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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 23904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23904 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'PI RO VA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza DE 22/10/2024 DE TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni DE PG LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto DE ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 23904 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 01/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22/10/2024, il Tribunale DE riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza DE 02/09/2024 DE Giudice per le indagini preliminari DE Tribunale DEla medesima città, che aveva adottato la misura DEla custodia cautelare in carcere nei confronti di CI VA D'CE, in quanto ritenuto gravemente indiziato dei reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (capo 1) e partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, aggravata ex art. 416 bis.1 cod. pen. (capo 15). 1.1. Il Tribunale di Napoli, dopo un'ampia premessa in ordine alla esistenza ed attuale operatività DEl'organizzazione di stampo camorristico denominata clan De CC De AR, stanziata nel quartiere napoletano di Ponticelli e zone limitrofe, richiamando le sentenze definitive e le più recenti ordinanze restrittive emesse dal GIP DE Tribunale di Napoli, e concernenti l'esistenza e l'operatività, tra il 2017 ed il febbraio 2021, DE clan De UC Bossa/Minichini/Schisa/Aprea/Casella, rilevava come l'attuale operatività DE clan De CC e la successiva ricomposizione DE cartello De CC - De AR, successiva alle scarcerazioni di NC De AR e di RC De CC, avesse trovato conferma non solo nei provvedimenti giudiziari ma anche nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (segnatamente di SA OL, TO IP, GI US e FI UA MM), e nelle intercettazioni effettuate nell'ambito DE procedimento in oggetto. Ancora, osservava il Tribunale come l'associazione di stampo camorristico De CC De AR, di cui alla odierna contestazione (capo 1), si fosse costituita con una originaria vocazione al controllo DE traffico di sostanze stupefacenti, ottenendo il completo controllo DEle piazze di spaccio operanti nel territorio di riferimento;
venivano quindi costituite, da parte DE medesimo cartello camorristico, due distinte associazioni finalizzate al narcotraffico, rispettivamente contestate ai capi 15) e 37) DEle provvisorie incolpazioni. Dette associazioni si erano nel tempo sviluppate in diverse articolazioni;
si erano in particolare costituiti vari sottogruppi, che gestivano le piazze di spaccio, nell'ambito dei quali i partecipi DEla singola piazza non necessariamente erano tutti in rapporti con la catena di comando superiore, di pertinenza diretta DEl'organizzazione camorristica;
il collegamento tra l'associazione madre ed i sottogruppi inferiori era rappresentato dall'opera dei gestori DEle piazze che, oltre a dirigere l'attività locale di spaccio, si rifornivano stabilmente dall'associazione madre De CC De AR, in tal modo contribuendo ulteriormente all'attuazione DE programma criminoso DE sodalizio di stampo mafioso. 1.2. Con specifico riferimento alla posizione DEl'odierno ricorrente, il Tribunale partenopeo evidenziava come a carico DEl'indagato, già condannato in primo grado 2 (alla pena di 10 di reclusione) per la partecipazione al clan BO De CC sino al febbraio 2021, fossero da valorizzare innanzitutto le dichiarazioni rese da TO IP, che, sin dal primo interrogatorio, indicava il D'CE (suo cugino) come affiliato al clan, e tra i soggetti più vicini al capo RC De CC, con il quale manteneva i rapporti anche dopo l'incarcerazione DE De CC stesso (nel febbraio 2022), ricevendo dal detenuto le disposizioni in ordine alla gestione DE clan. IP DEineava la partecipazione DE D'CE, indicato come abituale killer DEl'associazione, dedito ad azioni violente e dimostrative attuate dal clan, oltre che coinvolto nelle estorsioni. Secondo i Giudici DEla cautela, le dichiarazioni DE IP avevano trovato conferma in quanto riferito anche da FI UA MM, oltre che nell'esito DEle captazioni attestanti i costanti rapporti intrattenuti dall'indagato con gli altri sodali;
ulteriore riscontro era costituito dalla visione DEle immagini tratte dai filmati videoregistrati presso la barberia dei fratelli Russo, noto luogo di incontro degli affiliati. 1.3. Quanto alla partecipazione DE D'CE all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 15), il Tribunale evidenziava come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare DE IP), unitamente alla valutazione DEle intercettazioni disposte nel procedimento, avessero consentito di acclarare l'inserimento DEl'indagato all'interno DE sottogruppo denominato Lotto 10; un rilevante riscontro a detti elementi era poi rappresentato dall'esito DEla perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria in una cantina sita in una Corte di via Napoli a Ponticelli 32, che portava al rinvenimento e sequestro, oltre che di sostanza stupefacente, materiale per confezionamento e pesatura, armi e munizioni, anche DEle annotazioni contabili in cui era menzionato il nome DE D'CE. 1.4. Il Tribunale ha infine ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e l'adeguatezza DEla misura carceraria, in virtù DEla doppia presunzione prevista dalla legge, osservando come non fossero emersi elementi tali da far ritenere l'insussistenza DEle esigenze cautelari;
anzi, osservava il Tribunale come l'indagato risultasse inserito in un contesto di criminalità organizzata, fonte di elevatissimo pericolo sociale, in posizione di diretta collaborazione con esponenti di vertice DE clan;
difettava inoltre qualsivoglia elemento dal quale dedurre una recisione dei rapporti esistenti con l'organizzazione camorristica contestata. 2. Ricorre per cassazione CI VA D'CE, a mezzo DE difensore avv. Salvatore Impradice, che chiede l'annullamento DEl'ordinanza impugnata, articolando i seguenti motivi di ricorso di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione DEla legge penale, in relazione agli artt. 192, 273 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen, nonché per mancanza, contraddittorietà e illogicità DEla motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente al capo 1). La motivazione DEl'impugnato provvedimento è apparente ed illogica, assolutamente inidonea a fondare il giudizio di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato sub capo 1); il Tribunale, in particolare, non offre adeguate e coerenti motivazioni in ordine alle censure difensive che erano state oggetto DE riesame (e DEla memoria difensiva depositata all'udienza camerale DE 22 ottobre 2024), attinenti al carattere non irrevocabile DEla condanna riportata recentemente dall'indagato, all'incoerenza DEle dichiarazioni rese dal collaboratore Mannmoliti, all'inattendibilità intrinseca DE IP ed alla genericità DE suo narrato, all'inidoneità DEle intercettazioni a fungere da riscontro individualizzante al narrato collaborativo, ed al carattere neutro DEle poche immagini di sorveglianza DEla barberia dei Russo. Più precisamente, la sentenza di primo grado a carico DE D'CE, in mancanza DEla irrevocabilità, non può essere valutata come elemento altamente indiziante DE fatto da provare, tenuto anche conto DEla diversità DEl'arco cronologico DEle due contestazioni;
anche le dichiarazioni DE MM, come peraltro scritto dal medesimo Tribunale, attengono a fatti antecedenti al periodo di contestazione, con la conseguenza che esse non possono rivestire carattere di riscontro individualizzante alla chiamata in correità effettuata dal IP, le cui dichiarazioni in ogni caso appaiono generiche, come da censura già sollevata in sede di riesame, rimasta priva di adeguata risposta. Del tutto irrilevanti risultano poi alcuni elementi valorizzati dal Tribunale, quali le pubblicazioni sui profili social o le immagini che hanno ritratto l'indagato in prossimità DEl'esercizio commerciale dei Russo. Quanto infine alle intercettazioni, il Tribunale ne cita 5 nell'arco di 8 mesi, certamente inidonee a dimostrare la stabilità DEla frequentazione con gli altri sodali, come apoditticamente ritenuto dai giudici DEla cautela. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione DEla legge penale, in relazione agli artt. 192, 273 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen., nonché per mancanza, contraddittorietà e illogicità DEla motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente al capo 15). Evidenzia innanzitutto il ricorrente come, contrariamente a quanto dedotto dai Giudici DE tribunale partenopeo, la difesa aveva espressamente contestato anche la sussistenza DEl'associazione finalizzata al narcotraffico, essendo stata avanzata un'esplicita doglianza, come si evince dalla memoria in atti. 4 In ordine a tale associazione, dal percorso motivazionale reso in sede di ordinanza dì riesame, si evince come un solo collaboratore di giustizia, IP, riferisca in ordine a tale capo di imputazione;
in sede di riesame si era tuttavia evidenziato come le dichiarazioni DE IP fossero generiche e prive di elementi specifici di riscontro: tali doglianze sono rimaste senza risposta;
in ordine poi al ritenuto riscontro rappresentato da quanto sequestrato dalla polizia giudiziaria, non sono state esplicitate le ragioni in forza DEle quali si è ritenuto che il riferimento a tale VA fosse da riconnettere alla persona DEl'indagato, il quale peraltro non risponde di alcun reato fine. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen. e per mancanza, apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione in ordine alla valutazione di sussistenza DEle esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, e la sola adeguatezza DEla misura carceraria attraverso un iter argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza, in quanto non si è tenuto conto DEla mancanza di attualità DE pericolo, alla luce DE lasso di tempo trascorso in assenza di ulteriori elementi a carico DE ricorrente. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore Generale, UC Tampieri, ha chiesto il rigetto DE ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivi sono in parte infondati ed in parte inammissibili, deve essere, nel complesso, respinto. 2. La disamina DEle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili. In tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica DEla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che DEle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità DEla motivazione, risultante dal testo DE provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento DE giudice di merito circa l'attendibilità DEle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto DEle ragioni che l'hanno convinto DEla sussistenza o meno DEla gravità DE quadro indiziario a carico DEl'indagato e a verificare la congruenza DEla motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni 5 DEla logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento DEle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 DE 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01 e le successive, Sez. 2, n. 27866 DE 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 DE 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). In riferimento ai limiti DE sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, questa Corte è quindi priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali DEle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo DE giudice che ha applicato la misura e DE Tribunale DE riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame DE contenuto DEl'atto impugnato e alla verifica DEle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e DEl'assenza d'illogicità evidente, ossia DEl'adeguatezza e DEla congruenza DE tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni DEla logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento DEle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 DE 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 DE 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 DE 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 DE 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Giova sul punto richiamare anche il dictum di Sez. 2, n. 31553 DE 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza DEle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità DEla motivazione DE provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito». 3. Applicando i principi generali al caso in esame, va rilevato che, nella concreta fattispecie sottoposta al vaglio DEla Corte, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente sviscerato tutti gli elementi indiziari gravanti su CI VA D'CE, averli ricondotti ad unità concettuale in coerenza con la loro concordanza e - adottando una motivazione DE tutto logica - avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico DE ricorrente. 3.1. Con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario a carico DEl'indagato con riferimento al capo 1), il Tribunale napoletano ha innanzitutto valorizzato le dichiarazioni di TO IP, cugino DE ricorrente, che indicava il D'CE come affiliato al clan De CC, tra i soggetti più vicini al capo, RC De CC, nonché quale killer, unitamente ad altri, DE sodalizio;
IP, la cui attendibilità già era stata positivamente scrutinata dal GIP, con valutazione DE tutto condivisa dal Tribunale, dichiarava anche che D'CE aveva partecipato all'omicidio, 6 avvenuto nell'agosto 2021, di Salvatore Di AR, e ad altre operazioni dimostrative DE clan (quale quella, nell'aprile 2021, ai danni di TA IS); era altresì coinvolto nelle estorsioni poste in essere dall'associazione mafiosa, comprese quelle legate ai servizi di pulizia imposti a vari palazzi;
IP specificava altresì che il D'CE era tra gli stipendiati DE clan Di CC. Del tutto correttamente il Tribunale ha anche richiamato, tra gli elementi valutabili a carico DEl'indagato, la pronuncia non irrevocabile di condanna per partecipazione ad associazione mafiosa sino a febbraio 2021, correttamente richiamando il principio di diritto già affermato da questa Corte per cui i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen., per l'applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti violazione DEl'art. 238-bis, cod. proc. pen. che, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità DEle misure cautelari, nè DEl'art. 238, comma 2- bis, cod. proc. pen. che, nel subordinare l'acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione che il difensore abbia partecipato alla loro assunzione, si riferisce anch'esso al solo giudizio sulla responsabilità (Sez. 5, n. 57105 DE 15/10/2018, FeDEe, Rv. 274404 - 01). Il ricorrente, di contro, non ha individuato passaggi o punti DEla decisione idonei a disarticolare o, comunque, a porre in crisi la complessiva tenuta DE discorso logico-argomentativo DEineato dal Collegio DEla cautela, essendosi limitato a svilire, parcellizzandoli, gli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato e a sollecitare una non consentita ricostruzione DE quadro indiziario. 3.2. Con riferimento alla partecipazione DE D'CE nell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 DE 1990, di cui al capo 15) - sulla cui esistenza il Tribunale si è lungamente soffermato alle pagg. da 14 a 19 -la gravità indiziaria a carico DEl'indagato, inserito all'interno DE sottogruppo denominato Lotto 10, è stata desunta dai Giudici DEla cautela dalle dichiarazioni DE IP, che indicava l'indagato come impegnato nel settore DElo spaccio di stupefacenti, occupandosi anche DE confezionamento e smistamento DEla droga. Evidenziavano i Giudici DEla cautela come le dichiarazioni DE collaboratore avessero trovato conferma nell'attività captatiVe, nonché nell'esito DEla perquisizione, effettuata il 26/02/2022, in una cantina di via Napoli a Ponticelli, che aveva portato al rinvenimento e sequestro DEla contabilità dll spaccio, in cui compariva il nome DE D'IC ("VA"). Si tratta di valutazioni immuni da vizi logici e idonee a giustificare la gravità indiziaria in ordine al reato contestato al ricorrente, che quest'ultimo ha censurato esclusivamente sul piano DEl'apprezzamento e DEla valutazione degli elementi a 7 carico, proponendone una lettura alternativa, non consentita, come ricordato, nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa, pur dopo la modifica DEl'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione DEle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità DEle fonti di prova (Sez. 2, m 27816 DE 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 DE 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575). 3.3. Il terzo motivo è infondato;
come noto, in tema di misure cautelari personali, il disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, nei confronti degli indagati DE DEitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza DEle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento DEla sola misura carceraria, quest'ultima superabile nei soli casi previsti dall'art. 275, commi 4 e 4-bis, DE codice di rito (Sez. 2, n. 24515 DE 19/01/2023, Rv. 284857 - 01). Il giudice, quindi, non deve dimostrare la ricorrenza dei 'pericula libertatis' ma deve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescissione DE legame DE soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto DEla presunzione, in mancanza dei quali va applicata in via obbligatoria la misura DEla custodia in carcere. Nel caso in esame il Tribunale, in modo non manifestamente illogico, ha sottolineato l'elevatissimo pericolo sociale derivante dall'inserimento DE D'CE nel contesto di criminalità organizzata, e la sua diretta collaborazione con esponenti di vertice DEla consorteria, evidenziando al contempo la mancanza di segni di allontanamento dal sodalizio, e di recisione dei rapporti con l'organizzazione, tenuto anche conto DEla condotta carceraria da lui tenuta, caratterizzata da plurimi comportamenti violenti e minacciosi. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente deve essere condannato, in forza DE disposto DEl'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento DEle spese processuali;
la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
8 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 01/04/2025
lette le conclusioni DE PG LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto DE ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 23904 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 01/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22/10/2024, il Tribunale DE riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza DE 02/09/2024 DE Giudice per le indagini preliminari DE Tribunale DEla medesima città, che aveva adottato la misura DEla custodia cautelare in carcere nei confronti di CI VA D'CE, in quanto ritenuto gravemente indiziato dei reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (capo 1) e partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, aggravata ex art. 416 bis.1 cod. pen. (capo 15). 1.1. Il Tribunale di Napoli, dopo un'ampia premessa in ordine alla esistenza ed attuale operatività DEl'organizzazione di stampo camorristico denominata clan De CC De AR, stanziata nel quartiere napoletano di Ponticelli e zone limitrofe, richiamando le sentenze definitive e le più recenti ordinanze restrittive emesse dal GIP DE Tribunale di Napoli, e concernenti l'esistenza e l'operatività, tra il 2017 ed il febbraio 2021, DE clan De UC Bossa/Minichini/Schisa/Aprea/Casella, rilevava come l'attuale operatività DE clan De CC e la successiva ricomposizione DE cartello De CC - De AR, successiva alle scarcerazioni di NC De AR e di RC De CC, avesse trovato conferma non solo nei provvedimenti giudiziari ma anche nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (segnatamente di SA OL, TO IP, GI US e FI UA MM), e nelle intercettazioni effettuate nell'ambito DE procedimento in oggetto. Ancora, osservava il Tribunale come l'associazione di stampo camorristico De CC De AR, di cui alla odierna contestazione (capo 1), si fosse costituita con una originaria vocazione al controllo DE traffico di sostanze stupefacenti, ottenendo il completo controllo DEle piazze di spaccio operanti nel territorio di riferimento;
venivano quindi costituite, da parte DE medesimo cartello camorristico, due distinte associazioni finalizzate al narcotraffico, rispettivamente contestate ai capi 15) e 37) DEle provvisorie incolpazioni. Dette associazioni si erano nel tempo sviluppate in diverse articolazioni;
si erano in particolare costituiti vari sottogruppi, che gestivano le piazze di spaccio, nell'ambito dei quali i partecipi DEla singola piazza non necessariamente erano tutti in rapporti con la catena di comando superiore, di pertinenza diretta DEl'organizzazione camorristica;
il collegamento tra l'associazione madre ed i sottogruppi inferiori era rappresentato dall'opera dei gestori DEle piazze che, oltre a dirigere l'attività locale di spaccio, si rifornivano stabilmente dall'associazione madre De CC De AR, in tal modo contribuendo ulteriormente all'attuazione DE programma criminoso DE sodalizio di stampo mafioso. 1.2. Con specifico riferimento alla posizione DEl'odierno ricorrente, il Tribunale partenopeo evidenziava come a carico DEl'indagato, già condannato in primo grado 2 (alla pena di 10 di reclusione) per la partecipazione al clan BO De CC sino al febbraio 2021, fossero da valorizzare innanzitutto le dichiarazioni rese da TO IP, che, sin dal primo interrogatorio, indicava il D'CE (suo cugino) come affiliato al clan, e tra i soggetti più vicini al capo RC De CC, con il quale manteneva i rapporti anche dopo l'incarcerazione DE De CC stesso (nel febbraio 2022), ricevendo dal detenuto le disposizioni in ordine alla gestione DE clan. IP DEineava la partecipazione DE D'CE, indicato come abituale killer DEl'associazione, dedito ad azioni violente e dimostrative attuate dal clan, oltre che coinvolto nelle estorsioni. Secondo i Giudici DEla cautela, le dichiarazioni DE IP avevano trovato conferma in quanto riferito anche da FI UA MM, oltre che nell'esito DEle captazioni attestanti i costanti rapporti intrattenuti dall'indagato con gli altri sodali;
ulteriore riscontro era costituito dalla visione DEle immagini tratte dai filmati videoregistrati presso la barberia dei fratelli Russo, noto luogo di incontro degli affiliati. 1.3. Quanto alla partecipazione DE D'CE all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 15), il Tribunale evidenziava come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare DE IP), unitamente alla valutazione DEle intercettazioni disposte nel procedimento, avessero consentito di acclarare l'inserimento DEl'indagato all'interno DE sottogruppo denominato Lotto 10; un rilevante riscontro a detti elementi era poi rappresentato dall'esito DEla perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria in una cantina sita in una Corte di via Napoli a Ponticelli 32, che portava al rinvenimento e sequestro, oltre che di sostanza stupefacente, materiale per confezionamento e pesatura, armi e munizioni, anche DEle annotazioni contabili in cui era menzionato il nome DE D'CE. 1.4. Il Tribunale ha infine ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e l'adeguatezza DEla misura carceraria, in virtù DEla doppia presunzione prevista dalla legge, osservando come non fossero emersi elementi tali da far ritenere l'insussistenza DEle esigenze cautelari;
anzi, osservava il Tribunale come l'indagato risultasse inserito in un contesto di criminalità organizzata, fonte di elevatissimo pericolo sociale, in posizione di diretta collaborazione con esponenti di vertice DE clan;
difettava inoltre qualsivoglia elemento dal quale dedurre una recisione dei rapporti esistenti con l'organizzazione camorristica contestata. 2. Ricorre per cassazione CI VA D'CE, a mezzo DE difensore avv. Salvatore Impradice, che chiede l'annullamento DEl'ordinanza impugnata, articolando i seguenti motivi di ricorso di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione DEla legge penale, in relazione agli artt. 192, 273 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen, nonché per mancanza, contraddittorietà e illogicità DEla motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente al capo 1). La motivazione DEl'impugnato provvedimento è apparente ed illogica, assolutamente inidonea a fondare il giudizio di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato sub capo 1); il Tribunale, in particolare, non offre adeguate e coerenti motivazioni in ordine alle censure difensive che erano state oggetto DE riesame (e DEla memoria difensiva depositata all'udienza camerale DE 22 ottobre 2024), attinenti al carattere non irrevocabile DEla condanna riportata recentemente dall'indagato, all'incoerenza DEle dichiarazioni rese dal collaboratore Mannmoliti, all'inattendibilità intrinseca DE IP ed alla genericità DE suo narrato, all'inidoneità DEle intercettazioni a fungere da riscontro individualizzante al narrato collaborativo, ed al carattere neutro DEle poche immagini di sorveglianza DEla barberia dei Russo. Più precisamente, la sentenza di primo grado a carico DE D'CE, in mancanza DEla irrevocabilità, non può essere valutata come elemento altamente indiziante DE fatto da provare, tenuto anche conto DEla diversità DEl'arco cronologico DEle due contestazioni;
anche le dichiarazioni DE MM, come peraltro scritto dal medesimo Tribunale, attengono a fatti antecedenti al periodo di contestazione, con la conseguenza che esse non possono rivestire carattere di riscontro individualizzante alla chiamata in correità effettuata dal IP, le cui dichiarazioni in ogni caso appaiono generiche, come da censura già sollevata in sede di riesame, rimasta priva di adeguata risposta. Del tutto irrilevanti risultano poi alcuni elementi valorizzati dal Tribunale, quali le pubblicazioni sui profili social o le immagini che hanno ritratto l'indagato in prossimità DEl'esercizio commerciale dei Russo. Quanto infine alle intercettazioni, il Tribunale ne cita 5 nell'arco di 8 mesi, certamente inidonee a dimostrare la stabilità DEla frequentazione con gli altri sodali, come apoditticamente ritenuto dai giudici DEla cautela. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione DEla legge penale, in relazione agli artt. 192, 273 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen., nonché per mancanza, contraddittorietà e illogicità DEla motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente al capo 15). Evidenzia innanzitutto il ricorrente come, contrariamente a quanto dedotto dai Giudici DE tribunale partenopeo, la difesa aveva espressamente contestato anche la sussistenza DEl'associazione finalizzata al narcotraffico, essendo stata avanzata un'esplicita doglianza, come si evince dalla memoria in atti. 4 In ordine a tale associazione, dal percorso motivazionale reso in sede di ordinanza dì riesame, si evince come un solo collaboratore di giustizia, IP, riferisca in ordine a tale capo di imputazione;
in sede di riesame si era tuttavia evidenziato come le dichiarazioni DE IP fossero generiche e prive di elementi specifici di riscontro: tali doglianze sono rimaste senza risposta;
in ordine poi al ritenuto riscontro rappresentato da quanto sequestrato dalla polizia giudiziaria, non sono state esplicitate le ragioni in forza DEle quali si è ritenuto che il riferimento a tale VA fosse da riconnettere alla persona DEl'indagato, il quale peraltro non risponde di alcun reato fine. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen. e per mancanza, apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione in ordine alla valutazione di sussistenza DEle esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, e la sola adeguatezza DEla misura carceraria attraverso un iter argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza, in quanto non si è tenuto conto DEla mancanza di attualità DE pericolo, alla luce DE lasso di tempo trascorso in assenza di ulteriori elementi a carico DE ricorrente. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore Generale, UC Tampieri, ha chiesto il rigetto DE ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivi sono in parte infondati ed in parte inammissibili, deve essere, nel complesso, respinto. 2. La disamina DEle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili. In tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica DEla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che DEle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità DEla motivazione, risultante dal testo DE provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento DE giudice di merito circa l'attendibilità DEle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto DEle ragioni che l'hanno convinto DEla sussistenza o meno DEla gravità DE quadro indiziario a carico DEl'indagato e a verificare la congruenza DEla motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni 5 DEla logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento DEle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 DE 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01 e le successive, Sez. 2, n. 27866 DE 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 DE 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). In riferimento ai limiti DE sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, questa Corte è quindi priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali DEle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo DE giudice che ha applicato la misura e DE Tribunale DE riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame DE contenuto DEl'atto impugnato e alla verifica DEle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e DEl'assenza d'illogicità evidente, ossia DEl'adeguatezza e DEla congruenza DE tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni DEla logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento DEle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 DE 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 DE 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 DE 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 DE 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Giova sul punto richiamare anche il dictum di Sez. 2, n. 31553 DE 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza DEle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità DEla motivazione DE provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito». 3. Applicando i principi generali al caso in esame, va rilevato che, nella concreta fattispecie sottoposta al vaglio DEla Corte, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente sviscerato tutti gli elementi indiziari gravanti su CI VA D'CE, averli ricondotti ad unità concettuale in coerenza con la loro concordanza e - adottando una motivazione DE tutto logica - avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico DE ricorrente. 3.1. Con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario a carico DEl'indagato con riferimento al capo 1), il Tribunale napoletano ha innanzitutto valorizzato le dichiarazioni di TO IP, cugino DE ricorrente, che indicava il D'CE come affiliato al clan De CC, tra i soggetti più vicini al capo, RC De CC, nonché quale killer, unitamente ad altri, DE sodalizio;
IP, la cui attendibilità già era stata positivamente scrutinata dal GIP, con valutazione DE tutto condivisa dal Tribunale, dichiarava anche che D'CE aveva partecipato all'omicidio, 6 avvenuto nell'agosto 2021, di Salvatore Di AR, e ad altre operazioni dimostrative DE clan (quale quella, nell'aprile 2021, ai danni di TA IS); era altresì coinvolto nelle estorsioni poste in essere dall'associazione mafiosa, comprese quelle legate ai servizi di pulizia imposti a vari palazzi;
IP specificava altresì che il D'CE era tra gli stipendiati DE clan Di CC. Del tutto correttamente il Tribunale ha anche richiamato, tra gli elementi valutabili a carico DEl'indagato, la pronuncia non irrevocabile di condanna per partecipazione ad associazione mafiosa sino a febbraio 2021, correttamente richiamando il principio di diritto già affermato da questa Corte per cui i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen., per l'applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti violazione DEl'art. 238-bis, cod. proc. pen. che, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità DEle misure cautelari, nè DEl'art. 238, comma 2- bis, cod. proc. pen. che, nel subordinare l'acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione che il difensore abbia partecipato alla loro assunzione, si riferisce anch'esso al solo giudizio sulla responsabilità (Sez. 5, n. 57105 DE 15/10/2018, FeDEe, Rv. 274404 - 01). Il ricorrente, di contro, non ha individuato passaggi o punti DEla decisione idonei a disarticolare o, comunque, a porre in crisi la complessiva tenuta DE discorso logico-argomentativo DEineato dal Collegio DEla cautela, essendosi limitato a svilire, parcellizzandoli, gli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato e a sollecitare una non consentita ricostruzione DE quadro indiziario. 3.2. Con riferimento alla partecipazione DE D'CE nell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 DE 1990, di cui al capo 15) - sulla cui esistenza il Tribunale si è lungamente soffermato alle pagg. da 14 a 19 -la gravità indiziaria a carico DEl'indagato, inserito all'interno DE sottogruppo denominato Lotto 10, è stata desunta dai Giudici DEla cautela dalle dichiarazioni DE IP, che indicava l'indagato come impegnato nel settore DElo spaccio di stupefacenti, occupandosi anche DE confezionamento e smistamento DEla droga. Evidenziavano i Giudici DEla cautela come le dichiarazioni DE collaboratore avessero trovato conferma nell'attività captatiVe, nonché nell'esito DEla perquisizione, effettuata il 26/02/2022, in una cantina di via Napoli a Ponticelli, che aveva portato al rinvenimento e sequestro DEla contabilità dll spaccio, in cui compariva il nome DE D'IC ("VA"). Si tratta di valutazioni immuni da vizi logici e idonee a giustificare la gravità indiziaria in ordine al reato contestato al ricorrente, che quest'ultimo ha censurato esclusivamente sul piano DEl'apprezzamento e DEla valutazione degli elementi a 7 carico, proponendone una lettura alternativa, non consentita, come ricordato, nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa, pur dopo la modifica DEl'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione DEle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità DEle fonti di prova (Sez. 2, m 27816 DE 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 DE 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575). 3.3. Il terzo motivo è infondato;
come noto, in tema di misure cautelari personali, il disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, nei confronti degli indagati DE DEitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza DEle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento DEla sola misura carceraria, quest'ultima superabile nei soli casi previsti dall'art. 275, commi 4 e 4-bis, DE codice di rito (Sez. 2, n. 24515 DE 19/01/2023, Rv. 284857 - 01). Il giudice, quindi, non deve dimostrare la ricorrenza dei 'pericula libertatis' ma deve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescissione DE legame DE soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto DEla presunzione, in mancanza dei quali va applicata in via obbligatoria la misura DEla custodia in carcere. Nel caso in esame il Tribunale, in modo non manifestamente illogico, ha sottolineato l'elevatissimo pericolo sociale derivante dall'inserimento DE D'CE nel contesto di criminalità organizzata, e la sua diretta collaborazione con esponenti di vertice DEla consorteria, evidenziando al contempo la mancanza di segni di allontanamento dal sodalizio, e di recisione dei rapporti con l'organizzazione, tenuto anche conto DEla condotta carceraria da lui tenuta, caratterizzata da plurimi comportamenti violenti e minacciosi. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente deve essere condannato, in forza DE disposto DEl'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento DEle spese processuali;
la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
8 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 01/04/2025