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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 18/07/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 607/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 607/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DANIELE DI VITO, elettivamente domiciliata in VIA DEI PIOPPI N. 6, 86039 TERMOLI, presso il difensore avv. DANIELE DI VITO
RICORRENTE e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “
1. dichiarare che i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza
o domicilio;
2. affidare le figlie minori in modo condiviso ad entrambi i genitori. La prole avrà residenza abituale nella casa della madre, con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con il coniuge e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi delle stesse;
le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza, si produce piano genitoriale (doc. 5);
pagina 1 di 5
3. Il Sig. continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Termoli (CB) alla Via Dei Controparte_1 Pruni n.110 conservandone l'uso esclusivo sino al raggiungimento della maggiore età delle figlie attualmente minorenni e pagandone i relativi oneri anche relativi alle utenze fatta eccezione delle sole Per_ spese condominiali, tasi, ;
4. La sig.ra , continuerà a vivere nella casa in comproprietà con la di Lei Parte_1 madre sig.ra e con le proprie figlie in Agnone (CB), al Corso Vittorio Emanuele n. 190; Parte_2
5. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei soli effetti personali contenuti nella casa coniugale sita in Termoli (CB) alla Via dei Pruni n.110;
6. Dato atto delle attuali condizioni economiche/reddituali dei coniugi, il sig. Controparte_1 verserà a tramite c/c bancario entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, Parte_1 l'importo di € 400,00 (euro quattrocento/00) mensili a titolo di mantenimento delle figlie minori, con decorrenza dal mese di ottobre 2024 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno. Detta somma deve ritenersi comprensiva dell'importo dell'assegno unico mensile percepito in via esclusiva dalla sig.ra ed attualmente pari ad € 114,00 mensili. Nel caso in cui l'assegno unico Parte_1 mensile percepito dovesse essere caricato in capo al Sig. previo accordo tra i Controparte_1 coniugi, si chiede che il Sig. si obblighi a riversare la differenza fino alla concorrenza di € CP_1 400,00;
7. La suddetta somma dovrà essere versata sul seguente IBAN: [...] intestato alla sig.ra acceso presso Unicredit Spa, filiale di Agnone;
Parte_1
8. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agnone (IS), poiché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 10/09/2024, proponeva domanda di separazione Parte_1 personale dal marito con l'affidamento congiunto delle figlie minori e Controparte_1 Per_2 ad entrambi i genitori, l'attribuzione, alla moglie, di un assegno di Euro 400,00 mensili a Per_3 carico del marito, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie minori (Euro 200,00 ciascuna), l'assegnazione della casa familiare alla moglie e le altre statuizioni analiticamente indicate nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, l'intimato non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
All'udienza di prima comparizione, espletata l'audizione del coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza dell'altro coniuge, il Giudice relatore delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fatto precisare le conclusioni alla parte costituita, che le ha rassegnate come riportate in epigrafe, e ha ordinato la discussione orale nella stessa udienza.
In data 5/07/2025 il Pubblico Ministero ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe.
2.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, 1° comma, c. c. e desumibile dall'insanabile dissidio emerso in sede di comparizione dinanzi al Presidente.
pagina 2 di 5 Le figlie minori e devono essere affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, non Per_2 Per_3 ravvisandosi motivi che suggeriscano una deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso, e collocati in via principale presso la madre, per la maggiore consuetudine di vita quotidiana sinora sviluppata.
Il programma di frequentazione fra il padre e le figlie minori deve prevedere: almeno due pomeriggi alla settimana: fine settimana alterni dal sabato alla domenica, sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, un anno dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis;
quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio e fissati, in caso di disaccordo, un anno dall'1 agosto al 15 agosto e l'anno successivo dal 16 agosto al 30 agosto;
analogo periodo di quindici giorni, con sospensione dei periodi di collocazione infrasettimanale e mensile stabiliti a favore del padre, deve essere previsto a favore della madre durante le ferie estive e lo stesso varrà durante le festività natalizie e pasquali. Di comune accordo fra loro, tenendo conto delle aspirazioni delle figlie minori e senza necessità di ulteriori provvedimenti del giudice, i coniugi potranno di volta in volta modificare la collocazione delle minori.
La casa familiare, come richiesto dalla stessa ricorrente, organizzatasi in modo tale da avere, in abitazione sita in altro Comune della Regione Molise, l'aiuto della propria madre per la gestione della vita familiare con le figlie, e al fine di favorire la frequentazione regolare fra padre e figlie, deve essere assegnata in uso al marito, che si farà carico degli oneri correlativi inerenti all'uso dell'immobile. L'assegnazione, essendo finalizzata a soddisfare l'interesse delle figlie minori, cesserà quando esse avranno raggiunto l'indipendenza economica.
Tenuto conto delle esigenze delle figlie minori, dei tempi della loro permanenza presso ciascun genitore, delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali quali si desumono dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese all'udienza presidenziale (la moglie è proprietaria e comproprietaria di beni immobili nonché titolare di redditi di impresa;
non è nota la situazione economico-patrimoniale del marito) e avuto riguardo al valore locativo della casa familiare, assegnata in uso al marito, si stima equo porre a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, alla fine di ogni mese e con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, un assegno mensile di Euro 400,00 comprensivi della quota dell'assegno unico universale a lui spettante, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie minori (Euro 200,00 ciascuna).
Alle spese straordinarie, che si aggiungono al mantenimento ordinario, devono partecipare entrambi i genitori in parti uguali. Giova evidenziare che per spese straordinarie si intendono gli esborsi, necessari o utili per il minore, caratterizzati dall'imprevedibilità dell'evento che li determina ovvero che, sebbene scaturiscano da eventi prevedibili, non sono quantificabili ex ante o sono diretti a soddisfare esigenze episodiche e saltuarie. Nell'ambito delle spese straordinarie così individuate, alcune devono ritenersi obbligatorie perché derivanti da scelte già concordate dai genitori ovvero da decisioni talmente urgenti da non consentire la preventiva concertazione, mentre tutte le altre richiedono sempre il previo consenso di entrambi i genitori.
Al fine di prevenire o ridurre i possibili contrasti fra i genitori, il Collegio ritiene opportuno dettagliare come di seguito indicato, in modo vincolante per le parti, la disciplina delle spese straordinarie, specificando, altresì, le spese ordinarie già comprese nell'assegno mensile di mantenimento.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera pagina 3 di 5 autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
spese scolastiche e di assistenza: iscrizioni e rette di scuole private (dall'asilo nido, alla scuola per l'infanzia, alla scuola primaria e secondaria), iscrizioni e rette di università pubbliche o private, eventuali spese alloggiative presso la sede universitaria, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, compreso l'acquisto o il nolo eventuale dello strumento, disegno, pittura), corsi di informatica;
acquisto di PC o tablet;
centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze studio;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
master e corsi di specializzazione;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini- car, automobile, motorino, moto); spese per il conseguimento della patente di guida;
spese per la RC e bollo auto;
regali per feste di compleanno;
ricorrenze e cerimonie religiose dei figli;
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici e strumentali, analisi cliniche, visite specialistiche;
cicli di fisioterapia, di psicoterapia e logopedia;
cure termali;
spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici e universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato,
spese di bollo e assicurazione del mezzo di trasporto in loro esclusivo uso.
Anche riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero in un termine all'uopo fissato (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese processuali, attesa la natura del giudizio e considerate le ragioni della decisione, devono essere poste per metà a carico del contumace, liquidata come in dispositivo secondo i minimi tabellari del terzo scaglione, trattandosi di causa di valore indeterminabile non complessa, e dichiarate irripetibili per l'altra metà.
P. Q. M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale proposta con ricorso depositato il 10/09/2024 da Parte_1 contro con l'intervento del P.M. in Sede, disattesa ogni diversa richiesta o Controparte_1 conclusione, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi nata il Parte_1 24/03/1978 a Riccia, e nato il [...] a [...]; Controparte_1
b) affida le figlie minori e ad entrambi i genitori ma con collocazione Per_2 Per_3 principale presso la madre e con facoltà/dovere, per il padre, di vederle e tenerle con sé nei seguenti periodi, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con l'assolvimento degli pagina 4 di 5 obblighi scolastici delle figlie: il martedì e il giovedì di ogni settimana, dall'ora di uscita dalla scuola fino alle ore 20,00; a fine settimana alterni, dall'ora di uscita dalla scuola del sabato fino alle ore 21,00 della domenica;
sette giorni nel periodo natalizio, un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni nel periodo pasquale, un anno dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis;
quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, da concordare fra i genitori entro la fine di maggio e fissati, in caso di disaccordo, un anno dall'1 agosto al 15 agosto e l'anno successivo dal 16 agosto al 30 agosto;
c) assegna al marito l'uso della casa familiare in Termoli, Via dei Pruni Controparte_1 110, con aggravio di tutti i costi inerenti all'uso dell'immobile, esclusi soltanto gli oneri condominiali, la tasi e la tarsu;
d) pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie Controparte_1 [...]
un assegno mensile di € 400,00 comprensivi della quota dell'assegno Parte_1 unico universale spettante al marito, anche a mezzo di vaglia postale, alla fine di ogni mese con decorrenza dal 10 settembre 2024 e al lordo delle somme eventualmente già percepite, quale contributo per il mantenimento delle figlie minori (Euro 200,00 per ognuna), con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
e) pone a carico di entrambi i genitori, in parti uguali, l'onere delle spese straordinarie necessarie per le figlie e disciplinate come analiticamente indicato in Per_2 Per_3 motivazione;
f) condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 metà delle spese processuali, liquidata in Euro 49,00 per spese ed Euro 1.269,25, per compensi, oltre rimborso ex art. 2, 2° comma del DM n. 55/2014 nella misura del 15% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
g) dichiara irripetibile l'altra metà delle spese processuali;
h) ordina procedersi alle annotazioni della presente sentenza ai sensi del DPR 3-11-2000 n. 396.
Larino, così deciso in camera di consiglio il 16/07/2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 607/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DANIELE DI VITO, elettivamente domiciliata in VIA DEI PIOPPI N. 6, 86039 TERMOLI, presso il difensore avv. DANIELE DI VITO
RICORRENTE e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “
1. dichiarare che i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza
o domicilio;
2. affidare le figlie minori in modo condiviso ad entrambi i genitori. La prole avrà residenza abituale nella casa della madre, con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con il coniuge e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi delle stesse;
le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza, si produce piano genitoriale (doc. 5);
pagina 1 di 5
3. Il Sig. continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Termoli (CB) alla Via Dei Controparte_1 Pruni n.110 conservandone l'uso esclusivo sino al raggiungimento della maggiore età delle figlie attualmente minorenni e pagandone i relativi oneri anche relativi alle utenze fatta eccezione delle sole Per_ spese condominiali, tasi, ;
4. La sig.ra , continuerà a vivere nella casa in comproprietà con la di Lei Parte_1 madre sig.ra e con le proprie figlie in Agnone (CB), al Corso Vittorio Emanuele n. 190; Parte_2
5. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei soli effetti personali contenuti nella casa coniugale sita in Termoli (CB) alla Via dei Pruni n.110;
6. Dato atto delle attuali condizioni economiche/reddituali dei coniugi, il sig. Controparte_1 verserà a tramite c/c bancario entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, Parte_1 l'importo di € 400,00 (euro quattrocento/00) mensili a titolo di mantenimento delle figlie minori, con decorrenza dal mese di ottobre 2024 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno. Detta somma deve ritenersi comprensiva dell'importo dell'assegno unico mensile percepito in via esclusiva dalla sig.ra ed attualmente pari ad € 114,00 mensili. Nel caso in cui l'assegno unico Parte_1 mensile percepito dovesse essere caricato in capo al Sig. previo accordo tra i Controparte_1 coniugi, si chiede che il Sig. si obblighi a riversare la differenza fino alla concorrenza di € CP_1 400,00;
7. La suddetta somma dovrà essere versata sul seguente IBAN: [...] intestato alla sig.ra acceso presso Unicredit Spa, filiale di Agnone;
Parte_1
8. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agnone (IS), poiché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 10/09/2024, proponeva domanda di separazione Parte_1 personale dal marito con l'affidamento congiunto delle figlie minori e Controparte_1 Per_2 ad entrambi i genitori, l'attribuzione, alla moglie, di un assegno di Euro 400,00 mensili a Per_3 carico del marito, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie minori (Euro 200,00 ciascuna), l'assegnazione della casa familiare alla moglie e le altre statuizioni analiticamente indicate nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, l'intimato non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
All'udienza di prima comparizione, espletata l'audizione del coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza dell'altro coniuge, il Giudice relatore delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fatto precisare le conclusioni alla parte costituita, che le ha rassegnate come riportate in epigrafe, e ha ordinato la discussione orale nella stessa udienza.
In data 5/07/2025 il Pubblico Ministero ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe.
2.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, 1° comma, c. c. e desumibile dall'insanabile dissidio emerso in sede di comparizione dinanzi al Presidente.
pagina 2 di 5 Le figlie minori e devono essere affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, non Per_2 Per_3 ravvisandosi motivi che suggeriscano una deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso, e collocati in via principale presso la madre, per la maggiore consuetudine di vita quotidiana sinora sviluppata.
Il programma di frequentazione fra il padre e le figlie minori deve prevedere: almeno due pomeriggi alla settimana: fine settimana alterni dal sabato alla domenica, sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, un anno dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis;
quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio e fissati, in caso di disaccordo, un anno dall'1 agosto al 15 agosto e l'anno successivo dal 16 agosto al 30 agosto;
analogo periodo di quindici giorni, con sospensione dei periodi di collocazione infrasettimanale e mensile stabiliti a favore del padre, deve essere previsto a favore della madre durante le ferie estive e lo stesso varrà durante le festività natalizie e pasquali. Di comune accordo fra loro, tenendo conto delle aspirazioni delle figlie minori e senza necessità di ulteriori provvedimenti del giudice, i coniugi potranno di volta in volta modificare la collocazione delle minori.
La casa familiare, come richiesto dalla stessa ricorrente, organizzatasi in modo tale da avere, in abitazione sita in altro Comune della Regione Molise, l'aiuto della propria madre per la gestione della vita familiare con le figlie, e al fine di favorire la frequentazione regolare fra padre e figlie, deve essere assegnata in uso al marito, che si farà carico degli oneri correlativi inerenti all'uso dell'immobile. L'assegnazione, essendo finalizzata a soddisfare l'interesse delle figlie minori, cesserà quando esse avranno raggiunto l'indipendenza economica.
Tenuto conto delle esigenze delle figlie minori, dei tempi della loro permanenza presso ciascun genitore, delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali quali si desumono dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese all'udienza presidenziale (la moglie è proprietaria e comproprietaria di beni immobili nonché titolare di redditi di impresa;
non è nota la situazione economico-patrimoniale del marito) e avuto riguardo al valore locativo della casa familiare, assegnata in uso al marito, si stima equo porre a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, alla fine di ogni mese e con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, un assegno mensile di Euro 400,00 comprensivi della quota dell'assegno unico universale a lui spettante, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie minori (Euro 200,00 ciascuna).
Alle spese straordinarie, che si aggiungono al mantenimento ordinario, devono partecipare entrambi i genitori in parti uguali. Giova evidenziare che per spese straordinarie si intendono gli esborsi, necessari o utili per il minore, caratterizzati dall'imprevedibilità dell'evento che li determina ovvero che, sebbene scaturiscano da eventi prevedibili, non sono quantificabili ex ante o sono diretti a soddisfare esigenze episodiche e saltuarie. Nell'ambito delle spese straordinarie così individuate, alcune devono ritenersi obbligatorie perché derivanti da scelte già concordate dai genitori ovvero da decisioni talmente urgenti da non consentire la preventiva concertazione, mentre tutte le altre richiedono sempre il previo consenso di entrambi i genitori.
Al fine di prevenire o ridurre i possibili contrasti fra i genitori, il Collegio ritiene opportuno dettagliare come di seguito indicato, in modo vincolante per le parti, la disciplina delle spese straordinarie, specificando, altresì, le spese ordinarie già comprese nell'assegno mensile di mantenimento.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera pagina 3 di 5 autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
spese scolastiche e di assistenza: iscrizioni e rette di scuole private (dall'asilo nido, alla scuola per l'infanzia, alla scuola primaria e secondaria), iscrizioni e rette di università pubbliche o private, eventuali spese alloggiative presso la sede universitaria, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, compreso l'acquisto o il nolo eventuale dello strumento, disegno, pittura), corsi di informatica;
acquisto di PC o tablet;
centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze studio;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
master e corsi di specializzazione;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini- car, automobile, motorino, moto); spese per il conseguimento della patente di guida;
spese per la RC e bollo auto;
regali per feste di compleanno;
ricorrenze e cerimonie religiose dei figli;
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici e strumentali, analisi cliniche, visite specialistiche;
cicli di fisioterapia, di psicoterapia e logopedia;
cure termali;
spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici e universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato,
spese di bollo e assicurazione del mezzo di trasporto in loro esclusivo uso.
Anche riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero in un termine all'uopo fissato (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese processuali, attesa la natura del giudizio e considerate le ragioni della decisione, devono essere poste per metà a carico del contumace, liquidata come in dispositivo secondo i minimi tabellari del terzo scaglione, trattandosi di causa di valore indeterminabile non complessa, e dichiarate irripetibili per l'altra metà.
P. Q. M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale proposta con ricorso depositato il 10/09/2024 da Parte_1 contro con l'intervento del P.M. in Sede, disattesa ogni diversa richiesta o Controparte_1 conclusione, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi nata il Parte_1 24/03/1978 a Riccia, e nato il [...] a [...]; Controparte_1
b) affida le figlie minori e ad entrambi i genitori ma con collocazione Per_2 Per_3 principale presso la madre e con facoltà/dovere, per il padre, di vederle e tenerle con sé nei seguenti periodi, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con l'assolvimento degli pagina 4 di 5 obblighi scolastici delle figlie: il martedì e il giovedì di ogni settimana, dall'ora di uscita dalla scuola fino alle ore 20,00; a fine settimana alterni, dall'ora di uscita dalla scuola del sabato fino alle ore 21,00 della domenica;
sette giorni nel periodo natalizio, un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni nel periodo pasquale, un anno dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis;
quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, da concordare fra i genitori entro la fine di maggio e fissati, in caso di disaccordo, un anno dall'1 agosto al 15 agosto e l'anno successivo dal 16 agosto al 30 agosto;
c) assegna al marito l'uso della casa familiare in Termoli, Via dei Pruni Controparte_1 110, con aggravio di tutti i costi inerenti all'uso dell'immobile, esclusi soltanto gli oneri condominiali, la tasi e la tarsu;
d) pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie Controparte_1 [...]
un assegno mensile di € 400,00 comprensivi della quota dell'assegno Parte_1 unico universale spettante al marito, anche a mezzo di vaglia postale, alla fine di ogni mese con decorrenza dal 10 settembre 2024 e al lordo delle somme eventualmente già percepite, quale contributo per il mantenimento delle figlie minori (Euro 200,00 per ognuna), con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
e) pone a carico di entrambi i genitori, in parti uguali, l'onere delle spese straordinarie necessarie per le figlie e disciplinate come analiticamente indicato in Per_2 Per_3 motivazione;
f) condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 metà delle spese processuali, liquidata in Euro 49,00 per spese ed Euro 1.269,25, per compensi, oltre rimborso ex art. 2, 2° comma del DM n. 55/2014 nella misura del 15% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
g) dichiara irripetibile l'altra metà delle spese processuali;
h) ordina procedersi alle annotazioni della presente sentenza ai sensi del DPR 3-11-2000 n. 396.
Larino, così deciso in camera di consiglio il 16/07/2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo
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