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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/12/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4437/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4437/2025 V.G. posta in decisione il
10/12/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Lugo (RA), Via Acquacalda n. 18 (avv. Stefania Casella)
e
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...] (avv. Stefania Casella)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
07/11/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 4 novembre 2018 in Lugo (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 45, Parte I, anno 2018; preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Lugo (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, si autorizzano a vivere separati, impegnandosi al reciproco rispetto ed a non interferire l'uno verso l'altro nelle rispettive vite private;
2) Il figlio minore continuerà a vivere e ad avere la residenza anagrafica presso la Per_1 madre in Lugo (RA) Via Acquacalda n.18 nell'immobile ad oggi adibito a casa familiare;
3) Le parti, al fine di assicurare quanto previsto al punto 2, convengono che il Sig. Parte_2 si allontanerà della casa familiare consentendo il subentro, ad ogni effetto di legge,
[...] della Sig.ra nel contratto di locazione attualmente intestato allo stesso ( doc. 5). Parte_1
4) Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con esercizio separato, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, i coniugi si danno atto del reciproco impegno a voler svolgere il loro ruolo di genitori nei confronti del figlio minore, in uno spirito di reciproca comprensione e collaborazione e convengono di voler evitare interferenze di altre persone sulla formazione e la crescita del figlio, fermo restando il ruolo a ciascuno spettante. I genitori si impegnano a fornirsi diretta e reciproca comunicazione delle informazioni riguardanti il figlio, a non coinvolgerlo in discussioni e a non assumere, alla sua presenza, atteggiamenti squalificanti nei confronti dell'altro genitore.
Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con Per_1 entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi;
5) tenuto conto del preminente interesse e desiderio di e degli impegni lavorativi e non Per_1 dei genitori, gli stessi convengono che il figlio minore trascorra un tempo paritetico con i genitori.
Pertanto, nella settimana in cui poi trascorre il week end con il BO dal sabato al Per_1 lunedì mattina (ove verrà accompagnato a scuola) trascorrerà con lo stesso le giornate del martedì e giovedì dall'uscita da scuola compreso il pernottamento fino all'indomani che verrà accompagnato a scuola. Nella settimana in cui invece trascorrerà il week end con la mamma starà con il BO nelle giornate del Lunedì, Martedì e Giovedì dall'uscita da scuola Per_1 fino all'indomani che verrà accompagnato a scuola.
Durante le festività natalizie e pasquali, ogni anno, i genitori avranno cura di garantire a l'alternanza delle giornate con ciascun genitore. Per_1
Durante le vacanze estive potrà trascorrere un periodo di vacanza con ciascun Per_1 genitore della durata di 21 giorni anche non consecutivi.
A tale fine i genitori convengono che entro il 31 maggio di ogni anno concorderanno i rispettivi periodi di vacanza.
Durante le vacanze invernali potrà trascorrere un periodo di giorni 7 con il BO Per_1 garantendo però l'alternanza ogni anno tra i genitori della festività di Natale. Il tutto sempre tenendo conto del principale desiderio e interesse di Per_1
6) I ricorrenti, considerati i tempi di permanenza di con ciascun genitore, i redditi e Per_1 la valenza economica dei rispettivi compiti domestici e di cura, concordano che ciascuno provvederà al mantenimento diretto del figlio minore. Nel caso in cui il Sig. Parte_2
invece, dovesse assentarsi per ragioni lavorative e, quindi, non potesse garantire un
[...] tempo paritetico, contribuirà al mantenimento mensile del figlio nella misura di € Per_1
150,00. Il Sig. , poi, si impegna, fin da ora, a prestare la massima Parte_2 collaborazione alla predisposizione di quanto necessario per l'ottenimento, in via esclusiva, in capo alla madre dell'assegno unico. Le parti convengono, altresì, che il Sig. Parte_2 corrisponda il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
[...]
Ravenna, che i ricorrenti dichiarano di conoscere, secondo le seguenti specificazioni:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc / tablet) imposta dalla scuola e) assicurazione scolastica;
e) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Il genitore che ha anticipato le spese straordinarie sopra elencate ne darà comunicazione all'altro genitore (via e-mail o con raccomandata o messaggio telefonico) inviando la documentazione comprovante l'esborso. Il rimborso avverrà entro 15 giorni successivi alla richiesta;
7) I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente e reciprocamente ad ogni pretesa di loro personale mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
8) I coniugi si concedono il reciproco consenso al rilascio, od al rinnovo, dei documenti validi per l'espatrio, unitamente al figlio, impegnandosi al tempestivo adempimento delle necessarie formalità a semplice richiesta.
9) Le parti danno atto che solo con il puntuale e corretto adempimento di ogni condizione del presente ricorso si dichiarano pienamente soddisfatti e di null'altro avere a che pretende l'uno dall'altro.
10) Tutte le spese del presente procedimento sono a carico dei ricorrenti nella misura del
50%.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4437/2025 V.G. posta in decisione il
10/12/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Lugo (RA), Via Acquacalda n. 18 (avv. Stefania Casella)
e
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...] (avv. Stefania Casella)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
07/11/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 4 novembre 2018 in Lugo (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 45, Parte I, anno 2018; preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Lugo (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, si autorizzano a vivere separati, impegnandosi al reciproco rispetto ed a non interferire l'uno verso l'altro nelle rispettive vite private;
2) Il figlio minore continuerà a vivere e ad avere la residenza anagrafica presso la Per_1 madre in Lugo (RA) Via Acquacalda n.18 nell'immobile ad oggi adibito a casa familiare;
3) Le parti, al fine di assicurare quanto previsto al punto 2, convengono che il Sig. Parte_2 si allontanerà della casa familiare consentendo il subentro, ad ogni effetto di legge,
[...] della Sig.ra nel contratto di locazione attualmente intestato allo stesso ( doc. 5). Parte_1
4) Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con esercizio separato, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, i coniugi si danno atto del reciproco impegno a voler svolgere il loro ruolo di genitori nei confronti del figlio minore, in uno spirito di reciproca comprensione e collaborazione e convengono di voler evitare interferenze di altre persone sulla formazione e la crescita del figlio, fermo restando il ruolo a ciascuno spettante. I genitori si impegnano a fornirsi diretta e reciproca comunicazione delle informazioni riguardanti il figlio, a non coinvolgerlo in discussioni e a non assumere, alla sua presenza, atteggiamenti squalificanti nei confronti dell'altro genitore.
Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con Per_1 entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi;
5) tenuto conto del preminente interesse e desiderio di e degli impegni lavorativi e non Per_1 dei genitori, gli stessi convengono che il figlio minore trascorra un tempo paritetico con i genitori.
Pertanto, nella settimana in cui poi trascorre il week end con il BO dal sabato al Per_1 lunedì mattina (ove verrà accompagnato a scuola) trascorrerà con lo stesso le giornate del martedì e giovedì dall'uscita da scuola compreso il pernottamento fino all'indomani che verrà accompagnato a scuola. Nella settimana in cui invece trascorrerà il week end con la mamma starà con il BO nelle giornate del Lunedì, Martedì e Giovedì dall'uscita da scuola Per_1 fino all'indomani che verrà accompagnato a scuola.
Durante le festività natalizie e pasquali, ogni anno, i genitori avranno cura di garantire a l'alternanza delle giornate con ciascun genitore. Per_1
Durante le vacanze estive potrà trascorrere un periodo di vacanza con ciascun Per_1 genitore della durata di 21 giorni anche non consecutivi.
A tale fine i genitori convengono che entro il 31 maggio di ogni anno concorderanno i rispettivi periodi di vacanza.
Durante le vacanze invernali potrà trascorrere un periodo di giorni 7 con il BO Per_1 garantendo però l'alternanza ogni anno tra i genitori della festività di Natale. Il tutto sempre tenendo conto del principale desiderio e interesse di Per_1
6) I ricorrenti, considerati i tempi di permanenza di con ciascun genitore, i redditi e Per_1 la valenza economica dei rispettivi compiti domestici e di cura, concordano che ciascuno provvederà al mantenimento diretto del figlio minore. Nel caso in cui il Sig. Parte_2
invece, dovesse assentarsi per ragioni lavorative e, quindi, non potesse garantire un
[...] tempo paritetico, contribuirà al mantenimento mensile del figlio nella misura di € Per_1
150,00. Il Sig. , poi, si impegna, fin da ora, a prestare la massima Parte_2 collaborazione alla predisposizione di quanto necessario per l'ottenimento, in via esclusiva, in capo alla madre dell'assegno unico. Le parti convengono, altresì, che il Sig. Parte_2 corrisponda il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
[...]
Ravenna, che i ricorrenti dichiarano di conoscere, secondo le seguenti specificazioni:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc / tablet) imposta dalla scuola e) assicurazione scolastica;
e) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Il genitore che ha anticipato le spese straordinarie sopra elencate ne darà comunicazione all'altro genitore (via e-mail o con raccomandata o messaggio telefonico) inviando la documentazione comprovante l'esborso. Il rimborso avverrà entro 15 giorni successivi alla richiesta;
7) I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente e reciprocamente ad ogni pretesa di loro personale mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
8) I coniugi si concedono il reciproco consenso al rilascio, od al rinnovo, dei documenti validi per l'espatrio, unitamente al figlio, impegnandosi al tempestivo adempimento delle necessarie formalità a semplice richiesta.
9) Le parti danno atto che solo con il puntuale e corretto adempimento di ogni condizione del presente ricorso si dichiarano pienamente soddisfatti e di null'altro avere a che pretende l'uno dall'altro.
10) Tutte le spese del presente procedimento sono a carico dei ricorrenti nella misura del
50%.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè