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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2025, n. 39005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39005 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NT RE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/06/2025 del Tribunale di Milano visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giuseppe Biondi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente al reato di cui al capo A1-ter) e il rigetto nel resto;
udito l'avvocato Luca Ricci del foro di Monza, in difesa di NT RE, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 giugno 2025 il Tribunale di Milano, adito in sede di riesame, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data 23 aprile Penale Sent. Sez. 6 Num. 39005 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: BIONDI GIUSEPPE Data Udienza: 22/10/2025 2025 nei riguardi di NT RE con riferimento ai reati di cui ai capi A), Al), Al-ter), B2), B3), B4), B5), B7), B8), D3), D4), D5), D10), D11), D12), E), E2) come riqualificato, E5), dell'incolpazione provvisoria. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano ha proposto ricorso per cassazione NT RE, mediante il proprio difensore di fiducia, articolando cinque motivi di ricorso, che si riassumono sinteticamente ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce inosservanza e/o erronea applicazione di norme sostanziali e processuali ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90, nonché 125, comma 3, e 273, comma 1, cod. proc. pen., nonché decisivo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., sotto il profilo dell'omessa valutazione delle specifiche argomentazioni difensive esposte nei motivi di riesame, del travisamento degli elementi di prova addotti, dell'illogicità del percorso motivazionale e della contraddittorietà del ragionamento addotto in relazione ai capi A), Al) e D12). Premessi richiami giurisprudenziali ritenuti pertinenti sulla valutazione del compendio indiziario, si censura la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui non avrebbe risposto, ovvero avrebbe risposto in maniera contraddittoria o illogica, alle doglianze difensive che attenevano alla configurazione del sodalizio criminoso dedito al narcotraffico, o, almeno, alla configurazione del ruolo del NT all'interno dello stesso. Il provvedimento si sarebbe limitato ad affermazioni apodittiche, circa l'esistenza di un'organizzazione, definita semplice, individuando la predisposizione di mezzi per il perseguimento del fine comune nei luoghi di deposito della sostanza stupefacente, nei mezzi di trasporto, negli strumenti di confezionamento, ed affermando, in maniera assertiva, che la stessa fosse caratterizzata dal contributo dei singoli associati che fornivano un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose. A dimostrazione della apoditticità della decisione del Tribunale si evidenzia il reiterato richiamo al rapporto di parentela (rectius affinità) tra il NT e il cognato Di ZI, sulla cui figura si appiattirebbero le considerazioni probatorie, tanto da farle apparire come un tutt'uno, ascrivendo indifferentemente le singole azioni, e conferendo significato dimostrativo alle conversazioni intrattenute dal Di ZI e alle sue iniziative, come fossero tout court ascrivibili anche al NT. Secondo il Tribunale gli elementi fondanti la partecipazione del NT (e del Di ZI) al sodalizio sarebbero rappresentati dalle seguenti circostanze: gli stessi sarebbero stati destinatari di una parte dei 444 Kg di hashish sequestrati al RI in data 20/09/2021; NT e Di ZI erano siciliani come il RI e residenti in [...]da oltre 30 anni;
i due erano gravati da precedenti specifici;
i due 2 individuavano canali alternativi per i rifornimenti di cocaina. Sulla prima vicenda, mancherebbero elementi di prova in grado di supportare l'asserito ruolo di finanziatore e concorrente nell'importazione del NT;
non potrebbero essere significativi i precedenti penali, o l'affinità ovvero ancora la comune dimora in un certo contesto territoriale;
infine, alcuna significativa rilevanza potrebbero avere le (dubbie) conversazioni intrattenute con il RI, secondo le quali sarebbero stati indicati a quest'ultimo canali alternativi per l'approvvigionamento di cocaina. La fallacia dell'argomentare del Tribunale è messa in risalto dalla ritenuta interscambiabilità dei ruoli tra í presunti associati. Né potrebbe valere l'argomento circa la presenza di luoghi di imbosco, che, a bene vedere, appartenevano ai singoli, e non al gruppo. Insufficiente il richiamo ai mezzi di trasporto ai fini della configurazione di una consorteria criminosa, poiché è evidente che lo stupefacente va trasportato, così come la sussistenza di strumenti per il confezionamento, mai rinvenuti, peraltro, al NT. Il Tribunale avrebbe omesso di distinguere il reato associativo dall'ipotesi di un'attività di spaccio svolta in forma continuata, anche nei rapporti tra fornitori ed acquirenti. La medesima carenza motivazionale si rinverrebbe anche con riguardo alle incolpazioni provvisorie di cui ai capo Al) e D12). Con riguardo alla prima, il NT avrebbe assunto il ruolo del finanziatore e concorrente nell'importazione dello stupefacente dalla Spagna. Tuttavia, non sarebbe emerso in atti alcun elemento da cui desumere la partecipazione finanziaria all'illecita attività del NT. Si tratterebbe di un'importazione organizzata ed attuata dal RI. Il NT (come il Di ZI) potrebbe esserne stato a conoscenza e forse, senza sapere il quantitativo, potrebbe essere stato anche intenzionato ad acquistarne una parte. Ma ciò non si realizzava e comunque non emergerebbe alcun elemento in grado di chiarire quale fosse il quantitativo di interesse. Il medesimo discorso varrebbe anche per il capo D12), riguardo al quale la ricostruzione degli inquirenti sarebbe meramente congetturale, legata a frammenti di intercettazioni dai quali non si comprenderebbe chi vende e chi acquista. L'ipotesi investigativa, dotata di sicura dignità, rimarrebbe tale in assenza di sequestro dello stupefacente o almeno di un riscontro immediato circa l'eventuale scambio del fornitore ai pretesi mediatori e la consegna da parte di questi ultimi al destinatario finale. Si chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza con riguardo ai predetti capi di incolpazione provvisoria. 2.2. Con il secondo motivo lamenta inosservanza e/o erronea applicazione di norme sostanziali e processuali ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per violazione degli articoli 61-bis e 648-ter cod. pen., nonché 125, comma 3, e 273, comma 1, cod. proc. pen., nonché decisivo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., sotto il profilo dell'omessa valutazione delle specifiche argomentazioni difensive esposte nei motivi di riesame e - a volere 3 ritenere integrata la motivazione con il richiamo al provvedimento del giudice delle indagini preliminari -, del travisamento degli elementi di prova addotti, dell'illogicità del percorso motivazionale e della contraddittorietà del ragionamento adottato in relazione al capo Al-ter). La contestazione di autoriciclaggio, per quanto concerne la posizione del NT, riguarderebbe il concorso nel reimpiego di denaro di provenienza illecita in ulteriori attività illecita in modo da ostacolarne l'identificazione, mediante consegna del denaro ad un soggetto cinese, tale NG Jianguang, che ne curava il trasferimento all'estero. Segue l'elenco dei singoli trasferimenti, curati dal RI e dalla sua compagna, nei quali il NT appare una sola volta quale accompagnatore del RI presso il Centro servizio spedizioni in data 29/06/2021. Al di là dell'estemporaneità ed occasionalità della presenza del ricorrente, si era evidenziato che il NT si limitava ad attendere in auto il RI, totalmente inconsapevole dei meccanismi sottostanti all'operatività del soggetto cinese. A fronte di ciò, vi sarebbe totale mancanza di motivazione nell'ordinanza impugnata, sicchè anche in relazione a tale incolpazione provvisoria la stessa andrebbe annullata. 2.3. Con il terzo motivo deduce inosservanza e/o erronea applicazione di norme sostanziali e processuali ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per violazione degli articoli 1, 2, 4 e 7 della I. n. 694/74 (rectius 497/74) e 648 cod. pen., nonché 125, comma 3, e 273, comma 1, cod. proc. pen., per totale assenza di motivazione nonché in ogni caso decisivo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., sotto il profilo dell'omessa valutazione delle specifiche argomentazioni difensive esposte nei motivi di riesame, del travisamento degli elementi di prova addotti, dell'illogicità del percorso motivazionale e della contraddittorietà del ragionamento adottato in relazione ai capi E), E2) e E5). Anche in relazione alla vicenda delle armi il Tribunale avrebbe omesso di motivare sugli specifici motivi di impugnazione, limitandosi a sostenere che, pure a fronte di contatti tra il solo Di ZI e NA, il NT risultava coinvolto sulla base di una conversazione (n. 99 del 7/10/2021) da cui emergerebbe la sua presenza per avere parlato in sottofondo. Si tratterebbe di una motivazione meramente apparente che comporterebbe l'annullamento dell'ordinanza impugnata in relazione alle predette incolpazioni provvisorie. 2.4. Con il quarto motivo rappresenta inosservanza e/o erronea applicazione di norme sostanziali e processuali ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per violazione degli articoli 125, comma 3, e 274, comma 1, lett. a), b) e c) cod. proc. pen., nonché decisivo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., sotto il profilo dell'omessa presa in considerazione, anche sotto l'aspetto dell'insussistenza di esigenze di cautela, delle argomentazioni difensive svolte sul punto nei motivi di riesame, del travisamento degli elementi di prova 4 addotti, nonché dell'illogicità del percorso motivazionale e della contraddittorietà del ragionamento adottato. Il pericolo che l'indagato commetta altri delitti deve essere concreto ed attuale. I fatti in contestazione risalirebbero al 2021 e non sarebbero emerse circostanze di fatto o elementi circa il perseguimento negli anni successivi da parte del NT di attività illecite. Il Tribunale è costretto a ricorrere argomentativamente alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e ad affermare, senza alcun elemento, un intensissimo pericolo di reiterazione richiamando il contesto di riferimento in cui avrebbe operato l'indagato rimasto sostanzialmente inalterato. Non una parola poi sulle altre esigenze cautelari (il pericolo di inquinamento probatorio, il pericolo di fuga), la cui sussistenza sarebbe stata solo genericamente affermata dal giudice per le indagini preliminari. 2.5. Con il quinto motivo deduce inosservanza e/o erronea applicazione di norme sostanziali e processuali ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per violazione degli articoli 125, comma 3, e 275, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., sotto il profilo della motivazione meramente apparente, e, comunque, dell'illogicità del percorso motivazionale adottato. La censura attiene al mancato rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata. Il Tribunale avrebbe sbrigativamente concluso richiamano il disposto dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Tuttavia, fin dal 2011 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale (sentenza 231) della disposizione richiamata nella parte in cui non fa salva, in relazione al caso concreto, la possibilità di addurre elementi specifici dai quali risulti che le esigenze concrete possano essere soddisfatte con altra misura cautelare. In assenza di radicamenti di stampo mafioso, considerato il tempo trascorso dai fatti, non può dirsi adeguata la sola misura della custodia in carcere. Sul punto, il Tribunale si è limitato a motivazioni apparenti e congetturali. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno rassegnato le conclusioni così come in epigrafe riportate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, è bene ricordare che, in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del Tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi 5 integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l'emissione (Sez. U., n. 7 del 17/04/1996, Rv. 205257-01). In tema di misure cautelari personali, non è affetta da vizio di motivazione l'ordinanza del Tribunale del riesame che conferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze di motivazione dell'uno possono essere sanate con le argomentazioni utilizzate dall'altro (Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, dep. 2016, Rv. 266765-01). Inoltre, giova rammentare che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, imp. Audino, Rv. 215828-01: in motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01: in motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice 6 / di merito). In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01). 2. Ciò detto, il ricorso è nel suo complesso infondato e va rigettato. 3. I primi tre motivi di ricorso, che attengono tutti ai gravi indizi di colpevolezza riguardanti specifiche incolpazioni preliminari, possono essere trattati congiuntamente. 3.1. Cominciando dal reato contestato al capo Al-ter), si lamenta la carenza di motivazione in ordine alle censure mosse, tese ad evidenziare l'estraneità ai fatti del NT, stante l'estemporaneità e occasionalità della sua condotta, e, comunque, la sua inconsapevolezza dell'attività di autoriciclaggio primariamente posta in essere dal RI. Dalla lettura dell'ordinanza genetica cautelare, espressamente richiamata dal Tribunale di Milano ad integrazione, emergono, al contrario, in maniera chiara gli elementi di prova indiziari. Invero, in data 29/06/2021, presi accordi telefonici con il RI (che, nella conversazione intercettata gli chiedeva di accompagnarlo a "quel negozio di vestiti", mentre invece i due si recavano ad un Centro servizi spedizioni), il NT lo accompagnava presso un Centro spedizioni. Se è vero che l'indagato rimaneva fuori in auto ad attenderlo per circa cinquanta minuti (come emerge dal servizio di osservazione di p.g.), è anche vero che il RI, che portava con sé uno zaino pieno, faceva ritorno in auto con lo zaino vuoto. Ma sono le intercettazioni captate successivamente che danno conto sul piano indiziario della consapevolezza del NT del sistema di autoriciclaggio utilizzato dal RI, avvelandosi di soggetti cinesi. Invero, dalle conversazioni progr. 6526, 6535, 6541 del 24/08/2021 (RIT 1707/21) emergeva come il NT avesse la necessità di trasferire denaro. A tale fine, chiedeva al RI se fosse possibile avvalersi dei soggetti cinesi. Il RI gli rappresentava l'impossibilità di utilizzare quale sistema di trasferimento della provvista il bonifico bancario, per la tracciabilità dell'operazione, cosa che non potevano permettersi. In buona sostanza, i cinesi, per quel tipo di transazioni, accettavano solo contanti. A questo punto il NT, 7 alludendo al giorno in cui aveva accompagnato il RI presso il Centro servizi spedizioni gestito dai cinesi, affermava "l'altra volta minchia l'altra volta ce ne portammo un manicomio". Da questi elementi, in maniera coerente, logica e conseguenziale i giudici della cautela hanno tratto la conclusione della consapevole partecipazione del NT all'attività di autoriciclaggio contestata al capo A1-ter), peraltro, finalizzata all'operazione di importazione dell'ingente quantitativo di hashish contestato al capo Al). Ad ulteriore riscontro della piena consapevolezza del NT, circa le operazioni di autoriciclaggio poste in essere dal RI (rispetto alle quali, almeno nell'episodio del 29/06/2021, il NT aveva apportato un fattivo e consapevole contributo, accompagnando, come detto, il RI al Centro servizi spedizioni), si richiamano le conversazioni intercettate progr. 7762 e 7779 del 12/09/2021, dalle quali emergeva come il NT e il cognato Di ZI raggiungevano il RI, che comunicava loro di trovarsi presso il "Centro ingrosso Cina", impegnato, unitamente al NG Ianguang, a contare le banconote da trasferire a I l'estero. 3.2. Quanto al delitto contestato sub capo Al), anche in questo caso nell'ordinanza genetica sono state evidenziate le conversazioni intercettate dalle quali emergono gravi indizi in ordine alla consapevolezza da parte del NT dell'attività di importazione della sostanza stupefacente dall'estero che stava organizzando il RI, nonché riguardo alla disponibilità sua e del cognato Di ZI ad acquistare parte della droga importata per la successiva rivendita, ciò che, al di là di quanta sostanza psicotropa sarebbe stata acquistata, costituisce un indubbio contributo concorsuale nella realizzazione del reato sotto il profilo istigativo e agevolativo. Al riguardo, è opportuno richiamare la conversazione progr. 8094 del 15/09/2021 nel corso della quale il Di ZI, conversando con il RI, mostrava piena consapevolezza del viaggio che questi avrebbe intrapreso e della finalità dello stesso, avendo rassicurazioni circa la bontà dello stupefacente che sarebbe stato acquistato e mostrando disponibilità a riceverne una parte per il successivo smercio ("Ok, dai allora aspetto tue notizie.. tu sai che c'è una disponibilità per quando torni" [..]). Nella conversazione progr. 8134 del 15/09/2021 Di ZI, che era con il NT, chiedeva anche a nome di questi al RI se fosse già partito. Appreso che si trovava già in Spagna, senza volere sapere dove fosse, lo invitava a sbrigarsi nel fare rientro. L'ulteriore conversazione progr. 8158 del 16/09/2021 riscontra ulteriormente l'interesse del Di ZI al rapido (e possibilmente sicuro) rientro del RI dal viaggio in Spagna, attesa l'esistenza di un acquirente della sostanza stupefacente, indicata con termini criptici ("documenti", "pratica", "commercialista"). Nell'imminenza del rientro in Italia del RI era il NT che, utilizzando il telefono nella disponibilità del Di ZI (a dimostrazione che i due, come spesso accadeva, erano insieme), si assicurava di 8 ciò, proponendogli subito un incontro (vedi progr. 8181 del 19/09/2021). Ad arresto avvenuto del RI in data 20/09/2021, Di ZI e NT provavano a contattarlo ripetutamente (e inutilmente) sull'utenza telefonica cellulare che era rimasta nell'auto nella disponibilità del LU, e quando quest'ultimo rispondeva al telefono, il Di ZI, che pensava di conversare con il RI, gli proponeva subito di incontrarsi ("eh...eh.. allora quand'è? quand'è che ci vediamo per il bebè?": progr. 8363 del 20/09/2021); il LU, compreso l'equivoco, gli chiedeva se fosse il cognato di quello di Cologno, cioè del NT, in tale modo mostrando di conoscere gli interlocutori (giova evidenziare che nel corso della giornata il LU provava a ricontattare anche i due sull'utenza in uso al NT). Infine, avendo appreso dell'arresto del RI dalla compagna di quest'ultimo, NT e Di ZI eliminavano le utenze che avevano utilizzato per i contatti con il RI. Come è noto, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, poiché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Sez. 6, n. 36818 del 22/05/2012, Rv. 253347- 01: fattispecie relativa alla partecipazione ad una complessa operazione di importazione di stupefacenti dall'estero). Sotto questo profilo, mutuando principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ad altre fattispecie criminose (vedi Sez. 2, n. 6938 del 29.10.1976, dep. 1977, Rv. 136040-01 e Sez. 2, n. 9360 del 20/01/1979, Rv. 143375-01), può affermarsi che l'accordo preventivo concernente la promessa di acquistare sostanza stupefacente oggetto di importazione realizza una partecipazione psicologica nel delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, sotto forma di istigazione, perchè vale a creare o rafforzare la determinazione dell'esecutore materiale, sicuro di conseguire il prodotto del reato, di guisa che il correo è tenuto a rispondere anche degli atti compiuti dall'esecutore materiale. 3.3. Con riguardo al capo D12), contrariamente all'assunto difensivo, come osservato nell'ordinanza impugnata con argomenti coerenti, corrispondenti agli elementi indiziari ivi indicati (intercettazioni, con il solito linguaggio criptico — "macchina""documenti"-, e servizi di osservazione da parte della p.g. con attività 9 irripetibile — perquisizione e sequestri -), e quindi, immuni da censure in questa sede, si è dato conto delle ragioni della ritenuta partecipazione del NT alla consegna, dietro pagamento, della sostanza stupefacente (ragionevolmente cocaina per quanto, sotto il profilo logico, sostenuto nell'ordinanza genetica cautelare, cui si fa rimando: vedi pag. 256 e ss. e in particolare pag. 261), ad un soggetto di nazionalità italiana, sostanza previamente ricevuta dall'albanese Ismaili, confermata dal sequestro in danno di quest'ultimo, nell'immediatezza del fatto, della somma di denaro di C. 36.000,00, e dalla conversazione intercettata in ambientale tra Di ZI e NT, nel corso della quale quest'ultimo contava il denaro, pari complessivamente a C. 1.500,00, che suddivideva in due parti da C. 750,00 l'una. Passando alle contestazioni in materia di armi (capi E), E2) e E5), dalla lettura dell'ordinanza cautelare genetica (vedi pag. 286 e ss.), comunque richiamata dall'ordinanza impugnata, emergono indizi riguardo ai contatti con il NA, intermediario nella fornitura delle armi, direttamente intrattenuti dal NT, che partecipava direttamente alla consegna dell'arma allo Iozzo. Dunque, gli elementi a suo carico non si rinvengono solo dalla conversazione progr. 99 del 7/10/2021, ma da una lunga serie di captazioni, direttamente intrattenute dal NT con il NA, e da servizi di osservazione della p.g. 3.4. Infine, con riguardo al reato associativo di cui al capo A), anche in questo caso le censure mosse nel motivo di ricorso non sono in grado di disarticolare l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata, per nulla contraddittorio o manifestamente illogico, letto alla luce anche di quello dell'ordinanza genetica cautelare. Invero, il Tribunale del riesame, al fine di evidenziare la sussistenza di una stabile organizzazione e l'affectio societatis, ha messo in risalto i frequenti rapporti intercorrenti tra NT, Di ZI e RI finalizzati all'acquisto e alla successiva rivendita di sostanza stupefacente (dimostrati anche dalle numerose contestazioni di reati-fine, non censurate né in sede di riesame, né in questa sede); il linguaggio criptico dagli stessi utilizzato per organizzare gli illeciti traffici;
la disponibilità di luoghi per lo stoccaggio della droga comunemente acquistata e smerciata (prima il box nella disponibilità del RI e poi, dopo il suo arresto, quello nella disponibilità del Russo); la ricerca comune di nuovi canali di approvvigionamento dello stupefacente, in particolare della cocaina;
la continuazione dell'attività di spaccio anche in periodi di ferie e di permanenza in Sicilia;
la prosecuzione dell'illecita attività anche dopo l'arresto del RI, in particolare con il LU (al quale, pochi giorni dopo l'arresto del RI, proprio il NT chiedeva il pagamento di un pregresso debito di droga avuto proprio con il RI), a dimostrazione della piena conoscenza tra gli associati. D'altra parte, l'interscambiabilità dei ruoli esecutivi all'interno di un sodalizio criminoso non è affatto indice di insussistenza dello stesso (vedi Sez. 6, n. 6782 del 15/12/2015, 10 Riv. 262733), specie se rafforzato da rapporti di parentela o affinità come nel caso di specie (tra NT e Di ZI, ma anche tra RI e la sua compagna, la FE ). In conclusione, le doglianze rappresentate nei primi tre motivi di ricorso sotto il profilo del vizio di motivazione finiscono con il prospettare una diversa e riduttiva lettura interpretativa degli elementi indiziari, rispetto a quella effettuata dai Giudici della cautela personale di primo e secondo grado, non solo preclusa in sede di legittimità, ma oggettivamente non in grado di incidere su un apparato motivazionale completo e articolato in maniera del tutto logica e coerente. Ne consegue l'infondatezza dei motivi di ricorso. 4. Infondati, per le stesse ragioni, anche gli ulteriori motivi di ricorso. 4.1. Questa Corte non ignora e, anzi, intende dare continuità all'indirizzo ermeneutico, a mente del quale, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 21809 del 04/06/2025, Rv. 288276-01). Tuttavia, nel caso di specie, come ben evidenziato nell'ordinanza impugnata, i fatti non si sono arenati al 2021 ma sono proseguiti almeno fino all'arresto del Di ZI nel febbraio del 2022. Pertanto, rispetto alla data di esecuzione delle misure cautelari, il tempo trascorso appare del tutto fisiologico. Il Tribunale, d'altronde, ha evidenziato che, sulla base dei precedenti penali, anche specifici, del NT, che, sebbene più volte condannato e sottoposto ad esecuzione pena, anche con misure alternative, ha continuato a delinquere, peraltro in contesti associativi, in grado di intrattenere rapporti illeciti finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti e di armi anche dall'estero, sussistono elevate esigenze cautelari, rispetto alle quali non sono stati evidenziati concretamente elementi che consentono di optare per una misura cautelare meno afflittiva di quella in concreto applicata. Tale motivazione, lungi dall'essere apparente o apodittica, si fonda su elementi concreti, rispetto ai quali, nel motivo di ricorso, non vi è alcuna specifica critica, a parte l'argomento del tempo trascorso dai fatti all'esecuzione della misura, che, come detto, non appare dirimente. Conclusivamente, il ricorso è infondato e va rigettato con condanna del 1 1 ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22 ottobre 2025 Il Presidente
udita la relazione del consigliere Giuseppe Biondi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente al reato di cui al capo A1-ter) e il rigetto nel resto;
udito l'avvocato Luca Ricci del foro di Monza, in difesa di NT RE, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 giugno 2025 il Tribunale di Milano, adito in sede di riesame, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data 23 aprile Penale Sent. Sez. 6 Num. 39005 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: BIONDI GIUSEPPE Data Udienza: 22/10/2025 2025 nei riguardi di NT RE con riferimento ai reati di cui ai capi A), Al), Al-ter), B2), B3), B4), B5), B7), B8), D3), D4), D5), D10), D11), D12), E), E2) come riqualificato, E5), dell'incolpazione provvisoria. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano ha proposto ricorso per cassazione NT RE, mediante il proprio difensore di fiducia, articolando cinque motivi di ricorso, che si riassumono sinteticamente ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce inosservanza e/o erronea applicazione di norme sostanziali e processuali ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90, nonché 125, comma 3, e 273, comma 1, cod. proc. pen., nonché decisivo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., sotto il profilo dell'omessa valutazione delle specifiche argomentazioni difensive esposte nei motivi di riesame, del travisamento degli elementi di prova addotti, dell'illogicità del percorso motivazionale e della contraddittorietà del ragionamento addotto in relazione ai capi A), Al) e D12). Premessi richiami giurisprudenziali ritenuti pertinenti sulla valutazione del compendio indiziario, si censura la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui non avrebbe risposto, ovvero avrebbe risposto in maniera contraddittoria o illogica, alle doglianze difensive che attenevano alla configurazione del sodalizio criminoso dedito al narcotraffico, o, almeno, alla configurazione del ruolo del NT all'interno dello stesso. Il provvedimento si sarebbe limitato ad affermazioni apodittiche, circa l'esistenza di un'organizzazione, definita semplice, individuando la predisposizione di mezzi per il perseguimento del fine comune nei luoghi di deposito della sostanza stupefacente, nei mezzi di trasporto, negli strumenti di confezionamento, ed affermando, in maniera assertiva, che la stessa fosse caratterizzata dal contributo dei singoli associati che fornivano un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose. A dimostrazione della apoditticità della decisione del Tribunale si evidenzia il reiterato richiamo al rapporto di parentela (rectius affinità) tra il NT e il cognato Di ZI, sulla cui figura si appiattirebbero le considerazioni probatorie, tanto da farle apparire come un tutt'uno, ascrivendo indifferentemente le singole azioni, e conferendo significato dimostrativo alle conversazioni intrattenute dal Di ZI e alle sue iniziative, come fossero tout court ascrivibili anche al NT. Secondo il Tribunale gli elementi fondanti la partecipazione del NT (e del Di ZI) al sodalizio sarebbero rappresentati dalle seguenti circostanze: gli stessi sarebbero stati destinatari di una parte dei 444 Kg di hashish sequestrati al RI in data 20/09/2021; NT e Di ZI erano siciliani come il RI e residenti in [...]da oltre 30 anni;
i due erano gravati da precedenti specifici;
i due 2 individuavano canali alternativi per i rifornimenti di cocaina. Sulla prima vicenda, mancherebbero elementi di prova in grado di supportare l'asserito ruolo di finanziatore e concorrente nell'importazione del NT;
non potrebbero essere significativi i precedenti penali, o l'affinità ovvero ancora la comune dimora in un certo contesto territoriale;
infine, alcuna significativa rilevanza potrebbero avere le (dubbie) conversazioni intrattenute con il RI, secondo le quali sarebbero stati indicati a quest'ultimo canali alternativi per l'approvvigionamento di cocaina. La fallacia dell'argomentare del Tribunale è messa in risalto dalla ritenuta interscambiabilità dei ruoli tra í presunti associati. Né potrebbe valere l'argomento circa la presenza di luoghi di imbosco, che, a bene vedere, appartenevano ai singoli, e non al gruppo. Insufficiente il richiamo ai mezzi di trasporto ai fini della configurazione di una consorteria criminosa, poiché è evidente che lo stupefacente va trasportato, così come la sussistenza di strumenti per il confezionamento, mai rinvenuti, peraltro, al NT. Il Tribunale avrebbe omesso di distinguere il reato associativo dall'ipotesi di un'attività di spaccio svolta in forma continuata, anche nei rapporti tra fornitori ed acquirenti. La medesima carenza motivazionale si rinverrebbe anche con riguardo alle incolpazioni provvisorie di cui ai capo Al) e D12). Con riguardo alla prima, il NT avrebbe assunto il ruolo del finanziatore e concorrente nell'importazione dello stupefacente dalla Spagna. Tuttavia, non sarebbe emerso in atti alcun elemento da cui desumere la partecipazione finanziaria all'illecita attività del NT. Si tratterebbe di un'importazione organizzata ed attuata dal RI. Il NT (come il Di ZI) potrebbe esserne stato a conoscenza e forse, senza sapere il quantitativo, potrebbe essere stato anche intenzionato ad acquistarne una parte. Ma ciò non si realizzava e comunque non emergerebbe alcun elemento in grado di chiarire quale fosse il quantitativo di interesse. Il medesimo discorso varrebbe anche per il capo D12), riguardo al quale la ricostruzione degli inquirenti sarebbe meramente congetturale, legata a frammenti di intercettazioni dai quali non si comprenderebbe chi vende e chi acquista. L'ipotesi investigativa, dotata di sicura dignità, rimarrebbe tale in assenza di sequestro dello stupefacente o almeno di un riscontro immediato circa l'eventuale scambio del fornitore ai pretesi mediatori e la consegna da parte di questi ultimi al destinatario finale. Si chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza con riguardo ai predetti capi di incolpazione provvisoria. 2.2. Con il secondo motivo lamenta inosservanza e/o erronea applicazione di norme sostanziali e processuali ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per violazione degli articoli 61-bis e 648-ter cod. pen., nonché 125, comma 3, e 273, comma 1, cod. proc. pen., nonché decisivo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., sotto il profilo dell'omessa valutazione delle specifiche argomentazioni difensive esposte nei motivi di riesame e - a volere 3 ritenere integrata la motivazione con il richiamo al provvedimento del giudice delle indagini preliminari -, del travisamento degli elementi di prova addotti, dell'illogicità del percorso motivazionale e della contraddittorietà del ragionamento adottato in relazione al capo Al-ter). La contestazione di autoriciclaggio, per quanto concerne la posizione del NT, riguarderebbe il concorso nel reimpiego di denaro di provenienza illecita in ulteriori attività illecita in modo da ostacolarne l'identificazione, mediante consegna del denaro ad un soggetto cinese, tale NG Jianguang, che ne curava il trasferimento all'estero. Segue l'elenco dei singoli trasferimenti, curati dal RI e dalla sua compagna, nei quali il NT appare una sola volta quale accompagnatore del RI presso il Centro servizio spedizioni in data 29/06/2021. Al di là dell'estemporaneità ed occasionalità della presenza del ricorrente, si era evidenziato che il NT si limitava ad attendere in auto il RI, totalmente inconsapevole dei meccanismi sottostanti all'operatività del soggetto cinese. A fronte di ciò, vi sarebbe totale mancanza di motivazione nell'ordinanza impugnata, sicchè anche in relazione a tale incolpazione provvisoria la stessa andrebbe annullata. 2.3. Con il terzo motivo deduce inosservanza e/o erronea applicazione di norme sostanziali e processuali ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per violazione degli articoli 1, 2, 4 e 7 della I. n. 694/74 (rectius 497/74) e 648 cod. pen., nonché 125, comma 3, e 273, comma 1, cod. proc. pen., per totale assenza di motivazione nonché in ogni caso decisivo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., sotto il profilo dell'omessa valutazione delle specifiche argomentazioni difensive esposte nei motivi di riesame, del travisamento degli elementi di prova addotti, dell'illogicità del percorso motivazionale e della contraddittorietà del ragionamento adottato in relazione ai capi E), E2) e E5). Anche in relazione alla vicenda delle armi il Tribunale avrebbe omesso di motivare sugli specifici motivi di impugnazione, limitandosi a sostenere che, pure a fronte di contatti tra il solo Di ZI e NA, il NT risultava coinvolto sulla base di una conversazione (n. 99 del 7/10/2021) da cui emergerebbe la sua presenza per avere parlato in sottofondo. Si tratterebbe di una motivazione meramente apparente che comporterebbe l'annullamento dell'ordinanza impugnata in relazione alle predette incolpazioni provvisorie. 2.4. Con il quarto motivo rappresenta inosservanza e/o erronea applicazione di norme sostanziali e processuali ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per violazione degli articoli 125, comma 3, e 274, comma 1, lett. a), b) e c) cod. proc. pen., nonché decisivo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., sotto il profilo dell'omessa presa in considerazione, anche sotto l'aspetto dell'insussistenza di esigenze di cautela, delle argomentazioni difensive svolte sul punto nei motivi di riesame, del travisamento degli elementi di prova 4 addotti, nonché dell'illogicità del percorso motivazionale e della contraddittorietà del ragionamento adottato. Il pericolo che l'indagato commetta altri delitti deve essere concreto ed attuale. I fatti in contestazione risalirebbero al 2021 e non sarebbero emerse circostanze di fatto o elementi circa il perseguimento negli anni successivi da parte del NT di attività illecite. Il Tribunale è costretto a ricorrere argomentativamente alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e ad affermare, senza alcun elemento, un intensissimo pericolo di reiterazione richiamando il contesto di riferimento in cui avrebbe operato l'indagato rimasto sostanzialmente inalterato. Non una parola poi sulle altre esigenze cautelari (il pericolo di inquinamento probatorio, il pericolo di fuga), la cui sussistenza sarebbe stata solo genericamente affermata dal giudice per le indagini preliminari. 2.5. Con il quinto motivo deduce inosservanza e/o erronea applicazione di norme sostanziali e processuali ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per violazione degli articoli 125, comma 3, e 275, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., sotto il profilo della motivazione meramente apparente, e, comunque, dell'illogicità del percorso motivazionale adottato. La censura attiene al mancato rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata. Il Tribunale avrebbe sbrigativamente concluso richiamano il disposto dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Tuttavia, fin dal 2011 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale (sentenza 231) della disposizione richiamata nella parte in cui non fa salva, in relazione al caso concreto, la possibilità di addurre elementi specifici dai quali risulti che le esigenze concrete possano essere soddisfatte con altra misura cautelare. In assenza di radicamenti di stampo mafioso, considerato il tempo trascorso dai fatti, non può dirsi adeguata la sola misura della custodia in carcere. Sul punto, il Tribunale si è limitato a motivazioni apparenti e congetturali. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno rassegnato le conclusioni così come in epigrafe riportate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, è bene ricordare che, in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del Tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi 5 integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l'emissione (Sez. U., n. 7 del 17/04/1996, Rv. 205257-01). In tema di misure cautelari personali, non è affetta da vizio di motivazione l'ordinanza del Tribunale del riesame che conferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze di motivazione dell'uno possono essere sanate con le argomentazioni utilizzate dall'altro (Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, dep. 2016, Rv. 266765-01). Inoltre, giova rammentare che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, imp. Audino, Rv. 215828-01: in motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01: in motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice 6 / di merito). In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01). 2. Ciò detto, il ricorso è nel suo complesso infondato e va rigettato. 3. I primi tre motivi di ricorso, che attengono tutti ai gravi indizi di colpevolezza riguardanti specifiche incolpazioni preliminari, possono essere trattati congiuntamente. 3.1. Cominciando dal reato contestato al capo Al-ter), si lamenta la carenza di motivazione in ordine alle censure mosse, tese ad evidenziare l'estraneità ai fatti del NT, stante l'estemporaneità e occasionalità della sua condotta, e, comunque, la sua inconsapevolezza dell'attività di autoriciclaggio primariamente posta in essere dal RI. Dalla lettura dell'ordinanza genetica cautelare, espressamente richiamata dal Tribunale di Milano ad integrazione, emergono, al contrario, in maniera chiara gli elementi di prova indiziari. Invero, in data 29/06/2021, presi accordi telefonici con il RI (che, nella conversazione intercettata gli chiedeva di accompagnarlo a "quel negozio di vestiti", mentre invece i due si recavano ad un Centro servizi spedizioni), il NT lo accompagnava presso un Centro spedizioni. Se è vero che l'indagato rimaneva fuori in auto ad attenderlo per circa cinquanta minuti (come emerge dal servizio di osservazione di p.g.), è anche vero che il RI, che portava con sé uno zaino pieno, faceva ritorno in auto con lo zaino vuoto. Ma sono le intercettazioni captate successivamente che danno conto sul piano indiziario della consapevolezza del NT del sistema di autoriciclaggio utilizzato dal RI, avvelandosi di soggetti cinesi. Invero, dalle conversazioni progr. 6526, 6535, 6541 del 24/08/2021 (RIT 1707/21) emergeva come il NT avesse la necessità di trasferire denaro. A tale fine, chiedeva al RI se fosse possibile avvalersi dei soggetti cinesi. Il RI gli rappresentava l'impossibilità di utilizzare quale sistema di trasferimento della provvista il bonifico bancario, per la tracciabilità dell'operazione, cosa che non potevano permettersi. In buona sostanza, i cinesi, per quel tipo di transazioni, accettavano solo contanti. A questo punto il NT, 7 alludendo al giorno in cui aveva accompagnato il RI presso il Centro servizi spedizioni gestito dai cinesi, affermava "l'altra volta minchia l'altra volta ce ne portammo un manicomio". Da questi elementi, in maniera coerente, logica e conseguenziale i giudici della cautela hanno tratto la conclusione della consapevole partecipazione del NT all'attività di autoriciclaggio contestata al capo A1-ter), peraltro, finalizzata all'operazione di importazione dell'ingente quantitativo di hashish contestato al capo Al). Ad ulteriore riscontro della piena consapevolezza del NT, circa le operazioni di autoriciclaggio poste in essere dal RI (rispetto alle quali, almeno nell'episodio del 29/06/2021, il NT aveva apportato un fattivo e consapevole contributo, accompagnando, come detto, il RI al Centro servizi spedizioni), si richiamano le conversazioni intercettate progr. 7762 e 7779 del 12/09/2021, dalle quali emergeva come il NT e il cognato Di ZI raggiungevano il RI, che comunicava loro di trovarsi presso il "Centro ingrosso Cina", impegnato, unitamente al NG Ianguang, a contare le banconote da trasferire a I l'estero. 3.2. Quanto al delitto contestato sub capo Al), anche in questo caso nell'ordinanza genetica sono state evidenziate le conversazioni intercettate dalle quali emergono gravi indizi in ordine alla consapevolezza da parte del NT dell'attività di importazione della sostanza stupefacente dall'estero che stava organizzando il RI, nonché riguardo alla disponibilità sua e del cognato Di ZI ad acquistare parte della droga importata per la successiva rivendita, ciò che, al di là di quanta sostanza psicotropa sarebbe stata acquistata, costituisce un indubbio contributo concorsuale nella realizzazione del reato sotto il profilo istigativo e agevolativo. Al riguardo, è opportuno richiamare la conversazione progr. 8094 del 15/09/2021 nel corso della quale il Di ZI, conversando con il RI, mostrava piena consapevolezza del viaggio che questi avrebbe intrapreso e della finalità dello stesso, avendo rassicurazioni circa la bontà dello stupefacente che sarebbe stato acquistato e mostrando disponibilità a riceverne una parte per il successivo smercio ("Ok, dai allora aspetto tue notizie.. tu sai che c'è una disponibilità per quando torni" [..]). Nella conversazione progr. 8134 del 15/09/2021 Di ZI, che era con il NT, chiedeva anche a nome di questi al RI se fosse già partito. Appreso che si trovava già in Spagna, senza volere sapere dove fosse, lo invitava a sbrigarsi nel fare rientro. L'ulteriore conversazione progr. 8158 del 16/09/2021 riscontra ulteriormente l'interesse del Di ZI al rapido (e possibilmente sicuro) rientro del RI dal viaggio in Spagna, attesa l'esistenza di un acquirente della sostanza stupefacente, indicata con termini criptici ("documenti", "pratica", "commercialista"). Nell'imminenza del rientro in Italia del RI era il NT che, utilizzando il telefono nella disponibilità del Di ZI (a dimostrazione che i due, come spesso accadeva, erano insieme), si assicurava di 8 ciò, proponendogli subito un incontro (vedi progr. 8181 del 19/09/2021). Ad arresto avvenuto del RI in data 20/09/2021, Di ZI e NT provavano a contattarlo ripetutamente (e inutilmente) sull'utenza telefonica cellulare che era rimasta nell'auto nella disponibilità del LU, e quando quest'ultimo rispondeva al telefono, il Di ZI, che pensava di conversare con il RI, gli proponeva subito di incontrarsi ("eh...eh.. allora quand'è? quand'è che ci vediamo per il bebè?": progr. 8363 del 20/09/2021); il LU, compreso l'equivoco, gli chiedeva se fosse il cognato di quello di Cologno, cioè del NT, in tale modo mostrando di conoscere gli interlocutori (giova evidenziare che nel corso della giornata il LU provava a ricontattare anche i due sull'utenza in uso al NT). Infine, avendo appreso dell'arresto del RI dalla compagna di quest'ultimo, NT e Di ZI eliminavano le utenze che avevano utilizzato per i contatti con il RI. Come è noto, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, poiché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Sez. 6, n. 36818 del 22/05/2012, Rv. 253347- 01: fattispecie relativa alla partecipazione ad una complessa operazione di importazione di stupefacenti dall'estero). Sotto questo profilo, mutuando principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ad altre fattispecie criminose (vedi Sez. 2, n. 6938 del 29.10.1976, dep. 1977, Rv. 136040-01 e Sez. 2, n. 9360 del 20/01/1979, Rv. 143375-01), può affermarsi che l'accordo preventivo concernente la promessa di acquistare sostanza stupefacente oggetto di importazione realizza una partecipazione psicologica nel delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, sotto forma di istigazione, perchè vale a creare o rafforzare la determinazione dell'esecutore materiale, sicuro di conseguire il prodotto del reato, di guisa che il correo è tenuto a rispondere anche degli atti compiuti dall'esecutore materiale. 3.3. Con riguardo al capo D12), contrariamente all'assunto difensivo, come osservato nell'ordinanza impugnata con argomenti coerenti, corrispondenti agli elementi indiziari ivi indicati (intercettazioni, con il solito linguaggio criptico — "macchina""documenti"-, e servizi di osservazione da parte della p.g. con attività 9 irripetibile — perquisizione e sequestri -), e quindi, immuni da censure in questa sede, si è dato conto delle ragioni della ritenuta partecipazione del NT alla consegna, dietro pagamento, della sostanza stupefacente (ragionevolmente cocaina per quanto, sotto il profilo logico, sostenuto nell'ordinanza genetica cautelare, cui si fa rimando: vedi pag. 256 e ss. e in particolare pag. 261), ad un soggetto di nazionalità italiana, sostanza previamente ricevuta dall'albanese Ismaili, confermata dal sequestro in danno di quest'ultimo, nell'immediatezza del fatto, della somma di denaro di C. 36.000,00, e dalla conversazione intercettata in ambientale tra Di ZI e NT, nel corso della quale quest'ultimo contava il denaro, pari complessivamente a C. 1.500,00, che suddivideva in due parti da C. 750,00 l'una. Passando alle contestazioni in materia di armi (capi E), E2) e E5), dalla lettura dell'ordinanza cautelare genetica (vedi pag. 286 e ss.), comunque richiamata dall'ordinanza impugnata, emergono indizi riguardo ai contatti con il NA, intermediario nella fornitura delle armi, direttamente intrattenuti dal NT, che partecipava direttamente alla consegna dell'arma allo Iozzo. Dunque, gli elementi a suo carico non si rinvengono solo dalla conversazione progr. 99 del 7/10/2021, ma da una lunga serie di captazioni, direttamente intrattenute dal NT con il NA, e da servizi di osservazione della p.g. 3.4. Infine, con riguardo al reato associativo di cui al capo A), anche in questo caso le censure mosse nel motivo di ricorso non sono in grado di disarticolare l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata, per nulla contraddittorio o manifestamente illogico, letto alla luce anche di quello dell'ordinanza genetica cautelare. Invero, il Tribunale del riesame, al fine di evidenziare la sussistenza di una stabile organizzazione e l'affectio societatis, ha messo in risalto i frequenti rapporti intercorrenti tra NT, Di ZI e RI finalizzati all'acquisto e alla successiva rivendita di sostanza stupefacente (dimostrati anche dalle numerose contestazioni di reati-fine, non censurate né in sede di riesame, né in questa sede); il linguaggio criptico dagli stessi utilizzato per organizzare gli illeciti traffici;
la disponibilità di luoghi per lo stoccaggio della droga comunemente acquistata e smerciata (prima il box nella disponibilità del RI e poi, dopo il suo arresto, quello nella disponibilità del Russo); la ricerca comune di nuovi canali di approvvigionamento dello stupefacente, in particolare della cocaina;
la continuazione dell'attività di spaccio anche in periodi di ferie e di permanenza in Sicilia;
la prosecuzione dell'illecita attività anche dopo l'arresto del RI, in particolare con il LU (al quale, pochi giorni dopo l'arresto del RI, proprio il NT chiedeva il pagamento di un pregresso debito di droga avuto proprio con il RI), a dimostrazione della piena conoscenza tra gli associati. D'altra parte, l'interscambiabilità dei ruoli esecutivi all'interno di un sodalizio criminoso non è affatto indice di insussistenza dello stesso (vedi Sez. 6, n. 6782 del 15/12/2015, 10 Riv. 262733), specie se rafforzato da rapporti di parentela o affinità come nel caso di specie (tra NT e Di ZI, ma anche tra RI e la sua compagna, la FE ). In conclusione, le doglianze rappresentate nei primi tre motivi di ricorso sotto il profilo del vizio di motivazione finiscono con il prospettare una diversa e riduttiva lettura interpretativa degli elementi indiziari, rispetto a quella effettuata dai Giudici della cautela personale di primo e secondo grado, non solo preclusa in sede di legittimità, ma oggettivamente non in grado di incidere su un apparato motivazionale completo e articolato in maniera del tutto logica e coerente. Ne consegue l'infondatezza dei motivi di ricorso. 4. Infondati, per le stesse ragioni, anche gli ulteriori motivi di ricorso. 4.1. Questa Corte non ignora e, anzi, intende dare continuità all'indirizzo ermeneutico, a mente del quale, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 21809 del 04/06/2025, Rv. 288276-01). Tuttavia, nel caso di specie, come ben evidenziato nell'ordinanza impugnata, i fatti non si sono arenati al 2021 ma sono proseguiti almeno fino all'arresto del Di ZI nel febbraio del 2022. Pertanto, rispetto alla data di esecuzione delle misure cautelari, il tempo trascorso appare del tutto fisiologico. Il Tribunale, d'altronde, ha evidenziato che, sulla base dei precedenti penali, anche specifici, del NT, che, sebbene più volte condannato e sottoposto ad esecuzione pena, anche con misure alternative, ha continuato a delinquere, peraltro in contesti associativi, in grado di intrattenere rapporti illeciti finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti e di armi anche dall'estero, sussistono elevate esigenze cautelari, rispetto alle quali non sono stati evidenziati concretamente elementi che consentono di optare per una misura cautelare meno afflittiva di quella in concreto applicata. Tale motivazione, lungi dall'essere apparente o apodittica, si fonda su elementi concreti, rispetto ai quali, nel motivo di ricorso, non vi è alcuna specifica critica, a parte l'argomento del tempo trascorso dai fatti all'esecuzione della misura, che, come detto, non appare dirimente. Conclusivamente, il ricorso è infondato e va rigettato con condanna del 1 1 ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22 ottobre 2025 Il Presidente