Versione
11 agosto 1998
11 agosto 1998
Art. 1. (Modifiche al codice penale) 1. In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 , e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale , dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- La legge 27 maggio 1991, n. 176 , reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatto a New York il 20 novembre 1989.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- La legge 27 maggio 1991, n. 176 , reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatto a New York il 20 novembre 1989.".
Commentari • 3
- 1. CAPO III - DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALEWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio SEZIONE I - DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE 1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni (2). 2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2025, n. 34075Provvedimento: […] Tali conclusioni corrispondono al bene giuridico tutelato dall'art. 600-ter cod. pen. che, come già enunciato dall'art. 1 della legge 269/1998, è costituito dalla "salvaguardia dello sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale" ed è quindi suscettibile di essere leso da immagini, quali quelle in valutazione, che, rappresentando il minore come strumento dell'eccitamento altrui, sono in grado di attentare alla percezione che la vittima ha di sé stesso nonché, utilizzando una efficace espressione che si rinviene in dottrina, la sua onorabilità sessuale.Leggi di più...
- art. 600 ter cod. pen.·
- art. 81 cod. pen.·
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- art. 52 d.lgs. n. 196/2003·
- Corte costituzionale n. 91/2024·
- pornografia minorile·
- art. 600 quater cod. pen.·
- attenuante minore gravità·
- Cassa delle ammende