avverso tale pretesa, la ricorrente ha esposto che il titolo sotteso all'atto impugnato era già stato invalidato con sentenza n. 257/2025 e che nessuno sgravio era stato comunicato entro il 4 agosto 2025, nonostante l'invio ai convenuti di una
“documentata richiesta di riesame in autotutela, la quale è rimasta priva di riscontro (cfr. All.ti da
5 a 5d), puntualmente ricevuti e riscontrati da (all. 6)”; su tali presupposti, ritenendo CP_1 che “a prescindere dalle colpe di è responsabile, a sua volta ed in via autonoma, CP_5 CP_1 per non avere chiesto il discarico della posizione impugnata ed in definitiva per non avere ottemperato al dettato della sentenza n. 257/25, sebbene notificata e precettata come da notificazione del
21.7.25 (cfr. All. 7)”, ha agito in giudizio per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare : ritenersi competente e dichiarare ammissibile e procedibile, per il rito e nelle forme, l'instaurato giudizio, fissando l'udienza di comparizione e concedendo il termine per effettuare la notifica all'Ente resistente. In via cautelare : concedere la contestuale sospensione dell'esecutività del preavviso stesso ex art. 24, comma VI, del D.lgs. n. 46 del 26.02.1999, nonché, ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.Lgs. 546/92, perché essendo trascorso il termine di giorni 5 intimato, l Controparte_2 può avviare la procedura espropriativa, sicuramente illegittima
[...] cutivo oggi opposto e per il quale essa procede;
1. accertare e dichiarare pertanto giuridicamente illegittima la comunicazione preventiva di esecuzione ed in caso di suo inizio ordinarne la immediata sospensione con eventuale ordine di cancellazione fermo e/o ipoteca, stante le ragioni di evidente illegittimità non sanabili fin qui enunciate;
Nel merito: alla stregua di quanto dedotto supra, accogliere le domande spiegate, come ivi graduate
• Per l'effetto condannare l P. IVA Controparte_6
, e l ed ognuno P.IVA_4 CP_5 arte sabilità, al pagamento in favore del ricorrente delle spese spese e competenze del presente procedimento, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario pari al 15% - ex art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014”. Si è costituito l' , Controparte_1 dichiarando di avere provveduto alla cancellazione della posizione assicurativa della ricorrente e allo sgravio di tutti i conseguenti avvisi di addebito in data 11.9.2025, in esecuzione della sentenza n. 257/2025 del Tribunale di Cremona, e concludendo per la “cessata la materia del contendere tra le parti, compensando integralmente le spese di lite”.
Si è costituita l' , dando atto di Controparte_2 avere provveduto all'azzeramento della posizione della ricorrente in seguito alla
2 comunicazione dello sgravio da parte dell' di Piacenza in data 16.9.2025, CP_1 nonché opponendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione allo sgravio e insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP
“accertata la comunicazione di sgravio pervenuta da e il conseguente azzeramento del CP_ ruolo di dichiarare la cessazione della materia ontendere. In ogni caso dichiarare CP_ carenza ttimazione passiva di per i motivi riconducibili all'ente impositore. Per l'effetto dichiarare tenuto a manlevare da eventuale condanna dovesse mettere il CP_1 CP_5 Tribunale adito n onfronti. Spese, diritti ed onorari rifusi”. È intervenuta volontariamente la dichiarando di manlevare la Controparte_7 ricorrente in caso di rigetto del ricorso, anche per il profilo delle spese processuali.
Il Tribunale, respinta l'istanza di sospensione in quanto “la pronuncia della sentenza n.
257/2025 emessa da questo Tribunale in data 10.7.2025 rende superflua l'adozione del provvedimento cautelare richiesto dalla ricorrente” (cfr. decreto del 18.8.2025), all'odierna udienza, preso atto della mancata comparizione del difensore di parte attrice, ha invitato alla discussione i procuratori delle resistenti, i quali hanno insistito per la cessazione della materia del contendere;
quindi, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza contestuale.
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2. Ripercorsa la vicenda processuale nei termini di cui sopra, deve essere dichiarata – anche d'ufficio, stante la mancata comparizione del procuratore della ricorrente all'odierna udienza - la cessazione della materia del contendere tra le parti in causa, come chiesto dai difensori delle resistenti.
Costituendosi in giudizio, infatti, l' ha provato di avere annullato l'avviso di CP_1 addebito e avere provveduto alla cancellazione della posizione assicurativa della ricorrente con due provvedimenti del 11.9.2025. Del pari, l'
[...]
ha documentato l'avvenuto sgravio del debito di cui Controparte_2 all'opposta intimazione di pagamento (cfr. doc. 1, “Concessione 035 SGRAVIO”), a seguito della comunicazione inoltrata dall' di Piacenza il 16.9.2025: con esso, CP_1 dunque, ha effettivamente provveduto “all'azzeramento del ruolo”, come CP_5 affermato in comparsa, caducando consequenzialmente anche l'atto di impugnato.
Non v'è dubbio, pertanto, che sia venuta meno la res controversa.
*** * ***
3. In mancanza di accordo sulle spese di lite, occorre provvedere sulle stesse.
3 A tal fine, deve considerarsi che l'intimazione opposta risulta formata in data 6 giugno 2025 (cfr. doc. 1), dunque nella pendenza del giudizio di opposizione (cui pure aveva partecipato) all'avviso di addebito sotteso e già sospeso, e solo pervenuta CP_5 al destinatario dopo la pronuncia della sentenza in data 28.7.2025; parimenti emerge che, ricevuto l'atto, in data 30.7.2025 la ricorrente ha chiesto ai convenuti di adeguarsi alla sentenza (docc.
5-5d, ric.) entro il 4 agosto 2025, instaurando il giudizio già in data 6 agosto 2025, benché l'attesa dei tempi di lavorazione della richiesta, in pieno periodo estivo, non potesse pregiudicare in alcun modo i diritti della parte, a fronte dell'accertata infondatezza della pretesa sottostante. Peraltro, l' ha adottato i doverosi CP_1 provvedimenti di sgravio in data 11.9.2025, mentre la notifica del ricorso introduttivo
è stata effettuata solo nel pomeriggio del 9.9.2025, di talché non appare neppure certa la prova del nesso di causalità tra l'instaurazione del giudizio e l'azione dell'Ente, che, ad ogni modo, alla luce delle circostanze del caso concreto si è rivelata sostanzialmente tempestiva, oltre che priva di conseguenze sfavorevoli.
Ciò posto in fatto, appare comunque decisivo che, stante l'accertamento dell'infondatezza della pretesa portata dall'atto oggi opposto, al momento della ricezione dell'atto non vi era già alcuna necessità di impugnare l'intimazione di pagamento1, che non avrebbe potuto produrre alcun effetto pregiudizievole per la parte, la quale, se necessario, avrebbe potuto paralizzare in ogni tempo l'eventuale - ma improbabile - procedura esecutiva opponendo la sopravvenuta dichiarazione di insussistenza del credito.
Quanto alla necessità di promuovere il presente giudizio, infatti, deve osservarsi che esso – relativo all'impugnazione di una diffida relativa a un titolo già annullato - non era né funzionale all'accertamento dell'inesistenza del credito sottostante, già dichiarata, né all'opposizione ad atti pregiudizievoli della procedura esecutiva, neppure allegati;
alla luce delle conclusioni svolte (pag. 3, ric.), poi, va sottolineato che l'opposizione all'intimazione non è il rimedio processuale predisposto dall'ordinamento per ottenere l'adeguamento dell'Ente al precetto di una precedente sentenza.
Per tali ragioni, si ritiene che la superfluità dell'azione costituisca una delle gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., come corretto da C. Cost. n. 77/2018, per 1 Tale principio è stato recentemente confermato dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 305/2025 (RGL n. 1373/2024), proprio in materia di “pretesa di carattere contributivo, che (…) non impone l'impugnazione dei successivi atti interruttivi per far valere i vizi o le cause estintive successivamente verificatisi, né attribuisce all'intimazione di pagamento autonoma valenza sostanziale o esecutiva”.
4 disporre la compensazione integrale delle spese tra l' e la ricorrente;
quanto, poi, CP_1 ai rapporti tra l e la compensazione è giustificata dal fatto Controparte_8 CP_5 che la diffida impugnata è stata emessa nonostante il provvedimento sospensivo pronunciato dal Tribunale nel giudizio di opposizione tardiva instaurato dalla ricorrente, a cui la stessa Agenzia ha partecipato.
Allo stesso modo, devono essere compensate le spese nei rapporti con il cui intervento – in relazione a un giudizio previdenziale inter Controparte_7 alios e a fronte di un'intimazione relativa a un titolo già rimosso, oltre che senza domanda nei confronti di alcuno – appare privo di ogni concreta utilità.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Cremona, 2 dicembre 2025
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