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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 8998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8998 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa Maria Teresa Consiglio, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 38811 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla De Vincenti Parte_1 come in atti RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini come in atti RESISTENTE FATTO E DIRITTO La parte ricorrente ha presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3 l. 104/92; a seguito della visita medica compiuta dalla competente commissione la domanda è stata respinta;
affermando di essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle prestazioni in questione, ha proposto davanti al Tribunale di Roma giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento dei requisiti sanitari di cui all'art. 3 comma 3 l. 104/92 e per indennità di accompagnamento. Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento la parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di Roma l'accertamento del sopra descritto stato di salute al fine del riconoscimento della prestazione richiesta. L' si è costituito contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, istruita con l'esame della documentazione prodotta e disposta CTU medico legale, è stata rinviata per discussione all'udienza del 17.9.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte (regolarmente eseguito da tutte le parti che nulla hanno osservato in ordine a tale modalità di trattazione) e decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente, si osserva che il presente giudizio non ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario di cui all'art. 12 l. 118/71, per cui nessun rilievo assumono le valutazioni compiute al riguardo dal CTU nella fase dell'ATP, del tutto estranee ai quesiti oggetto dell'incarico. Il CTU nominato nella presente fase (si veda la relazione del consulente tecnico dott. da ritenersi qui integralmente richiamata) ha Persona_1 ritenuto non uisiti sanitari richiesti dall'art. 1 l. 18/80 per indennità di accompagnamento e dall'art. 3 comma 3 l. 104/92 per il riconoscimento dell'handicap grave, ritenendo sussistenti unicamente le condizioni medico-legali di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92 per il riconoscimento dello stato di portatore di handicap non grave dalla data della domanda amministrativa (come riconosciuto anche dal CTU nominato nella fase dell'ATP). Sulla base dei risultati della consulenza, condivisi dal giudicante in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici, non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta;
né sussistono le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 l. 104/92. Le spese di lite sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.. Le spese della consulenza tecnica di entrambe le fasi di giudizio sono poste definitivamente a carico dell' e sono liquidate per la presente fase come da CP_1 separato decreto e per la p ente come da decreto del giudice designato per l'ATP.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, dichiara che parte ricorrente è portatore di handicap non grave (art. 3 comma 1 l. 104792) dalla data della domanda amministrativa;
rigetta per il resto il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Roma, 18/09/2025
Il giudice
Maria Teresa Consiglio
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