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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/08/2025, n. 6486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6486 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5679 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente per oggetto: pagamento, vertente
TRA
con sede a Torino, corso Ferrucci Parte_1
n. 14, codice fiscale: ; P.IVA_1
con sede Controparte_1
a Trieste, via Martiri della Libertà n. 7, codice fiscale: ; P.IVA_2
con sede a Concordia Controparte_2
Sagittaria (VE), via Roma n. 56, codice fiscale: P.IVA_3
con sede a Quartu Controparte_3
Sant'Elena (CA), via Sicilia n. 27, codice fiscale: , tutte con P.IVA_4
l'avv. Matteo Crosetti -ATTRICI-
E nata a [...] il [...], codice fiscale: CP_4
, con l'avv. Vincenzo Lacolla -CONVENUTA- C.F._1
E con sede a Milano, via Ponti n. 8/10, codice fiscale: CP_5 P.IVA_5
con l'avv. Paolo Caione -CHIAMATA IN CAUSA-
1 CONCLUSIONI
Per le parti attrici
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in via preliminare confermare, per quanto di ragione, il decreto inaudita altera parte in data 21.11.2023 e l'ordinanza in data 12.12.2023; accertare e dichiarare la Parte_1
, ,
[...] Controparte_1 Controparte_2
, eredi legittimi
[...] Controparte_3 della sig.ra Persona_1 nel merito, condannare la sig.ra avv. alla presentazione agli CP_4 eredi del rendiconto della propria gestione del patrimonio della sig.ra corredato di idonea documentazione di supporto, per le ragioni e Per_1 le causali di cui in atti;
condannare inoltre la sig.ra avv. a corrispondere agli CP_4 esponenti l'importo di Euro 140.631,16, ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa, per le ragioni e le causali di cui in atti;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambe le fasi, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario.
Per la parte convenuta
In via principale e nel merito rigettare le domande attoree perché infondate in ragione di quanto esposto in fatto e diritto. In via subordinata sempre nel merito per la denegata ipotesi di accoglimento Contr delle domande attoree, dichiarare che l' Compagnia Assicurativa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore è tenuta a manlevare, giusta polizza assicurativa l'avv. da ogni pretesa attorea, condannando CP_4 il terzo chiamato a rifondere all'avv. quanto sarà eventualmente CP_4 condannato a pagare in favore di parte attrice. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria si chiede ammettersi prova per testi dei Sig.ri:
residente a [...]; Testimone_1 residente a [...]; Testimone_2
residente a [...], sui seguenti capitoli di Testimone_3 prova:
2 “Vero o meno che l'Avv. per mezzo di mandato professionale, con CP_4 lealtà, professionalità, rispetto e amore si è presa cura della Sig.ra Per_1 amministrando le sue risorse e tutelandola in ogni sede”;
“Vero o meno è che la Sig.ra stimava l'Avv. considerandola Per_1 CP_4 una persona di grande onestà professionale e fiducia, conferendole procura speciale e nominandola Amministratore di Sostegno nel caso in cui fosse necessario”;
“Vero o meno è che l'Avv. non ha mai indebitamente prelevato con CP_4 carta bancomat e/o chiesto dei soldi alla Sig.ra ma solo su richiesta Per_1 della stessa e in presenza della Sig.ra Tes_1
“Vero o meno è che la Sig.ra ribadiva continuamente e fino a qualche Per_1 giorno prima del suo decesso, che il giorno successivo la sua morte, i soldi rimasti sul suo conto nel quale confluivano la sua pensione e/o altro, andassero a favore dell'Avv. mentre quelli vincolati in buoni fruttiferi, CP_4 fossero devoluti alle associazioni di volontariato che si interessano dei bambini africani”;
“Vero o meno è che l'Avv. ha adempiuto la volontà della fino CP_4 Per_1 a mandato conferito, occupandosi del funerale, della cremazione, della sepoltura, della pubblicazione del testamento segreto, e consegna delle chiavi dell'immobile di proprietà della Cooperativa Abitare in Milano via Hermada”.
Per la chiamata in causa nel riportarsi a tutto quanto dedotto, allegato ed eccepito in corso di CP_5 causa, rassegna le seguenti brevi note di conclusione chiedendo il rigetto delle avverse domande, perché inammissibili, improcedibili, oltre che infondate in fatto quanto in diritto, in accoglimento delle eccezioni formulate di carenza di legittimazione attiva e passiva.
Ci si oppone fermamente alla eventuale richiesta di integrazione proposta dalle controparti che si ritiene tardiva e inammissibile.
Conclude per il rigetto delle domande nei confronti di in CP_5 accoglimento delle eccezioni proposte e vittoria di spese.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli enti privati di cui in epigrafe, ammessi al patrocinio a spese dello Stato con decreto di questo Ufficio in data 20/05/2024 a seguito di immotivato rifiuto da parte dell'Ordine degli avvocati di Milano, dopo avere ottenuto in danno della convenuta un sequestro conservativo fino alla concorrenza della somma di
Euro 140.631,16 (procedimento n. 40832/2023 definito con ordinanza del
12/12/2023, confermativa del decreto inaudita altera parte del 21/11/2023), hanno convenuto in giudizio l'avv. chiedendone la condanna alla CP_4
restituzione della predetta somma di Euro 140.631,16 ed a tal fine esponendo in sintesi quanto segue:
-che essi istanti sono eredi in parti uguali di nata a [...] Persona_1
il 28/10/1930 e deceduta a Milano, luogo della sua ultima residenza, il 18/04/2023, in forza di testamento pubblico ricevuto il 22/09/2022 dal dott. notaio in Bresso, rep. 52 degli atti di ultima Persona_2
volontà, passato al repertorio degli atti tra vivi con verbale per medesimo notaio in data 03/07/2023, rep. 15502, racc. 8133, con il quale la testatrice revocava ogni sua precedente disposizione testamentaria e quindi anche il testamento olografo datato 12/05/2022 a favore dell'avv. CP_4
pubblicato con il medesimo verbale per notaio Per_2
-che la convenuta avv. avvalendosi di una procura generale conferitale CP_4
dalla defunta con atto ricevuto il 30/05/2022 sempre dal notaio Per_2
rep. 14226, racc. 7493, in data 19/04/2023, ossia il giorno successivo a quello del decesso della sig.ra bonificava dal conto della defunta al proprio Per_1
l'importo di Euro 119.084,16;
-che la stessa avv. , sempre in forza della predetta procura, tra il CP_4
4 giugno 2022 e il mese di aprile 2023 effettuava prelievi con la carta bancomat dal conto della sig.ra per complessivi Euro 21.547,00, alcuni Per_1
persino da uno sportello bancario di Gioia Tauro in Calabria, dove l'avv. risiede e dove invece la sig.ra non si era mai CP_4 Per_1
recata, anche a causa dell'avanzata età e delle sue precarie condizioni di salute;
-che l'avv. si è rifiutata di restituire sia l'importo che ha bonificato in CP_4
proprio favore dopo il decesso, sia la somma prelevata in più occasioni con la carta bancomat, omettendo altresì di rendere il conto della gestione del patrimonio della defunta operata in virtù della menzionata procura generale, in tal modo obbligando gli attori a rivolgersi alla giustizia.
Si è costituita la convenuta chiedendo di respingere la domanda e ottenendo l'autorizzazione alla chiamata in causa di nella pretesa qualità di CP_5
compagnia assicurativa per la responsabilità professionale, che pure si è costituita chiedendo il rigetto della domanda di manleva spiegata dall'avv.
CP_4
Indi, respinte le istanze istruttorie con ordinanza del 12/12/2024, alle cui motivazioni si rinvia, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa discussione orale.
Tanto premesso, nel merito la domanda di condanna al pagamento della somma di Euro 140.631,16 è fondata e deve essere accolta.
Innanzitutto, non è contestato che la convenuta si è bonificata a se stessa la somma di Euro 119.084,16 il giorno dopo la morte della sig.ra così Per_1
come non è specificamente contestato ed è, in ogni caso, documentalmente provato (doc. 3 di parte attrice), l'ammontare dei prelievi eseguiti dall'avv.
5 sul conto della defunta tramite il bancomat per complessivi CP_4
Euro 21.547,00.
Quanto alla somma di Euro 119.084,16, risulta manifestamente priva di fondamento la tesi difensiva che vorrebbe giustificare tale prelievo ai sensi dell'art. 590 cod. civ.
Infatti manca del tutto un testamento da confermare (l'unico a favore della
è stato revocato con il testamento pubblico) e, ad ogni modo, gli CP_4
eredi della defunta - cioè gli odierni enti attori - non hanno mai manifestato l'intenzione di voler dare esecuzione ad una presunta volontà testamentaria in tal senso, anzi, hanno al contrario fatto di tutto per recuperare le somme indebitamente prelevate dall'avv. chiedendo (e ottenendo) CP_4
un sequestro conservativo in danno dell'avv. e dando in seguito avvio CP_4
al presente giudizio.
Quanto agli ulteriori importi prelevati al bancomat dall'avv. questa CP_4
non ha prodotto neanche un solo documento atto a comprovare le spese asseritamente effettuate con tali somme nell'interesse della sig.ra Per_1
pur essendo tenuta come mandataria, ai sensi dell'art. 1713 cod. civ., a rendere il conto del suo operato nei confronti della mandante e quindi degli odierni attori, nella qualità di eredi della sig.ra Per_1
Parimenti priva di qualsiasi prova è la riferita esistenza di un accordo sul compenso in ragione di Euro 1.000,00 mensili, peraltro in netta contraddizione con le riferite finalità affettive che avrebbero mosso la nell'aiutare CP_4
l'anziana sig.ra Per_1
Ne consegue che, in difetto di rendicontazione, anche parziale, in ordine all'utilizzo di tali rilevanti importi prelevati al bancomat, deve ritenersi che gli
6 stessi sono stati destinati dall'avv. al soddisfacimento di esigenze CP_4
personali e che sono, conseguentemente, da restituire per intero agli eredi della mandante, al pari dell'importo bonificato il giorno dopo il decesso della sig.ra Per_1
Sulla somma da restituire sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, del codice civile, con decorrenza dalla domanda e quindi dalla notifica della citazione avvenuta il 12/02/2024.
Va poi respinta la domanda di manleva proposta dalla convenuta contro la terza chiamata dato che tale società non è il soggetto contraente del CP_5
contratto assicurativo, avendo svolto esclusivamente il ruolo di mediatore
(broker), come chiaramente si evince dalla dicitura “intermediario” in alto a destra del frontespizio della polizza prodotto dalla convenuta, dove invece, in calce, si legge che “contraente” è la solo quest'ultima Controparte_6
società, pertanto, poteva essere citata in giudizio in virtù del rapporto assicurativo.
L'avv. siccome totalmente soccombente, deve essere infine CP_4
condannata alla rifusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo sia in favore della terza chiamata anche se nel minimo, attesa la semplicità delle questioni trattate e la ridotta attività svolta, sia in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002, quanto alla posizione degli attori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)condanna al pagamento, in favore degli attori, della CP_4
complessiva somma di Euro 140.631,16 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, del codice civile dal 12/02/2024 al soddisfo;
7 2)condanna al pagamento, in favore dello Stato, delle spese CP_4
processuali per gli attori che liquida in Euro 7.051,50 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.;
3)condanna al pagamento, in favore della terza chiamata CP_4
delle spese processuali che liquida in Euro 7.051,50 per compensi, CP_5
oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.
Milano, 8 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
8
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5679 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente per oggetto: pagamento, vertente
TRA
con sede a Torino, corso Ferrucci Parte_1
n. 14, codice fiscale: ; P.IVA_1
con sede Controparte_1
a Trieste, via Martiri della Libertà n. 7, codice fiscale: ; P.IVA_2
con sede a Concordia Controparte_2
Sagittaria (VE), via Roma n. 56, codice fiscale: P.IVA_3
con sede a Quartu Controparte_3
Sant'Elena (CA), via Sicilia n. 27, codice fiscale: , tutte con P.IVA_4
l'avv. Matteo Crosetti -ATTRICI-
E nata a [...] il [...], codice fiscale: CP_4
, con l'avv. Vincenzo Lacolla -CONVENUTA- C.F._1
E con sede a Milano, via Ponti n. 8/10, codice fiscale: CP_5 P.IVA_5
con l'avv. Paolo Caione -CHIAMATA IN CAUSA-
1 CONCLUSIONI
Per le parti attrici
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in via preliminare confermare, per quanto di ragione, il decreto inaudita altera parte in data 21.11.2023 e l'ordinanza in data 12.12.2023; accertare e dichiarare la Parte_1
, ,
[...] Controparte_1 Controparte_2
, eredi legittimi
[...] Controparte_3 della sig.ra Persona_1 nel merito, condannare la sig.ra avv. alla presentazione agli CP_4 eredi del rendiconto della propria gestione del patrimonio della sig.ra corredato di idonea documentazione di supporto, per le ragioni e Per_1 le causali di cui in atti;
condannare inoltre la sig.ra avv. a corrispondere agli CP_4 esponenti l'importo di Euro 140.631,16, ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa, per le ragioni e le causali di cui in atti;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambe le fasi, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario.
Per la parte convenuta
In via principale e nel merito rigettare le domande attoree perché infondate in ragione di quanto esposto in fatto e diritto. In via subordinata sempre nel merito per la denegata ipotesi di accoglimento Contr delle domande attoree, dichiarare che l' Compagnia Assicurativa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore è tenuta a manlevare, giusta polizza assicurativa l'avv. da ogni pretesa attorea, condannando CP_4 il terzo chiamato a rifondere all'avv. quanto sarà eventualmente CP_4 condannato a pagare in favore di parte attrice. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria si chiede ammettersi prova per testi dei Sig.ri:
residente a [...]; Testimone_1 residente a [...]; Testimone_2
residente a [...], sui seguenti capitoli di Testimone_3 prova:
2 “Vero o meno che l'Avv. per mezzo di mandato professionale, con CP_4 lealtà, professionalità, rispetto e amore si è presa cura della Sig.ra Per_1 amministrando le sue risorse e tutelandola in ogni sede”;
“Vero o meno è che la Sig.ra stimava l'Avv. considerandola Per_1 CP_4 una persona di grande onestà professionale e fiducia, conferendole procura speciale e nominandola Amministratore di Sostegno nel caso in cui fosse necessario”;
“Vero o meno è che l'Avv. non ha mai indebitamente prelevato con CP_4 carta bancomat e/o chiesto dei soldi alla Sig.ra ma solo su richiesta Per_1 della stessa e in presenza della Sig.ra Tes_1
“Vero o meno è che la Sig.ra ribadiva continuamente e fino a qualche Per_1 giorno prima del suo decesso, che il giorno successivo la sua morte, i soldi rimasti sul suo conto nel quale confluivano la sua pensione e/o altro, andassero a favore dell'Avv. mentre quelli vincolati in buoni fruttiferi, CP_4 fossero devoluti alle associazioni di volontariato che si interessano dei bambini africani”;
“Vero o meno è che l'Avv. ha adempiuto la volontà della fino CP_4 Per_1 a mandato conferito, occupandosi del funerale, della cremazione, della sepoltura, della pubblicazione del testamento segreto, e consegna delle chiavi dell'immobile di proprietà della Cooperativa Abitare in Milano via Hermada”.
Per la chiamata in causa nel riportarsi a tutto quanto dedotto, allegato ed eccepito in corso di CP_5 causa, rassegna le seguenti brevi note di conclusione chiedendo il rigetto delle avverse domande, perché inammissibili, improcedibili, oltre che infondate in fatto quanto in diritto, in accoglimento delle eccezioni formulate di carenza di legittimazione attiva e passiva.
Ci si oppone fermamente alla eventuale richiesta di integrazione proposta dalle controparti che si ritiene tardiva e inammissibile.
Conclude per il rigetto delle domande nei confronti di in CP_5 accoglimento delle eccezioni proposte e vittoria di spese.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli enti privati di cui in epigrafe, ammessi al patrocinio a spese dello Stato con decreto di questo Ufficio in data 20/05/2024 a seguito di immotivato rifiuto da parte dell'Ordine degli avvocati di Milano, dopo avere ottenuto in danno della convenuta un sequestro conservativo fino alla concorrenza della somma di
Euro 140.631,16 (procedimento n. 40832/2023 definito con ordinanza del
12/12/2023, confermativa del decreto inaudita altera parte del 21/11/2023), hanno convenuto in giudizio l'avv. chiedendone la condanna alla CP_4
restituzione della predetta somma di Euro 140.631,16 ed a tal fine esponendo in sintesi quanto segue:
-che essi istanti sono eredi in parti uguali di nata a [...] Persona_1
il 28/10/1930 e deceduta a Milano, luogo della sua ultima residenza, il 18/04/2023, in forza di testamento pubblico ricevuto il 22/09/2022 dal dott. notaio in Bresso, rep. 52 degli atti di ultima Persona_2
volontà, passato al repertorio degli atti tra vivi con verbale per medesimo notaio in data 03/07/2023, rep. 15502, racc. 8133, con il quale la testatrice revocava ogni sua precedente disposizione testamentaria e quindi anche il testamento olografo datato 12/05/2022 a favore dell'avv. CP_4
pubblicato con il medesimo verbale per notaio Per_2
-che la convenuta avv. avvalendosi di una procura generale conferitale CP_4
dalla defunta con atto ricevuto il 30/05/2022 sempre dal notaio Per_2
rep. 14226, racc. 7493, in data 19/04/2023, ossia il giorno successivo a quello del decesso della sig.ra bonificava dal conto della defunta al proprio Per_1
l'importo di Euro 119.084,16;
-che la stessa avv. , sempre in forza della predetta procura, tra il CP_4
4 giugno 2022 e il mese di aprile 2023 effettuava prelievi con la carta bancomat dal conto della sig.ra per complessivi Euro 21.547,00, alcuni Per_1
persino da uno sportello bancario di Gioia Tauro in Calabria, dove l'avv. risiede e dove invece la sig.ra non si era mai CP_4 Per_1
recata, anche a causa dell'avanzata età e delle sue precarie condizioni di salute;
-che l'avv. si è rifiutata di restituire sia l'importo che ha bonificato in CP_4
proprio favore dopo il decesso, sia la somma prelevata in più occasioni con la carta bancomat, omettendo altresì di rendere il conto della gestione del patrimonio della defunta operata in virtù della menzionata procura generale, in tal modo obbligando gli attori a rivolgersi alla giustizia.
Si è costituita la convenuta chiedendo di respingere la domanda e ottenendo l'autorizzazione alla chiamata in causa di nella pretesa qualità di CP_5
compagnia assicurativa per la responsabilità professionale, che pure si è costituita chiedendo il rigetto della domanda di manleva spiegata dall'avv.
CP_4
Indi, respinte le istanze istruttorie con ordinanza del 12/12/2024, alle cui motivazioni si rinvia, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa discussione orale.
Tanto premesso, nel merito la domanda di condanna al pagamento della somma di Euro 140.631,16 è fondata e deve essere accolta.
Innanzitutto, non è contestato che la convenuta si è bonificata a se stessa la somma di Euro 119.084,16 il giorno dopo la morte della sig.ra così Per_1
come non è specificamente contestato ed è, in ogni caso, documentalmente provato (doc. 3 di parte attrice), l'ammontare dei prelievi eseguiti dall'avv.
5 sul conto della defunta tramite il bancomat per complessivi CP_4
Euro 21.547,00.
Quanto alla somma di Euro 119.084,16, risulta manifestamente priva di fondamento la tesi difensiva che vorrebbe giustificare tale prelievo ai sensi dell'art. 590 cod. civ.
Infatti manca del tutto un testamento da confermare (l'unico a favore della
è stato revocato con il testamento pubblico) e, ad ogni modo, gli CP_4
eredi della defunta - cioè gli odierni enti attori - non hanno mai manifestato l'intenzione di voler dare esecuzione ad una presunta volontà testamentaria in tal senso, anzi, hanno al contrario fatto di tutto per recuperare le somme indebitamente prelevate dall'avv. chiedendo (e ottenendo) CP_4
un sequestro conservativo in danno dell'avv. e dando in seguito avvio CP_4
al presente giudizio.
Quanto agli ulteriori importi prelevati al bancomat dall'avv. questa CP_4
non ha prodotto neanche un solo documento atto a comprovare le spese asseritamente effettuate con tali somme nell'interesse della sig.ra Per_1
pur essendo tenuta come mandataria, ai sensi dell'art. 1713 cod. civ., a rendere il conto del suo operato nei confronti della mandante e quindi degli odierni attori, nella qualità di eredi della sig.ra Per_1
Parimenti priva di qualsiasi prova è la riferita esistenza di un accordo sul compenso in ragione di Euro 1.000,00 mensili, peraltro in netta contraddizione con le riferite finalità affettive che avrebbero mosso la nell'aiutare CP_4
l'anziana sig.ra Per_1
Ne consegue che, in difetto di rendicontazione, anche parziale, in ordine all'utilizzo di tali rilevanti importi prelevati al bancomat, deve ritenersi che gli
6 stessi sono stati destinati dall'avv. al soddisfacimento di esigenze CP_4
personali e che sono, conseguentemente, da restituire per intero agli eredi della mandante, al pari dell'importo bonificato il giorno dopo il decesso della sig.ra Per_1
Sulla somma da restituire sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, del codice civile, con decorrenza dalla domanda e quindi dalla notifica della citazione avvenuta il 12/02/2024.
Va poi respinta la domanda di manleva proposta dalla convenuta contro la terza chiamata dato che tale società non è il soggetto contraente del CP_5
contratto assicurativo, avendo svolto esclusivamente il ruolo di mediatore
(broker), come chiaramente si evince dalla dicitura “intermediario” in alto a destra del frontespizio della polizza prodotto dalla convenuta, dove invece, in calce, si legge che “contraente” è la solo quest'ultima Controparte_6
società, pertanto, poteva essere citata in giudizio in virtù del rapporto assicurativo.
L'avv. siccome totalmente soccombente, deve essere infine CP_4
condannata alla rifusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo sia in favore della terza chiamata anche se nel minimo, attesa la semplicità delle questioni trattate e la ridotta attività svolta, sia in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002, quanto alla posizione degli attori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)condanna al pagamento, in favore degli attori, della CP_4
complessiva somma di Euro 140.631,16 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, del codice civile dal 12/02/2024 al soddisfo;
7 2)condanna al pagamento, in favore dello Stato, delle spese CP_4
processuali per gli attori che liquida in Euro 7.051,50 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.;
3)condanna al pagamento, in favore della terza chiamata CP_4
delle spese processuali che liquida in Euro 7.051,50 per compensi, CP_5
oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.
Milano, 8 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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