Art. 9. Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia 1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, le parole: «e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» sono sostituite dalle seguenti: «o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» e le parole: «con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000»; b) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: « da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto »;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: « da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto »;
3) al comma 4, le parole: « da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto »; c) all'articolo 6:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei mesi»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei mesi»;
3) al comma 3, le parole: « commette cinque violazioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « commette tre violazioni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , senza possibilita' di conseguirla nuovamente ». Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 della citata legge 4 novembre 2010, n. 201 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Traffico illecito di animali da compagnia).
- 1. Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attivita' organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, e' punito con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
2. La pena di cui al comma 1 si applica altresi' a chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1.
3. La pena e' aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.
4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime.
5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale , di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601 , che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.
6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalita' di cui all' articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189 .
Art. 5 (Introduzione illecita di animali da compagnia). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 Reg. (CE) 26/05/2003, n. 998/2003, Allegato I del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 e' altresi' soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.
Art. 6 (Sanzioni amministrative accessorie). - 1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette due violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' per un periodo da due a sei mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.
2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette due violazioni delle disposizioni previste dall' articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 , accertate in modo definitivo, e' soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' per un periodo da due a sei mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.
3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 della presente legge o dall' articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 , accertate in modo definitivo, e' soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita', senza possibilita' di conseguirla nuovamente.
4. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale nei cui confronti e' stata disposta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non puo' conseguire un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attivita' prima di dodici mesi.
5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale trasmettono all'autorita' che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.».
a) all'articolo 4, comma 1, le parole: «e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» sono sostituite dalle seguenti: «o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» e le parole: «con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000»; b) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: « da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto »;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: « da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto »;
3) al comma 4, le parole: « da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto »; c) all'articolo 6:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei mesi»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei mesi»;
3) al comma 3, le parole: « commette cinque violazioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « commette tre violazioni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , senza possibilita' di conseguirla nuovamente ». Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 della citata legge 4 novembre 2010, n. 201 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Traffico illecito di animali da compagnia).
- 1. Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attivita' organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, e' punito con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
2. La pena di cui al comma 1 si applica altresi' a chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1.
3. La pena e' aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.
4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime.
5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale , di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601 , che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.
6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalita' di cui all' articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189 .
Art. 5 (Introduzione illecita di animali da compagnia). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 Reg. (CE) 26/05/2003, n. 998/2003, Allegato I del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 e' altresi' soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.
Art. 6 (Sanzioni amministrative accessorie). - 1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette due violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' per un periodo da due a sei mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.
2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette due violazioni delle disposizioni previste dall' articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 , accertate in modo definitivo, e' soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' per un periodo da due a sei mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.
3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 della presente legge o dall' articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 , accertate in modo definitivo, e' soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita', senza possibilita' di conseguirla nuovamente.
4. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale nei cui confronti e' stata disposta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non puo' conseguire un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attivita' prima di dodici mesi.
5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale trasmettono all'autorita' che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.».