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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/02/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7481/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 16/01/2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 7481/2024, promosso da:
, ALBANIA, il 14/07/1986 Parte_1
CUI: C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SHAKAJ VALBONA RICORRENTE contro
[...]
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, in via principale, dichiarare illegittima e inefficace e/o annullare la decisione della di n. Cat. CP_1 CP_1
A12/2023/Imm/1 Sez/AD emessa il 4.04.2024 e notificata in data 24.04.2024, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione speciale con relativo suo diritto al rilascio da parte della Questura del permesso di soggiorno. Con vittoria delle spese e onorari.”
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso e, per l'effetto, confermare il provvedimento del Questore.”
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 24.5.2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di CP_1
Emilia, notificatogli il 24.4.2024.
1.1. Nel provvedimento reiettivo, il Questore dà preliminarmente atto dei seguenti riscontri di carattere penale “- 4.11.2010 – Sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Aversa (CE), irrevocabile il 13.2.2011, per art. 116 co. 13 D.lgs. n. 30.4.1992 n. 285 (guida di veicolo senza aver conseguito la patente), fatto accertato il 25.5.2008 in Teverola (CE), dispositivo: ammenda € 3.000,00; - 13.2.2019 – Sentenza della Corte di Appello di Torino, irrevocabile il 31.3.2019, a conferma della sentenza emessa in data 11.01.2017 dal Tribunale in composizione monocratica di Torino, per art. 13 co. 13 D.lgs. n. 25.7.1998 n. 286 (violazione del divieto di rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del ), Controparte_1 dispositivo: reclusione mesi 5 giorni 10” e richiama integralmente il parere emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “nel caso di specie non risultano allegati elementi e prove sufficienti a supportare un effettivo radicamento raggiunto nel Paese ospitante, in quanto l'istante, non svolte attività lavorativa allo stato e non ha dimostrato di averne svolta in passato, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dall'ingresso in Italia, non vi sono nemmeno elementi che attestino con certezza la presenza sul territorio nazionale del predetto per tutto l'arco di tempo dichiarato (20 anni), non è titolare di un contratto di locazione o di altra documentazione comprovante la piena disponibilità di un immobile e non ha allegato altra documentazione utile ad evidenziare il percorso di integrazione socio-economica in Italia (es. certificati che attestino la conoscenza della lingua italiana;
eventuali documenti e dichiarazioni attestanti l'iscrizione ad associazioni, gruppi, centri sportivi, corsi di formazione, attività di volontariato), non ha provato la conoscenza della lingua italiana, non ha in Italia una propria famiglia e mantiene legami costanti con il paese di origine ove si reca annualmente a visitare la madre. In proposito, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha precisato che «laddove gli stranieri non siano qualificati come migranti stabilizzati, poiché la loro presenza nel territorio dello Stato convenuto era fin dall'inizio precaria, illegale o basata su violazioni del diritto dell'immigrazione, il loro allontanamento dallo Stato convenuto violerebbe probabilmente l'articolo 8 solo in circostanze eccezionali», circostanze che nel caso di specie non ricorrono.
Per questi motivi
, non si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998 terzo e quarto periodo, in quanto dall'istruttoria non sono emersi elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale in Italia tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello Stato nella sfera privata e familiare del richiedente in violazione dell'art. 8 CED”.
1.2. Con l'odierno ricorso, l'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata in Italia, evidenziando, in fatto: di essere giunto in Italia per la prima volta nel 2003, ancora minorenne, per raggiungere il padre all'epoca regolarmente soggiornante sul territorio, senza riuscire ad effettuare le procedure amministrative richieste per la coesione familiare, in ragione del suo ingresso irregolare;
di essere stato fermato nel 2007 dalla Polizia per controllo, di essere stato denunciato per ingresso irregolare ed accompagnato alla frontiera;
di aver fatto nuovamente ingresso sul territorio italiano, nella convinzione di essere stato meramente ammonito e non anche espulso;
di aver perso il padre nel luglio 2008 e di essere rimasto in Piemonte, svolgendo lavoro in nero nel settore agricolo ed edile;
di essere stato nuovamente fermato dalla Polizia nel 2017 e condannato con pena sospesa nel gennaio dello stesso anno dal Tribunale di Torino per aver fatto ingresso in Italia senza la speciale autorizzazione ministeriale;
di aver formalizzato domanda di protezione internazionale presso la Questura di il 21.4.2023, città in cui si è stabilito dal 2022 con il sostegno di alcuni familiari;
di aver CP_1 reperito un impiego in regola con contratto a tempo indeterminato nel settembre 2023 presso una società che si occupa di allestimenti e di percepire buoni guadagni.
1.3. In data 3.6.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamandosi alla relazione dell'amministrazione e ai relativi allegati (istanza del 21.4.2023; elenco precedenti dattiloscopici;
certificato del casellario giudiziale;
nota del 29.8.2023 e allegati;
parere CT).
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente, il quale, all'udienza del 7.11.2024, ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia da 20-21 anni;
ho sempre fatto avanti e indietro dall'Albania con il passaporto. A parte una guida senza patente, gli unici problemi che ho avuto sono stati legati alla mia irregolarità. Mi occupo di allestimenti;
sono assunto a tempo indeterminato. Vivo a da mio cugino. CP_1
Nel Paese d'origine ho solo mia madre. Non sono sposato e non ho figli”.
1.6. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e fissarsi udienza di discussione. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Reggio Emilia con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (cfr. doc. 6 ricevuta appuntamento del 2.2.2023 – allegato alla memoria di costituzione di parte resistente). Non si applicano, dunque, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia. Considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la maggior parte Per_1 delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be Per_2 no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.3. Venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una condizione meritevole di tutela ai sensi della normativa in parola. Egli ha dichiarato di essere giunto per la prima volta in Italia quand'era ancora minorenne nell'anno 2003, per raggiungere il padre, previamente trasferitosi e regolarmente soggiornante sul territorio, senza tuttavia rispettare le opportune procedure amministrative volte al ricongiungimento familiare, circostanza che ne provocato l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera nel 2007. Il ricorrente ha tuttavia ammesso di aver fatto nuovamente ingresso sul territorio in assenza di autorizzazione ministeriale e senza provvedere negli anni successivi a regolarizzare la sua condizione giuridica, venendo in effetti condannato ai sensi dell'art. 13 co. 13 D.lgs. n. 286/1998 nel 2019, per fatti accertati nel gennaio 2017 a Torino. Inoltre, sebbene l'istante abbia dichiarato di aver risieduto in Italia per circa vent'anni, allo stesso tempo egli ha affermato di non aver mai goduto, sino ad oggi, di una dimora stabile sul territorio italiano, essendosi piuttosto variamente spostato tra l'Italia e l'Albania svolgendo lavoro in nero e senza mai beneficiare di un regolare titolo di soggiorno. In merito alla prolungata (e irregolare) permanenza nel nostro Paese, occorre rilevare che dal certificato Afis e dal casellario giudiziale emerge prova della presenza del ricorrente in Italia negli anni 2007, 2008 e 2009, 2017, 2019 e 2023, rispettivamente a Bari, Santa Maria Capua Vetere, Mondragone, Torino, Trieste e per procedure di CP_1 identificazione, salvo una segnalazione per ricettazione nel 2007, che tuttavia non è sfociata in alcun provvedimento definitivo di carattere penale. Del resto, in disparte la condanna per la violazione delle norme in materia di immigrazione, egli risulta gravato unicamente da una condanna per guida senza patente, per fatti commessi nel 2007 in Teverola (CE). Dunque, dalla documentazione in atti appare che il ricorrente abbia variamente soggiornato nel nostro Paese e in varie province, seppur in maniera non continuativa, dal 2007 quantomeno al 2022, in condizioni di irregolarità. Peraltro, parte resistente ha in questa sede prodotto copia della documentazione relativa alla fase amministrativa, dalla quale si evince che l'istante ha usufruito dell'erogazione di prestazioni sanitarie nel territorio di Vercelli nel luglio 2021, nel marzo 2017, nell'ottobre 2016 e nel settembre 2013. Ad ogni modo, appare che l'istante abbia di recente conseguito una maggior stabilità sul territorio italiano nella provincia di in particolare a partire dai primi mesi del 2023, reperendo un impiego CP_1 in regola grazie alla presentazione di domanda volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Difatti, egli ha iniziato a prestare la propria opera alle dipendenze della società Controparte_2
[...
nel maggio 2023 con contratto a tempo determinato, trasformato a tempo indeterminato e parziale nel settembre 2023. Ciò gli consente di percepire buoni guadagni: € 9.253 da maggio a dicembre 2023; € 10.277 da gennaio a settembre 2024 (cfr. ECP del novembre 2024). Egli gode di stabilità abitativa presso l'abitazione condotta in locazione da un parente (cfr. dichiarazione di ospitalità; contratto di locazione;
assenso del proprietario) e ha dimostrato una buona conoscenza della lingua italiana, avendo reso dichiarazioni in udienza senza l'ausilio di interprete. Alla luce degli elementi sin qui evidenziati, appare dunque che il ricorrente, dopo un periodo prolungato di soggiorno in Italia, seppur discontinuo e irregolare, abbia qui avviato un percorso di integrazione sociale e lavorativo apprezzabile. Egli ha infatti reperito un impiego senza particolari difficoltà non appena entrato in possesso di un valido titolo di soggiorno e la sua permanenza in Italia appare favorita dalla stabilità garantitagli dai familiari e dalla conoscenza della lingua, che gli consente di partecipare attivamente alla vita del Paese. Inoltre, i rapporti che egli vanta in Albania appaiono circoscritti al solo legame con la madre. Può dirsi, dunque, che il ricorrente vanti ad oggi una vita privata in Italia, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998.
Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u.
– deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è Per_3 Per_4 stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, dalla documentazione in atti, non può dirsi che il ricorrente rappresenti una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica. In disparte la condanna per guida senza patente nel 2010, fattispecie oggi depenalizzata, e per la violazione del divieto di reingresso sul territorio in Italia nel 2019, pregiudizio strettamente legato alla precedente condizione di irregolarità, non risulta che egli abbia commesso alcun altro reato espressivo di un pericolo concreto e attuale per gli interessi pubblicistici di tutela. Del resto, parte resistente ha prodotto – oltre al casellario giudiziale – due certificati di carichi pendenti presso la Procura di Torino e la Procura di entrambi negativi. CP_1 Ecco allora che la documentazione depositata attesta l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota la rinnovata intenzione del ricorrente di partecipare attivamente e in condizioni di regolarità alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 16/01/2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 16/01/2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 7481/2024, promosso da:
, ALBANIA, il 14/07/1986 Parte_1
CUI: C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SHAKAJ VALBONA RICORRENTE contro
[...]
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, in via principale, dichiarare illegittima e inefficace e/o annullare la decisione della di n. Cat. CP_1 CP_1
A12/2023/Imm/1 Sez/AD emessa il 4.04.2024 e notificata in data 24.04.2024, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione speciale con relativo suo diritto al rilascio da parte della Questura del permesso di soggiorno. Con vittoria delle spese e onorari.”
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso e, per l'effetto, confermare il provvedimento del Questore.”
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 24.5.2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di CP_1
Emilia, notificatogli il 24.4.2024.
1.1. Nel provvedimento reiettivo, il Questore dà preliminarmente atto dei seguenti riscontri di carattere penale “- 4.11.2010 – Sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Aversa (CE), irrevocabile il 13.2.2011, per art. 116 co. 13 D.lgs. n. 30.4.1992 n. 285 (guida di veicolo senza aver conseguito la patente), fatto accertato il 25.5.2008 in Teverola (CE), dispositivo: ammenda € 3.000,00; - 13.2.2019 – Sentenza della Corte di Appello di Torino, irrevocabile il 31.3.2019, a conferma della sentenza emessa in data 11.01.2017 dal Tribunale in composizione monocratica di Torino, per art. 13 co. 13 D.lgs. n. 25.7.1998 n. 286 (violazione del divieto di rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del ), Controparte_1 dispositivo: reclusione mesi 5 giorni 10” e richiama integralmente il parere emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “nel caso di specie non risultano allegati elementi e prove sufficienti a supportare un effettivo radicamento raggiunto nel Paese ospitante, in quanto l'istante, non svolte attività lavorativa allo stato e non ha dimostrato di averne svolta in passato, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dall'ingresso in Italia, non vi sono nemmeno elementi che attestino con certezza la presenza sul territorio nazionale del predetto per tutto l'arco di tempo dichiarato (20 anni), non è titolare di un contratto di locazione o di altra documentazione comprovante la piena disponibilità di un immobile e non ha allegato altra documentazione utile ad evidenziare il percorso di integrazione socio-economica in Italia (es. certificati che attestino la conoscenza della lingua italiana;
eventuali documenti e dichiarazioni attestanti l'iscrizione ad associazioni, gruppi, centri sportivi, corsi di formazione, attività di volontariato), non ha provato la conoscenza della lingua italiana, non ha in Italia una propria famiglia e mantiene legami costanti con il paese di origine ove si reca annualmente a visitare la madre. In proposito, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha precisato che «laddove gli stranieri non siano qualificati come migranti stabilizzati, poiché la loro presenza nel territorio dello Stato convenuto era fin dall'inizio precaria, illegale o basata su violazioni del diritto dell'immigrazione, il loro allontanamento dallo Stato convenuto violerebbe probabilmente l'articolo 8 solo in circostanze eccezionali», circostanze che nel caso di specie non ricorrono.
Per questi motivi
, non si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998 terzo e quarto periodo, in quanto dall'istruttoria non sono emersi elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale in Italia tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello Stato nella sfera privata e familiare del richiedente in violazione dell'art. 8 CED”.
1.2. Con l'odierno ricorso, l'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata in Italia, evidenziando, in fatto: di essere giunto in Italia per la prima volta nel 2003, ancora minorenne, per raggiungere il padre all'epoca regolarmente soggiornante sul territorio, senza riuscire ad effettuare le procedure amministrative richieste per la coesione familiare, in ragione del suo ingresso irregolare;
di essere stato fermato nel 2007 dalla Polizia per controllo, di essere stato denunciato per ingresso irregolare ed accompagnato alla frontiera;
di aver fatto nuovamente ingresso sul territorio italiano, nella convinzione di essere stato meramente ammonito e non anche espulso;
di aver perso il padre nel luglio 2008 e di essere rimasto in Piemonte, svolgendo lavoro in nero nel settore agricolo ed edile;
di essere stato nuovamente fermato dalla Polizia nel 2017 e condannato con pena sospesa nel gennaio dello stesso anno dal Tribunale di Torino per aver fatto ingresso in Italia senza la speciale autorizzazione ministeriale;
di aver formalizzato domanda di protezione internazionale presso la Questura di il 21.4.2023, città in cui si è stabilito dal 2022 con il sostegno di alcuni familiari;
di aver CP_1 reperito un impiego in regola con contratto a tempo indeterminato nel settembre 2023 presso una società che si occupa di allestimenti e di percepire buoni guadagni.
1.3. In data 3.6.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamandosi alla relazione dell'amministrazione e ai relativi allegati (istanza del 21.4.2023; elenco precedenti dattiloscopici;
certificato del casellario giudiziale;
nota del 29.8.2023 e allegati;
parere CT).
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente, il quale, all'udienza del 7.11.2024, ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia da 20-21 anni;
ho sempre fatto avanti e indietro dall'Albania con il passaporto. A parte una guida senza patente, gli unici problemi che ho avuto sono stati legati alla mia irregolarità. Mi occupo di allestimenti;
sono assunto a tempo indeterminato. Vivo a da mio cugino. CP_1
Nel Paese d'origine ho solo mia madre. Non sono sposato e non ho figli”.
1.6. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e fissarsi udienza di discussione. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Reggio Emilia con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (cfr. doc. 6 ricevuta appuntamento del 2.2.2023 – allegato alla memoria di costituzione di parte resistente). Non si applicano, dunque, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia. Considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la maggior parte Per_1 delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be Per_2 no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.3. Venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una condizione meritevole di tutela ai sensi della normativa in parola. Egli ha dichiarato di essere giunto per la prima volta in Italia quand'era ancora minorenne nell'anno 2003, per raggiungere il padre, previamente trasferitosi e regolarmente soggiornante sul territorio, senza tuttavia rispettare le opportune procedure amministrative volte al ricongiungimento familiare, circostanza che ne provocato l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera nel 2007. Il ricorrente ha tuttavia ammesso di aver fatto nuovamente ingresso sul territorio in assenza di autorizzazione ministeriale e senza provvedere negli anni successivi a regolarizzare la sua condizione giuridica, venendo in effetti condannato ai sensi dell'art. 13 co. 13 D.lgs. n. 286/1998 nel 2019, per fatti accertati nel gennaio 2017 a Torino. Inoltre, sebbene l'istante abbia dichiarato di aver risieduto in Italia per circa vent'anni, allo stesso tempo egli ha affermato di non aver mai goduto, sino ad oggi, di una dimora stabile sul territorio italiano, essendosi piuttosto variamente spostato tra l'Italia e l'Albania svolgendo lavoro in nero e senza mai beneficiare di un regolare titolo di soggiorno. In merito alla prolungata (e irregolare) permanenza nel nostro Paese, occorre rilevare che dal certificato Afis e dal casellario giudiziale emerge prova della presenza del ricorrente in Italia negli anni 2007, 2008 e 2009, 2017, 2019 e 2023, rispettivamente a Bari, Santa Maria Capua Vetere, Mondragone, Torino, Trieste e per procedure di CP_1 identificazione, salvo una segnalazione per ricettazione nel 2007, che tuttavia non è sfociata in alcun provvedimento definitivo di carattere penale. Del resto, in disparte la condanna per la violazione delle norme in materia di immigrazione, egli risulta gravato unicamente da una condanna per guida senza patente, per fatti commessi nel 2007 in Teverola (CE). Dunque, dalla documentazione in atti appare che il ricorrente abbia variamente soggiornato nel nostro Paese e in varie province, seppur in maniera non continuativa, dal 2007 quantomeno al 2022, in condizioni di irregolarità. Peraltro, parte resistente ha in questa sede prodotto copia della documentazione relativa alla fase amministrativa, dalla quale si evince che l'istante ha usufruito dell'erogazione di prestazioni sanitarie nel territorio di Vercelli nel luglio 2021, nel marzo 2017, nell'ottobre 2016 e nel settembre 2013. Ad ogni modo, appare che l'istante abbia di recente conseguito una maggior stabilità sul territorio italiano nella provincia di in particolare a partire dai primi mesi del 2023, reperendo un impiego CP_1 in regola grazie alla presentazione di domanda volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Difatti, egli ha iniziato a prestare la propria opera alle dipendenze della società Controparte_2
[...
nel maggio 2023 con contratto a tempo determinato, trasformato a tempo indeterminato e parziale nel settembre 2023. Ciò gli consente di percepire buoni guadagni: € 9.253 da maggio a dicembre 2023; € 10.277 da gennaio a settembre 2024 (cfr. ECP del novembre 2024). Egli gode di stabilità abitativa presso l'abitazione condotta in locazione da un parente (cfr. dichiarazione di ospitalità; contratto di locazione;
assenso del proprietario) e ha dimostrato una buona conoscenza della lingua italiana, avendo reso dichiarazioni in udienza senza l'ausilio di interprete. Alla luce degli elementi sin qui evidenziati, appare dunque che il ricorrente, dopo un periodo prolungato di soggiorno in Italia, seppur discontinuo e irregolare, abbia qui avviato un percorso di integrazione sociale e lavorativo apprezzabile. Egli ha infatti reperito un impiego senza particolari difficoltà non appena entrato in possesso di un valido titolo di soggiorno e la sua permanenza in Italia appare favorita dalla stabilità garantitagli dai familiari e dalla conoscenza della lingua, che gli consente di partecipare attivamente alla vita del Paese. Inoltre, i rapporti che egli vanta in Albania appaiono circoscritti al solo legame con la madre. Può dirsi, dunque, che il ricorrente vanti ad oggi una vita privata in Italia, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998.
Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u.
– deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è Per_3 Per_4 stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, dalla documentazione in atti, non può dirsi che il ricorrente rappresenti una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica. In disparte la condanna per guida senza patente nel 2010, fattispecie oggi depenalizzata, e per la violazione del divieto di reingresso sul territorio in Italia nel 2019, pregiudizio strettamente legato alla precedente condizione di irregolarità, non risulta che egli abbia commesso alcun altro reato espressivo di un pericolo concreto e attuale per gli interessi pubblicistici di tutela. Del resto, parte resistente ha prodotto – oltre al casellario giudiziale – due certificati di carichi pendenti presso la Procura di Torino e la Procura di entrambi negativi. CP_1 Ecco allora che la documentazione depositata attesta l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota la rinnovata intenzione del ricorrente di partecipare attivamente e in condizioni di regolarità alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 16/01/2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti