Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 358/2025 R.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. D'AGOSTARO GIOVANNA;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1
difeso per mandato in atti dall'Avv. D'AGOSTARO GIOVANNA;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano ricorso introduttivo, note depositate il
12.02.2025 e il 27.2.2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 24.01.2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni del divorzio pronunziato dal Tribunale di
Palermo con sentenza n.1931 del 06/05/2022, alle seguenti condizioni:
- “ autorizzare la GN , a cedere e trasferire al sig. Parte_1 CP_1
[...]
della piena proprietà del seguente immobile: appartamento, adibito a casa coniugale, sito in Villabate (PA) alla via Giacomo Puccini n.7 piano primo, distinto al Comune di Villabate al foglio 2 , parrticella 1039 sub.3, at A/” cl 1^ vani 3,5
R.C. 207,87 acquistato dagli odierni ricorrenti, in costanza di matrimonio, giusta atto di compravendita del 30.07.20210 Notaio Dr. registato in Persona_1
Bagheria il 03.08.2010 n.643 trascritto in Palermo il 09.08.2010 n.
46292/30150;
- onerare il sig. al pagamento in via esclusiva dell'intero Controparte_1
debito residuo (in linea capitale ammontante oggi a € 68.000) che i coniugi hanno verso la Banca Banco di Sicilia S.p.a. con contratto stipulato dagli odierni ricorrenti in data 30.07.2010, in Notaio rep. 52954, racc 7621, Persona_1
registrato in Bagheria il 3.08.2010 e iscritto in Palermo il 09.08.2010, che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese del sig. una volta Controparte_1
completamente estinto il mutuo;
- onerare il sig. a mantenere indenne e a manlevare la sig.ra Controparte_1
dal pagamento delle rate del mutuo sopra indicato e;
- prevedere Parte_1
che le parti provvedano in maniera diretta al mantenimento della FI , Per_2
revocando l'onere previsto in capo alla sig.ra di corrispondere in Parte_1
favore del sig. la somma di euro 150,00 a titolo di Controparte_1
mantenimento della FI minore“.
2. Con decreto del 30.01.2025 il Tribunale, ritenutane la necessità, ha richiesto alle parti chiarimenti in ordine alla modifica delle condizioni laddove era previsto il trasferimento immobiliare e l'accollo del contratto mutuo.
3. Con le successive note sottoscritte il 27.02.2025 le parti hanno precisato di:
“rinunciare alla parte del ricorso con cui hanno chiesto all'On.le Tribunale
Civile di Palermo di voler autorizzare la GN , a cedere e Parte_1
- 2 - trasferire al sig. la quota del 50% della piena proprietà del Controparte_1
seguente immobile: appartamento, adibito a casa coniugale.
Ferma restando la previsione per cui il sig. continuerà a Controparte_1
pagare, nella misura del 100%, il mutuo contratto per l'acquisto del predetto immobile sito in Villabate via Giacomo Puccini n.7;
- insistere affinché le condizioni del divorzio omologate con la sentenza
N.1931 del 06/05/2022 siano modificate per quel che attiene le modalità di mantenimento della FI minore chiedendo che venga disposto il Per_2
mantenimento in forma diretta con revoca dell'onere previsto in capo alla sig.ra
di corrispondere in favore del sig. la somma di € Parte_1 Parte_2
150,00 a titolo di mantenimento della FI minore”.
Con le predette note le parti hanno, quindi, insistito nella sola modifica delle modalità di mantenimento della FI minore chiedendo Per_2
congiuntamente che “venga disposto il mantenimento in forma diretta con revoca dell'onere previsto in capo alla sig.ra di corrispondere in Parte_1
favore del sig. la somma di euro 150,00 a titolo di Controparte_1
mantenimento della FI minore”.
4. Le superiori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite, atteso che non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni imperative di legge e tutelano adeguatamente la prole.
5. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, udito il
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando così provvede:
1) visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., prende atto delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra e Parte_1 Controparte_1
- delle condizioni del divorzio pronunziato dal Tribunale di Palermo con
- 3 - sentenza n.1931 del 6/05/2022;
2) nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del Tribunale di
Palermo, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco
Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Monica Montante.
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