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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/09/2025, n. 3992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3992 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3214/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Alberto Parte_1 P.IVA_1
Frascà, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, corso Matteotti n. 3
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Salvatore Controparte_1 C.F._1
Rampanti, e SALVATORE RAMPANTI (C.F. ), difeso in proprio, C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Rampanti, in Collegno (TO), via Bardonecchia n. 1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per l'attore: Voglia il l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda,
Accertarsi e Dichiararsi l'esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia sulla corte pertinenziale dell'immobile censito al Foglio 1238 particella 179 subalterno 12 (ora di proprietà dell'Avv. Rampanti e della Signora ) a favore CP_1 dell'unità immobiliare censita al Foglio 1238 particella 179 subalterno 12 (ora di proprietà della , e conseguentemente Ordinarsi alle controparti Parte_1
l'immediata demolizione del muro eretto tra i due cortili pertinenziali, la rimessa in
pagina 1 di 12 pristino dell'arco insistente e della porta in plexiglass, oltre alla consegna delle chiavi della porta insistente tra la corte e l'androne condominiale alla parte attrice.
Con riserva di formulare in autonomo giudizio la richiesta di risarcimento dei danni cagionati dall'illegittima condotta di parte convenuta, dal dì del compimento del primo atto lesivo e sino all'effettivo ripristino del diritto violato.
Respingere la domanda riconvenzionale proposta da controparte in quanto infondata in fatto e in diritto.
Col favore di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA., CPA e rimborso forfetario del 15%.
Per i convenuti: Nel Merito ed In Via Principale:
- Accertare e Dichiarare la pretestuosità ed infondatezza sia in punto di fatto, che di diritto delle domande attoree per i motivi meglio evidenziati in atti e, per l'effetto,
- Disporne il rigetto, Assolvendo i convenuti da tutte le richieste attoree, con tutte le conseguenti statuizioni del caso.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda principale,
Nel Merito ed in Via Riconvenzionale:
- Accertare e Dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia rivendicata da parte attrice sul cortile privato annesso all'immobile dei convenuti sito in Torino, Via Dante Di Nanni n. 48, censito al foglio 1238 - part. 179 - sub. 11, per i motivi meglio evidenziati in atti e, per l'effetto,
- Dichiarare e Condannare la a risarcire i convenuti della Pt_2 Parte_1 somma di € 1.320,00 per la spesa necessaria ad eliminare il varco abusivo realizzato nel comune muro perimetrale di confine tra i contigui cortili privati delle parti ovvero della veriore, maggiore o minore, somma a tal titolo accertanda e determinanda in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia.
In ogni caso:
- Accertare e Dichiarare la temerarietà del comportamento processuale di parte attrice per i motivi meglio evidenziati in atti e, per l'effetto,
- Dichiarare Tenuta e Condannare la al pagamento in favore di Parte_1 ciascuno dei convenuti, singolarmente per quanto di ragione, di una somma risarcitoria
pagina 2 di 12 ex art. 96 comma 3 c.p.c., da determinarsi in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia.
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, ove venisse accertata l'eventuale esistenza della rivendicata servitù di passaggio,
Nel Merito ed in Via Subordinata Riconvenzionale:
- Accertare e Dichiarare l'obbligazione di legge di parte attrice, per i motivi meglio evidenziati in atti, di indennizzare i convenuti per il passaggio nel loro cortile privato annesso all'immobile sito in Torino, Via Dante Di Nanni n. 48, censito al foglio 1238 - part. 179 - sub. 11 e, per l'effetto,
- Dichiarare e Condannare la al pagamento in favore dei Pt_2 Parte_1 convenuti di un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio come per legge, stimata in una somma di € 23.000,00 ovvero nella veriore, maggiore o minore, somma a tal titolo accertanda e determinanda in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 13.2.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e Salvatore Rampanti, esponendo che: CP_1
- con atto del 29.10.2015 la società aveva acquistato dalla Parte_1
l'unità immobiliare sita in Torino, via Dante Di Nanni n. 48, censita al foglio CP_2
1238 part. 179 sub 12; all'epoca, la venditrice era proprietaria anche dell'adiacente locale commerciale censito al foglio 1238 part. 179 sub 11;
- al momento dell'acquisto, nel muro divisorio posto tra i due detti immobili era presente un varco, delimitato da una porta in plexiglass priva di serratura, che consentiva il passaggio tra i due cortili confinanti;
tra il cortile dell'immobile censito al sub 11 e il vano scala del era invece posta un'altra porta, accessibile unicamente con Parte_3
l'utilizzo di una chiave;
tale chiave era stata consegnata al momento del rogito dalla società venditrice alla parte acquirente così da CP_2 Parte_1 consentire il passaggio dall'androne condominiale attraverso il cortile dell'immobile censito al sub 11;
- successivamente, la aveva concesso in locazione l'immobile Parte_1 acquistato dalla (sub 12) alla società Il Giardino Banqueting s.r.l., che ivi CP_2 svolgeva attività di ristorazione;
pagina 3 di 12 - per accedere al cortile del ristorante (sub 12), la conduttrice ed i suoi fornitori avevano costantemente utilizzato il passaggio dal vano scala del attraverso il cortile Parte_3 del sub 11, senza che nessun ostacolo fosse mai stato frapposto da chicchessia;
- con atto del 25.11.2021 la aveva alienato l'immobile sub 11 ai signori CP_2
Salvatore Rampanti ed , i quali, dopo un primo momento di pacifica Controparte_1 convivenza, avevano iniziato a contestare il passaggio sul loro fondo;
- in particolare, nel mese di maggio 2023, gli stessi avevano sostituito la serratura della porta posta tra il vano scala condominiale e il cortile del sub 11, così impedendo il passaggio alla ed alla sua conduttrice;
Parte_1
- inoltre, il giorno 9.10.2023, la conduttrice del ristorante, giunta sul posto intorno alle
8:30 del mattino, aveva constatato come nottetempo fosse stato eretto un muro a chiusura della vecchia porta priva di serratura posta tra i due cortili (sub 11 e sub 12);
- allertate le forze dell'ordine, l'avv. Salvatore Rampanti aveva dichiarato di essere stato lui ad erigere il nuovo muro, che peraltro insisteva anche su una porzione del cortile di esclusiva proprietà della;
Parte_1
- le opere realizzate dall'avv. Rampanti avevano altresì prodotto l'effetto di rendere la cucina del ristorante interclusa, con i conseguenti problemi di sicurezza.
Tutto ciò premesso, parte attrice, affermando l'esistenza di una servitù di passaggio sul cortile dell'immobile sub 11, costituita per destinazione del padre di famiglia dall'originaria unica proprietaria ha chiesto di accertare il diritto di servitù a CP_2 favore del sub 12 ed a carico del sub 11 e, conseguentemente, di ordinare alle controparti l'immediata demolizione del muro eretto tra i due cortili e la rimessa in pristino della porta in plexiglass, oltre alla consegna delle chiavi della porta posta tra l'androne condominiale ed il cortile del sub 11.
Si sono costituiti in giudizio Salvatore Rampanti ed , contestando le Controparte_1 avversarie argomentazioni ed allegazioni. Hanno dedotto, in particolare, che la situazione dei due cortili confinanti era ben rappresentata dalle planimetrie depositate presso il Comune di Torino, che non recavano evidenza di alcun varco;
che la porta in plexiglass nel comune muro perimetrale era stata realizzata in modo abusivo, senza autorizzazione della P.A. e degli altri comunisti;
che le uniche chiavi della porta condominiale in possesso della comune dante causa erano state CP_2 consegnate ai convenuti al momento del rogito;
contestavano che sul sub 11 dagli stessi acquistato fossero presenti opere visibili e permanenti che ne potessero rivelare il pagina 4 di 12 rapporto di asservimento rispetto al fondo della;
contestavano, Parte_1 altresì, l'interclusione del fondo di proprietà attorea, che disponeva di un accesso sulla via pubblica ed avrebbe potuto ottenere un più agevole accesso alla cucina mediante la costruzione di una piccola scalinata di collegamento con il balcone.
I convenuti hanno quindi chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice al risarcimento della somma di € 1.320,00, spesa per eliminare il varco abusivo costruito nel muro perimetrale;
in via subordinata riconvenzionale, per il caso di riconoscimento della servitù, hanno chiesto di ricevere un indennizzo per l'altrui passaggio nel loro fondo, indicato nella somma di € 23.000,00.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale.
Conclusa l'istruttoria, le parti hanno depositato gli scritti conclusivi di cui all'art. 189
c.p.c. come riformato dal d. lgs. 149/2022.
L'udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies
c.p.c. come riformato dal d. lgs. 149/2022 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, con provvedimento del 12.9.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
*** *** ***
Va innanzitutto rilevato che non è in contestazione che i due immobili – sub 12, oggi di proprietà di parte attrice e sub 11, oggi di proprietà dei convenuti – appartenessero in origine ad un unico soggetto, ovverosia la comune dante causa (cfr. atto di CP_2 acquisto sub doc. 3 parte attrice e atti di acquisto del 29.10.2015, doc. 1, CP_2 Pt_1
e Rampanti – del 25.11.2021, doc. 6). CP_1
Discutendosi di servitù del padre di famiglia, rileva lo stato dei luoghi esistente al momento in cui i due fondi hanno cessato di appartenere ad un unico proprietario
(dunque al 29.10.2015).
La documentazione fotografica prodotta in giudizio e le deposizioni testimoniali consentono di ricostruire lo stato dei luoghi come segue.
L'immobile di proprietà di parte attrice, censito al sub 12, è oggi condotto in locazione da terzo soggetto ed adibito a ristorante (cfr. contratto di locazione doc. 5 parte attrice e foto n. 1 della relazione fotografica doc. 4).
Detto immobile ha un cortile, posto sul retro, che confina con il cortile di proprietà dei convenuti (sub 11).
pagina 5 di 12 Le foto 3, 4 e 5 del doc. 4 parte attrice e le foto del doc. 7 convenuti mostrano il cortile di proprietà e la parete divisoria con il cortile di proprietà attorea Parte_4 come si presentavano prima dei lavori di ristrutturazione eseguiti dai convenuti nel
2023.
La parete divisoria tra i cortili è costituita da un basso muretto su cui è installata una sorta di pannello in plexiglass in cui si apre un varco, rappresentato da una porta senza maniglia né serratura, circostanze confermate dai testi ma che invero sono riconosciute anche dai convenuti.
E' importante evidenziare che per entrare nel cortile dei convenuti e da qui transitare nel cortile di parte attrice attraverso la porta in plexiglass è necessario passare per un'altra porta, questa in metallo e dotata di chiave, che appartiene al in cui è Parte_3 situato l'immobile dei convenuti ed è collocata nel suo vano scala. La porta in metallo è ben visibile nella foto 3 del doc. 4 attori e nelle foto doc. 8 convenuti.
Gli attori sostengono di aver ricevuto dalla venditrice al momento del rogito CP_2 anche le chiavi di questa porta, attraverso cui, come detto, è necessario passare per esercitare la pretesa servitù sul cortile dei convenuti.
E' essenziale rimarcare che parte attrice non fa parte del cui appartiene la Parte_3 porta in metallo che dà accesso al cortile dei convenuti, come dalla stessa esplicitamente confermato a pag. 7 della comparsa conclusionale, ove si legge: “le dichiarazioni rese dai testimoni escussi hanno anche confermato che non solo veniva utilizzata la già detta porta in plexiglass, ma altresì la porta che, dall'androne condominiale (del civico 48, che non è il in cui si trova la proprietà Parte_3 [...]
), consentiva l'ingresso al cortile del subalterno 11, la cui chiave è stata Parte_1 consegnata dalla proprietà alla ” (la sottolineatura è CP_2 Parte_1 dell'estensore).
Se ciò è vero, emerge un primo motivo per cui non può aversi costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia da parte dell'originaria unica proprietaria CP_2
e cioè che questa non poteva costituire una servitù su parti condominiali in favore di un fondo estraneo al condominio, in assenza dell'autorizzazione dell'assemblea dei condomini.
In altri termini, pur ammettendosi raggiunta la prova che abbia consegnato le CP_2 chiavi della porta condominiale alla , questo andava al di là dei suoi Parte_1 poteri, venendo in rilievo un bene condominiale, ovverosia il vano scala e la porta in pagina 6 di 12 metallo, che appartengono al , e lo stesso muro di confine tra i cortili, che Parte_3 assolve anche alla funzione di muro perimetrale del cui appartiene Parte_3
l'immobile dei convenuti.
In questo senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, rispetto all'apertura di un varco nel muro perimetrale di un condominio, ma il principio è di portata più generale e vale anche rispetto ad altre parti condominiali, come androne e porta.
Si veda, in questo senso, il principio affermato dalla Corte di Cassazione: “In tema di uso della cosa comune, è illegittima l'apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell'edificio condominiale da un comproprietario al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel medesimo fabbricato, con altro immobile, pure di sua proprietà, ma estraneo al , comportando tale utilizzazione la Parte_3 cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al condominio, con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione
è necessario il consenso scritto di tutti i condomini. (…)” (Cass. n. 5060/2020; nello stesso senso Cass. n. 4501/2015).
Ma, oltre a questa, vi sono altre ragioni per cui appare inconfigurabile nel caso di specie una servitù per destinazione del padre di famiglia.
L'art. 1062 c.c. stabilisce: “La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato da cui risulta la servitù”.
L'art. 1061 c.c. a sua volta stabilisce: “Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”.
La fattispecie della servitù per destinazione del padre di famiglia consta, dunque, di due elementi: uno di carattere oggettivo – opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù ex art. 1061 c.c.- e un altro di carattere soggettivo, rappresentato dalla volontà (sia pure non espressa in forma negoziale) dell'originario unico proprietario di realizzare una forma di asservimento di un fondo all'altro.
Deve farsi dunque riferimento alla situazione esistente all'epoca in cui i due fondi appartenevano ad un unico proprietario.
pagina 7 di 12 Ebbene, nel presente giudizio è stata escussa come teste , legale Testimone_1 rappresentante della all'epoca delle compravendite con le parti in causa (la CP_2 cui deposizione è pienamente utilizzabile, non ravvisandosi incapacità ai sensi dell'art. 246 c.p.c. per non essere la stessa titolare di un interesse rilevante ai sensi della medesima norma, non identificabile in un interesse di mero fatto ad un determinato esito del giudizio, e perché in ogni caso dopo l'escussione non è stata eccepita la nullità della testimonianza).
La teste ha riferito che in origine i due cortili (oggi rispettivamente di proprietà e Pt_1
) erano divisi da un muretto basso e che la parete divisoria in Parte_5 plexiglass contenente il varco era stata realizzata nel 2007 da un suo inquilino che conduceva in locazione l'immobile oggi di proprietà ; tale opera, ha dichiarato la Pt_1 teste, era stata eseguita “a mia insaputa e contro la mia volontà e quando ne venni a conoscenza chiesi che fosse chiusa, perché avrebbe potuto consentire un accesso abusivo al mio cortile censito al sub 11 oggi di proprietà del convenuto (…) Quando ne venni a conoscenza chiesi più volte di chiudere il varco. Dal 2007 al 2015 esisteva la parete divisoria e anche la porta in plexiglass che però non presentava nessuna maniglia né serratura e quindi la definisco varco, che chiesi di chiudere ma non fu fatto.
L'inquilino aveva anche realizzato una passerella di legno che dalla porta in plexiglass abusiva conduceva sino al balconcino del locale cucina, per agevolare il servizio dalla sua cucina, al dehor che si trovava nel cortile dell'attrice che mi sembra essere censito al sub 12. Quando l'inquilino andò via e io misi in vendita il locale eliminai la passerella
(…)”.
La predetta deposizione fa luce sulla genesi della parete divisoria in plexiglass fra i due cortili, riconducendola, innanzitutto, ad un'iniziativa non del proprietario ma di un inquilino e delineando una volontà della proprietà contraria alla costituzione della servitù, avendo la teste dichiarato che la costruzione del manufatto in Tes_1 plexiglass venne fatta a sua insaputa e che la stessa chiese più volte di chiudere il varco, proprio per evitare passaggi sul cortile del sub 11, inoltre la proprietaria si preoccupò, al momento di mettere in vendita il sub 12, di eliminare la passerella che consentiva il passaggio sino al balconcino del locale cucina.
Emerge, dunque, una volontà dell'originario unico proprietario contraria alla costituzione della servitù.
Infine, manca anche l'elemento oggettivo delle opere visibili e permanenti. pagina 8 di 12 Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta
l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (Cass. n.
7004/2017).
Nel caso di specie, il varco (porta senza maniglia né chiave) aperto nella parete divisoria in plexiglass rappresenta, ad avviso della giudicante, un elemento non decisivo, non rivelando, di per sé, l'esercizio di un passaggio sul sub 11, che quindi necessiterebbe di conferma in base ad altri elementi;
si veda Cass. n. 21087/2006: “In tema di servitù, la costituzione per destinazione del padre di famiglia postula la presenza di opere di natura permanente, direttamente destinate all'esercizio della servitù, atte a rivelare in maniera non equivoca, per la loro struttura e funzione,
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, al fine della costituzione di una servitù di passaggio, aveva negato il carattere di opera apparente al varco esistente nel muro di confine tra due fabbricati)”.
Ebbene, tali ulteriori elementi di conferma della servitù paiono difettare nel caso di specie, se si considera che il passaggio veniva esercitato grazie ad una passerella, poi eliminata dalla prima della vendita a come dichiarato dalla teste CP_2 Pt_1
, passerella che quindi non ha assunto il carattere della “permanenza”. Sono Tes_1 da rimarcare, inoltre, le seguenti ulteriori dichiarazioni della teste: “la passerella era sopraelevata perché il piano del balcone era al di sopra del piano del cortile. Il balcone non aveva gradini per scendere nel cortile. Per poter accedere attraverso la passerella al balcone immagino che l'inquilino avesse divelto la ringhiera, perché originariamente il balcone non presentava varchi di accesso”.
pagina 9 di 12 Le teste descrive, insomma, uno stato dei luoghi in cui il passaggio veniva realizzato attraverso opere precarie (la passerella poi eliminata) ed in condizioni non usuali né di sicurezza (accesso a balcone sopraelevato rispetto al piano del cortile), come del resto confermato anche dal teste (che lavora nell'attuale pizzeria Il Giardino, Tes_2 conduttore dell'immobile di proprietà con riferimento, però, al periodo post Pt_1
2020. Il teste ha infatti confermato che il passaggio avveniva dal cortile del sub 11 al balcone della cucina sopraelevato rispetto al suolo, attraverso una scaletta mobile di un paio di gradini “di quelle che si aprono e si chiudono”.
In definitiva, l'istruttoria testimoniale ha descritto una situazione di fatto che rimanda ad un passaggio esercitato attraverso opere precarie (passerella, scaletta), per la comodità soggettiva dei titolari dell'esercizio commerciale destinato a ristorante, difettando invece la prova di opere stabili, volute dall'originario unico proprietario, idonee a rivelare l'asservimento, in chiave oggettiva, di un fondo all'altro.
Per tutte queste ragioni la domanda va respinta.
Deve ora esaminarsi la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, con la precisazione preliminare che tale domanda deve ritenersi proposta in via principale e non in via subordinata (per il solo caso di accoglimento della domanda attorea), nonostante nelle conclusioni tale domanda sia preceduta dall'inciso “Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda principale (con cui si chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice, n.d.e.)”, che deve quindi ritenersi un refuso o un'imprecisione, dal momento che nella memoria di replica, pag. 14 prima riga, parte convenuta scrive “domanda riconvenzionale proposta in via principale” e che la domanda stessa, volta ad ottenere da parte attrice il rimborso della somma di €
1.320,00 spesa per eliminare il varco nel muro perimetrale, è logicamente coerente con l'inesistenza della servitù e quindi con il rigetto della domanda attorea.
Ciò premesso, la domanda riconvenzionale non può trovare accoglimento, dal momento che la parete divisoria in plexiglass con il varco era già presente al momento della compravendita tra la ed i convenuti nel 2021 e questi ultimi hanno acquistato CP_2
l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, come si legge nel rogito;
le modifiche del muro divisorio rientrano, del resto, nella più ampia ristrutturazione edilizia realizzata dai convenuti nel 2023 con il fine, evidentemente, di rendere l'immobile conforme ai propri gusti ed esigenze.
pagina 10 di 12 La domanda riconvenzionale subordinata resta assorbita dal rigetto della domanda attorea.
Restano da regolare le spese di lite. E' configurabile una soccombenza reciproca, essendo state respinte sia la domanda di parte attrice che la riconvenzionale dei convenuti. Si giustifica quindi una compensazione, tuttavia parziale, per il peso significativamente inferiore che la domanda riconvenzionale ha avuto rispetto alla domanda principale nella trattazione ed istruzione della causa. La compensazione viene stabilita nella misura di 1/3, mentre i 2/3 dovranno essere rifusi da parte attrice in quanto maggiormente soccombente.
Le spese vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività svolta.
La circostanza che Salvatore Rampanti sia difeso in proprio, se da una parte non esclude il suo diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale (Cass.
n. 1518/2019), dall'altra può rappresentare una ragione per non operare l'aumento per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. 55/2014, comunque facoltativo.
Non si ravvisa responsabilità aggravata della parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., sia in quanto vi è soccombenza reciproca, sia in quanto la domanda attorea non appare formulata con mala fede o colpa grave, per la presenza di elementi fattuali, come il varco, che possono aver indotto la parte a ritenere la sussistenza della servitù.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) rigetta la domanda;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna a rifondere a Salvatore Rampanti e Parte_1 [...]
2/3 delle spese di lite, che si liquidano, per intero, in complessivi € 7.616,00 CP_1 per compenso e in € 586,43 per esposti, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
4) compensa le spese per la restante quota di 1/3.
pagina 11 di 12 Così deciso in Torino, in data 12 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3214/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Alberto Parte_1 P.IVA_1
Frascà, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, corso Matteotti n. 3
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Salvatore Controparte_1 C.F._1
Rampanti, e SALVATORE RAMPANTI (C.F. ), difeso in proprio, C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Rampanti, in Collegno (TO), via Bardonecchia n. 1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per l'attore: Voglia il l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda,
Accertarsi e Dichiararsi l'esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia sulla corte pertinenziale dell'immobile censito al Foglio 1238 particella 179 subalterno 12 (ora di proprietà dell'Avv. Rampanti e della Signora ) a favore CP_1 dell'unità immobiliare censita al Foglio 1238 particella 179 subalterno 12 (ora di proprietà della , e conseguentemente Ordinarsi alle controparti Parte_1
l'immediata demolizione del muro eretto tra i due cortili pertinenziali, la rimessa in
pagina 1 di 12 pristino dell'arco insistente e della porta in plexiglass, oltre alla consegna delle chiavi della porta insistente tra la corte e l'androne condominiale alla parte attrice.
Con riserva di formulare in autonomo giudizio la richiesta di risarcimento dei danni cagionati dall'illegittima condotta di parte convenuta, dal dì del compimento del primo atto lesivo e sino all'effettivo ripristino del diritto violato.
Respingere la domanda riconvenzionale proposta da controparte in quanto infondata in fatto e in diritto.
Col favore di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA., CPA e rimborso forfetario del 15%.
Per i convenuti: Nel Merito ed In Via Principale:
- Accertare e Dichiarare la pretestuosità ed infondatezza sia in punto di fatto, che di diritto delle domande attoree per i motivi meglio evidenziati in atti e, per l'effetto,
- Disporne il rigetto, Assolvendo i convenuti da tutte le richieste attoree, con tutte le conseguenti statuizioni del caso.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda principale,
Nel Merito ed in Via Riconvenzionale:
- Accertare e Dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia rivendicata da parte attrice sul cortile privato annesso all'immobile dei convenuti sito in Torino, Via Dante Di Nanni n. 48, censito al foglio 1238 - part. 179 - sub. 11, per i motivi meglio evidenziati in atti e, per l'effetto,
- Dichiarare e Condannare la a risarcire i convenuti della Pt_2 Parte_1 somma di € 1.320,00 per la spesa necessaria ad eliminare il varco abusivo realizzato nel comune muro perimetrale di confine tra i contigui cortili privati delle parti ovvero della veriore, maggiore o minore, somma a tal titolo accertanda e determinanda in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia.
In ogni caso:
- Accertare e Dichiarare la temerarietà del comportamento processuale di parte attrice per i motivi meglio evidenziati in atti e, per l'effetto,
- Dichiarare Tenuta e Condannare la al pagamento in favore di Parte_1 ciascuno dei convenuti, singolarmente per quanto di ragione, di una somma risarcitoria
pagina 2 di 12 ex art. 96 comma 3 c.p.c., da determinarsi in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia.
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, ove venisse accertata l'eventuale esistenza della rivendicata servitù di passaggio,
Nel Merito ed in Via Subordinata Riconvenzionale:
- Accertare e Dichiarare l'obbligazione di legge di parte attrice, per i motivi meglio evidenziati in atti, di indennizzare i convenuti per il passaggio nel loro cortile privato annesso all'immobile sito in Torino, Via Dante Di Nanni n. 48, censito al foglio 1238 - part. 179 - sub. 11 e, per l'effetto,
- Dichiarare e Condannare la al pagamento in favore dei Pt_2 Parte_1 convenuti di un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio come per legge, stimata in una somma di € 23.000,00 ovvero nella veriore, maggiore o minore, somma a tal titolo accertanda e determinanda in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 13.2.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e Salvatore Rampanti, esponendo che: CP_1
- con atto del 29.10.2015 la società aveva acquistato dalla Parte_1
l'unità immobiliare sita in Torino, via Dante Di Nanni n. 48, censita al foglio CP_2
1238 part. 179 sub 12; all'epoca, la venditrice era proprietaria anche dell'adiacente locale commerciale censito al foglio 1238 part. 179 sub 11;
- al momento dell'acquisto, nel muro divisorio posto tra i due detti immobili era presente un varco, delimitato da una porta in plexiglass priva di serratura, che consentiva il passaggio tra i due cortili confinanti;
tra il cortile dell'immobile censito al sub 11 e il vano scala del era invece posta un'altra porta, accessibile unicamente con Parte_3
l'utilizzo di una chiave;
tale chiave era stata consegnata al momento del rogito dalla società venditrice alla parte acquirente così da CP_2 Parte_1 consentire il passaggio dall'androne condominiale attraverso il cortile dell'immobile censito al sub 11;
- successivamente, la aveva concesso in locazione l'immobile Parte_1 acquistato dalla (sub 12) alla società Il Giardino Banqueting s.r.l., che ivi CP_2 svolgeva attività di ristorazione;
pagina 3 di 12 - per accedere al cortile del ristorante (sub 12), la conduttrice ed i suoi fornitori avevano costantemente utilizzato il passaggio dal vano scala del attraverso il cortile Parte_3 del sub 11, senza che nessun ostacolo fosse mai stato frapposto da chicchessia;
- con atto del 25.11.2021 la aveva alienato l'immobile sub 11 ai signori CP_2
Salvatore Rampanti ed , i quali, dopo un primo momento di pacifica Controparte_1 convivenza, avevano iniziato a contestare il passaggio sul loro fondo;
- in particolare, nel mese di maggio 2023, gli stessi avevano sostituito la serratura della porta posta tra il vano scala condominiale e il cortile del sub 11, così impedendo il passaggio alla ed alla sua conduttrice;
Parte_1
- inoltre, il giorno 9.10.2023, la conduttrice del ristorante, giunta sul posto intorno alle
8:30 del mattino, aveva constatato come nottetempo fosse stato eretto un muro a chiusura della vecchia porta priva di serratura posta tra i due cortili (sub 11 e sub 12);
- allertate le forze dell'ordine, l'avv. Salvatore Rampanti aveva dichiarato di essere stato lui ad erigere il nuovo muro, che peraltro insisteva anche su una porzione del cortile di esclusiva proprietà della;
Parte_1
- le opere realizzate dall'avv. Rampanti avevano altresì prodotto l'effetto di rendere la cucina del ristorante interclusa, con i conseguenti problemi di sicurezza.
Tutto ciò premesso, parte attrice, affermando l'esistenza di una servitù di passaggio sul cortile dell'immobile sub 11, costituita per destinazione del padre di famiglia dall'originaria unica proprietaria ha chiesto di accertare il diritto di servitù a CP_2 favore del sub 12 ed a carico del sub 11 e, conseguentemente, di ordinare alle controparti l'immediata demolizione del muro eretto tra i due cortili e la rimessa in pristino della porta in plexiglass, oltre alla consegna delle chiavi della porta posta tra l'androne condominiale ed il cortile del sub 11.
Si sono costituiti in giudizio Salvatore Rampanti ed , contestando le Controparte_1 avversarie argomentazioni ed allegazioni. Hanno dedotto, in particolare, che la situazione dei due cortili confinanti era ben rappresentata dalle planimetrie depositate presso il Comune di Torino, che non recavano evidenza di alcun varco;
che la porta in plexiglass nel comune muro perimetrale era stata realizzata in modo abusivo, senza autorizzazione della P.A. e degli altri comunisti;
che le uniche chiavi della porta condominiale in possesso della comune dante causa erano state CP_2 consegnate ai convenuti al momento del rogito;
contestavano che sul sub 11 dagli stessi acquistato fossero presenti opere visibili e permanenti che ne potessero rivelare il pagina 4 di 12 rapporto di asservimento rispetto al fondo della;
contestavano, Parte_1 altresì, l'interclusione del fondo di proprietà attorea, che disponeva di un accesso sulla via pubblica ed avrebbe potuto ottenere un più agevole accesso alla cucina mediante la costruzione di una piccola scalinata di collegamento con il balcone.
I convenuti hanno quindi chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice al risarcimento della somma di € 1.320,00, spesa per eliminare il varco abusivo costruito nel muro perimetrale;
in via subordinata riconvenzionale, per il caso di riconoscimento della servitù, hanno chiesto di ricevere un indennizzo per l'altrui passaggio nel loro fondo, indicato nella somma di € 23.000,00.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale.
Conclusa l'istruttoria, le parti hanno depositato gli scritti conclusivi di cui all'art. 189
c.p.c. come riformato dal d. lgs. 149/2022.
L'udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies
c.p.c. come riformato dal d. lgs. 149/2022 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, con provvedimento del 12.9.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
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Va innanzitutto rilevato che non è in contestazione che i due immobili – sub 12, oggi di proprietà di parte attrice e sub 11, oggi di proprietà dei convenuti – appartenessero in origine ad un unico soggetto, ovverosia la comune dante causa (cfr. atto di CP_2 acquisto sub doc. 3 parte attrice e atti di acquisto del 29.10.2015, doc. 1, CP_2 Pt_1
e Rampanti – del 25.11.2021, doc. 6). CP_1
Discutendosi di servitù del padre di famiglia, rileva lo stato dei luoghi esistente al momento in cui i due fondi hanno cessato di appartenere ad un unico proprietario
(dunque al 29.10.2015).
La documentazione fotografica prodotta in giudizio e le deposizioni testimoniali consentono di ricostruire lo stato dei luoghi come segue.
L'immobile di proprietà di parte attrice, censito al sub 12, è oggi condotto in locazione da terzo soggetto ed adibito a ristorante (cfr. contratto di locazione doc. 5 parte attrice e foto n. 1 della relazione fotografica doc. 4).
Detto immobile ha un cortile, posto sul retro, che confina con il cortile di proprietà dei convenuti (sub 11).
pagina 5 di 12 Le foto 3, 4 e 5 del doc. 4 parte attrice e le foto del doc. 7 convenuti mostrano il cortile di proprietà e la parete divisoria con il cortile di proprietà attorea Parte_4 come si presentavano prima dei lavori di ristrutturazione eseguiti dai convenuti nel
2023.
La parete divisoria tra i cortili è costituita da un basso muretto su cui è installata una sorta di pannello in plexiglass in cui si apre un varco, rappresentato da una porta senza maniglia né serratura, circostanze confermate dai testi ma che invero sono riconosciute anche dai convenuti.
E' importante evidenziare che per entrare nel cortile dei convenuti e da qui transitare nel cortile di parte attrice attraverso la porta in plexiglass è necessario passare per un'altra porta, questa in metallo e dotata di chiave, che appartiene al in cui è Parte_3 situato l'immobile dei convenuti ed è collocata nel suo vano scala. La porta in metallo è ben visibile nella foto 3 del doc. 4 attori e nelle foto doc. 8 convenuti.
Gli attori sostengono di aver ricevuto dalla venditrice al momento del rogito CP_2 anche le chiavi di questa porta, attraverso cui, come detto, è necessario passare per esercitare la pretesa servitù sul cortile dei convenuti.
E' essenziale rimarcare che parte attrice non fa parte del cui appartiene la Parte_3 porta in metallo che dà accesso al cortile dei convenuti, come dalla stessa esplicitamente confermato a pag. 7 della comparsa conclusionale, ove si legge: “le dichiarazioni rese dai testimoni escussi hanno anche confermato che non solo veniva utilizzata la già detta porta in plexiglass, ma altresì la porta che, dall'androne condominiale (del civico 48, che non è il in cui si trova la proprietà Parte_3 [...]
), consentiva l'ingresso al cortile del subalterno 11, la cui chiave è stata Parte_1 consegnata dalla proprietà alla ” (la sottolineatura è CP_2 Parte_1 dell'estensore).
Se ciò è vero, emerge un primo motivo per cui non può aversi costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia da parte dell'originaria unica proprietaria CP_2
e cioè che questa non poteva costituire una servitù su parti condominiali in favore di un fondo estraneo al condominio, in assenza dell'autorizzazione dell'assemblea dei condomini.
In altri termini, pur ammettendosi raggiunta la prova che abbia consegnato le CP_2 chiavi della porta condominiale alla , questo andava al di là dei suoi Parte_1 poteri, venendo in rilievo un bene condominiale, ovverosia il vano scala e la porta in pagina 6 di 12 metallo, che appartengono al , e lo stesso muro di confine tra i cortili, che Parte_3 assolve anche alla funzione di muro perimetrale del cui appartiene Parte_3
l'immobile dei convenuti.
In questo senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, rispetto all'apertura di un varco nel muro perimetrale di un condominio, ma il principio è di portata più generale e vale anche rispetto ad altre parti condominiali, come androne e porta.
Si veda, in questo senso, il principio affermato dalla Corte di Cassazione: “In tema di uso della cosa comune, è illegittima l'apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell'edificio condominiale da un comproprietario al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel medesimo fabbricato, con altro immobile, pure di sua proprietà, ma estraneo al , comportando tale utilizzazione la Parte_3 cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al condominio, con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione
è necessario il consenso scritto di tutti i condomini. (…)” (Cass. n. 5060/2020; nello stesso senso Cass. n. 4501/2015).
Ma, oltre a questa, vi sono altre ragioni per cui appare inconfigurabile nel caso di specie una servitù per destinazione del padre di famiglia.
L'art. 1062 c.c. stabilisce: “La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato da cui risulta la servitù”.
L'art. 1061 c.c. a sua volta stabilisce: “Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”.
La fattispecie della servitù per destinazione del padre di famiglia consta, dunque, di due elementi: uno di carattere oggettivo – opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù ex art. 1061 c.c.- e un altro di carattere soggettivo, rappresentato dalla volontà (sia pure non espressa in forma negoziale) dell'originario unico proprietario di realizzare una forma di asservimento di un fondo all'altro.
Deve farsi dunque riferimento alla situazione esistente all'epoca in cui i due fondi appartenevano ad un unico proprietario.
pagina 7 di 12 Ebbene, nel presente giudizio è stata escussa come teste , legale Testimone_1 rappresentante della all'epoca delle compravendite con le parti in causa (la CP_2 cui deposizione è pienamente utilizzabile, non ravvisandosi incapacità ai sensi dell'art. 246 c.p.c. per non essere la stessa titolare di un interesse rilevante ai sensi della medesima norma, non identificabile in un interesse di mero fatto ad un determinato esito del giudizio, e perché in ogni caso dopo l'escussione non è stata eccepita la nullità della testimonianza).
La teste ha riferito che in origine i due cortili (oggi rispettivamente di proprietà e Pt_1
) erano divisi da un muretto basso e che la parete divisoria in Parte_5 plexiglass contenente il varco era stata realizzata nel 2007 da un suo inquilino che conduceva in locazione l'immobile oggi di proprietà ; tale opera, ha dichiarato la Pt_1 teste, era stata eseguita “a mia insaputa e contro la mia volontà e quando ne venni a conoscenza chiesi che fosse chiusa, perché avrebbe potuto consentire un accesso abusivo al mio cortile censito al sub 11 oggi di proprietà del convenuto (…) Quando ne venni a conoscenza chiesi più volte di chiudere il varco. Dal 2007 al 2015 esisteva la parete divisoria e anche la porta in plexiglass che però non presentava nessuna maniglia né serratura e quindi la definisco varco, che chiesi di chiudere ma non fu fatto.
L'inquilino aveva anche realizzato una passerella di legno che dalla porta in plexiglass abusiva conduceva sino al balconcino del locale cucina, per agevolare il servizio dalla sua cucina, al dehor che si trovava nel cortile dell'attrice che mi sembra essere censito al sub 12. Quando l'inquilino andò via e io misi in vendita il locale eliminai la passerella
(…)”.
La predetta deposizione fa luce sulla genesi della parete divisoria in plexiglass fra i due cortili, riconducendola, innanzitutto, ad un'iniziativa non del proprietario ma di un inquilino e delineando una volontà della proprietà contraria alla costituzione della servitù, avendo la teste dichiarato che la costruzione del manufatto in Tes_1 plexiglass venne fatta a sua insaputa e che la stessa chiese più volte di chiudere il varco, proprio per evitare passaggi sul cortile del sub 11, inoltre la proprietaria si preoccupò, al momento di mettere in vendita il sub 12, di eliminare la passerella che consentiva il passaggio sino al balconcino del locale cucina.
Emerge, dunque, una volontà dell'originario unico proprietario contraria alla costituzione della servitù.
Infine, manca anche l'elemento oggettivo delle opere visibili e permanenti. pagina 8 di 12 Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta
l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (Cass. n.
7004/2017).
Nel caso di specie, il varco (porta senza maniglia né chiave) aperto nella parete divisoria in plexiglass rappresenta, ad avviso della giudicante, un elemento non decisivo, non rivelando, di per sé, l'esercizio di un passaggio sul sub 11, che quindi necessiterebbe di conferma in base ad altri elementi;
si veda Cass. n. 21087/2006: “In tema di servitù, la costituzione per destinazione del padre di famiglia postula la presenza di opere di natura permanente, direttamente destinate all'esercizio della servitù, atte a rivelare in maniera non equivoca, per la loro struttura e funzione,
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, al fine della costituzione di una servitù di passaggio, aveva negato il carattere di opera apparente al varco esistente nel muro di confine tra due fabbricati)”.
Ebbene, tali ulteriori elementi di conferma della servitù paiono difettare nel caso di specie, se si considera che il passaggio veniva esercitato grazie ad una passerella, poi eliminata dalla prima della vendita a come dichiarato dalla teste CP_2 Pt_1
, passerella che quindi non ha assunto il carattere della “permanenza”. Sono Tes_1 da rimarcare, inoltre, le seguenti ulteriori dichiarazioni della teste: “la passerella era sopraelevata perché il piano del balcone era al di sopra del piano del cortile. Il balcone non aveva gradini per scendere nel cortile. Per poter accedere attraverso la passerella al balcone immagino che l'inquilino avesse divelto la ringhiera, perché originariamente il balcone non presentava varchi di accesso”.
pagina 9 di 12 Le teste descrive, insomma, uno stato dei luoghi in cui il passaggio veniva realizzato attraverso opere precarie (la passerella poi eliminata) ed in condizioni non usuali né di sicurezza (accesso a balcone sopraelevato rispetto al piano del cortile), come del resto confermato anche dal teste (che lavora nell'attuale pizzeria Il Giardino, Tes_2 conduttore dell'immobile di proprietà con riferimento, però, al periodo post Pt_1
2020. Il teste ha infatti confermato che il passaggio avveniva dal cortile del sub 11 al balcone della cucina sopraelevato rispetto al suolo, attraverso una scaletta mobile di un paio di gradini “di quelle che si aprono e si chiudono”.
In definitiva, l'istruttoria testimoniale ha descritto una situazione di fatto che rimanda ad un passaggio esercitato attraverso opere precarie (passerella, scaletta), per la comodità soggettiva dei titolari dell'esercizio commerciale destinato a ristorante, difettando invece la prova di opere stabili, volute dall'originario unico proprietario, idonee a rivelare l'asservimento, in chiave oggettiva, di un fondo all'altro.
Per tutte queste ragioni la domanda va respinta.
Deve ora esaminarsi la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, con la precisazione preliminare che tale domanda deve ritenersi proposta in via principale e non in via subordinata (per il solo caso di accoglimento della domanda attorea), nonostante nelle conclusioni tale domanda sia preceduta dall'inciso “Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda principale (con cui si chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice, n.d.e.)”, che deve quindi ritenersi un refuso o un'imprecisione, dal momento che nella memoria di replica, pag. 14 prima riga, parte convenuta scrive “domanda riconvenzionale proposta in via principale” e che la domanda stessa, volta ad ottenere da parte attrice il rimborso della somma di €
1.320,00 spesa per eliminare il varco nel muro perimetrale, è logicamente coerente con l'inesistenza della servitù e quindi con il rigetto della domanda attorea.
Ciò premesso, la domanda riconvenzionale non può trovare accoglimento, dal momento che la parete divisoria in plexiglass con il varco era già presente al momento della compravendita tra la ed i convenuti nel 2021 e questi ultimi hanno acquistato CP_2
l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, come si legge nel rogito;
le modifiche del muro divisorio rientrano, del resto, nella più ampia ristrutturazione edilizia realizzata dai convenuti nel 2023 con il fine, evidentemente, di rendere l'immobile conforme ai propri gusti ed esigenze.
pagina 10 di 12 La domanda riconvenzionale subordinata resta assorbita dal rigetto della domanda attorea.
Restano da regolare le spese di lite. E' configurabile una soccombenza reciproca, essendo state respinte sia la domanda di parte attrice che la riconvenzionale dei convenuti. Si giustifica quindi una compensazione, tuttavia parziale, per il peso significativamente inferiore che la domanda riconvenzionale ha avuto rispetto alla domanda principale nella trattazione ed istruzione della causa. La compensazione viene stabilita nella misura di 1/3, mentre i 2/3 dovranno essere rifusi da parte attrice in quanto maggiormente soccombente.
Le spese vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività svolta.
La circostanza che Salvatore Rampanti sia difeso in proprio, se da una parte non esclude il suo diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale (Cass.
n. 1518/2019), dall'altra può rappresentare una ragione per non operare l'aumento per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. 55/2014, comunque facoltativo.
Non si ravvisa responsabilità aggravata della parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., sia in quanto vi è soccombenza reciproca, sia in quanto la domanda attorea non appare formulata con mala fede o colpa grave, per la presenza di elementi fattuali, come il varco, che possono aver indotto la parte a ritenere la sussistenza della servitù.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) rigetta la domanda;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna a rifondere a Salvatore Rampanti e Parte_1 [...]
2/3 delle spese di lite, che si liquidano, per intero, in complessivi € 7.616,00 CP_1 per compenso e in € 586,43 per esposti, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
4) compensa le spese per la restante quota di 1/3.
pagina 11 di 12 Così deciso in Torino, in data 12 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
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